Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2022| n. 1589.
L’interventore adesivo dipendente (nella specie, l’Ente impositore intervenuto volontariamente nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione) ha diritto alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell’opponente, essendo sufficiente a tal fine la sua partecipazione al giudizio.
Ordinanza|19 gennaio 2022| n. 1589. Interventore adesivo dipendente
Data udienza 23 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – RICORSO PER CASSAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 1975/19 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
Prefettura di Modena;
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Modena 30.5.2018 n. 987;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
Interventore adesivo dipendente
FATTI DI CAUSA
1. Il 9 maggio 2015 la polizia municipale dell’ (OMISSIS) (ente locale costituito dall’associazione di otto diversi comuni) irrogo’ a (OMISSIS) una sanzione amministrativa pecuniaria, nonche’ il sequestro del mezzo, per avere lasciato in sosta un motociclo privo di copertura assicurativa.
2. (OMISSIS) propose opposizione al prefetto avverso il provvedimento sanzionatorio, rigettato con provvedimento del 22 gennaio 2016.
(OMISSIS) impugno’ allora dinanzi al Giudice di pace di Modena l’ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto della medesima citta’ con un atto formalmente qualificato “opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. e di accertamento negativo del credito”, concluso dalla richiesta di accertare l’inesistenza di propri debiti verso la prefettura e dichiarare l’annullamento della confisca.
Nel giudizio intervenne volontariamente l’ (OMISSIS).
3. Il Giudice di pace di Modena con sentenza 24 maggio 2017 n. 460 rigetto’ l’opposizione.
Ritenne il Giudice di pace che:
-) il verbale di contestazione dell’infrazione e il verbale di sequestro del mezzo erano stati ritualmente notificati alla parte interessata il 25.5.2015;
-) l’opposizione amministrativa proposta dall’interessato avverso i suddetti verbali era stata rigettata dal Prefetto di Modena con ordinanza-ingiunzione del 22.1.2016, la quale essendo affetta da “alcuni errori materiali” venne sostituita da un nuovo provvedimento emesso in pari data, ritualmente notificato all’interessato il 25.2.2016;
-) l’ordinanza ingiunzione non era stata impugnata entro il termine di 30 giorni stabilito dall’articolo 205 C.d.S., ed era diventata percio’ definitiva. La sentenza venne impugnata dal soccombente.
4. Con sentenza 30 maggio 2018 n. 98 il Tribunale di Modena rigetto’ il gravame.
A fondamento della decisione il Tribunale osservo’ che:
-) colui il quale assuma che un’ordinanza-ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa, non gli sia stata validamente notificata, puo’ – ricorrendone i presupposti – proporre un’opposizione esecutiva c.d. “recuperatoria” una volta che gli sia stata notificata la cartella esattoriale;
-) con riferimento alla sanzione della confisca del mezzo, l’ordinanza-ingiunzione risultava ritualmente notificata; la circostanza che l’ente impositore a dimostrazione della ritualita’ della notifica avesse prodotto l’avviso di ricevimento in fotocopia era irrilevante, in quanto la conformita’ della fotocopia all’originale era stata contestata in modo generico.
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su otto motivi.
Ha resistito con controricorso la (OMISSIS).
Interventore adesivo dipendente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia.
Sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare in merito all’invocato difetto di legittimazione passiva della (OMISSIS).
1.1. Il motivo e’ infondato.
Il Tribunale, condannando l’appellante alle spese di lite in favore della (OMISSIS), ha implicitamente rigettato la suddetta eccezione.
In ogni caso la (OMISSIS), in quanto ente che ha irrogato la sanzione, aveva un interesse concreto e giuridicamente rilevante ad intervenire nel giudizio e a chiedere il rigetto della domanda.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di quattro diverse norme procedurali, oltre che dell’articolo 2697 c.c..
Il motivo, se pur formalmente unitario, affastella varie censure, cosi’ riordinabili e riassumibili:
-) il Tribunale ha fondato la propria decisione su prove inutilizzabili, in quanto prodotte da un terzo (la (OMISSIS)) intervenuto in causa senza averne interesse;
-) all’opponente non era mai stata notificata validamente l’ordinanza-ingiunzione;
-) erroneamente il Tribunale ha ritenuto “non validamente contestata” l’attendibilita’ dell’avviso di ricevimento prodotto dalla (OMISSIS); -) non vi era prova di una valida notifica dei provvedimenti sanzionatori, e comunque tale prova doveva essere data dalla prefettura, che invece rimase contumace.
2.1. Il motivo e’ innanzitutto inammissibile ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, in quanto non e’ consentito sovrapporre e mescolare censure diverse in un unico motivo.
In ogni caso:
-) correttamente il Tribunale ha utilizzato i documenti prodotti dal soggetto intervenuto in causa, essendo per quanto detto l’intervento dell’ente impositore legittimo ed ammissibile;
-) la censura secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere “riconducibile al ricorrente” la relata di notifica prodotta dalla (OMISSIS) e’ inammissibile, in quanto attiene ad un apprezzamento di fatto;
-) la censura secondo cui non vi era prova che l’avviso di ricevimento depositato dalla (OMISSIS) fosse riferibile ad una busta contenente l’ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto di Modena e’ infondata, dal momento che e’ onere del destinatario dell’atto, e non del mittente, dimostrare che l’atto notificatogli avesse un contenuto diverso da quello preteso dal mittente.
3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente fondato la propria decisione su un avviso di ricevimento prodotto solo in fotocopia, e come tale inutilizzabile.
Interventore adesivo dipendente
3.1. Il motivo e’ inammissibile, e comunque infondato.
Innanzitutto il motivo e’ inammissibile perche’ non pertinente rispetto alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che l’odierno ricorrente non avesse contestato in modo specifico le fotocopie prodotte dalla (OMISSIS), limitandosi ad un disconoscimento effettuato “su un piano di totale astrazione dalle caratteristiche” del documento: ratio decidendi che non viene censurata dal ricorso.
3.2. In ogni caso, e nel merito, questa Corte ha piu’ volte affermato che la contestazione della conformita’ all’originale di un documento prodotto in copia non puo’ avvenire con clausole di stile e generiche, quali ad esempio “impugno e contesto”; ovvero “contesto tutta la documentazione perche’ inammissibile ed irrilevante”.
L’eccezione di non conformita’ tra copia ed originale, al contrario, va sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 – 01; nello stesso senso, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 – 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; Rv. 651376 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021, Rv. 661573 – 01).
La contestazione della conformita’ all’originale degli atti prodotti in copia (articolo 2719 c.c.), infatti, come qualsiasi domanda od eccezione, ha lo scopo di delimitare l’oggetto del contendere; e cio’ non potrebbe avvenire se non quando quell’eccezione sia precisa e circostanziata.
Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale ed Eurounitario di ragionevole durata del processo, supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale.
Cosi’, ad esempio, della copia d’un documento si potra’ sempre negare che differisca dall’originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme; non puo’ per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che “la copia non e’ conforme”, e null’altro.
Cio’ ribalterebbe sulla controparte prima, e sul giudice poi, l’onere di intuire in cosa consista la difformita’ e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l’istruttoria: un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (tali principi generali, oggi pacifici, hanno formato tutti oggetto della fondamentale decisione pronunciata da Sez. U., Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789).
Qualsiasi contestazione in ambito processuale non puo’ dunque essere ambigua o generica, perche’ lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti contestati in modo ambiguo debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e cio’ sia per quanto attiene le modalita’ di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte; sia per quanto attiene le modalita’ di contestazione della conformita’ all’originale della copia di un documento.
4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la “nullita’ della sentenza per omessa pronuncia ed omessa ammissione delle prove richieste da parte ricorrente”.
4.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ il ricorrente non espone nel ricorso, in violazione dell’onere imposto a pena di inammissibilita’ dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, quali fossero i capitoli di prova e la formula del giuramento non ammessi.
5. Col quinto motivo il ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Nella illustrazione del motivo, dopo aver premesso che “il ricorso, laddove la pubblica amministrazione non dia prova certa della notifica di un atto, non ha alcun termine di scadenza”, soggiunge che la sentenza e’ viziata per omessa pronuncia “circa alcuni punti del ricorso di primo grado che sono stati omessi di esaminare” (sic) dal giudice d’appello.
5.1. Nella prima parte (quella concernente la tardivita’ dell’opposizione) il motivo e’ inammissibile per totale mancanza di una chiara censura avverso la sentenza impugnata.
Nella seconda parte (quella concernente l’omesso esame di alcuni motivi d’appello) il motivo e’ inammissibile per estraneita’ alla ratio decidendi.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto tardiva l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta dall’odierno ricorrente, sicche’ non era tenuto ad esaminare la regolarita’ formale e sostanziale del provvedimento sanzionatorio.
6. Col sesto motivo il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto valida l’ordinanza-ingiunzione oggetto del contendere, in quanto essa era sottoscritta da un viceprefetto aggiunto, non legittimato ad adottare il suddetto provvedimento.
6.1. Il motivo e’ inammissibile per estraneita’ alla ratio decidendi, alla pari del quinto motivo di ricorso.
7. Col settimo motivo il ricorrente lamenta l’erroneita’ del provvedimento impugnato, per avere ritenuto valida un’ordinanza-ingiunzione priva di firma autografa.
7.1. Anche il motivo in esame e’ inammissibile per la medesima ragione indicata con riferimento al quinto ed al sesto motivo.
8. Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 91 c.p.c.. Deduce che non poteva essere condannato alla rifusione delle spese nei confronti della (OMISSIS), in quanto egli aveva convenuto in giudizio solo la prefettura.
8.1. Il motivo e’ manifestamente infondato.
L’ente impositore per quanto gia’ detto aveva un interesse concreto e legittimo all’intervento in giudizio, il quale andava qualificato come intervento adesivo dipendente.
E l’interventore adesivo dipendente ha diritto alla rifusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell’attore (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1105 del 20/01/2006, Rv. 587888 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18944 del 11/12/2003, Rv. 569303 – 01; e via risalendo fino a Sez. 3, Sentenza n. 500 del 13/02/1968, Rv. 331561 – 01, ove gia’ si affermo’ il principio secondo cui il soccombente e tenuto a pagare all’interventore le spese giudiziali, essendo sufficiente a tal fine la partecipazione dell’interventore al giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 500 del 13/02/1968, Rv. 331561 – 01).
9. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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