Invalidità di una delibera dell’assemblea dei condomini

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24761.

La domanda di declaratoria dell’invalidità di una delibera dell’assemblea dei condomini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l’annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione né, tantomeno, l’annullamento, sia pure per la stessa ragione esplicitata con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata, delle altre delibere adottate nella stessa adunanza ma non ritualmente opposte in quanto, ancorché sia redatto un unico processo verbale per l’intera adunanza, l’assemblea pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione, con la conseguente astratta configurabilità di separate ragioni di invalidità attinenti all’una o all’altra.

Ordinanza|5 novembre 2020| n. 24761

Data udienza 15 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Obbligo di transito della somme erogate su specifico conto ex art. 1129 comma 7 cc – Tenuta del registro anagrafe condominiale – Impugnazione di delibera condominiale di approvazione dei rendiconti solo per vizi di legittimità e non di merito – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22401-2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 988/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 988/2016 della Corte d’appello di Torino, depositata il 13 giugno 2016.
L’intimato (OMISSIS), non ha svolto attivita’ difensive.
La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame avanzato da (OMISSIS) contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 9 dicembre 2013, con cui era stata rigettata l’impugnazione ex articolo 1137 c.c. formulata dal condomino (OMISSIS) con riguardo alle Delib. assembleari approvate il 12 aprile 2012 del (OMISSIS), condannando altresi’ l’appellante alla somma di Euro 500,00 ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380 bis.1 c.p.c.
I. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. e dell’articolo 1136 c.c., quanto all’asserita “tardivita’” di alcuni motivi di appello, “quali a titolo di esempio:
– mancata convocazione dell’appellante e mancata individuazione nella delibera impugnata dei condomini assenti e dissenzienti al fine della verifica del rispetto delle maggioranze di legge”. Il ricorrente espone di aver dedotto gia’ in primo grado che “i sette punti all’ordine del giorno… sono approvati genericamente all’unanimita’ senza alcuna possibilita’ per gli assenti e i dissenzienti di verificare la formazione della maggioranza su ciascuna votazione”.
1.1. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile, in quanto privo dei caratteri di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata imposti dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4.
La censura non contiene l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, ne’ espone le ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto. La Corte d’appello di Torino ha affermato, a pagina 12 della sentenza impugnata, che facesse difetto “una specifica denuncia di assenza dei quorum prescritti ex lege in relazione alle singole delibere dell’assemblea del 12 aprile 2012”. Il primo motivo di ricorso si limita a contrapporre di aver genericamente denunciato in primo grado una scarsa analiticita’ del verbale su assenti e dissenzienti, tale da precludere la verifica della maggioranza su ciascuna votazione. Non viene indicato quale specifico motivo di appello avesse poi devoluto la questione ai giudici di secondo grado.
Questa Corte ha gia’ precisato come la domanda di declaratoria dell’invalidita’ di una delibera dell’assemblea dei condomini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l’annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione ne’, tantomeno, l’annullamento, sia pure per la stessa ragione esplicitata con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata, delle altre delibere adottate nella stessa adunanza ma non ritualmente opposte in quanto, ancorche’ sia redatto un unico processo verbale per l’intera adunanza, l’assemblea pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione, con la conseguente astratta configurabilita’ di separate ragioni di invalidita’ attinenti all’una o all’altra (Cass. Sez. 6 – 2, 25/06/2018, n. 16675). Un conto e’ allora domandare l’invalidita’ della deliberazione assembleare che non abbia individuato e riprodotto nel relativo verbale i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, nonche’ i valori delle rispettive quote millesimali, come il (OMISSIS) assume di aver prospettato in primo grado, altro conto e’ denunciare l’annullabilita’ della delibera per violazione delle maggioranze prescritte dall’articolo 1136 c.c. con riferimento all’elemento reale ed all’elemento personale (domanda che correttamente, percio’, la Corte d’appello di Torino afferma non proposta tempestivamente dal ricorrente).
II. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 1129 c.c., comma 7, dell’articolo 263 c.p.c. e dell’articolo 1713 c.c. gli articoli 112 e 345 c.p.c. e dell’articolo 1136 c.c. Con la censura si contesta la regolarita’ contabile del bilancio condominiale approvato con la Delib. 12 aprile 2012, richiamando le critiche svolte in primo grado ed in appello dal ricorrente (gestione del conto corrente, ammontare del saldo di cassa, mancata consegna della documentazione).
Il terzo motivo di ricorso deduce la “sparizione della portineria condominiale, dell’alloggio del portiere nonche’ della indebita proprieta’ dei locali ad uso della societa’ dell’amministratore condominiale (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l.”, quali violazioni dell’articolo 1129 c.c., articolo 1130 c.c., comma 6, in riferimento agli articoli 832, 2621 e 2622 c.c.”.
II.1. Anche il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.
L’articolo 1129 c.c., comma 7, sull’obbligo per l’amministratore di far transitare le somme ricevute o erogate su uno specifico conto corrente, e’ stato introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, e’ entrato in vigore il 18 giugno 2013, e non puo’ percio’ essere invocato per sostenere l’invalidita’ di una Delib. assembleare approvata il 12 aprile 2012. D’altro canto, non e’ suscettibile di controllo da parte del giudice, attraverso l’impugnativa di cui all’articolo 1137 c.c., la gestione del conto corrente condominiale tenuta dall’amministratore (cfr. Cass. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199), trattandosi, piuttosto di motivo eventuale di grave irregolarita’ che comporta la revoca dello stesso.
Anche l’articolo 1130 c.c., n. 6 sulla tenuta del registro di anagrafe condominiale e’ entrato in vigore il 18 giugno 2013, non puo’ percio’ essere invocato per sostenere l’invalidita’ di una Delib. assembleare approvata il 12 aprile 2012, ne’ l’inottemperanza di tale obbligo puo’ essere dedotta come vizio in sede di impugnativa ex articolo 1137 c.c., trattandosi piuttosto, ancora una volta, di motivo eventuale di grave irregolarita’ che comporta la revoca dell’amministratore.
Il riferimento alla violazione degli articoli 832 c.c. (sul contenuto del diritto di proprieta’) ed agli articoli 2621 e 2622 c.c. (sulle false comunicazioni in materia di societa’) e’, all’evidenza, del tutto carente di specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con tali norme.
Le questioni attinenti alla azienda (OMISSIS) s.r.l. sono state ritenute dalla Corte di Torino tardivamente introdotte in primo grado e inammissibilmente riproposte in appello, cosi’ come nuovo ed inammissibile e’ stato ritenuto il motivo relativo alla chiusura ed all’apertura dei conti correnti condominiali; sulla mancata pronuncia ex articolo 263 c.p.c. la Corte d’appello ha reputato non specifiche le censure proposte in sede di gravame conto la decisione di primo grado; non provata e’ stata definita in sentenza la circostanza dell’alienazione della portineria e comunque priva di specifiche censure la questione controversa. Avendo il giudice d’appello dichiarato inammissibili tali motivi di gravame per novita’ o per difetto di specificita’, il ricorrente, per impedire il passaggio in giudicato di tali statuizioni, aveva l’onere di impugnare le relative statuizioni in rapporto agli errores in procedendo sottesi alla violazione degli articoli 342 e 345 c.p.c., mentre sono state articolate nel secondo motivo soltanto censure per asseriti errores in iudicando sulle relative questioni sostanziali.
Le censure introdotte col secondo motivo sono anche contrarie ai consolidati orientamenti di questa Corte sulle questioni di diritto decise (avendosi riguardo, in relazione alla data di approvazione dell’impugnata delibera, alla disciplina condominiale antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 220 del 2012), senza offrire elementi che inducano a mutare tali orientamenti, e cio’ agli effetti dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1. Per il disposto degli articoli 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore puo’ essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall’articolo 1137 c.c., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimita’, restando percio’ escluso ogni sindacato giudiziale sulla consistenza degli esborsi o sulla convenienza delle scelte gestionali (Cass. II, 4 marzo 2011, n. 5254; Cass. II, 20 aprile 1994, n. 3747; Cass. VI-2, 17 agosto 2017, n. 20135; Cass. II, 27 gennaio 1988, n. 731).
E’ poi certo nell’interpretazione giurisprudenziale che, se ciascun comproprietario ha la facolta’ (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea), senza neppure l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), l’esercizio di tale facolta’ non deve risultare di ostacolo all’attivita’ di amministrazione, ne’ rivelarsi contraria ai principi di correttezza (Cass. II, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. 29 novembre 2001, n. 15159; Cass. II, 26 agosto 1998, n. 8460).
E’ altrettanto consolidato l’orientamento giurisprudenziale che precisa come per la validita’ della Delib. di approvazione del bilancio condominiale non e’ necessario che la relativa contabilita’ sia tenuta dall’amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle societa’; e’ invero sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualita’ e quantita’ dei frutti percetti e delle somme incassate, nonche’ dell’entita’ e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalita’ con cui l’incarico e’ stato eseguito e di stabilire se l’operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione, e cio’ comunque alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito e che non e’ denunciabile per cassazione alla stregua dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Neppure si richiede che le voci di spesa siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell’organo deliberativo la facolta’ di procedere sinteticamente all’approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall’amministratore alla stregua della documentazione giustificativa (Cass. II, 23 gennaio 2007, n. 1405; Cass. II 7 febbraio 2000, n. 9099; Cass. II, 20 aprile 1994, n. 3747).
Il ricorrente, col secondo motivo, auspica che la Corte di cassazione tragga dalle risultanze istruttorie un apprezzamento di fatto difforme da quello espresso dai giudici del merito, rivalutando le stesse nel senso piu’ favorevole alle sue tesi difensive, il che suppone un accesso diretto agli atti e una loro immediata delibazione, attivita’ non consentita in sede di legittimita’.
III. Il quarto motivo di ricorso attiene alla condanna per responsabilita’ aggravata irrogata “in forma del tutto isterica ed inappropriata” dalla Corte d’appello, non essendoci motivazione della “colpa grave”. Il ricorrente richiama le precedenti liti mosse al Condominio e rievoca la condotta “truffaldina ed illegale” dell’ex amministratore condominiale.
III.1. Il quarto motivo di ricorso e’ inammissibile. La Corte di Torino ha motivato la condanna alla somma di Euro 500,00 ex articolo 96 c.p.c., comma 3, di (OMISSIS) per il suo comportamento processuale, avendo questi dedotto nuovi motivi di impugnativa tardivamente in primo grado o addirittura in sede di gravame. Ora, in tema di responsabilita’ aggravata, l’articolo 96 c.p.c., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, dispone che il soccombente puo’ essere condannato a pagare alla controparte di una “somma equitativamente determinata”, la cui liquidazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, con l’unico limite della ragionevolezza. Al riguardo, la Corte d’appello di Torino, nell’adottare la condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, ha illustrato le ragioni per cui il comportamento di (OMISSIS) integrasse un’ipotesi di impiego pretestuoso e strumentale – e quindi di abuso – del diritto di impugnazione, e tale valutazione di merito non e’ sindacabile in sede di legittimita’ sotto il profilo della denunziata violazione di legge. Il ricorso va percio’ dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
V. All’inizio del quarto motivo, l’avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, ha affermato, richiamando una parte della sentenza impugnata, che la Corte d’ appello di Torino aveva deciso “in forma del tutto isterica”. Tale espressione, rivelando attitudine dispregiativa nei confronti dei giudici di secondo grado, risulta offensiva e sconveniente, eccessiva rispetto all’esercizio della difesa e non conforme alla dignita’ e al decoro della professione. Ravvisandosi una inosservanza da parte del difensore del dovere di comportarsi in giudizio con lealta’ e probita’, a norma dell’articolo 88 c.p.c., comma 2, ne va data notizia alle autorita’ che esercitano il potere disciplinare, cui si trasmettera’ a cura della cancelleria copia del ricorso sottoscritto dall’avvocato (OMISSIS) nonche’ della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dispone di trasmettere copia della presente ordinanza e del ricorso sottoscritto dall’avvocato (OMISSIS) al Consiglio Nazionale Forense ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, a norma dell’articolo 88 c.p.c., comma 2. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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