Integra il reato (consumato) di favoreggiamento della prostituzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|27 gennaio 2021| n. 3259.

Integra il reato (consumato) di favoreggiamento della prostituzione ex articolo 3, comma 1, numero 8, della legge 20 febbraio 1958 n. 75 ogni forma di interposizione agevolativa e qualunque attività che, anche in assenza di un contatto diretto dell’agente con il cliente, sia idonea a procurare più facili condizioni per l’esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l’attività di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine della condotta. Ciò vale anche per il reato di prostituzione minorile ex articolo 600-bis, comma 1, numero 2, del Cp, onde il consapevole compimento, da parte dell’agente, di atti di concreta offerta del minore a potenziali “clienti” dietro corrispettivo integra già la consumazione di tale ultimo reato, quanto meno sotto il profilo del favoreggiamento (ciò che nella specie, relativa a vicenda cautelare, è stata ravvisato a carico dell’indagato, che era stato visto e sentito dalla polizia giudiziaria, con in braccio il figlio minore di circa tre anni di età, mentre lo offriva, parzialmente denudato e con indosso soltanto gli slip, agli anziani passanti, proponendo loro di toccarlo nelle parti intime in cambio di 20 euro).

Sentenza|27 gennaio 2021| n. 3259

Data udienza 23 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Prostituzione minorile – Autore che offre il minore alle attenzioni sessuali dei passanti chiedendo un modesto compenso – Reato consumato e non tentato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS)
avverso l’ordinanza del 06/08/2020 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 agosto 2020, il Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale, con la quale era stata disposta, a carico dell’indagato, la misura della custodia cautelare, in carcere in relazione: 1) al reato di cui all’articolo 600-bis c.p., comma 1, n. 2) e articolo 602-ter c.p., comma 5, perche’, con in braccio il proprio figlio, di circa tre anni di eta’, che si dimenava e piangeva, era stato visto e sentito da un agente di polizia giudiziaria mentre lo offriva, parzialmente denudato e con indosso soltanto gli slip, agli anziani passanti, proponendo loro di toccarlo nelle parti intime in cambio di 20,00 Euro; 2) al reato di cui all’articolo 337 c.p., per la reiterata condotta aggressiva e oppositiva posta in essere durante l’arresto.
2. Avverso l’ordinanza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine all’erronea valutazione del quadro indiziario. In particolare, i gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati desunti dalle sole dichiarazioni dell’appuntato (OMISSIS), in relazione a fatti che lo stesso teste aveva riferito di avere udito, quanto alla “presunta offerta”, che peraltro non era stata a lui personalmente rivolta, in luogo affollato e trafficato, e del cui contenuto non era stato fornito alcun riscontro, non essendo state sentite le persone a cui sarebbe stata rivolta – secondo la versione accusatoria – l’offerta del minore in cambio di un corrispettivo in denaro. La difesa evidenzia, peraltro, come dagli accertamenti medici era risultato che il bambino presentasse una scarsa igiene, in particolare agli organi genitali, di talche’ l’arrossamento perianale riscontrato non costituiva un elemento indiziario certo e univoco.
Aggiunge, in riferimento al luogo del commesso reato, che fosse del tutto occasionale la presenza dell’indagato in una zona limitrofa ad un’area che, per la fitta vegetazione, era frequentata da persone dedite alla prostituzione. Difatti, la mattina del giorno dell’arresto, l’indagato era uscito dalla sua abitazione con il figlio per recarsi da alcuni parenti e, alle ore 10, la sua autovettura aveva causato un sinistro stradale; per tale ragione quest’ultimo si era allontanato con il figlio e aveva poi fatto l’autostop per essere lasciato ad Ostia Lido, in prossimita’ della zona in cui era stato visto. La difesa osserva, sul punto, che l’indagato non era di Ostia ed afferma che il luogo dove e’ stato fermato era in prossimita’ degli stabilimenti balneari, in un giorno di piena estate su un lungomare frequentato da persone che non possono in essere in alcun modo ricollegate ad una presunta attivita’ di prostituzione.
In via subordinata, nel ricorso si lamentano vizi di motivazione in relazione alla richiesta non accolta di derubricazione del reato di cui all’articolo 600-bis c.p., nell’ipotesi di cui all’articolo 56 c.p.. A parere della difesa, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il reato contestato fosse consumato e non tentato, non essendo stato posto in essere alcun atto sessuale non essendo stato conseguito nessun guadagno. Sul punto, richiama la giurisprudenza di legittimita’ secondo cui, in tema di prostituzione minorile, lo sfruttamento deve consistere nel fatto di chi si approfitti dei guadagni, o di altre utilita’ economiche, realizzate attraverso l’attivita’ di prostituzione del minore (Sez. 3, n. 30512, del 2019).
3. La difesa ha depositato memoria, con la quale insiste in quanto gia’ dedotto nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
1.1. La doglianza del ricorrente – nella parte in cui si riferisce all’insufficienza e alla manifesta illogicita’ della motivazione quanto all’affermazione della sussistenza di indizi di responsabilita’ a carico della ricorrente – e’ inammissibile, essendo volta a censurare sul piano del merito la valutazione degli elementi indiziari compiuta dal Tribunale, proponendone. una diversa lettura, disgiunta dall’individuazione di carenze o illogicita’ manifeste. Alla Corte di cassazione e’ preclusa la possibilita’, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (ex plurimis, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Rv. 250362). Il Tribunale di Roma, nel disattendere la richiesta di riesame del ricorrente, ha ribadito la sussistenza di gravi indizi del delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ai danni del figlio minore, sottolineando quanto in proposito dichiarato da (OMISSIS) (appuntato della Guardia di Finanza), che ha riferito di avere visto l’indagato, con un braccio un bambino che piangeva e si dimenava, che percorreva avanti ed indietro il marciapiede del lungo mare, ed insospettito dalla dinamica, di avere udito distintamente lo stesso indagato fermare un anziano passante, offrendogli di toccare il bambino in cambio della cifra di 20,00 Euro. Il Tribunale ha poi aggiunto che il ricorrente e il bambino indossavano solamente gli slip della biancheria intima (e non il costume da bagno), evidenziando, peraltro, come dagli accertamenti sanitari effettuati sul minore, denutrito e privo di igiene personale, era diagnosticato un “sospetto abuso sessuale”.
Il Tribunale ha anche rilevato, in relazione al reato di resistenza, l’univocita’ del quadro indiziario, stante la reiterata condotta oppositiva e aggressiva posta in essere dall’indagato durante tutte le fasi dell’arresto. Altresi’, l’indagato era stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici, dai quali non emergeva alcuna patologia, ma piuttosto l’assunzione pregressa di cannabinoidi. Tali considerazioni rappresentano una corretta applicazione della norma incriminatrice (essendo emersi indizi di una condotta di sfruttamento della prostituzione, consistente nel chiedere ai passanti di toccare il minore in cambio di un modesto corrispettivo in denaro) ed appaiono pienamente logiche e coerenti. Mentre le critiche della difesa si muovono esclusivamente sul piano della lettura e della valutazione degli elementi indiziari: di questi e’ stata proposta una mera riconsiderazione, allo scopo di escludere la realizzazione di condotte illecite da parte del padre nei confronti del figlio, sulla base della mera asserzione secondo cui questo si era trovato occasionalmente in quella zona, dedita all’attivita’ di prostituzione, in quanto in precedenza aveva causato un incidente stradale e si era fatto accompagnare casualmente in prossimita’ del litorale di (OMISSIS).
1.2. Venendo all’esame della censura difensiva riferita alla richiesta, non accolta, di derubricazione del reato di cui all’articolo 600-bis c.p. nell’ipotesi di cui all’articolo 56 c.p., deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l’imputato e’ stato colto in flagranza di reato dall’appuntato (OMISSIS) la cui versione dei fatti e’ stata ritenuta attendibile, avendo trovato pieno riscontro in vari elementi. Si e’, in particolare, evidenziato che: 1) l’indagato, nonostante l’accertato sinistro stradale, si era inspiegabilmente fatto accompagnare in una zona di prostituzione; 2) quest’ultimo e il figlio minore erano vestiti con la sola biancheria intima; 3) dagli accertamenti medici, era risultato il “sospetto di abuso sessuale” perpetrato nei confronti del figlio; 4) l’indagato era fuggito, a seguito dell’avvicinamento della Guardia di Finanza, che aveva solo richiesto informazioni circa l’identita’ del bambino, nonostante ancora non fosse stato appurato o contestato alcun reato nei suoi confronti. Pertanto, la motivazione appare esauriente sotto ogni profilo e in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’: integra, infatti, il reato di favoreggiamento della prostituzione ex L. n. 75 del 1958 (configurabile, a maggior ragione, in tema di prostituzione minorile), ogni forma di interposizione agevolativa e qualunque attivita’ che, anche in assenza di un contatto diretto dell’agente con il cliente, sia idonea a procurare piu’ facili condizioni per l’esercizio del meretricio e che venga posta in essere con la consapevolezza di facilitare l’attivita’ di prostituzione, senza che abbia rilevanza il movente o il fine della condotta (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 14836 del 03/03/2010, Rv. 246818). Pertanto, il consapevole compimento, da parte dell’indagato, di atti concreti di offerta del minore a potenziali “clienti” dietro corrispettivo integra gia’ la consumazione del reato di cui all’articolo 600-bis c.p., comma 1, n. 2), quanto meno sotto il profilo del favoreggiamento. A cio’ deve aggiungersi la valenza indiziaria del referto medico attestante “il sospetto di abuso” subito dal minore, che indica una altamente probabile reiterazione di una condotta di sfruttamento.
2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Si da’ atto che, ai sensi dell’articolo 546 c.p.p., comma 2, conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 – recante “Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del Decreto Legge n. 137 del 2020” – la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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