Corte di Cassazione, civile, Sentenza|31 dicembre 2021| n. 42121.
Institutio ex re certa e concorso di delazioni
In materia testamentaria, l’istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un’applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 558 c.c., se l’intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l’intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio.
In tema di successione testamentaria “mortis causa”, l'”institutio ex re certa” vale a determinare la quota dell’istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede, sicchè le “ceterae res” sono attribuite agli eredi legittimi, con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istituiti “ex re certa”.
Sentenza|31 dicembre 2021| n. 42121. Institutio ex re certa e concorso di delazioni
Data udienza 1 luglio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: SUCCESSIONI E DONAZIONI – TESTAMENTO – TESTAMENTI ORDINARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4882/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS);
– controticorrenti –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2713/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Institutio ex re certa e concorso di delazioni
FATTI DI CAUSA
Il giorno (OMISSIS) e’ deceduta (OMISSIS), la quale aveva disposto dei propri beni con testamento pubblico dell’8 maggio 1991, istituendo erede universale la sorella (OMISSIS). Con tale testamento la defunta, “in caso di premorienza e commorienza” della sorella istituita, istituiva eredi per un terzo ciascuno il cognato (OMISSIS) o i suoi discendenti e i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il giorno (OMISSIS) e’ deceduta (OMISSIS), la quale ha disposto delle proprie sostanze con testamento pubblico del 3 settembre 1981, del seguente tenore: “Revoco ogni mio precedente testamento. Istituisco erede universale mia sorella (OMISSIS), raccomandandone di disporre a sua volta della sua successione lasciando l’usufrutto ai miei fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) e la nuda proprieta’ delle case a (OMISSIS) in (OMISSIS) o suoi discendenti; del terreno con casa, portico e stalla ai figli maschi del primogenito maschio di mio zio (OMISSIS). In caso di premorienza o commorienza di mia sorella, varranno direttamente le disposizioni di cui sopra”.
(OMISSIS) ha accettato con beneficio di inventario sia l’eredita’ di (OMISSIS), sia l’eredita’ di (OMISSIS) alla medesima devoluta.
Le due eredita’ sono state accettate con il beneficio di inventario anche da (OMISSIS), nella qualita’ di figlia di (OMISSIS), fratello premorto delle defunte (OMISSIS) e (OMISSIS).
E’ stato poi pubblicato, su istanza di (OMISSIS), un testamento olografo di (OMISSIS) (verbale del notaio (OMISSIS) del 4 dicembre 2009) contenente la nomina di eredi universali in parti uguali dei nipoti del marito della defunta. Tale testamento, dichiarato falso con sentenza del Tribunale di Verona, non fa piu’ parte della materia controversa
La presente controversia e’ stata proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e dei fratelli (OMISSIS), con successiva estensione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), anch’essi figli del fratello premorto delle due defunte (OMISSIS).
In tale controversia si contrapponevano, da un lato, la pretesa di (OMISSIS), di essere erede di (OMISSIS) e, in tale qualita’, abilitata ad accettare l’eredita’ a questa devoluta della sorella (OMISSIS); dall’altro, la pretesa di (OMISSIS) e dei fratelli di lei chiamati in causa, di circoscrivere i diritti della (OMISSIS) nei limiti dell’oggetto del lascito contemplato nel testamento, da essi qualificato come legato, con esclusione di qualsiasi diritto, ex articolo 479 c.c., sull’eredita’ di (OMISSIS).
Per quanto interessa in questa sede, il conflitto e’ stato definito dal Tribunale in favore della (OMISSIS), con il riconoscimento che la disposizione testamentaria in suo favore costituiva istituzione di erede ex re, che abilitava percio’ l’istituita ad accettare l’eredita’ di (OMISSIS), devoluta alla testatrice (OMISSIS), deceduta successivamente senza avere accettato, ne’ rinunziato alla medesima. In forza del principio della forza espansiva dell’istituzione ex re certa il Tribunale escludeva l’apertura della successione legittima sull’eredita’ relitta di (OMISSIS), “da intendersi integralmente attribuita all’erede testamentaria (OMISSIS)”.
La Corte d’appello di Venezia, adita con distinte impugnazioni da (OMISSIS) e da (OMISSIS) e (OMISSIS), riuniti gli appelli, ha riformato la sentenza nei seguenti termini: a) ha accertato che la disposizione testamentaria di (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) costituisce non istituzione di erede ma legato, avente per oggetto i soli immobili a destinazione abitativa compresi nell’eredita’ della medesima (OMISSIS); b) ha conseguentemente accertato che la (OMISSIS), in quanto legataria, non aveva il diritto di accettare, ai sensi dell’articolo 479 c.c., l’eredita’ devoluta alla dante causa, trattandosi di prerogativa che compete solo agli eredi; c) ha quindi accertato che gli unici eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) erano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), figli del fratello premorto delle defunte (OMISSIS), i quali avevano cosi’ acquistato, a tale titolo, il complesso dei beni compresi nelle due successioni, ad eccezione dei beni lasciati in legato alla (OMISSIS).
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Hanno resistito con unico controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) rimane intimato.
Sono rimasti intimati i convenuti (OMISSIS).
La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione in udienza camerale, e’ stata rimessa alla pubblica udienza.
In prossimita’ dell’udienza camerale le parti costituite hanno depositato memoria.
Institutio ex re certa e concorso di delazioni
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si osserva che la ricorrente ha depositato la sentenza impugnata, notificata a mezzo pec, munita dell’attestazione di conformita’ del difensore notificante. La produzione e’ stata accompagnata dall’attestazione di conformita’ del messaggio di posta elettronica, della sentenza contenuta nella busta elettronica e della relazione di notificazione della stessa sentenza. Tale produzione soddisfa i requisiti di procedibilita’ del ricorso (Cass. n. 30765/2017; S.U., n. 8312/2019). E’ ancora infondata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, formulata dai controricorrenti sulla base del rilievo che non sono state impugnate la statuizione con cui si nega il diritto della (OMISSIS) ex articolo 479 c.c., in ordine all’eredita’ devoluta a (OMISSIS) e quella con cui si afferma l’apertura della successione legittima sui beni non compresi nella scheda. Infatti, le supposte statuizione non impugnate sono necessariamente coinvolte nella impugnazione del riconoscimento della disposizione come legato. Tale riconoscimento, in base alla ricostruzione giuridica fatta propria dalla Corte d’appello, esaurisce la ratio decidendi.
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 588 e 1362 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La sentenza e’ oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha ravvisato nella previsione di cui all’articolo 588 c.c., comma 2, una presunzione iuris tantum a favore della natura di legato di una disposizione testamentaria avente ad oggetto “beni determinati o un complesso di beni”. Si sostiene che, in materia di ricostruzione della volonta’ testamentaria, non e’ ammissibile alcuna presunzione iuris tantum, dovendo l’interprete seguire solo ed esclusivamente le norme di cui all’articolo 1362 c.c.. L’errore di prospettiva, in cui e’ incorsa la Corte d’appello nel ravvisare la esistenza di una presunzione di legato, ha finito per inficiare l’intero processo esegetico.
Institutio ex re certa e concorso di delazioni
Il motivo e’ infondato nei sensi di seguito indicati. L’attribuzione della qualita’ di erede deriva dall’assegnazione (da parte della legge o del testamento) della universalita’ o di una quota dei beni del testatore. La istituzione in quota non implica necessariamente l’uso di una frazione aritmetica, ma, come precisa dell’articolo 558 c.c., comma 2, puo’ anche avvenire attraverso l’indicazione di beni determinati, quando risulti che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Di fronte all’attribuzione di ben determinati occorre vedere quale sia stata la intenzione del testatore, se di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli, ed allora si avra’ successione a titolo particolare o legato, ovvero se, pur indicando nominativamente quei beni, il testatore ha inteso lasciarli quale quota del suo patrimonio, ed allora si avra’ successione a titolo universale e istituzione di erede (Cass. n. 6125/2020; n. 24163/2013). Trattasi comunque di una quaestio voluntatis, che va esaminata dal giudice di merito in base ai canoni ermeneutici fondamentali (Cass. n. 5773/1980). E’ certamente ammesso il ricorso a qualunque mezzo utile ai fini della ricostruzione della volonta’ del testatore (Cass. n. 4582/1980); si deve tuttavia convenire con chi suggerisce un’applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione (cfr. Cass. n. 5625/1985; n. 3304/1981; n. 3452/1973). Il carattere universale della disposizione potra’ essere riconosciuto solo qualora, dopo attento esame di tutto il complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l’intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come una quota della universalita’ del suo patrimonio (Cass. n. 5414/1978). La sentenza impugnata, al di la’ dell’uso di espressioni tecnicamente non ineccepibili, e’ in linea con tali principi. La Corte d’appello non ha negato che dell’articolo 588 c.c., comma 2, ponga essenzialmente una questione interpretativa. Nella sentenza non e’ minimamente negato il principio che, in presenza di una volonta’ non chiaramente espressa dal testatore, non sia ammesso il ricorso ai comuni canoni ermeneutici. A un attento esame la Corte Veneta non ha neanche risolto un residuo dubbio interpretativo della disposizione in favore del legato; essa ha interpretato la scheda ravvisando in essa una pluralita’ di elementi idonei a confermare la natura di legato, in linea di principio risultante dal contenuto oggettivo della disposizione.
Institutio ex re certa e concorso di delazioni
Il che ovviamente lascia impregiudicata la verifica non gia’ dell’esito interpretativo in se’, che e’ demandato esclusivamente al giudice di merito (Cass. n. 13835/2007), ma dell’approccio che la Corte ha avuto nel risolvere la questione di ermeneutica negoziale che la fattispecie poneva alla sua attenzione (infra).
2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 1362 c.c. e articolo 588 c.c., comma 2.
La Corte di merito ha interpretato il testamento solo sulla base degli elementi desumibili dalla scheda, senza neanche considerarli nella loro globalita’, e in ogni caso tralasciando l’esame di elementi estrinseci, che avrebbero potuto condurre a un diverso esito interpretativo.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La ricorrente passa in rassegna il complesso delle affermazioni che sorreggono la decisione, che esamina e critica analiticamente, ritenendo manifestamente contraddittoria e perplessa la motivazione nel suo complesso.
3. E’ prioritario l’esame del terzo motivo che e’ fondato anche se per ragioni non coincidenti con quelle indicate dalla ricorrente. Cio’, del resto, non introduce alcuna anomalia, perche’ “da Corte di cassazione puo’ accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non puo’ comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione in senso stretto (Cass. n. 3437/2014; n. 18775/2017).
4. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito in passato che l’institutio ex re certa vale a determinare la quota dell’istituito, non gia’ ad attribuirgli la qualita’ di unico erede. Le ceterae res sono attribuiti agli eredi legittimi, con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istituiti ex re certa (Cass. n. 737/1963).
Institutio ex re certa e concorso di delazioni
La possibilita’ del concorso fra l’istituito ex re e l’erede legittimo e’ stata in tempi recenti riconosciuta da questa Suprema Corte (Cass. n. 17868/2019: n. 9487/2021): in mancanza di una manifestazione contraria all’apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege (arg. ex articolo 734 c.c.). La quota dell’istituito ex re e’ determinata, percio’, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell’asse, succede l’erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtu’ espansiva che costituito connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda. Nella giurisprudenza della corte di cassazione, e’ stato talvolta affermato un principio, apparentemente diverso da quello recepito dalla giurisprudenza piu’ recente. Tale principio, applicato dal giudice di primo grado ai fine di escludere l’apertura della successione legittima sull’eredita’ relitta di (OMISSIS), e’ formulato in questo modo: “in tema di delazione dell’eredita’, non vi e’ luogo alla successione legittima agli effetti dell’articolo 457 c.c., comma 2, in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione ex re certa, tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti” (Cass., S.U., n. 17122/2018; conf. n. 12158/2015).
Il principio sembra negare la possibilita’ del concorso fra l’erede legittimo e l’istituito ex re, che sarebbe l’unico erede in virtu’ della forza espansiva implicita nel riconoscimento della qualifica ereditaria.
Institutio ex re certa e concorso di delazioni
In verita’ nella fattispecie decisa da Cass. 12158/2015 la vicenda rimane oscura in fatto e non e’ consentito comprendere se realmente il principio della vis espansiva della institutio abbia un avuto un ruolo sulla soluzione. Infatti, la Suprema Corte, nel riconoscere corretta la decisione della corte d’appello di escludere l’apertura della successione legittima con riferimento a un conto corrente non contemplato dal testatore, menziona l’esistenza nel testamento di una disposizione del seguente tenore: “istituisco miei erede universali in parti uguali i miei nipoti (…)”. Una tale disposizione sembra alludere a una istituzione di erede ai sensi dell’articolo 588 c.c., comma 1, piuttosto che a una institutio ex re.
Nel caso deciso dalle Sezioni Unite la lite traeva origine da un testamento olografo con il quale il defunto lasciava alla moglie l’usufrutto generale e ai cugini la nuda proprieta’ di tutti i suoi beni. Il testatore onerava l’una e gli altri di costruire un sepolcro su di un lotto di cui egli era concessionario. Realizzato il sepolcro e consolidatasi alla morte del coniuge la proprieta’ piena in favore degli eredi, sorgeva controversia tra questi ultimi, da un lato, e la persona alla quale il coniuge aveva a sua volta legato il sepolcro, dall’altro. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto che il sepolcro andava attribuito agli eredi testamentari, non aprendosi sul bene sopravvenuto la successione legittima. Ma anche in questo caso non c’e’ nessun reale contrasto con la tesi che ammette il concorso dell’istituito ex re con l’erede legittimo. Invero, se il testatore attribuisce ad una persona beni determinati o un complesso di beni, tacendo del resto, ma disponendo (o credendo di disporre) della totalita’ dei cespiti ereditari, si avra’ una istituzione ex asse, con conseguente apertura della sola successione testamentaria. L’istituito ex re, quale unico erede, apprendera’ anche il bene ignorato o sopravvenuto.
5. Risulta con assoluta evidenza dalla sentenza impugnata che la Corte d’appello e’ stata guidata, al fine della eventuale qualificazione della disposizione come istituzione ex re certa, dal dover ricercare a tutti i costi nel testamento l’indice di una volonta’ del testatore di attribuire la totalita’ dei beni di cui in quel momento poteva disporre: “se (OMISSIS) avesse voluto in caso di premorienza della sorella (OMISSIS), disporre dell’intero suo patrimonio a favore della sig.ra (OMISSIS), avrebbe, con tutta probabilita’, fatto riferimento anche agli altri immobili diversi da quelli a destinazione abitativa (terreni, capannoni, negozi) ed ai beni mobili di sua proprieta’, peraltro di un valore assai consistente, pari ad oltre un milione e mezzo di Euro” (pag. 24 della sentenza impugnata). In questo modo, la Corte d’appello non tiene conto che il connotato essenziale della istituzione ex re certa non e’ nella implicita volonta’ del testatore di attribuire all’istituito la totalita’ dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione del bene determinato o del complesso di beni come quota del suo patrimonio. Cio’ che e’ essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione, piuttosto, e’ la possibilita’ di una partecipazione anche dell’erede istituito ex re anche all’acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell’intero asse (Cass. n. 5773/1980; n. 2050/1976; n. 1368/1971). Se non vi e’ quella attitudine, ma l’acquisto e’ limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, non puo’ che essere considerato legatario.
Institutio ex re certa e concorso di delazioni
La Corte d’appello, evidentemente fuorviata dall’idea che la vis espansiva della istituzione ex re preclude a priori il concorso fra l’istituito e l’erede legittimo, ha posto l’accento, in senso ostativo all’applicabilita’ dell’articolo 588 c.c., comma 2, sull’elemento negativo, costituito dall’assenza, nella disposizione in favore della (OMISSIS), “degli elementi dell’universalita’ e della quota ideale del suo patrimonio, ovvero dei due elementi che caratterizzano tipicamente e per legge l’erede, a differenza del legato” (pag. 24 della sentenza). Si dimentica pero’ che l’istituzione ex re e’ tale proprio perche’ la qualita’ di erede non discende dall’uso di una frazione aritmetica; diversamente sarebbe una istituzione di erede ai sensi dell’articolo 588 c.c., comma 1 (Cass. n. 5075/1988; n. 4131/1976).
La Corte d’appello ha ritenuto di poter avvalorare ulteriormente il proprio assunto con la considerazione “che il patrimonio della sig.ra (OMISSIS) era di ben maggiore consistenza rispetto al valore della nuda proprieta’ delle case lasciate alla (OMISSIS), che rappresentavano al momento della redazione del testamento un valore pari a meno del 20% del valore dell’asse ereditario completo (…) e che il testamento lasciava fuori tutti gli altri beni e quindi beni mobili, titoli, contanti, beni immobili, quali campi, magazzini, terreni edificabili, etc.”.
E’ chiaro che, attraverso tale considerazione, la Corte distrettuale voleva ancora una volta dire che la qualificazione della disposizione come istituzione ex re avrebbe portato al risultato, evidentemente non considerato ragionevole, di consentire all’istituito di raccogliere la quota differenziale dell’80% dell’eredita’. Una volta chiarito che l’institutio ex re certa vale a determinare la quota dell’istituito, non gia’ ad attribuirgli la qualita’ di unico erede in guisa da escludere a priori l’apertura della successione legittima sui beni non attribuiti, la considerazione non solo non e’ decisiva ai fini della soluzione della quaestio voluntatis, ma rileva ancora una volta l’equivoco di fondo che inficia la ricostruzione operata dalla Corte d’appello. Per completezza di esame si osserva che, in linea di principio, puo’ esservi istituzione ex re certa anche se questa non costituisce una quota rilevante del patrimonio del testatore (Cass. n. 1029/1971).
6. In conclusione, si impone, in relazione al terzo motivo, la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame e liquidera’ le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il terzo motivo; rigetta il primo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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