Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata

Corte di Cassazione,  penale, Sentenza|3 novembre 2020| n. 30637.

Integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro pubblico anche nel caso in cui, per effetto delle norme interne dell’ente che prevedono l’intervento di più organi ai fini dell’adozione dell’atto dispositivo, il soggetto che formalmente emette l’atto finale del procedimento non concorra nel reato per essere stato indotto in errore da coloro che si occupano della fase istruttoria. (Fattispecie relativa all’appropriazione da parte del segretario di un IPAB di somme di pertinenza dell’ente, attraverso l’emissione di mandati di pagamento in proprio favore formalmente sottoscritti dal presidente, senza che quest’ultimo esercitasse alcun reale controllo sui presupposti dell’atto dispositivo).

Sentenza|3 novembre 2020| n. 30637

Data udienza 22 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Truffa aggravata dall’abuso delle funzioni e peculato continuato – Operatività dell’art. 34 co. 1 c.p.p. – Configurabilità di una cd “doppia conforme” – Aspecificità ed apoditticità dei motivi di censura – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/09/2019 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e l’inammissibilita’ del ricorso nel resto;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la pronuncia di primo grado – dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i reati di truffa aggravata contestati ai capi B) e C) della rubrica, e rideterminando la pena – e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale della stessa citta’ aveva condannato (OMISSIS) in relazione al reato di cui all’articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 314 c.p., per essersi appropriato, dal 2006 al 2010, nella qualita’ di segretario ed economo di fatto degli (OMISSIS) ((OMISSIS)) di (OMISSIS), di somme di denaro di cui aveva la disponibilita’ per ragioni di ufficio della gestione del patrimonio di tale ente: importi pari a 227.045,07 Euro accreditati su suoi conti personali in esecuzione di mandati di pagamento emessi dall'(OMISSIS) in suo favore, in assenza di autorizzazioni e di documentazione comprovante le spese; pari a 139.869,56 Euro versati dall'(OMISSIS) alla Cooperativa (OMISSIS) (di cui lo stesso (OMISSIS) era amministratore di fatto) a titolo di corrispettivi per lavori e servizi mai eseguiti dalla Cooperativa in favore dell'(OMISSIS) ovvero per servizi di consulenza, mai effettuati, formalmente eseguiti dalla ditta individuale del (OMISSIS) in favore della Cooperativa; pari a 97.483,00 Euro versati dall'(OMISSIS) alla (OMISSIS) (di cui lo stesso (OMISSIS) era presidente) a titolo di servizi di colonia marina solo apparentemente resi dalla Fondazione in favore dell'(OMISSIS); ed ancora, pari a 100.853,00 Euro versati dall'(OMISSIS) alla Cooperativa (OMISSIS) (di cui lo stesso (OMISSIS) era amministratore di fatto) per servizi mai resi in favore dell’ente pubblico.
Rilevava la Corte territoriale come le doglianze formulate dalla difesa dell’imputato fossero infondate e come gli elementi acquisiti agli atti del processo avessero fornito la prova della responsabilita’ del prevenuto in ordine al delitto continuato ascrittogli nel capo d’imputazione A).
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti sette motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’articolo 34 c.p.p., articolo 178 c.p.p., lettera a) e articolo 179 c.p.p., comma 1, per avere la Corte di appello emesso una sentenza nulla in quando adottata da un collegio composto anche da un magistrato, la Dott.sa (OMISSIS), che aveva composto il collegio del Tribunale in primo grado nel corso di due udienze durante le quali era stata svolta l’istruttoria dibattimentale con l’ascolto di numerosi testimoni. In subordine, il ricorrente ha chiesto sollevarsi la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 34, comma 1, per contrasto con l’articolo 111 Cost., nella parte in cui non prevede la nullita’ della sentenza pronunciata in secondo grado da un collegio di cui ha fatto parte un giudice incompatibile per avere partecipato al dibattimento di primo grado.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli articoli 314 e 640 c.p. e articolo 61 c.p., n. 9, per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato i fatti accertati in termini di peculato e non anche di truffa aggravata, benche’ le carte del processo avessero dimostrato che l’imputato non aveva “abusato del possesso” delle indicate somme di denaro, cosi’ appropriandosene, ma aveva al piu’ abusato della funzione, compiendo atti di artificio o raggiro per trarre in inganno l’ente pubblico al fine di acquisire successivamente il possesso, mediante l’emissione, a norma di statuto interno, di mandati di pagamento a firma del presidente dell’ente – cui non e’ stato contestato un concorso nel reato – o non anche a firma di altro soggetto delegato.
2.3. Vizio di motivazione, per contraddittorieta’ e manifesta illogicita’, oltre che per travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale genericamente asserito che il (OMISSIS) si occupasse della “gestione del patrimonio dell'(OMISSIS)” e ingiustificatamente sostenuto che in capo al prevenuto vi fosse il possesso ovvero la disponibilita’ del denaro oggetto di appropriazione: tenuto conto che l’atto di disposizione finanziario derivava esclusivamente dall’apposizione sul relativo mandato di pagamento della firma del presidente, quale “trattario”, e non anche dalla firma aggiunta del segretario (OMISSIS), che aveva esclusivamente una rilevanza amministrativa interna.
2.4. Vizio di motivazione, per mancanza ovvero per apparenza, per avere la Corte catanese ritenuto, con una sorta di “automatismo probatorio” e senza rispondere alle specifiche doglianze formulate sul punto con l’atto di appello, che tutte le somme di denaro per le quali vi era stato un esborso da parte dell'(OMISSIS) fossero state oggetto di appropriazione da parte dell’imputato; laddove:
– per le somme erogate dall’ente direttamente in favore del prevenuto, questi aveva spiegato che si trattava di rimborsi di “piccole spese di economato” effettuate nell’interesse dello stesso ente nell’arco di un quinquennio ovvero di corrispettivi per il pagamento di fornitori, sicche’ non poteva escludersi che l’appropriazione fosse stata solo parziale (come una perizia contabile avrebbe potuto confermare);
– per le somme erogate dall’ente in favore della Cooperativa (OMISSIS), la difesa aveva chiarito che gli esborsi avevano riguardato lavori di sostituzione di vasche idriche e di rifacimento delle batterie di due bagni realmente eseguiti, e che le relative fatture emesse dalla predette Cooperativa poteva essere considerate, al piu’, soggettivamente false, dunque rilevanti solo sotto l’aspetto fiscale; e che gli ulteriori esborsi giustificati dallo svolgimento di consulenze aziendali svolte dal (OMISSIS) in favore della Cooperativa avevano riguardato un’opera (quella di preparazione delle buste paga dei dipendenti della cooperativa) realmente compiuta dall’imputato;
– per le somme erogate dall’ente in favore della (OMISSIS) e della Cooperativa (OMISSIS), la difesa aveva rilevato – senza ricevere alcun adeguata risposta da parte de giudici di secondo grado – come tale Fondazione, anche in collaborazione con la predetta Cooperativa, avesse effettivamente reso nell’interesse degli assistiti dell'(OMISSIS) i servizi connessi alla colonia marina (circostanza confermata, in particolare, dal teste (OMISSIS), e non anche dalla teste (OMISSIS), inattendibile), sicche’ – considerato ininfluente il fatto che le strutture balneari fossero state abusivamente destinate anche a privati a pagamento – l’appropriazione da parte del (OMISSIS) sarebbe stata eventualmente parziale.
2.5. Mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte periferica irragionevolmente disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – mediante l’ascolto di due testimoni, l’acquisizione di documentazione contabile e bancaria, e l’espletamento di una perizia tecnico-contabile – ammissibile anche in appello, per l’assunzione di prove che avrebbero chiarito quale era stata la reale entita’ delle somme oggetto di appropriazione, anche ai fini della determinazione del quantum oggetto di confisca, oltre che ai fini della valutazione della gravita’ del fatto in relazione alle scelte sul trattamento sanzionatorio.
2.6. Vizio di motivazione, per avere la Corte siciliana omesso di motivare le proprie scelte circa il trattamento sanzionatorio, compreso il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui, con l’appello, era stata sollecitata la concessione.
2.7. Violazione di legge, in relazione agli articoli 240 e 322 ter c.p., per avere la Corte siciliana erroneamente confermato la pronuncia di primo grado anche con riferimento alla disposta misura di sicurezza della confisca, benche’ nella prima sentenza non fosse stato chiarito il nesso pertinenziale esistente tra il valore dei beni oggetto di ablazione per equivalente e l’entita’ del prezzo o del profitto ingiusto del reato di peculato.
3. Con memoria depositata il 5 ottobre 2020 il difensore dell'(OMISSIS), (OMISSIS), qualificatasi persona offesa, ha chiesto dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente evidenziato come le richieste formulate dal difensore dell'(OMISSIS), (OMISSIS), con la memoria depositata in cancelleria il 5 ottobre 2020,vanno considerate tamquam non essent, in quanto presentate nell’interesse della persona offesa che non si e’ costituita parte civile e che, dunque, non puo’ esercitare nel presente processo alcun ius postulandi.
2. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) sia inammissibile.
3. Il primo motivo del ricorso e’ manifestamente infondato, sia perche’ la incompatibilita’ di un giudice all’esercizio delle funzioni nei gradi di impugnazione, prevista dall’articolo 34 c.p.p., comma 1, riguarda solamente il giudice che in un grado “ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza”, situazione diversa da quella che si e’ verificata nel caso di specie; sia perche’ – a parte gli orientamenti contrari di parte della dottrina e di poche isolate pronunce della Cassazione – e’ sufficientemente pacifico nella giurisprudenza di legittimita’ che la eventuale violazione delle regole sulla incompatibilita’ non comporti la nullita’ dell’atto o dell’attivita’ compiuta, bensi’ determini una situazione che puo’ essere rimossa con l’attivazione degli istituti dell’astensione o della ricusazione (cosi’, tra le tante, Sez. 5, n. 13293 del 10/12/2019, dep. 2020, Intesa San Paolo, Rv. 279045).
E’ conseguentemente manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale prospettata dalla difesa, essendo stata gia’ dichiarata tale una analoga questione dalla Consulta – sia pur con riferimento alla disposizione di uguale tenore contenuta nel codice di rito abrogato – con la sentenza n. 473 del 1993.
3. Il secondo e il terzo motivo – tra loro strettamente connessi e, dunque, esaminabili congiuntamente – appaiono anch’essi manifestamente infondati.
La soluzione esegetica privilegiata dalla Corte di appello di Catania risulta in linea con il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimita’ circa la differenza tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravato dall’abuso delle funzioni o violazione dei doveri inerenti a pubblico servizio: essendo stato reiteratamente evidenziato come l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’articolo 61 c.p., n. 9, va individuato con riferimento alle modalita’ del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone gia’ il possesso o comunque la disponibilita’ per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (cosi’, tra le molte, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282). Nella sentenza e’ spiegato chiaramente che della gestione del denaro dell'(OMISSIS) si occupava solo ed esclusivamente il (OMISSIS) che emetteva e firmava i mandati di pagamento, poi controfirmati dal presidente dell’ente, senza che questi esercitasse un reale controllo sul contenuto dell’atto dispositivo.
Ne’ a differenti conclusioni si giunge per il fatto che, in base alle norme statutarie interne, formalmente il potere di emettere i mandati di pagamento spettasse al solo presidente dell’ente, che non lo aveva delegato a terzi. I giudici di merito hanno, invero, accertato come il controllo contabile fosse totalmente nelle mani del ricorrente e come fosse questi a predisporre i mandati di pagamento, come peraltro ammesso nello stesso atto di impugnazione, li’ dove si e’ sottolineato che quei mandati erano controfirmati “in via amministrativa” anche dall’imputato.
D’altro canto, l’impostazione esegetica prescelta dalla Corte distrettuale appare in linea con l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimita’, essendo stato chiarito che e’ configurabile il delitto di peculato in relazione al denaro pubblico il cui possesso, per effetto delle norme interne dell’ente pubblico che prevedono il concorso di piu’ organi ai fini dell’adozione dell’atto dispositivo, fa capo congiuntamente a piu’ pubblici ufficiali, anche se, di essi, quelli che emettono l’atto finale del procedimento non concorrono nel reato per essere stati indotti in errore da coloro che si sono occupati della fase istruttoria (cosi’, in particolare, Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, Malvaso, Rv. 257096; conf. Sez. 6, n. 37030 del 10/06/2003, Maronato, Rv. 227007).
4. Il quarto motivo del ricorso e’ del tutto privo di pregio.
Premesso che, in presenza di una doppia pronuncia conforme e di doglianze difensive sostanzialmente reiterate, la motivazione della sentenza di secondo grado puo’ ritenersi integrata da quella conclusiva del giudizio di primo grado, deve considerarsi acclarato che:
– l’importo di oltre 227 mila Euro che era stato versato a piu’ riprese dall'(OMISSIS) direttamente in favore del (OMISSIS), aveva riguardato apparentemente pagamenti giustificati dall’effettuazione di “piccole spese”, che non erano stati mai autorizzati dal consiglio di amministrazione dell’Istituto, ne’ erano altrimenti collegabili ad alcuna documentazione contabile; era risultato, invece, che tra il 2007 e il 2008 l'(OMISSIS) aveva ricevuto dalla Regione Sicilia un finanziamento di oltre 240 mila Euro destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, utilizzato solo in parte per pagare la ditta appaltatrice dei lavori, con un residuo di 62.000 Euro di cui significativamente si era persa qualsiasi traccia;
– l’importo di oltre 139 mila Euro versato dall'(OMISSIS) alla Cooperativa (OMISSIS) aveva, tra l’altro, riguardato formalmente il pagamento per la realizzazione di una serie di lavori di sostituzione di serbatoi idrici, di ristrutturazione di bagni e di locali di un ex centro circoscrizionale, che in realta’ non erano mai eseguiti da tale Cooperativa ne’ da altra impresa appaltatrice, la (OMISSIS), in quanto in parte materialmente realizzati da personale del medesimo (OMISSIS), dunque retribuito come dipendente da tale Istituto; l’emissione dei relativi mandati di pagamento era stata giustificata con il richiamo a fatture palesemente false (come confermato dal teste (OMISSIS)) e a una lettera di incarico ad un professionista, incaricato del computo metrico, anch’essa recante una firma contraffatta; parte di quell’importo, pari a oltre 64 mila Euro, era stata incassata direttamente dal (OMISSIS), formalmente giustificata da una asserita attivita’ di consulenza da lui svolta in favore della Cooperativa, in realta’ curata da un apposito contabile, (OMISSIS) (che sentito come teste aveva riscontrato tale circostanza);
– l’importo di oltre 97 mila Euro che l’1.P.A.B. aveva versato a piu’ riprese alla (OMISSIS) (presieduta e gestita dal (OMISSIS)) era stato giustificato come corrispettivo per servizi prestati in favore dei minori assistititi dall’Istituto, servizi in realta’ inesistenti considerato che la Fondazione si era occupata della gestione di uno stabilimento balneare al servizio di privati e che le relative attivita’ erano state curate esclusivamente dal personale dell'(OMISSIS), ovviamente stipendiato da tale Istituto, utilizzando alimenti e beni di consumo messi a disposizione dallo stesso (OMISSIS);
– l’importo di oltre 100 mila Euro versato a piu’ riprese dall'(OMISSIS) alla Cooperativa (OMISSIS) e poi entrato direttamente nella disponibilita’ materiale del (OMISSIS), era stato giustificato come pagamento di fatture emesse da tale cooperativa: documenti fiscali di cui la relativa presidente, la teste (OMISSIS), aveva disconosciuto l’autenticita’ e che erano risultate materialmente stilate dallo stesso (OMISSIS), dunque, aventi ad oggetto operazioni del tutto inesistenti.
In totale assenza di produzione documentale o di seria allegazione difensiva idonea a comprovare che parte o tutto il denaro uscito dalle casse dell'(OMISSIS) e sistematicamente arrivato, nel quinquennio in contestazione, sul conto corrente dell’imputato riguardasse spese eseguite nell’interesse dell’Istituto, deve ritenersi logicamente corretta e congruamente motivata l’affermazione per cui e’ stato giudizialmente dimostrato che il (OMISSIS) si approprio’ delle somme elencate nel capo d’imputazione che, invece di essere utilizzate per i fini istituzionali dell’ente pubblico di riferimento, vennero impiegate dal prevenuto per scopi esclusivamente privatistici: come pure comprovato dalle dichiarazioni della menzionata teste (OMISSIS), presidente della Cooperativa (OMISSIS) – la cui attendibilita’ e’ stata contestata dalla difesa in termini molto generici – la quale aveva riferito che il (OMISSIS) aveva utilizzato quelle somme anche per far eseguire lavori del tutto estranei alle finalita’ dell'(OMISSIS).
Al riguardo va escluso che la Corte catanese sia incorsa in alcuna delle violazioni di legge prospettate dal ricorrente, in quanto la decisione adottata e’ rispettosa dell’insegnamento dettato in materia da questa Corte di cassazione, per cui, in tema di peculato, la prova dell’indebito utilizzo del denaro nella disponibilita’ dell’imputato per effettuare spese asseritamente istituzionali puo’ desumersi dalla omessa o insufficiente rendicontazione delle spese sostenute dal pubblico agente, di cui non si fornisca una puntuale giustificazione neppure in sede processuale, atteso che tale condotta e’ altamente sintomatica dell’avvenuta appropriazione (cosi’, tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 12087 del 04/03/2020, De Angeli, Rv. 278874).
5. Anche il quinto motivo del ricorso e’ manifestamente infondato.
La Corte periferica ha spiegato, con motivazione congrua nella quale non e’ ravvisabile alcuna frattura o vizio di logicita’, come la determinazione di disattendere le sollecitazioni difensive dirette ad ottenere una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale fosse giustificata dalla irrilevanza delle testimonianze di cui era stata chiesta l’assunzione, in quanto afferenti ad aspetti della vicenda (modalita’ di redazione dell’esposto-denuncia iniziale e emissione di due fatture per lavori solo formalmente seguiti dalla Cooperativa (OMISSIS)) non decisivi nella generale economia del processo. Quanto alla mancata risposta alla ulteriore sollecitazione difensiva diretta all’acquisizione di una serie di documenti, la motivazione circa la relativa irrilevanza probatoria deve ritenersi implicita nelle valutazioni globali compiute dalla Corte di merito, soprattutto tenuto conto che quella richiesta difensiva era stata formulata nell’atto di appello in termini molti generici e con uno scopo chiaramente solo esplorativo.
6. Il sesto motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilita’. Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalita’ mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena finale: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo ad una modifica delle scelte sul trattamento sanzionatorio la specifica gravita’, l’insidiosita’ delle condotte e l’intensita’ del dolo, trattandosi di parametri considerati dall’articolo 133 c.p., applicabile anche ai fini dell’articolo 62 bis c.p.. La decisione deve reputarsi adeguatamente motivata anche con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, circostanze delle quali, nell’atto di appello, l’impugnante aveva fatto appena un generico cenno, senza argomentare le ragioni per cui le stesse dovessero essergli concesse.
7. Il settimo motivo e’ inammissibile perche’ aspecifico.
Nella giurisprudenza di legittimita’ si e’ avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificita’ dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o piu’ punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Nel caso di specie il ricorrente si e’ limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata e confusa, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticita’ di passaggi giustificativi della decisione, cioe’ omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale, ponendo rimedio alla errata motivazione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado, si era adeguatamente risposto alla doglianza formulata con l’atto di appello in merito alla non necessarieta’ della dimostrazione di un nesso di pertinenzialita’ tra il profitto o il prodotto del reato accertato e il valore dei beni sottoposti ad una confisca non diretta ma per equivalente (per i quali era, dunque, ininfluente il relativo modo di acquisto); cosi’ pure implicitamente significando la irrilevanza della doglianza difensiva circa una presunta e non meglio chiarita sproporzione tra l’entita’ tra il profitto del reato e il valore dei beni nella fattispecie sequestrati, valore che lo stesso appellante aveva riconosciuto essere “irrisorio”.
8. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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