Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 settembre 2022| n. 25826.

Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali

In tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell’assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, mentre nell’interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. che valorizzano l’intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione espressa negli atti processuali del Ministero della Salute, così interpretando la volontà del convenuto di voler profittare dell’effetto estintivo).

Ordinanza|1 settembre 2022| n. 25826. Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali

Data udienza 26 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: IGIENE E SANITA’ – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso r.g. n. 8120/2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
MISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 741/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 13/2/2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per la condanna del Ministero della Salute al risarcimento, in proprio favore, dei danni subiti a seguito del decesso del proprio congiunto, (OMISSIS), al quale, emofiliaco, era stata diagnosticata la positivita’ ai virus HIV e HCV contratti a seguito di trasfusioni di sangue infetto effettuate, nel periodo 1981-1985, all’interno di una struttura sanitaria pubblica;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto l’avvenuta estinzione per prescrizione del diritto vantato dagli attori, tanto sotto il profilo dell’eventuale esercizio della pretesa risarcitoria iure proprio, quanto nella prospettiva del relativo esercizio iure haereditario, sottolineando l’irrilevanza della circostanza che l’amministrazione convenuta avesse eccepito detta prescrizione facendo riferimento a premesse in fatto e a soggetti del tutto estranei agli originari attori, dovendo ritenersi comunque inequivoca la volonta’ del Ministero convenuto di invocare l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio quale fatto sufficiente a determinare l’effetto estintivo della prerogativa azionata;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
il Ministero della Salute ha depositato atto di costituzione in questa sede;
i ricorrenti hanno depositato memoria.

Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:
con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 2938 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Salute ponendo a fondamento di detta eccezione fatti costitutivi relativi ad occorrenze e soggetti del tutto diversi da quelli dedotti dallo stesso Ministero nell’eccepire la prescrizione in sede di costituzione in giudizio, ovvero per aver illegittimamente rilevato detta prescrizione in via ufficiosa;
con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di esaminare il primo motivo di appello con il quale gli attori avevano censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva accertato che gli attori avrebbero chiesto il risarcimento del danno iure haereditatis e non gia’ iure proprio;
il primo motivo e’ inammissibile e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ (a partire da Sez. U, Sentenza n. 10955 del 25/07/2002, Rv. 556223 – 01, fino alle piu’ recenti Sez. L, Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, Rv. 662611 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21357 del 06/10/2020, Rv. 659156 – 01), in tema di prescrizione estintiva, gli elementi costitutivi della relativa eccezione sono rappresentati dall’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e, insieme, dalla manifestazione della volonta’ della parte interessata di profittare dell’effetto ad essa ricollegato dall’ordinamento, a nulla rilevando il ricorso di eventuali errori nell’indicazione degli ulteriori elementi di specificazione della fattispecie (come, ad es., la determinazione della durata di questa, i momenti iniziali e finali, etc.);
in breve, una volta che la parte interessata abbia allegato l’inerzia del titolare del credito, manifestando la volonta’ di profittare dell’effetto estintivo ad essa ricollegato dall’ordinamento, deve esc udersi, ai fini della valida proposizione dell’eccezione sollevata, la rilevanza di ogni altro errore che non valga a incidere sul carattere inequivoco della volonta’ manifestata dall’interessato;
nel caso di specie – ferma l’avvenuta tempestiva allegazione, da parte dell’amministrazione convenuta, dell’inerzia dei creditori nell’esercizio del diritto azionato in questa sede, e la manifestata volonta’, da parte di detta amministrazione, di voler profittare dell’effetto estintivo ad essa ricollegato dall’ordinamento – la questione posta dalla censura in esame chiede d’essere integralmente risolta sul piano interpretativo, ossia in relazione al punto concernente l’interpretazione della volonta’ processuale manifestata dal Ministero della Salute nel sollevare l’eccezione di prescrizione, sia pure in relazione a fatti e soggetti diversi da quelli dedotti in giudizio;
sul punto, la corte territoriale ha ritenuto (nell’interpretare la volonta’ manifestata dell’amministrazione attraverso l’atto processuale depositato) che la circostanza per cui il Ministero facesse riferimento a un fatto storico e a soggetti diversi da quelli oggetto d’esame non toccasse la sostanza della volonta’, comunque manifestata dall’amministrazione convenuta, di profittare dell’effetto estintivo connesso all’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio; e tanto, al di la’ della precisa identificazione soggettiva del titolare e delle occorrenze di fatto connesse al relativo credito, trattandosi di circostanze destinate a non incidere sul carattere obiettivo e incontestabile della volonta’ dell’amministrazione di profittare dell’effetto estintivo conseguente alla rilevata inerzia del titolare nell’esercizio di quel diritto posto a oggetto del medesimo procedimento nel quale l’atto processuale depositato dalla convenuta era comunque riferito;
cio’ posto, trattandosi dell’interpretazione della volonta’ manifestata dalla parte attraverso il deposito di un proprio atto processuale, varra’ richiamare il rilievo del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza degli atti processuali della parte, e’ assoggettabile al controllo di legittimita’ limitatamente alla valutazione della logicita’ e congruita’ della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volonta’ della parte in relazione alle finalita’ dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volonta’ si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volonta’ dell’autore e’ irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile e’ quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01);
peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata degli atti sottoposti alla sua cognizione, non e’ tenuto a uniformarsi al tenore letterale ch tali atti, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 – 01);
nella specie, i ricorrenti, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) degli atti processuali, risultano essersi limitati ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, cosi’ risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimita’;
la dichiarazione di inammissibilita’ del primo motivo vale a provocare l’assorbimento della rilevanza del secondo motivo, concernente l’eventuale omessa pronuncia sul contenuto della domanda risarcitoria (se proposta iure proprio e iure haereditario), avendo entrambi i giudici del merito riconosciuto l’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in relazione ad entrambe le prospettive;
sulla base di tali premesse, rilevata l’inammissibilita’ del primo motivo (assorbito il secondo), deve essere dato atto dell’inammissibilita’ del ricorso;
non vi e’ luogo per l’adozione di alcuna pronuncia in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, non essendosi l’amministrazione resistente regolarmente costituita con rituale controricorso;
alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.

Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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