In materia di reati concernenti gli stupefacenti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|27 gennaio 2021| n. 3242.

In materia di reati concernenti gli stupefacenti, il riconoscimento dell’aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lettera a), del testo unico in materia di stupefacenti, per fatti di spaccio commessi in danno di persone minori, ancorché contestati nell’ipotesi lieve ex articolo 73, comma 5, preclude l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché determina il superamento del limite massimo di cinque anni previsto dall’articolo 131-bis, comma 1, del codice penale.

Sentenza|27 gennaio 2021| n. 3242

Data udienza 3 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Sostanze stupefacenti – Detenzione e spaccio – Art. 73, comma 5 DPR 309 del 1990 – Cessione a minori – Art. 80, comma 1, lett. a) DPR 309 del 1990 – Causa di non punibilità per tenuità del fatto – Art. 131 bis cp – Inapplicabilità – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/5/2019 della Corte d’appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 maggio 2019 la Corte d’appello di Venezia ha confermato, respingendo l’impugnazione dell’imputato, la sentenza del 6 giugno 2018 del Tribunale di Belluno, con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno, due mesi e quindici giorni di reclusione e 2.200,00 Euro di multa, in relazione a due contestazioni del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, aggravato ai sensi del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 1, lettera a), (per avere detenuto a fine di cessione 18 grammi di marijuana, capo D, e ceduto in piu’ occasioni, anche a minori, hashish e marijuana, capo E).
La Corte territoriale, nel disattendere l’impugnazione dell’imputato, ha, anzitutto, evidenziato l’inapplicabilita’ della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. invocata dall’appellante, in considerazione della contestazione della circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 1, lettera a), trattandosi di circostanza a effetto speciale in conseguenza della quale la pena massima applicabile al delitto contestato al ricorrente risultava essere di sei anni di reclusione, superiore al limite di cinque anni stabilito dall’articolo 131 bis, comma 1; e’ stata, poi, al medesimo riguardo, sottolineata la abitualita’ delle condotte, derivante dalla loro ripetizione. La Corte d’appello ha poi confermato anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della assenza di elementi di positiva considerazione a tale riguardo e della precedente condanna riportata dall’imputato nel 2016.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato, ai sensi dell’articolo 606 c.p., comma 1, lettera e), l’insufficienza della motivazione in ordine alla esclusione della applicabilita’ della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. per la particolare tenuita’ dei fatti, non essendo state adeguatamente considerate la qualificazione delle condotte come di lieve entita’ ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e la condizione di tossicodipendente dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato un ulteriore vizio della motivazione, che sarebbe carente e manifestamente illogica nella parte relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermato dalla Corte d’appello senza una adeguata considerazione degli elementi addotti sul punto dalla difesa, attraverso una generica valutazione della non marginalita’ dell’apporto causale del ricorrente alla realizzazione dei reati contestati.
3. Il Procuratore Generale nelle sue richieste ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso, sottolineando la correttezza della motivazione, sia nella parte relativa alla esclusione della configurabilita’ della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, in considerazione della ripetizione delle condotte, qualificabili come abituali pur in presenza del medesimo disegno criminoso; sia con riferimento alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
2. Il primo motivo, relativo alla indebita esclusione della configurabilita’ della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131 bis c.p., e’ manifestamente infondato.
Correttamente, infatti, la Corte d’appello di Venezia ha, preliminarmente, escluso la applicabilita’ di tale causa di non punibilita’ a causa del superamento del limite di pena di cinque anni di pena detentiva stabilito a tal fine dall’articolo 131 bis c.p., comma 1, a causa della contestazione e della affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 1, lettera a), la quale, tra l’altro, prevede, alla lettera a), che le pene previste per i delitti di cui all’articolo 73 sono aumentate da un terzo alla meta’ nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di eta’ minore.
Poiche’, ai sensi dell’articolo 131 bis c.p., comma 5 ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel comma 1 della medesima disposizione non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, e, in quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del comma 1 non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69, la contestazione e l’affermazione, nel caso in esame, della configurabilita’ della suddetta circostanza aggravante, che e’ ad effetto speciale, in quanto determina un aumento di pena superiore a un terzo, comporta il superamento del suddetto limite massimo di cinque anni della pena detentiva applicabile, in quanto, per effetto della applicazione dell’aumento massimo della meta’ alla pena edittale massima di quattro anni di reclusione, la pena detentiva massima applicabile al reato contestato al ricorrente e’ di sei anni di reclusione, superiore al suddetto limite di cinque anni.
Tale rilievo, che ha carattere assorbente e preliminare, non e’ stato in alcun modo considerato dal ricorrente, che lo ha completamento tralasciato e neppure ha considerato, tantomeno in modo critico, gli ulteriori rilievi della Corte d’appello, che, nel sottolineare la pluralita’ e la ripetizione delle condotte, anche in tempi diversi, ha correttamente escluso la occasionalita’ della condotta, ritenendola, anzi abituale, escludendo cosi’ anche nel merito la sussistenza dei presupposti per poter ritenere configurabile tale causa di non punibilita’.
Ne consegue la manifesta infondatezza dei generici rilievi sollevati dal ricorrente, stante la preclusione alla applicazione di tale causa di non punibilita’ derivante dalla pena detentiva applicabile alle condotte dallo stesso realizzate, oltre che alla luce della non occasionalita’ di tali condotte.
3. Analoghi rilievi posso essere svolti per quanto riguarda il secondo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, di cui il ricorrente si e’ lamentato in modo del tutto generico, senza indicare le ragioni per le quali sarebbe meritevole di tale beneficio, ne’ individuare violazioni di disposizioni di legge penale o processuale o vizi della motivazione, che non e’ stata in alcun modo considerata e nella quale, invece, la Corte d’appello, sottolineando la mancanza di elementi di positiva considerazione al riguardo e la rilevanza della precedente condanna per fatto analogo, ha adeguatamente giustificato la valutazione negativa sulla personalita’ dell’imputato posta a fondamento della esclusione della riconoscibilita’ di tali circostanze, che puo’ essere giustificata anche attraverso la sola indicazione degli elementi, tra quelli di cui all’articolo 133 c.p., giudicati prevalenti o assorbenti nella valutazione di gravita’ della condotta e nel giudizio negativo sulla personalita’ dell’imputato (cfr. (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 227142).
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a causa della genericita’ e della manifesta infondatezza di tutte le censure cui e’ stato affidato.
Conseguono l’onere delle spese del procedimento e del versamento della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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