L’interesse ad agire costituisce indefettibile condizione dell’azione

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 22 maggio 2019, n. 3318.

La massima estrapolata:

L’interesse ad agire costituisce indefettibile condizione dell’azione che deve perdurare sino al tempo della decisione, e che esprime l’utilità o il vantaggio che il ricorrente può ritrarre dalla decisione in relazione a un bene della vita.

Sentenza 22 maggio 2019, n. 3318

Data udienza 9 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 10576 del 2009, proposto da
Bi. Ma. An., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Ga. Sc. e Lo. Za., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fr. Ga. Sc. in Roma, via (…);
contro
Argea Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati Fa. Cu. e An. Li. No., con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Li. No. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sezione Prima n. 00983/2009, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Argea Sardegna;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Alberto Urso e uditi i difensori di entrambe le parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Bi. An., titolare di un’azienda agricola sita in (omissis) (OT) operante nel settore della produzione del bovino da carne, presentava il 10 luglio 2006 domanda per l’assegnazione di un contributo in conto capitale per Euro 402 mila circa (i.e., il 50% della spesa prevista di Euro 804 mila circa) per un intervento di sviluppo della propria azienda a valere sul programma regionale Por 2000/2006.
A seguito dell’istruttoria, l’Ersat comunicava l’accoglimento della domanda per la minor somma di Euro 243 mila circa.
2. Il Bi. impugnava il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo regionale il quale, con ordinanza su istanza cautelare, disponeva il riesame della domanda ritenendo condivisibile la censura di carenza di motivazione in relazione alla riduzione del contributo.
A seguito di nuova istruttoria l’Argea – frattanto succeduta all’Ersat – adottava ulteriori determinazioni con cui riconosceva la maggior somma di complessivi Euro 253 mila circa al Bi., il quale impugnava anche tali provvedimenti con due ricorsi per motivi aggiunti.
3. Il Tribunale amministrativo adì to, nella resistenza dell’Argea, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti ritenendo che le nuove determinazioni dell’amministrazione a seguito dell’ordinanza cautelare fossero esenti dai vizi denunciati dal ricorrente.
4. Ha proposto appello il Bi. lamentando, in sintesi, l’omessa considerazione dei vizi del contraddittorio procedimentale ai fini della rideterminazione del contributo, nonché il mancato accoglimento delle censure sull’erroneità e insufficienza motiva dei relativi provvedimenti e sulla loro ingiustizia manifesta, facendo essi applicazione del vecchio e inattuale prezziario regionale per le opere pubbliche; la sentenza avrebbe inoltre omesso di considerare l’illegittimità della proroga per l’ultimazione dei lavori, adottata nella vigenza dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo e di fatto non fruibile; l’appellante ha inoltre censurato la mancata ammissione di Ctu in corso di giudizio volta a verificare la conformità al bando del progetto presentato dal Bi., l’ammissibilità a contributo delle spese indicate, nonché la correttezza delle modifiche e decurtazioni operate dall’amministrazione rispetto agli importi richiesti dal ricorrente.
5. S’è costituita in giudizio l’Argea per resistere all’appello, del quale ha chiesto il rigetto.
6. Sulla discussione delle parti all’udienza pubblica del 9 maggio 2019, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è improcedibile per sopraggiunta carenza d’interesse a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), Cod. proc. amm. per le ragioni di seguito indicate.
L’Argea ha dedotto, con memoria di replica, che il contributo del quale si richiede in questa sede la revisione nel quantum attraverso la censura dei provvedimenti impugnati è stato in realtà integralmente revocato a mezzo di determina n. 533 adottata il 22 febbraio 2010 e non impugnata dal Bi..
Dette circostanze, pacifiche e non contestate, sono state confermate in udienza dalle parti, venendo peraltro ivi prodotto dal difensore dell’Argea il provvedimento di revoca, che pure i difensori hanno confermato non essere stato impugnato; in tale contesto, è stata sottoposta dal Collegio agli stessi difensori, a norma dell’art. 73, comma 3, Cod. proc. amm., la questione della possibile sopravvenuta carenza d’interesse all’appello posta a fondamento della declaratoria d’improcedibilità .
In ragione di tali circostanze, alla luce dell’intervenuta revoca del contributo – avvenuta nel febbraio 2010 e non impugnata dal Bi. – nessun attuale interesse è dato riscontrare in capo all’appellante in relazione alla revisione nel quantum delle somme riconosciute, come domandata nella presente sede.
In tale contesto, gli stessi provvedimenti oggetto d’impugnazione sono stati peraltro espressamente revocati dalla detta determina n. 533 del 2010, sicché anche in tale prospettiva difetta un concreto e attuale interesse al pronunciamento del Collegio in ordine alla legittimità di tali provvedimenti e della sentenza che su di essi s’è pronunciata.
Per consolidata giurisprudenza, l’interesse ad agire costituisce indefettibile condizione dell’azione che deve perdurare sino al tempo della decisione, e che esprime l’utilità o il vantaggio che il ricorrente può ritrarre dalla decisione in relazione a un bene della vita, anche di natura morale o residuale, inverando così un “concreto bisogno di tutela giurisdizionale” (inter multis,Cons. Stato, IV, 1 marzo 2017, n. 934; 23 giugno 2015, n. 3167; VI, 21 marzo 2016, n. 1156; V, 2 aprile 2014, n. 1572; 15 luglio 2013, n. 3809).
Nel caso di specie, essendo stati revocati i provvedimenti impugnati e il contributo con gli stessi concesso, nessun attuale interesse il ricorrente – che non ha impugnato detta revoca – può vantare in relazione all’annullamento dei provvedimenti stessi (revocati) e alla correlata revisione nel quantum di un contributo anch’esso revocato.
In tale contesto, peraltro, il lungo tempo trascorso dall’adozione della suddetta revoca – avvenuta il 22 febbraio 2010 – senza proposizione d’impugnazione da parte del Bi. consente di evincere anche dal comportamento dell’appellante una sostanziale carenza d’interesse rispetto alla questione, e dunque all’impugnazione dei provvedimenti oggetto del presente giudizio (cfr. art. 84, comma 4, Cod. proc. amm.).
In ragione di quanto suesposto l’appello va dichiarato improcedibile per sopraggiunta carenza d’interesse.
Ricorrono giusti motivi, anche alla luce della decisione esclusivamente in rito, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Compensa integralmente le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini – Presidente
Valerio Perotti – Consigliere
Stefano Fantini – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere

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