L’interruzione dell’usucapione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 novembre 2021| n. 35932.

L’interruzione dell’usucapione.

Il principio fissato dall’art. 1167, comma 2, c.c. per il quale l’interruzione dell’usucapione si ha per non avvenuta ove, entro l’anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l’azione diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta, non è limitato al campo della usucapione, ma costituisce applicazione particolare di un principio di carattere generale per cui, alle indicate condizioni, gli effetti della privazione del possesso vengono retroattivamnte rimossi, come confermato dagli artt. 1168 e 1170 c.c., che fissano in un anno il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di spoglio.

Ordinanza|22 novembre 2021| n. 35932. L’interruzione dell’usucapione

Data udienza 25 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Usucapione – Presupposti – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28929-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), QUALE CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 106/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 04/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

L’interruzione dell’usucapione

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) chiamava in giudizio il Fallimento di (OMISSIS), chiedendo accertarsi l’acquisto per usucapione di due box auto posti al secondo piano interrato di uno stabile in (OMISSIS).
Il giudice di primo grado, eseguita l’istruzione, rigettava la domanda. Contro la sentenza il (OMISSIS) proponeva appello nei confronti dell’eredita’ giacente di (OMISSIS), tornato in bonis ma nel frattempo deceduto.
La Corte d’appello rigettava il gravame, riconoscendo, sulla base delle deposizioni testimoniali, l’avvenuta interruzione del possesso dei due box, in conseguenza della rimozione delle serrature esistenti e sostituzione con serratore nuove ad opera della curatela del fallimento. La stessa Corte d’appello prendeva inoltre posizione sulla ulteriore deduzione dell’appellante, il quale aveva sostenuto che non fosse stata data prova, da parte della curatela, che la privazione del possesso si fosse protratta per oltre un anno. Al riguardo essa osservava che la relativa deduzione era inammissibile, in quanto introdotta per la prima volta nel grado; e che la stessa era ad ogni modo infondata, non essendo stata data la prova del recupero del possesso tramite il vittorioso esercizio dell’azione di spoglio da parte del possessore. In conseguenza di quanto sopra la Corte d’appello confermava la valutazione del primo giudice che non era maturato il tempo occorrente per l’usucapione.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Con il primo motivo il ricorrente si duole, sotto complessa rubrica (violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione), perche’ la Corte d’appello non ha tenuto nel debito conto, trascurando la relativa deduzione, del mancato sgombero dei locali. Tale circostanza significava che l’attuale ricorrente aveva mantenuto il possesso dei locali. Si aggiunge ancora che l’ulteriore affermazione della Corte d’appello, nella parte in cui si privilegiano alcune deposizioni testimoniali a scapito di altre, ritenute irrilevanti, non trovava riscontro in un’adeguata indicazione delle ragioni idonee a sorreggere un tale convincimento. Con il secondo motivo, sempre sotto complessa rubrica (violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi), il ricorrente, nel riproporre la questione oggetto del precedente motivo circa la mancata prova della perdita del possesso, censura la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto la novita’ della deduzione, non comprendendosi quale sia stata la ragione posta a fondamento di tale valutazione. La decisione e’ poi censurata laddove la stessa Corte d’appello ha ritenuto che il recupero del possesso implicasse l’esercizio dell’azione possessoria. Si sostiene che la necessita’ del recupero del possesso, tramite esercizio dell’azione possessoria, implica, ai sensi dell’articolo 1167 c.c., che la privazione si sia protratta per oltre un anno, laddove nella specie tale prova mancava, essendoci per contro la prova che il possesso fu conservato dall’attuale ricorrente, anche dopo l’accesso della curatela, come risultava dal relativo verbale del 22 marzo 1999.
Il curatore dell’eredita’ giacente ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria, alla quale ha allegato la dichiarazione dell’amministratore del condominio circa il pagamento degli oneri, afferenti ai due box.

 

L’interruzione dell’usucapione

RAGIONI DELLA DECISIONE

In primo luogo, deve essere dichiarata l’inammissibilita’ della produzione documentale operata con la memoria.
Nel giudizio di legittimita’, secondo quanto disposto dall’articolo 372 c.p.c., non e’ ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l’ammissibilita’ del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullita’ inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’articolo 369 c.p.c., rimanendo inammissibile la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’articolo 378 c.p.c. (Cass. n. 28999/2018; n. 7515/2011).
Il primo motivo e’ infondato. La Corte d’appello ha accertato l’avvenuta perdita del possesso in conseguenza del cambio della serratura di accesso ai box. Il ricorrente censura tale valutazione perche’ non si sarebbe tenuto nel debito conto il mancato sgombero dei locali. Ma in questi termini il ricorrente si duole della ricostruzione del fatto da parte del giudice di merito, pretendendo di accreditare, in questa sede di legittimita’, una diversa lettura della prove assunte nel giudizio. Cio’ e’ in contrasto con il principio, da sempre riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017). Il principio vale a rendere ragione anche della infondatezza della censura riguardante la valutazione di rilevanza di alcune deposizioni testimoniali a scapito di altre: il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sul valore probatorio delle singole deposizioni, unitamente a quello sulla prevalenza da attribuire all’uno od all’altro mezzo di prova attiene al potere discrezionale del giudice di merito (Cass. n. 21187/2019), che nella specie ha dato adeguata motivazione della scelta compiuta, avendo ritenuto che la deposizione del teste (OMISSIS) fosse coerente con atti pubblici.
Il secondo motivo e’ inammissibile nella parte in cui si censura la statuizione della sentenza impugnata, di inammissibilita’ della deduzione sulla protrazione della perdita del possesso per oltre un anno. La Corte d’appello, infatti, pur avendo rilevato la novita’ della deduzione, l’ha poi esaminata nel merito, rigettandola. Il rilievo della tardivita’ degrada cosi’ a un semplice passaggio motivazionale, privo di incidenza sulla decisione. Si sa che la censura che investa una considerazione della sentenza impugnata che non abbia spiegato alcuna rilevanza sul dispositivo e’ inammissibile per difetto di interesse (Cass. n. 10420/2005; n. 8087/2007).
Quanto alle restanti censure, il secondo motivo e’ infondato. L’interruzione dell’usucapione per il caso in cui il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno, prevista dall’articolo 1167 c.c., comma 1, non presuppone che detta perdita sia determinata da spoglio, ma si verifica ogni qual volta il possessore stesso venga posto nell’obiettiva impossibilita di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo, che per eventi naturali (Cass. n. 1025/1976). Il comma 2 della norma aggiunge che l’interruzione si ha come non avvenuta se, entro l’anno dalla perdita del possesso, sia proposta l’azione diretta a recuperare il possesso e questo sia stato recuperato. E’ stato precisato che il principio per il quale l’interruzione dell’usucapione si ha per non avvenuta ove, entro l’anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l’azione diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta, non e’ limitato al campo della usucapione, ma costituisce un principio generale, per cui, alle indicate condizioni, gli effetti della privazione del possesso vengono retroattivamente rimossi, principio generale del quale l’articolo 1167 c.c., comma 2, e’ applicazione particolare, e ne sono conferma gli articoli 1168 e 1170 c.c., i quali fissano il termine di decadenza di un anno per l’esercizio dell’azione di spoglio (Cass. n. 3570/1971).
La Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stata data la prova del recupero. In verita’ il ricorrente, come risulta anche dai rilievi proposti con la memoria, ripropone pur sempre &tesi che il possesso non era stato neanche perduto, non essendo “mai intervenuta la sostituzione delle chiavi” (pag. 5 della memoria). Fatto e’, pero’, che la Corte d’appello ha ritenuto diversamente sulla base delle prove assunte e il relativo apprezzamento, immune da vizi logici e giuridici, e’ incensurabile in questa sede. Infatti, la sostituzione della serratura della porta di accesso a un immobile, non accompagnata dalla consegna di copia delle chiavi, e’ di per se’ atto idoneo a costituire spoglio (Cass. n. 1426/2004; n. 14819/2014).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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