Corte di Cassazione, sezione sesta (tributari) civile, Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3991.
La massima estrapolata:
L’interesse all’impugnazione – inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte vittoriosa che lamentava l’erronea pronuncia della compensazione delle spese di lite, nonostante la sua mancata costituzione nel giudizio di appello).
Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3991
Data udienza 11 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36469-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
REGIONE MOLISE, (OMISSIS) SRL, IN RTI;
– intimate –
avverso la sentenza n. 231/12018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 08/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza n. 231/1/18 depositata in data 8 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale del Molise, rigettava l’appello proposto dalla Regione Molise avverso la sentenza n. 381/2/17 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, la quale aveva accolto il ricorso di (OMISSIS) contro l’avviso di accertamento tassa auto 2012.
2. In particolare, la CTR confermava la decisione di primo grado, avendo qualificato come prescrizionale il termine triennale previsto dal Decreto Legislativo n. 953 del 1982, articolo 5 e accertato che l’atto impositivo era stato notificato al contribuente entro tale termine senza che esso fosse stato validamente interrotto, e compensava le spese di lite;
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. La Regione Molise non si e’ difesa, restando intimata.
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 15 e dell’articolo 92 c.p.c. per avere la CTR disposto la compensazione delle spese di giudizio pur avendo accolto in toto il ricorso di parte istante dichiarando l’intervenuta prescrizione,
2. Il ricorso e’ inammissibile.
2.1 Va preliminarmente rilevato che “L’interesse all’impugnazione inteso quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire e la cui assenza e’ rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo – deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilita’ derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l’esistenza di un mero interesse astratto ad una piu’ corretta soluzione di una questione giuridica.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12637 del 19/05/2008, Rv. 603219 – 01).
2.2 Orbene, nel caso di specie, il contribuente non risulta costituito in appello, dal momento che l’accertamento in fatto contenuto in sentenza secondo cui “Nessuno si costituiva in giudizio per l’appellato.”, non e’ stato specificamente impugnato con il ricorso. Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, va rilevato d’ufficio che il contribuente non ha interesse ad impugnare un capo di domanda che, in concreto, non lo vede soccombente in quanto non essendosi costituito non avrebbe potuto essere destinatario di un provvedimento di liquidazione delle spese in proprio favore.
3 In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, e nessuna statuizione va adottata in punto di spese di lite, non essendosi costituita la Regione Molise.
P.Q.M.
La Corte;
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis, se dovuto
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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