Interpretazione e qualificazione giuridica riqualificazione giuridica della domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10402.

Interpretazione e qualificazione giuridica riqualificazione giuridica della domanda

Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la “causa petendi” rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell’atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell’art. 141 c.ass., nell’azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell’accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell’azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso).

Ordinanza|17 aprile 2024| n. 10402. Interpretazione e qualificazione giuridica riqualificazione giuridica della domanda

Data udienza 20 dicembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interpretazione e qualificazione giuridica riqualificazione giuridica della domanda – Limiti – Identità della causa petendi – Necessità – Condizioni – Fatti già esposti in primo grado in funzione descrittiva con differente portata – Sufficienza – Esclusione – Identità del fatto storico – Sufficienza – Esclusione – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere

Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – Rel. Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso 3599-2021 proposto da:

Cl.De., Er.De., Ro.Ma., in proprio e quali eredi di Lu.De., domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’Avvocato Gi.PR.;

– ricorrente –

contro

(…) Spa, in persona del procuratore speciale, Dott. Pi.Co., domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Fr.TA.;

– controricorrente –

nonché contro

(…) Srl, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, quale cessionaria dell’azienda (…) Srl, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gi.FE.;

– controricorrente –

nonché contro

Gi.De., in proprio e nella qualità di erede di Lu.De., domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ma.FA. e Da.CO.;

– controricorrente –

e contro

An.Al., (…) Srl, An.Pe., (…) ASSICURAZIONI;

– intimati –

e da

GI.DE., in proprio e nella qualità di erede di Lu.De., domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori, rappresentato e difeso dagli Avvocati Ma.FA. e Da.CO.;

– ricorrente incidentale-

contro

(…) Spa, in persona del procuratore speciale, Dott. Pi.Co., domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Fr.TA.;

– controricorrente –

nonché contro

(…) Srl, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, quale cessionaria dell’azienda (…) Srl, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gi.FE.;

– controricorrente –

e contro

An.Al., (…) Srl, An.Pe., (…) ASSICURAZIONI;

– intimati –

Avverso la sentenza n. 1204/2020 della Corte d’appello di Bari, depositata il 18/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/06/2020 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Interpretazione e qualificazione giuridica riqualificazione giuridica della domanda

FATTI DI CAUSA

1. Ro.Ma., nonché Er.De. e Cl.De., in proprio e quali eredi di Lu.De., ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1204/20, del 25 giugno 2020, della Corte d’appello di Bari, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2020/16, del 29 giugno 2016, del Tribunale di Foggia – ha, per quanto qui di interesse, così provveduto.

Essa ha confermato la decisione con cui il primo giudice ha dichiarato inammissibile la pretesa risarcitoria azionata da costoro nei confronti di An.Pe. e delle società (…) di Assicurazioni e (…) Assicurazioni Spa (oggi (…) Spa), in ragione del decesso del proprio dante causa “iure hereditatis” a seguito di sinistro stradale, inquadrando la stessa nella previsione normativa di cui all’art. 141 cod. assicurazioni.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che il proprio congiunto Lu.De. (rispettivamente, marito della Ro.Ma. e padre di Cl.De. ed Er.De.), in data 27 giugno 2008, allorché viaggiava come terzo trasportato a bordo della propria autovettura, condotta nell’occasione da An.Pe., rimaneva coinvolto in un sinistro stradale sull’autostrada A16, provocato da uno scontro con un autoarticolato, decedendo dopo pochi giorni in ragione delle lesioni subite.

Avendo ritenuto non interamente satisfattiva la somma di Euro 150.000,00 cadauno, corrisposta in via stragiudiziale – pure in favore dell’altro figlio della vittima, ovvero Gi.De. – dalla società (…), i medesimi avevano adito l’autorità giudiziaria, convenendo in giudizio la predetta società (assicuratrice per la “RCA” del veicolo di proprietà e a bordo del quale viaggiava, quale terzo trasportato, il loro congiunto), nonché il An.Pe. e la società (…) assicurazioni, assicuratrice per la “RCA” dell’altro mezzo coinvolto nel sinistro. Ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società (…) S.c.a.r.l., proprietaria, per l’appunto, di tale ulteriore veicolo, nonché del conducente dello stesso in occasione del sinistro, An.Al., al suddetto giudizio veniva poi riunito quello instaurato dal già menzionato Gi.De., altro figlio ed erede del defunto. Costui, infatti, aveva autonomamente agito nei confronti di tutti i suddetti soggetti, ad eccezione dell’An.Al.

Si costituivano in giudizio le due compagnie di assicurazione e la società (…) S.c.a.r.l. (oggi (…) Srl), mentre rimanevano contumaci il An.Pe. e l’An.Al.

Interpretazione e qualificazione giuridica riqualificazione giuridica della domanda

In particolare, (…) sosteneva di nulla più dovere nei confronti degli attori, avendo adempiuto integralmente alle obbligazioni nascenti dall’art. 141 cod. assicurazioni. Essa, infatti, riferiva di aver messo a disposizione l’intero massimale minimo di legge, pari, nella specie, a Euro 774.685,35, ripartendolo proporzionalmente in favore non solo della moglie e dei tre figli di Lu.De. (nella misura di Euro 150.000,00 per ciascuno di essi), ma anche – per i rispettivi importi di Euro 55.000,00 ed Euro 109.000,00 – della sorella e della madre dello stesso.

Istruite documentalmente le due cause riunite, l’esito del giudizio consisteva nel rigetto integrale delle domande risarcitorie, avendo l’adito Tribunale ritenuto che esse fossero state proposte ai sensi dell’art. 141 cod. assicurazioni e non pure a norma dell’art. 2054 (o 2043) cod. civ.

Su tale presupposto, il giudice di prime cure affermava che quanto già ricevuto in sede stragiudiziale dai congiunti di Lu.De. fosse interamente satisfattivo di ogni danno da essi patito, e ciò sul presupposto che la domanda ex art. 141 cod. assicurazioni permette ai successori “mortis causa” del terzo trasportato, deceduto in conseguenza del sinistro, di ottenere il ristoro dei soli danni “iure hereditatis” (e non pure di quelli “iure proprio”), danni che però risultavano, nella specie, quantificabili solo in poche migliaia di euro.

Esperito gravame da tutti i già attori, il giudice d’appello rigettava quello degli odierni ricorrenti, accogliendo, invece, il mezzo di Gi.De., ritenendo che soltanto la sua domanda fosse stata proposta, oltre che ai sensi dell’art. 141 cod. assicurazioni, pure ex art. 2054 cod. civ. (o 144 cod. assicurazioni). Di conseguenza, condannava, in solido, (…) e il An.Pe. – del quale riconosceva la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro – a corrispondere a Gi.De. l’importo di Euro 190.401,37, detratto quanto già corrisposto dalla società assicuratrice, oltre interessi e rivalutazione, precisando che, dei danni “iure proprio” e “iure hereditatis” dallo stesso lamentati, (…) dovesse rispondere con l’intero massimale di legge, pari a Euro 2.600.000,00.

3. Avverso la sentenza della Corte barese hanno proposto ricorso per cassazione Ro.Ma., nonché Er.De. e Cl.De., sulla base – come detto – di un unico motivo.

3.1. Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione/falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione alle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE.

Si censura la sentenza impugnata per aver “erroneamente ritenuto insuperabile la prospettazione di parte in ordine all’art. 141 cod. assicurazioni”, e, comunque, per non avere “esercitato il potere/dovere di qualificare la domanda secondo una norma” – si tratti degli artt. 2054 e 2055 cod. civ., dell’art. 144 cod. assicurazioni o dell’art. 2043 cod. civ. – “utile alla richiesta”, e ciò “indipendentemente dal (supposto) richiamo della parte ad una norma errata”, così violando la Corte territoriale l’art. 113 cod. proc. civ. e le richiamate normative europee che hanno stabilito il principio “vulneratus ante omnia reficiendus”.

Nell’articolare tale censura, i ricorrenti evidenziano, in via preliminare, che il diverso esito del giudizio di appello per Gi.De. è stato motivato dalla Corte barese valorizzando quanto da esso affermato in un passaggio dell’atto di citazione di primo grado. Per l’esattezza, essa ha dato rilievo alla censura mossa alla dichiarazione di (…) di voler procedere alla liquidazione dei danni ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 cod. assicurazioni, e quindi entro i limiti del massimale minimo di legge; in particolare, Gi.De. ha ritenuto tale volontà “priva di qualsiasi fondamento”, e ciò perché la compagnia di assicurazioni “avrebbe dovuto procedere alla liquidazione dei danni subiti dal terzo trasportato senza tenere conto del limite stabilito dall’art. 141 cod. assicurazioni, ma facendo piuttosto riferimento al massimale previsto dalla polizza assicurativa sottoscritta dal Sig. Lu.De. e quindi quello di Euro 2.600.000,00”.

Orbene, un analogo richiamo al massimale di polizza – si sostiene in ricorso – “non solo è presente, ma è assolutamente speculare se non addirittura più chiaro” nell’atto di citazione dagli stessi posto in essere. In tale atto, infatti, si legge che (…) “non avrebbe dovuto invocare il disposto del comma 1 dell’art. 141 cod. assicurazioni ed affermare che in virtù dell’altrui responsabilità poteva definire il sinistro solo entro i limiti di legge”. Invero, scopo della norma è agevolare il risarcimento del danno del terzo trasportato, affidando alla compagnia del vettore, in qualità di gestionaria, la definizione del sinistro; tuttavia quando “appaiono certi elementi di responsabilità del conducente l’autovettura assicurata proprio con la Compagnia gestionaria, appare improprio il tentativo di questa di “scaricare” la responsabilità del sinistro sull’altra Compagnia e invocare il “massimale minimo di legge” quale limite alla trattazione”. Tali affermazioni, peraltro, erano prodromiche alla richiesta di “condannare i convenuti in solido tra loro e nella misura che si riterrà di ragione al risarcimento del danno”, ovvero, “secondo la più classica impostazione ex artt. 2054 e 2055 cod. civ.”

Interpretazione e qualificazione giuridica riqualificazione giuridica della domanda

D’altra parte, rileverebbe nei medesimi termini anche l’integrazione del contraddittorio (a dispetto di quanto afferma, invece, la sentenza impugnata, secondo cui essa “non vale, di per sé, a modificare la domanda) giacché, al contrario, “effettuata proprio sul presupposto che l’attore avesse evocato in solido i responsabili del sinistro, senza entrare nel merito del riparto delle responsabilità”. Analogamente, poi, dovrebbe dirsi per la comparsa conclusionale, ove si ribadiva la richiesta di condanna di (…), “ovvero di chi di ragione”.

Altamente contraddittoria, pertanto, risulterebbe la sentenza impugnata, “nel momento in cui, a ben vedere, sulla base delle stesse prospettazioni processuali, per una parte accoglie e per un’altra parte rigetta” la stessa domanda.

In ogni caso, a prescindere dalla “chiara qualificazione” dell’azione ex art. 141 cod. assicurazioni “quale concorrente a quella ex artt. 2054 e 2055 cod. civ.”, il giudice adito, nel caso di specie, poteva e doveva – secondo i ricorrenti – “trovare la cerniera giuridica tra la causa petendi e il petitum” (peraltro, qui chiaramente individuabili nella “morte del familiare a seguito di un incidente stradale” e nella “richiesta di risarcimento”), affinché fosse assicurata giustizia.

Non essendo, per contro, ciò avvenuto, oltre a rimanere inadempiuto il precetto di cui all’art. 113 cod. proc. civ., risulterebbero violati anche i principi europei, compendiati nell’affermazione “vulneratus ante omnia reficiendus”, enunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sent. 1° dicembre 2011, Churchill Insurance vs. Wilkinson), in forza della quale “il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente”.

Infine, si sottolinea come il giudice di appello neppure si avveda della circostanza che il precedente di questa Corte, da esso citato per escludere, nella specie, la possibilità di riqualificare la domanda risarcitoria affermasse, in realtà, l’esatto contrario (si tratta di Cass. Sez. 3, sent. 8 ottobre 2019, n. 25033).

4. Ha proposto ricorso, avverso la medesima sentenza, pure Gi.De., anch’egli proponendo un unico motivo, che attiene alla regolazione delle spese di lite, avendo la Corte territoriale posto a suo carico quelle sostenute dalle società (…) e (…).

4.1. Esso denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e dell’art. 336 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 91 cod. proc. civ. e, in particolare, alla regolamentazione delle spese di lite nei due gradi di giudizio in ragione dei principi di soccombenza e causalità”.

Si censura la sentenza impugnata perché, sebbene abbia riformato – quanto alla posizione di esso Gi.De., del quale ha, infatti, accolto la domanda risarcitoria – la decisione del primo giudice, ha invece confermato la statuizione sulle spese di lite, lasciando, così, immutata la condanna dello stesso a rifonderle a (…) a (…) e a (…), soggetto, quest’ultimo, oltretutto, al quale il contraddittorio era stato esteso (nel giudizio “gemello” promosso dagli altri eredi di Lu.De.) “iussu iudicis”.

Del pari errata risulterebbe la condanna – sempre comminata a suo carico – a rifondere ad (…) e a (…) le spese del giudizio di appello. Le stesse, infatti, in applicazione del principio secondo cui l’onere di sopportarle va posto a carico del soccombente e tenendo presente l’esito complessivo della lite, dovevano gravare sul An.Pe. e su (…), ovvero i soggetti condannati a risarcire il danno a esso Gi.De.

5. Ha resistito all’impugnazione principale, con controricorso, Gi.De., chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

6. Ad entrambi i ricorsi hanno resistito – ciascuna con un proprio atto rivolto contro ambedue le impugnazioni – le società (…) e (…), chiedendo che esse siano dichiarate inammissibile o, comunque, rigettate.

7. Sono rimasti solo intimati (…), (…), il An.Pe. e l’An.Al.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

9. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, non ha presentato requisitoria scritta.

10. I ricorrenti principali, nonché le due società controricorrenti hanno presentato memoria.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

11. Preliminarmente va disposta la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto esse investono lo stesso provvedimento (Cass. Sez. Un., sent. 23 gennaio 2013, n. 1521, Rv. 624792-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, n. 27550, Rv. 651065-01).

12. Ciò premesso, il ricorso principale va accolto.

12.1. Il solo motivo da esso proposto è, infatti, fondato, nei termini di seguito precisati.

12.1.1. Nello scrutinarlo occorre muovere dalla premessa che è corretta la decisione dei giudici di merito – ma sul punto, per vero, non vi è contestazione – di escludere che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale potesse farsi valere, da parte degli eredi di Lu.De., ai sensi dell’art. 141 cod. assicurazioni.

Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, “in tema di azione diretta del terzo trasportato, l’art. 141 cod. assicurazioni disciplina un’azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti “iure proprio” dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro” (Cass. Sez. Un., sent. 30 novembre 2022, n. 35318, Rv. 66636901).

12.1.2. È, pertanto, decisivo stabilire se tale pretesa fosse stata azionata, dagli odierni ricorrenti, anche ai sensi di altre disposizioni, ciò che è stato escluso, come detto, dalla sentenza impugnata.

Orbene, il motivo di ricorso dagli stessi proposto, al riguardo, si articola in una duplice censura: per un verso, si assume che la domanda risarcitoria non potesse interpretarsi come “limitata” all’evocazione dell’art. 141 cod. assicurazioni, secondo quanto risulterebbe dal testo dell’atto di citazione di primo grado (e dai successivi scritti defensionali); per altro verso, si assume che, a prescindere dal contenuto dell’atto di citazione, il giudice avesse il potere/dovere di interpretare la loro domanda come proposta anche ai sensi degli artt. 2054 cod. civ. (e 144 cod. assicurazioni), stante l’identità di “petitum” e “causa petendi” tra l’una e l’altra.

12.1.2.1. Ciò detto, la prospettazione svolta in via di subordine dai ricorrenti principali, circa tale potere di riqualificazione “ex officio” della domanda, risulta non fondata.

Tale esito consegue, infatti, dall’applicazione di quanto affermato da questa Corte in relazione alla portata divieto di “nova” in appello, affermazioni che chiariscono in quale misura possa ravvisarsi identità di “causa petendi” tra due domande.

Siffatta identità è stata, per vero, esclusa in presenza di iniziative che, comunque, “comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato”, e ciò “anche se tali fatti erano già stati esposti nell’atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze”, per poi essere, tuttavia, “dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l’introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 11 gennaio 2018, n. 535, Rv. 647219-01, ma nello stesso senso già Cass. Sez. Lav., sent. 12 luglio 2010, n. 16298, Rv. 61452701; Cass. Sez. Lav., sent. 8 aprile 2010, n. 8342, Rv. 613299-01; Cass. Sez. Lav., sent. 23 marzo 2006, n. 6431, Rv. 587699-01; Cass. Sez. 1, sent. 29 novembre 2004, n. 22473, Rv. 57825001). In particolare, si assiste a “modificazione della “causa petendi” anche quando sia diverso il titolo giuridico della pretesa, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche diverse da quelle prospettate”, e ciò perché “non va confuso il fatto storico, inteso come avvenimento umano o fattuale intervenuto nella vicenda oggetto di causa, con il fatto giuridico costitutivo, che è invece il fondamento della pretesa creditoria, occorrendo avere unicamente riguardo a quest’ultimo al fine di riscontrare se vi sia stato o meno mutamento della domanda” (così, nuovamente, Cass. Sez. 6-2, ord. n. 535 del 2018, cit.).

Interpretazione e qualificazione giuridica riqualificazione giuridica della domanda

Alla luce di tali principi, quindi, deve trarsi la conclusione che, nel caso di specie, se era identico il “fatto storico” all’origine della richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (il decesso di Lu.De. a seguito di sinistro stradale), diverso è “il fatto giuridico costitutivo della pretesa creditoria”. Esso, infatti, nel caso dell’azione ex art. 141 cod. assicurazioni, è il mero fatto del trasporto a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro, non dovendo l’attore provare altro che questa circostanza e il nesso causale tra di essa e il danno patito (tanto che, come visto, si tratta, secondo questa Corte, di una fattispecie di carattere eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica); per contro, nel caso dell’azione ex art. 2054 cod. civ., la pretesa creditoria si ricollega non già al solo fatto dell’avvenuto trasporto, bensì allo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso. Di conseguenza, ben difficilmente il giudice d’appello avrebbe potuto (dovuto, secondo la prospettazione dei ricorrenti) riqualificare la domanda – se fosse stata effettivamente proposta solo a norma dell’art. 141 cod. assicurazioni – in altra riconducibile, invece, all’art. 2054 cod. civ.; e ciò perché “in virtù del principio “iura novit curia” di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti”, purché “i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame” (così Cass. Sez. 3, ord. 27 novembre 2018, n. 30607, Rv. 651854-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 10 giugno 2020, n. 11103, Rv. 658078-02).

12.1.2.2. Ai fini, dunque, dell’accoglimento del ricorso principale, occorre accertare se la domanda, come proposta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, già contemplasse un riferimento a norme diverse dall’art. 141 cod. assicurazioni, o comunque presupponesse un’impostazione implicante la richiesta di ristoro del danno non per il solo fatto dell’avvenuto trasporto a bordo dell’autovettura.

Da questo punto di vista, più che i riferimenti alla “funzione” del risarcimento contemplato dall’art. 141 cod. assicurazioni (che depongono, semmai, per la scelta di affidarsi unicamente a tale disposizione e, dunque, per il rigetto del ricorso), decisiva, nell’opposta prospettiva, ovvero per l’accoglimento della proposta impugnazione, è la circostanza che gli allora attori avessero evocato in giudizio anche la compagnia assicuratrice del veicolo “antagonista”, formulando la richiesta di “condannare i convenuti in solido tra loro e nella misura che si riterrà di ragione al risarcimento del danno”. Tale richiesta, infatti, riferita (anche) ad un soggetto estraneo alla fattispecie di cui all’art. 141 cod. assicurazioni non avrebbe avuto ragion d’essere se la domanda fosse stata proposta esclusivamente ai sensi di tale disposizione.

13. Anche il ricorso incidentale merita accoglimento, sebbene per quanto di ragione.

13.1. Infatti, il ricorrente incidentale – diversamente da quanto sostiene – deve farsi carico delle spese sostenute, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, da due soggetti (la società proprietaria del veicolo “antagonista” rispetto a quello in cui avvenne il trasporto, nonché la sua compagnia assicuratrice per la “RCA”; ovvero, oggi, le società (…) e (…)) -mandati assolti da ogni pretesa risarcitoria conseguente alla morte di Lu.De., essendosi ravvisata la responsabilità esclusiva del decesso a carico del conducente dell’autovettura a bordo del quale la vittima era stata trasportata. Entrambi tali soggetti, infatti, erano stati convenuti in giudizio direttamente dall’odierno ricorrente incidentale, che dovrà farsi carico degli oneri economici da essi sostenuti per resistere a quella iniziativa.

Fondata è, invece, la pretesa di Gi.De. di non sopportare le spese liquidate – in relazione al primo grado di giudizio – alla società assicuratrice per la “RCA” del veicolo su cui avvenne il trasporto ((…) Muta), atteso che la stessa, in appello, è stata condannata a risarcire il danno patito dall’odierno ricorrente incidentale. Sicché, nel riformare sul punto la sentenza appellata, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto avvalersi del potere di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, e ciò in ragione del fatto che Gi.De. aveva gravato la decisione del Tribunale pure sulle spese (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 29 ottobre 2019, n. 27606, Rv. 655640-01).

14. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno accolti (sebbene, come detto, quello di Gi.De., per quanto di ragione) e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua dei principi sopra illustrati.

Interpretazione e qualificazione giuridica riqualificazione giuridica della domanda

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e, per quanto di ragione, il ricorso incidentale, cassando in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 20 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2024.

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