Corte di Cassazione, civile, Sentenza|11 febbraio 2022| n. 4474.
Interpretazione e la valutazione del materiale probatorio.
In tema di procedimento civile, infatti, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. In definitiva, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, la cui valutazione, ove motivata in modo non apparente né contraddittorio, non è censurabile in cassazione
Sentenza|11 febbraio 2022| n. 4474. Interpretazione e la valutazione del materiale probatorio
Data udienza 11 gennaio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: VENDITA – CONTRATTO PRELIMINARE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 266/2017 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 889/2016 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 12/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’11/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. PEPE Alessandro, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1.1. (OMISSIS), con atto di citazione notificato il 5/3/2001, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Foggia, (OMISSIS).
1.2. L’attore, dopo aver premesso che: – in data 21/12/2000, l’attore, in qualita’ di promittente venditore, ed il convenuto, in qualita’ di promissario acquirente, avevano stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita, per il prezzo di Lire 650.000.000, di un’azienda agricola, costituita da un appezzamento di terreno con annesso fabbricati, concordando, in quella sede, che il (OMISSIS), gia’ detentore dell’azienda in virtu’ di contratto di affitto stipulato il 23/2/2000, sarebbe stato immesso nel possesso contestualmente alla sottoscrizione del preliminare; – sempre in data 21/12/2000, le parti avevano firmato una scrittura integrativa del contratto preliminare nella quale avevano dato atto che il prezzo ivi indicato era simulato, avendo, in realta’, i contraenti pattuito, quale prezzo effettivo dell’azienda, la maggior somma di Lire 2.500.000.000, da corrispondere nelle mani del venditore, in assegni circolari, contestualmente alla stipula del rogito definitivo, da stipularsi entro il termine del 29/1/2001, poi prorogato al 22/2/2001; – (OMISSIS), in qualita’ di comproprietario dell’azienda, con atto del 29/1/2001, ha espressamente ratificato il contratto preliminare; – il (OMISSIS), tuttavia, con missiva del 19/2/2001, aveva comunicato di aver depositato, presso lo studio del notaio incaricato del rogito, la somma di Lire 630.000.000, quale prezzo residuo della vendita, manifestando cosi’ l’intento di concludere il contratto definitivo per il prezzo apparentemente indicato nel preliminare e di non adempiere a quanto effettivamente pattuito con la controdichiarazione scritta del 21/12/2000; ha chiesto che il tribunale, previo accertamento della simulazione del prezzo indicato nel preliminare, pronunciasse, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., sentenza costitutiva del contratto non concluso per il prezzo, pari a Lire 2.500.000.000, pattuito nella scrittura integrativa del 21/12/2000.
1.3. (OMISSIS) si e’ costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda proposta dall’attore.
1.4. Il convenuto, in particolare, ha dedotto che il documento posto dall’attore a fondamento della sua domanda era falso, disconoscendo all’uopo la scrittura integrativa prodotta in copia dalla controparte in quanto non rispondente ad alcun atto originale da lui sottoscritto, e che l’unica pattuizione realmente intervenuta tra le parti era quella contenuta nella promessa di vendita autenticata nelle firme dal notaio (OMISSIS) e che nessuna scrittura integrativa era mai stata da lui firmata.
1.5. L’attore, nella prima udienza, preso atto del disconoscimento operato dal convenuto, ha proposto istanza di verificazione del documento impugnato.
1.6. (OMISSIS)Balzarini Lino(OMISSIS)Balzarini Fabio (OMISSIS)Balzarini Lino (OMISSIS)
(OMISSIS)Balzarini Lino (OMISSIS)
(OMISSIS)Balzarini (OMISSIS)
(OMISSIS)Di Bitonto (OMISSIS)
(OMISSIS)Correra Maurizio Nicola Lorenzo (OMISSIS)Balzarini Lino(OMISSIS)Balzarini Fabio (OMISSIS)
(OMISSIS)Balzarini Lino(OMISSIS)Balzarini Fabio (OMISSIS)
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(OMISSIS)Di Bitonto (OMISSIS)Tirelli (OMISSIS)Balzarini Fabio (OMISSIS)Balzarini (OMISSIS)Di Bitonto (OMISSIS)Balzarini Lino(OMISSIS)Correra Maurizio (OMISSIS)Tirelli (OMISSIS)
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(OMISSIS)
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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