L’interesse a ricorrere corrisponde ad una specifica utilità

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 3 febbraio 2020, n. 852.

La massima estrapolata:

L’interesse a ricorrere corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; in sostanza, sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall’aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell’azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l’azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale.

Sentenza 3 febbraio 2020, n. 852

Data udienza 19 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4096 del 2019, proposto dall’Avvocato Vi. Ci. in proprio ed in qualità di Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina, rappresentati e difesi dall’avvocato An. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);
contro
Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
L’Ordine degli Avvocati di Genova, in persona del legale presidente pro tempore, e il signor Al. Va., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 11432/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il Cons. Roberto Proietti e uditi per le parti l’Avvocato Fa. Ca., su delega dell’Avvocato An. Sa., e l’Avvocato dello Stato Ve. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’Avvocato Vi. Ci., in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore dell’Ordine degli Avvocati di Messina, ha impugnato dinanzi al TAR per il Lazio, Sede di Roma, il D.M. 1° dicembre 2016, avente ad oggetto la “Rideterminazione del personale di magistratura dei Tribunali ordinari e delle relative Procure della Repubblica”, con il quale sono stati ridotti di un’unità il Tribunale di Messina e la Procura della Repubblica presso il predetto Tribunale, portandoli, così, rispettivamente da 42 unità a 41 i magistrati giudicanti (al netto del Presidente e dei Presidenti di Sezione, rimasti invariati) e da 20 unità a 19 i Sostituti Procuratori della Repubblica (al netto del Procuratore Capo e degli Aggiunti, rimasti invariati).
Il giudice di primo grado, dopo aver estromesso il C.S.M. dal giudizio ed aver affermato la legittimazione ad agire dell’Ordine degli Avvocati di Messina, con sentenza n. 11432/18 ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto d’interesse.
I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al Consiglio di Stato tale sentenza, deducendo il difetto di motivazione sotto il profilo della illogicità manifesta, della contraddittorietà e dell’ingiustizia della decisione del giudice di primo grado, riproponendo, altresì, le censure non esaminate in quella sede: – errore materiale; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, tra motivazione e dispositivo; eccesso di potere sotto il diverso profilo della illogicità e della mancanza dei presupposti; – violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 117, primo comma Cost. e dell’art. 6 C.E.D.U.; eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento; difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, della legge n. 7 agosto 1990, n. 241; – eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti provvedimenti; difetto e contraddittorietà della motivazione.
Il Ministero della Giustizia si è costituito nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, invece, non si è costituito in giudizio.
Con memoria depositata il 16 dicembre 2019, gli appellanti hanno ribadito le proprie posizioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 19 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. L’appellante contesta la decisione del giudice di primo grado di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di interesse, affermando che la motivazione della sentenza appellata si porrebbe in contrasto con i criteri di logica e coerenza argomentativa.
In particolare, il TAR per il Lazio avrebbe errato nel ritenere che la diminuzione del numero di magistrati addetti ad un ufficio giudiziario non determinerebbe “oggettiva, immediata, lesione o comunque una compressione adeguatamente significativa, apprezzabile secondo criteri di adeguatezza causale”, perché la qualità dei servizi giudiziari sarebbe determinata dalla interazione di una pluralità di altri elementi organizzativi e strutturali (“la logistica, la tecnologia, il personale amministrativo, ecc.”), tra i quali la dotazione di personale magistratuale sarebbe solo uno tra gli altri.
L’appellante osserva che, anche volendo ritenere che l’efficienza della macchina giudiziaria sia determinata dall’interazione di più fattori, e non solo dal numero di magistrati, non si capisce come il provvedimento impugnato possa non aver determinato un oggettivo vulnus all’organizzazione degli uffici giudiziari messinesi, posto che, a fronte della riduzione del personale di magistratura, nessun altro intervento organizzativo e/o strutturale è stato posto in essere.
Di talché, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto negare la sussistenza dell’interesse al ricorso, posto che il provvedimento impugnato incide (in assenza di altri concorrenti interventi migliorativi della situazione) proprio sull’interesse al “miglior esercizio delle attività professionali”.
Sul punto è stato rilevato come la diminuzione anche di una sola unità degli Uffici costituisca un pregiudizio rilevante per l’efficienza del sistema giudiziario dell’area, in virtù della notevole mole di contenzioso e delle peculiarità delle tematiche trattate (che possono concernere anche questioni legate alla criminalità organizzata di stampo mafioso).
2. Sempre secondo gli appellanti, la sentenza non sarebbe condivisibile neppure nella parte in cui afferma che la contestata rimodulazione della pianta organica dei magistrati “è un atto di macroorganizzazione, tipicamente a contenuto generale, privo di destinatari e rispondente a finalità interne all’amministrazione, relative alla individuazione di una corretta distribuzione sul territorio del personale a disposizione e, quindi, al perseguimento di un modello ottimale di erogazione dei servizi di giustizia”.
Secondo gli appellanti, tutti i soggetti esponenziali presenti su un’area e portatori di interessi diffusi e collettivi sarebbero interlocutori e destinatari immediati degli effetti di provvedimenti che, come quello de quo, incidono direttamente sull’erogazione del servizio della giustizia in una determinata comunità .
Pertanto, tali soggetti sarebbero legittimati all’impugnazione dei suddetti qualora ritenuti lesivi degli interessi rappresentati.
3. Il Collegio ritiene che le criticità della sentenza di primo grado affermate dagli appellanti non sussistano e che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso pronunciata in primo grado sia da confermare.
“L’interesse a ricorrere… corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall’attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente; in sostanza, sussiste interesse al ricorso se la posizione azionata dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall’aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell’azione amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è individuabile un’utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento e se non sussistono elementi tali per affermare che l’azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale” (Cons. St., sez. V, 27 gennaio 2016, n. 265).
Ebbene, come correttamente rilevato dal TAR per il Lazio, l’atto in questione, rideterminando le piante organiche del personale di magistratura per alcuni uffici giudiziari giudicanti e requirenti, non determina, a differenza della ipotesi di rimodulazione dell’area geografica dei circondari dei tribunali, una significativa maggiore difficoltà per l’utenza all’accesso ai servizi della giustizia.
L’atto contestato, infatti, ha natura di atto di macro-organizzazione, afferente alla distribuzione del personale (di magistratura, nel caso di specie) presso le sedi dislocate sul territorio, con lo scopo di allocare le risorse disponibili secondo criteri di razionalità ed efficienza.
Pertanto, il “bene della vita” per il quale l’appellante ha agito in giudizio, vale a dire l’interesse alla fruizione dei servizi giudiziari, non subisce dal provvedimento impugnato una oggettiva ed immediata lesione o, comunque, una compressione significativa ed apprezzabile secondo criteri di adeguatezza causale.
Ciò, sia in considerazione della portata del provvedimento, che, in virtù del suo contenuto generale, risulta privo di destinatari specifici per la sua intrinseca funzione di mera rimodulazione dell’organico del personale di magistratura presso specifici uffici giudiziari. Tale rimodulazione, seppure effettuata in chiave penalizzante sotto il profilo numerico, non è un dato, in sé considerato, oggettivamente idoneo ad alterare immediatamente, in maniera significativa, la possibilità per l’utenza di fruire dei servizi della giustizia.
4. L’infondatezza delle censure dirette a contestare la decisione del giudice di primo grado di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di interesse comporta l’assorbimento della richiesta di parte appellante volta a riproporre le censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi al TAR per il Lazio.
5. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.
6. In considerazione delle peculiarità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio di secondo grado tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
• respinge l’appello RG n. 4096 del 2019;
• dispone la integrale compensazione delle spese del giudizio di secondo grado tra le parti in causa;
• ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Roberto Proietti – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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