Interruzione del processo e morte del procuratore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 ottobre 2022| n. 28626.

Interruzione del processo e morte del procuratore

Nell’ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l’atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell’impugnazione incidentale, si verifica l’interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l’adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell’atto di impugnazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale accolto il gravame di controparte nella contumacia del ricorrente, nonostante il procuratore costituito in primo grado di quest’ultimo fosse deceduto tra la notifica dell’atto di impugnazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 7 maggio 2018, n. 10905; Cassazione, sezione civile V, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21447).

Ordinanza|3 ottobre 2022| n. 28626. Interruzione del processo e morte del procuratore

Data udienza 17 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Interruzione del processo – Morte del procuratore – Procuratore per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio – Notifica allo stesso dell’atto di impugnazione – Morte intervenuta dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell’impugnazione incidentale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18951-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 207/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

CHE:
(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 207/2021 della Corte d’appello di Roma che, nella contumacia del ricorrente, ha accolto il gravame di (OMISSIS) e ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti, condannando il ricorrente alla restituzione in favore dell’appellante di quanto versato a titolo di caparra, ossia Euro 38.734,27.
Resiste con controricorso (OMISSIS), quale unica erede di (OMISSIS).
Memoria e’ stata depositata sia dal ricorrente che dalla controricorrente.

CONSIDERATO

CHE:
I. Il ricorso e’ articolato in due motivi.
1) Il primo motivo denuncia “nullita’, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, nonche’ ex articoli 299, 301 e 161 c.p.c., del processo d’appello e nullita’ della derivata sentenza per decesso del procuratore costituito in primo grado intervenuto tra la notifica dell’atto di appello e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio, violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost.”.
Il motivo e’ manifestamente fondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “nell’ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio e al quale sia stato notificato l’atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell’impugnazione incidentale, si verifica l’interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non e’ piu’ possibile l’adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell’atto di impugnazione” (cosi’ Cass. 10905/2018).
2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, subordinato, motivo che lamenta “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4”.
II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

 

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