Interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione d’ufficio di un atto illegittimo

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 30 maggio 2019, n. 3610.

La massima estrapolata:

L’interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione d’ufficio di un atto illegittimo, soprattutto ove si tratti di concessioni edilizie in sanatoria, deve consistere nell’esigenza che quest’ultimo cessi di produrre i suoi effetti, siccome confliggenti, in concreto, con la protezione attuale di valori pubblici specifici, all’esito di un giudizio comparativo in cui questi ultimi vengono motivatamente giudicati maggiormente preganti di (e prevalenti su) quello privato alla conservazione dell’utilità prodotta da un atto illegittimo.

Sentenza 30 maggio 2019, n. 3610

Data udienza 9 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8744 del 2015, proposto dal Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Au. Fa., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Fa. Ca. in Roma, via (…);
contro
Fallimento “Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l.”, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Al. Ba., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Alf Pl. in Roma, via (…);
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Ed. Tr., con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Al. Pl. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza n. 1038 del 10 luglio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. II, resa tra le parti, concernente gli adempimenti per la regolarizzazione delle carenze strutturali nonché la diffida a non proseguire l’attività di analisi di laboratorio.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Fallimento “Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l.” e dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avvocato An. Ma. su delega dell’Avvocato Au. Fa. per l’odierno appellato, il Fallimento “Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l.”, e l’Avvocato Fa. Lo. su delega dell’Avvocato Al. Ba. per l’odierno appellante, il Comune di Bari;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società appellata Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l., oggi fallita, ha gestito, da oltre trent’anni, un laboratorio di analisi, operante a livello ambulatoriale, in regime di accreditamento con l’Azienda Sanitaria Locale di Bari (di qui in avanti, per brevità, l’Azienda) per la branca di patologia clinica.
1.1. A seguito della nota del 25 marzo 2011 dell’Azienda, che ha dichiarato la non rispondenza strutturale del laboratorio ai requisiti minimi previsti per la prosecuzione dell’attività, avendo riscontrato un’altezza interna dei locali inferiore a quella richiesta per gli ambienti abitativi, il Sindaco del Comune di Bari, previa comunicazione di avvio del procedimento, con ordinanza n. 810 del 27 giugno 2012, ha intimato a Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l. di porre in essere gli adempimenti necessari per regolarizzare le carenze strutturali entro 180 giorni, pena la sospensione dell’attività di laboratorio per sei mesi o la revoca dell’autorizzazione per il caso di ulteriore inadempimento.
1.2. Per ottemperare all’ordinanza sindacale, la ricorrente in prime cure ha trasmesso al Comune e all’Azienda la documentazione attestante il rispetto dei parametri normativi con riferimento alle condizioni di salubrità verificate all’interno dei locali del laboratorio nonché un progetto per l’installazione di un sofisticato impianto di climatizzazione.
1.3. A tale documentazione non ha fatto tuttavia seguito alcun riscontro da parte delle pubbliche amministrazione, sicché la società ha adito il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza citata nonché degli atti presupposti, previa sospensione dell’esecuzione, riservandosi altresì di chiedere il risarcimento dei danni economici subiti e subendi.
1.4. Avverso gli atti gravati l’interessata ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 6 e 15, comma 6, della L.R. 8 n. 2004, del reg. reg. n. 3 del 2010, del d.P.R. 14 gennaio 1997, del d.lgs. n. 81 del 2008, l’eccesso di potere per la genericità, il travisamento, lo sviamento, difetto di presupposto legale; la violazione degli artt. 9 e 10 della l. n. 241 del 1990, lamentando in sostanza che tra i requisiti minimi strutturali per l’autorizzazione delle strutture sanitarie, previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 e dalle successive integrazioni, non è espressamente richiesta un’altezza minima particolare e che, inoltre, il d.lgs. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non sancisce l’assoluta inderogabilità dell’altezza minima, ben potendo l’organo di vigilanza competente consentire altezze inferiori, con la prescrizione di adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente (All. IV, 1.2.4.).
1.5. Per resistere al gravame si sono costituiti nel primo grado del giudizio sia il Comune di Bari che l’Azienda.
2. Nelle more del giudizio, frattanto, la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha concluso il procedimento avviato in autotutela – prima debitamente comunicato alla parte – per il parziale annullamento dell’agibilità nonché l’annullamento della destinazione d’uso, adottando il relativo provvedimento il 5 novembre 2012.
2.1. Avverso tale atto la ricorrente ha tempestivamente proposto avanti al medesimo Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, i motivi aggiunti, depositati in data 10 dicembre 2012, deducendone in sintesi i vizî di violazione di legge, con riferimento all’art. 21-nonies della l. n. 241/90 e l’eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto sarebbero mancati, nella specie, non solo il termine ragionevole entro il quale agire in autotutela, ma anche la valutazione della sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento, attuale e prevalente rispetto alla posizione consolidatasi della ricorrente nonché la presupposta illegittimità degli atti annullati in secondo grado.
2.2. All’esito della camera di consiglio del 17 gennaio 2013, fissata dal Tribunale, è stata respinta l’istanza cautelare, considerata l’adeguatezza del termine di 180 giorni per la regolarizzazione della struttura nonché l’insuperabilità del requisito dell’altezza minima richiesto dai regolamenti edilizi e di igiene, con l’ordinanza n. 37 del 18 gennaio 2013, successivamente impugnata dalla ricorrente con l’appello cautelare avanti a questo stesso Consiglio di Stato (RG. 1226/2013).
3. Si è poi verificato che, con il successivo provvedimento del 19 febbraio 2013, l’Azienda ha diffidato la ricorrente dall’erogare prestazioni di patologia clinica per conto del Servizio sanitario nazionale, disponendo altresì la sospensione delle somme da corrispondere alla struttura in attesa della decisione in sede d’appello.
3.1. Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l. ha quindi proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti avverso la predetta nota, ritenendola viziata sia in via derivata, per i profili di illegittimità degli atti presupposti e in precedenza fatti valere, sia per vizi propri, ravvisabili nella violazione degli artt. 7 e 21-quater della l. n. 241 del 1990, nonché del contratto stipulato con l’Azienda l’11 ottobre 2010 per l’erogazione e l’acquisto delle prestazioni in questione.
3.2. Nelle more, la ricorrente in prime cure ha comunque provveduto a richiedere, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 8 del 2004, l’autorizzazione al trasferimento del laboratorio nei nuovi locali all’uopo locati, siti in Bari, alla Via di (omissis), aventi un’altezza del soffitto superiore a mt. 3, istanza accolta dalla Regione Puglia, con la determinazione n. 189 del 30 luglio 2013.
3.3. In considerazione di ciò, pertanto, la ricorrente ha rinunciato all’appello cautelare, come statuito da questo Consiglio di Stato, sez. III, con l’ordinanza n. 579 del 6 febbraio 2014.
3.4. Con la successiva istanza, proposta ai sensi dell’art. 58 c.p.a., Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l., atteso il mancato perfezionamento dell’iter finalizzato al trasferimento del laboratorio, ha richiesto la concessione di idonee misure cautelari, al fine di evitare l’esecuzione degli atti impugnati da parte delle pubbliche amministrazioni resistenti, nelle more della definizione del giudizio.
3.5. Alla suddetta istanza ha replicato il Comune di Bari, rilevando l’insussistenza di circostanze, di fatto o di diritto, nuove rispetto all’ordinanza cautelare adottata dal medesimo Tribunale, di cui ha chiesto conseguentemente la conferma.
3.6. Stante l’avvenuta verifica, da parte dell’Azienda, del possesso dei requisiti per il mantenimento dell’accreditamento della struttura sanitaria presso la nuova sede, la discussione dell’istanza cautelare, fissata per la camera di consiglio del 23 aprile 2014, è stata rinviata su richiesta della ricorrente, la quale vi ha poi successivamente rinunciato a seguito della determinazione finale del 22 maggio 2014 – depositata in giudizio dallo stesso Comune di Bari – recante l’autorizzazione comunale all’esercizio per trasferimento del laboratorio di analisi.
4. Il 22 dicembre 2014, infine, Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l. ha depositato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, un terzo ricorso per motivi aggiunti e ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’atto a firma del Direttore Generale dell’Azienda del 13 ottobre 2014, avente ad oggetto il recupero delle somme per il periodo dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2013, premettendo di aver sottoscritto, con la medesima amministrazione sanitaria, il 20 maggio 2013, il contratto per l’erogazione delle prestazioni relative all’anno 2013 e di aver quindi continuato, in assenza di provvedimenti sanzionatori ed in virtù del contratto suddetto, a svolgere l’attività di laboratorio nei locali originari, in attesa che si perfezionasse il trasferimento.
4.1. La ricorrente in prime cure ha quindi regolarmente percepito i rimborsi per tutte le prestazioni effettuate nel 2013, finché, con l’atto da ultimo impugnato, le è stata intimata la restituzione delle somme erogate per il 2013, pari a Euro 122.796,31.
4.2. Essa ha quindi dedotto l’illegittimità della nota sia per vizî in via derivata che per vizî propri (la violazione di legge e l’eccesso di potere), rilevando che già in passato l’Azienda aveva sospeso i rimborsi relativi alle prestazioni per il periodo febbraio/dicembre 2011 e, a seguito di contestazione giudiziaria, aveva poi effettuato il pagamento affermando che “allo stato della pendenza dell’ordinanza sindacale a valere per il futuro, nelle more restano comunque legittime le prestazioni effettuate dal laboratorio di analisi”.
4.3. Con l’ordinanza n. 67 del 5 febbraio 2015, infine, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, ha accolto l’istanza cautelare proposta coi terzi motivi aggiunti, “considerato che le prestazioni sanitarie erogate dalla società ricorrente, sia pur in assenza delle rimozione delle carenze strutturali rilevate, restano comunque legittime, in quanto avvenute in esecuzione del contratto sottoscritto in data 20.5.2013 tra le parti stesse, relativo all’acquisto delle prestazioni specialistiche per l’anno 2013”.
4.4. A seguito di questa ordinanza la ricorrente ha chiesto all’Azienda il pagamento delle somme relative alle prestazioni erogate nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 6 aprile 2014, per le quali la pubblica amministrazione, nella nota impugnata, aveva comunicato la propria intenzione a non procedere al rimborso, in quanto erogate presso la sede carente dei requisiti strutturali in questione.
4.5. A seguito del rifiuto, da parte dell’Azienda, di procedere al pagamento, Du. Em. La. An. Cl. s.r.l. ha quindi notificato, e successivamente depositato, una istanza per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, chiedendo la condanna dell’Azienda al pagamento delle prestazioni per il 2014.
4.6. All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2015, infine, il giudice di prime cure ha respinto la domanda, con l’ordinanza collegiale n. 615 del 17 aprile 2015, rilevando che il provvedimento cautelare, nel disporre la sospensione dell’efficacia dell’atto suddetto, ha bloccato la sola restituzione delle somme relative al 2013, al fine di lasciare invariata la situazione di fatto fino alla decisione del giudizio, e che la diversa domanda di accertamento della debenza degli importi relativi alle prestazioni per il 2014 dovesse essere esaminata nella competente sede di merito.
5. Infine, all’esito del giudizio ed esaminando tutte le censure proposte nel merito, con la sentenza n 1038 del 10 luglio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, ha accolto il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione, annullando gli atti con essi impugnati; ha dichiarato improcedibili, invece, il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti e ha, infine, respinto la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Bari, con due motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma.
6.1. Si è costituita la società appellata e successivamente il 2 aprile 2019, per la prosecuzione del giudizio, la curatela del Fallimento di detta società per chiedere la reiezione dell’appello.
6.2. Si è altresì costituita l’Azienda per chiedere, invece, l’accoglimento dell’appello.
6.3. Nella pubblica udienza del 9 maggio 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
7. L’appello proposto dal Comune di Bari è fondato.
8. La sentenza impugnata ha osservato che Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l., oggi fallita, ha esercitato l’attività di laboratorio nei locali contestati da oltre trent’anni, durante i quali ha regolarmente superato con esito positivo le verifiche periodiche dirette ad accertare la permanenza dei requisiti, anche di ordine igienico-sanitario, per lo svolgimento dell’attività, né in tale arco temporale, ha rilevato la sentenza impugnata, risultano essersi verificati episodi pregiudizievoli per la salute dei dipendenti o del pubblico che vi accedeva.
8.1. La stessa Regione Puglia, ad avviso del primo giudice, avrebbe espressamente riconosciuto, sia pure in sede di autorizzazione al trasferimento del laboratorio, che la valutazione sulla persistenza del possesso dei requisiti e sulla conseguente legittimità dell’accreditamento della struttura non può prescindere dal ragionevole affidamento del soggetto gestore del laboratorio nella regolarità e conformità alla legge della propria struttura, ingenerato dal lungo tempo trascorso e dall’assenza di precedenti contestazioni di infrazioni o irregolarità sino a quella del 2011 relativa all’altezza.
8.2. Pertanto, a fronte di un quadro normativo oggettivamente poco lineare e lacunoso dove la speciale disciplina in materia di laboratori di analisi e strutture private accreditate (L.R. n. 8 del 2004, d.P.R. 14 gennaio 1997 e reg. reg. n. 3 del 2005 e n. 3 del 2010) non richiederebbe tra i requisiti strutturali un’altezza minima particolare, esigendo unicamente che questi siano correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate e facendo, altresì, salvi i regolamenti edilizi comunali (cfr. art. 2, comma 1, del d.P.R. 14 gennaio 1997) che, nella specie, recano disposizioni di dettaglio per le sole abitazioni urbane (art. 48 della Reg. Igiene Com. del 1938), ferma la necessità di garantire l’interesse pubblico alla tutela della salute e dei lavoratori, ad avviso del primo giudice, “la pubblica amministrazione avrebbe dovuto correttamente valutare l’eventuale esistenza di soluzioni alternative, altrettanto idonee ad assicurare l’interesse suddetto, senza imporre alla società quella più onerosa, anche nell’osservanza del principio comunitario di proporzionalità “.
8.3. D’altronde, sempre ad avviso della sentenza impugnata, sarebbe lo stesso legislatore nazionale a prevedere che si possa derogare all’altezza minima richiesta, purché vengano assicurate condizioni minime di salubrità mediante l’adozione di adeguati mezzi di ventilazione e sistemi di aereazione (cfr. d.lgs. n. 81 del 2008, all. IV, punto 1.2.4. e D.M. del 5 luglio 1975).
8.4. Nella specie, ha osservato il primo giudice, Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l. si è mostrata pronta e disponibile a rimuovere la carenza contestata mediante la predisposizione di un adeguato sistema di aereazione che assicurasse l’idoneità dei locali all’uso e preservasse l’agibilità a suo tempo rilasciata.
8.5. Il Comune di Bari, ne ha concluso il Tribunale, non ha dato alcun riscontro alla documentazione prodotta a tal fine dalla ricorrente – circostanza dichiarata nel ricorso originario e non contestata dal Comune – né ha provato di averne tenuto conto, in sede di istruttoria, al momento dell’adozione degli atti impugnati.
8.6. In tale ottica, ad avviso del primo giudice, il ricorso originario ed il primo atto di motivi aggiunti sarebbero meritevoli di accoglimento sotto il profilo dell’eccesso di potere, con assorbimento degli altri motivi di censura, il cui accoglimento non recherebbe ulteriori utilità alla ricorrente.
9. Le motivazioni della sentenza impugnata, così esposte e riassunte, non sono condivisibili in quanto entrambe le censure proposte dal Comune di Bari sono fondate.
9.1. Quanto al primo ordine di censure (pp. 3-7 del ricorso), infatti, gli accertamenti effettuati dagli uffici sanitari dell’Azienda e dalla Ripartizione Urbanistica del Comune hanno permesso invero di accertare l’insussistenza dei presupposti necessari al prosieguo dell’esercizio all’interno dei locali ubicati in via Magna Grecia, n. 11, in quanto si è potuto verificare che l’altezza interna dei locali, corrispondente alla distanza tra pavimento e soffitto, risulta raggiungere appena la quota di mt. 2,20/2,30 ed è di gran lunga inferiore a quella richiesta per gli ambienti abitativi – nel caso di specie i locali ad uso ufficio attigui e/o funzionali al laboratorio – e in particolare, attualmente, dall’allegato VI del d.lgs. n. 81 del 2008, il quale stabilisce che l’altezza minima per i locali adibiti a luoghi di lavoro è di 3 mt., e comunque, a tacer d’altro, dall’art. 43, comma 1, lett. b), della l. n. 457 del 1978 e dall’art. 1 del D.M. del 5 luglio 1975, che fissano l’altezza minima interna utile dei locali abitabili in 2,70 mt.
9.2. Si deve osservare che il rilascio di concessioni in sanatoria come quelle fatte nel 1994 e nel 1997 a Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l., ai sensi dell’art. 35, comma 20, della l. n. 47 del 1985non può avvenire in deroga ai requisiti minimi di altezza fissati dalla legge.
9.3. L’art. 35, comma 20 (già comma 14), della l. n. 47 del 1985 applicabile ratione temporis prevedeva, come noto, che “a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni”.
9.4. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in merito all’interpretazione di questa previsione normativa, ha già avuto modo di affermare che il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, ai sensi del citato art. 35, comma 20, della l. n. 47 del 1985, può legittimamente avvenire in deroga solo a disposizioni regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, come nel caso di specie, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 15 aprile 2004 n. 2140; Cons. St., sez. V, 13 aprile 1999 n. 414; Cons. St., sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2620).
9.5. Tale orientamento risulta, peraltro, del tutto coerente con quello espresso dalla Corte costituzionale che, con la sentenza del 18 luglio 1996 n. 256, ha affermato che la deroga introdotta dall’art. 35, comma 20, della l. n. 47 del 1985 non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, “escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità […] a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui all’art. 4 del D.p.r. 425/94), ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica” e che “permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienicosanitarie per l’abitabilità degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari”.
10. Orbene, alla luce della giurisprudenza riportata e della lettura costituzionalmente orientata della previsione normativa, resa dalla Corte costituzionale, non è possibile ritenere che l’art. 35, comma 20, della l. n. 47 del 1985 contenga una deroga generale ed indiscriminata alle norme che presidiano i requisiti di abitabilità degli edifici, e ciò proprio perché – come chiarito sempre dalla Corte costituzionale con la sentenza citata (e già prima con sentenza n. 427 del 1995) – la detta legge intende contemperare valori tutti costituzionalmente garantiti, quali, tra gli altri, da un lato il diritto alla salute e, dall’altro, il diritto all’abitazione e al lavoro.
10.1. Una interpretazione che validi una deroga “generale” alla normativa a tutela della salute, come quella seguita nel caso di specie dal primo giudice, si porrebbe, dunque, in contrasto non solo con l’art. 32 Cost., ma anche con quelle stesse esigenze di contemperamento tra diversi valori costituzionali, proprie della l. n. 47 del 1985.
10.2. Pertanto, mentre potrebbero essere al più derogate disposizioni regolamentari, non possono esserlo disposizioni legislative, in quanto rispetto ad esse la deroga di cui all’art. 35, comma 20, della l. n. 47 del 1985 non è ammessa.
11. Ne segue che l’altezza minima di almeno 2,70 mt., fissata dall’art. 43, comma 1, lett. b) della l. n. 457 del 1978 e dall’art. 1 del D.M. 5 luglio 1975 per l’abitabilità degli edifici – anche quelli destinati ad uso ufficio in un laboratorio privato in regime di accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale – non è derogabile a tutela, anzitutto, della salute dei pazienti e dei lavoratori e che correttamente, quindi, il Comune di Bari ha proceduto al parziale annullamento dell’agibilità rilasciata il 9 luglio 1997 e alla destinazione d’uso rilasciata il 16 settembre 1998 in riferimento alle unità immobiliari site in Bari, via Magna Grecia, n. 11.
12. Quanto al secondo ordine di censure sollevate dal Comune appellante (pp. 7-8 del ricorso), conseguentemente, l’annullamento in autotutela delle agibilità, al tempo rilasciate, e di tutti gli atti consequenziali non ha violato legittimo affidamento dell’odierno appellato sullo svolgimento dell’attività laboratoristica, per quanto protrattasi per molti anni, in locali inferiori all’altezza minima – 2,70 mt. – inderogabilmente prevista dalla legge per l’abitabilità dei locali.
12.1. Sul punto si deve ricordare, infatti, che l’interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione d’ufficio di un atto illegittimo, soprattutto ove si tratti di concessioni edilizie in sanatoria, deve consistere nell’esigenza che quest’ultimo cessi di produrre i suoi effetti, siccome confliggenti, in concreto, con la protezione attuale di valori pubblici specifici, all’esito di un giudizio comparativo in cui questi ultimi vengono motivatamente giudicati maggiormente preganti di (e prevalenti su) quello privato alla conservazione dell’utilità prodotta da un atto illegittimo (v., sul punto, Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2017, n. 341).
12.2. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non si può negare, dalla semplice lettura dell’ordinanza n. 1175 del 2012 del Comune di Bari impugnata in prime cure, che questo giudizio comparativo sia stato congruamente svolto dalla pubblica amministrazione, la quale ha osservato che le norme che regolano l’altezza dei locali sono poste a tutela della salubrità degli ambienti oggetto di causa, occupati da medici e tecnici di laboratorio e aperti al pubblico per via del regime di accreditamento di cui godeva il laboratorio, con la conseguente necessità di ritenere preminenti e persistenti, nonostante il tempo trascorso, le ragioni di interesse pubblico alla rimozione della situazione antigiuridica a tutela del diritto della salute dei lavoratori e dei pazienti.
12.3. Si tratta di una motivazione logica, congrua, equilibrata, rispettosa anche del principio di proporzionalità, a differenza di quanto ha stabilito il primo giudice, poiché non sarebbe stata possibile alcuna soluzione “intermedia” – come quella di un sofisticato impianto di climatizzazione, proposto dall’odierno appellato, o comunque l’adozione di adeguati mezzi di ventilazione e di sistemi di areazione – per rimediare alla situazione antigiuridica verificatasi e acclarata dal Comune, a tutela del diritto della salute, a fronte di un requisito di altezza minima inderogabilmente stabilito dalla legge e pacificamente mancante nel caso di specie.
13. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello del Comune di Bari merita accoglimento in entrambi i suoi motivi, sicché, in integrale riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto dall’odierno appellato in prime cure, siccome integrato dai successivi tre motivi aggiunti.
14. Le spese del doppio grado del giudizio, considerata la specificità della questione sin qui esaminata di cui, in riferimento ai laboratori di analisi aperti al pubblico, non constano al Collegio precedenti in termini specifici, possono essere interamente compensate tra le parti.
14.1. Il Fallimento appellato deve essere condannato per la soccombenza a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello da parte del Comune di Bari.
14.2. Rimane definitivamente a carico del Fallimento, altresì, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei tre motivi aggiunti proposti in primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dal Comune di Bari, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso e i successivi tre motivi aggiunti proposti in primo grado da Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l.
Compensa interamente tra tutte le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Condanna il Fallimento “Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l.” a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Pone definitivamente a carico del Fallimento “Du. Em. La. di An. Cl. s.r.l.” il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei tre motivi aggiunti in primo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019, con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *