Intercettazioni, la trascrizione integrale delle registrazioni e la traduzione

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 6 novembre 2018, n. 50017

La massima estrapolata:

In tema di intercettazioni, la trascrizione integrale delle registrazioni, nonché la loro traduzione, con le forme e le garanzie previste per l’espletamento delle perizie è necessaria solamente per l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi ai fini delle misure cautelari. Di conseguenza, l’omessa trascrizione del nome dell’interprete utilizzato dalla Pg nel verbale delle intercettazioni non rende inutilizzabili le intercettazioni.

Sentenza 6 novembre 2018, n. 50017

Data udienza 25 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/02/2018 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI: “Rigetto del ricorso”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018 ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Milano del 9 gennaio 2018, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS), relativamente al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di (OMISSIS); reato commesso da maggio a (OMISSIS).
2. Ricorre per cassazione, tramite il suo difensore, (OMISSIS), denunciando i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 271 e 268 c.p.p. e articolo 89 disp. att. c.p.p..
Le conversazioni telefoniche ed ambientali in lingua albanese, sono le uniche e determinanti fonti degli indizi di reita’ a carico del ricorrente. La polizia giudiziaria che ha effettuato le intercettazioni si e’ avvalsa di interpreti in lingua albanese per la comprensione e traduzione dei dialoghi (come risulta dagli incarichi conferiti e dalle ore lavorate da parte degli interpreti); tuttavia il verbale delle operazioni non contiene i nominativi degli interpreti, violando in tal modo l’articolo 89 disp. att. c.p.p..
I verbali devono conseguentemente ritenersi nulli, in relazione agli articolo 268, 271 e 142, c.p.p. e articolo 89 disp. att. c.p.p. (vedi Cass. Sez. 3, 28216/2016 e Sez. 3, 49331/2013).
Il Tribunale del riesame ha ritenuto l’eccezione infondata rilevando come per un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione non sussiste nullita’, o inutilizzabilita’ delle intercettazioni per l’assenza del nome dell’interprete nei verbali. Questa motivazione deve ritenersi meramente assertiva e non idonea a giustificare il rigetto del riesame.
Comunque il ricorrente, in considerazione del contrasto di giurisprudenza sul punto, chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni Unite della suprema Corte.
Ha chiesto, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile per genericita’ e per manifesta infondatezza dei motivi; articolato in fatto ripropone le stesse motivazioni del riesame senza motivi specifici di legittimita’ relativamente al provvedimento impugnato.
Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, peraltro nemmeno oggetto dei motivi di ricorso, l’ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici e da contraddizioni, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico del ricorrente: “I due convivono, (OMISSIS) non ha documentato alcuna attivita’ lavorativa, la persona offesa ha affermato (nella dichiarazione prodotta dalla difesa cui si e’ fatto cenno) che si dividono le spese della convivenza. Ne deriva che e’ evidente che (OMISSIS) beneficia dei proventi della prostituzione della ragazza, quindi la sfrutta. Significativo poi il ritrovamento della somma di Euro 7450,00 che, in assenza di attivita’ lavorativa (in alcun modo documentata) non puo’ che ricondursi a proventi della prostituzione della convivente. Gia’ detti elementi configurano gravi indizi. L’esame delle conversazioni avvalorano in modo evidente il quadro indiziario. L’ordinanza del G.I.P. ha riportato il contenuto delle stesse”.
3.1. Relativamente alla prospettata nullita’ delle intercettazioni, per l’assenza nel verbale delle operazioni del nome degli interpreti 1 utilizzati dalla polizia giudiziaria per la comprensione e traduzione dei dialoghi, si deve rilevare,prioritariamente,che dall’ordinanza impugnata le intercettazioni sono state ritenute solo confermative dei gravi indizi di colpevolezza gia’ desumibili ampiamente da altre fonti.
Nel ricorso per cassazione non ci si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, e si insiste solo sull’eccezione di nullita’ delle intercettazioni. Inoltre non si rappresenta la decisivita’ delle intercettazioni, ovvero la loro incidenza sulla ritenuta gravita’ indiziaria, che per il Tribunale prescinde dalle intercettazioni, in quanto le stesse “avvalorano in modo evidente il quadro indiziario”.
3.2. Comunque il collegio condivide l’orientamento recente e, ormai, maggioritario della giurisprudenza, che esclude qualsiasi invalidita’ delle intercettazioni per l’omessa indicazioni delle generalita’ dell’interprete: “L’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalita’ dell’interprete di lingua straniera che abbia proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non e’ causa di inutilizzabilita’ di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall’articolo 271 c.p.p. (Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017 – dep. 02/02/2018, Feretti e altri, Rv. 27215101; vedi anche Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017 – dep. 22/06/2017, Lleshaj, Rv. 27057001, Sez. 6, n. 24141 del 04/06/2008 – dep. 13/06/2008, EI Arbaoui, Rv. 24037201, e Sez. 3, n. 24305 del 19/01/2017 – dep. 17/05/2017, Mifsud e altri, Rv. 26998501).
4. Inoltre, comunque, in sede cautelare non risulta necessaria la trascrizione integrale delle registrazioni (e la traduzione) con le forme della perizia (Sez. 1, n. 1003 del 17/02/1995 – dep. 30/05/1995, Cavallaro, Rv. 20144701), anche perche’ la parte ha sempre il diritto di chiedere ed ottenere dal P.M. copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni utilizzate per l’adozione della misura cautelare (la prova dei fatti non deriva dal riassunto o dalle interpretazioni della P.G., o dall’ausiliario interprete, ma direttamente dalle registrazioni delle conversazioni captate): “In tema di riesame di misure cautelari personali, sussiste il diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal pubblico ministero copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di video riprese utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, siano esse riconducibili alle intercettazioni ovvero, in quanto non effettuate nell’ambito del procedimento penale, ai documenti, poiche’ la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, a nulla rilevando che la relativa disciplina non sia rinvenibile negli articoli 266 c.p.p. e ss. (Fattispecie relativa all’omesso rilascio al difensore di copia delle registrazioni audio video allegate alla querela)” (Sez. 6, n. 37476 del 03/07/2017 – dep. 27/07/2017, S, Rv. 27137101).
4.1. Puo’ quindi esprimersi il seguente principio di diritto: “La trascrizione integrale delle registrazioni (e la loro traduzione) con le forme e le garanzie previste per l’espletamento delle perizie e’ necessaria solamente per l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, ai sensi dell’articolo 273 c.p.p., anche in relazione al diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal Pubblico Ministero copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, poiche’ la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto o dalla interpretazione che di esse si faccia negli atti di polizia giudiziaria (anche con l’ausilio di un interprete), ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, e in conseguenza l’omessa trascrizione del nome dell’interprete utilizzato dalla P.G. nel verbale delle intercettazioni non rende inutilizzabili le intercettazioni sia perche’ non espressamente prevista, dall’articolo 271 c.p.p., e sia perche’ non comporta nessuna violazione del diritto di difesa”.
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati significativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

Avv. Renato D’Isa

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