Infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 luglio 2021| n. 20914.

Infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare.

L’applicazione dell’articolo 1126 del codice civile postula il presupposto della possibilità di uso esclusivo del lastrico solare, uso che può avere carattere reale o personale ed è comunque quello che risulta dal titolo: se, pertanto, l’uso del lastrico, anche se di proprietà esclusiva, non sia limitato ad uno o più titolari, ma sia comune a tutti i condomini, l’articolo 1126 del codice civile neppure opera. Ne consegue che il condomino danneggiato può agire o nei confronti del Condominio, in persona dell’amministratore – quale rappresentante di tutti i condomini obbligati -, o nei confronti dei singoli condomini solidalmente responsabili, proprietari delle unità immobiliari al momento del fatto dannoso, cui è anche individualmente imputabile l’obbligo collegato alla custodia ed alla gestione dei beni di proprietà o di utilità comuni.

Ordinanza|21 luglio 2021| n. 20914. Infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare

Data udienza 24 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. – Infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare – Risarcimento del danno – Responsabilità solidale dei condomini – Difetto di legittimazione passiva – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9850-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 156/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 21/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Perugia n. 156/2016, pubblicata il 21 marzo 2016.
(OMISSIS) ha notificato controricorso, dichiarando di avanzare “ricorso incidentale condizionato”, con cui in realta’ si ripropongono le censure alla sentenza di primo grado non esaminate dalla Corte d’appello.
Restano altresi’ intimati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), i quali non hanno svolto attivita’ difensive.
2. (OMISSIS), condomino dell’edificio sito in (OMISSIS), con citazione del 12 dicembre 2005 convenne in giudizio gli altri condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), per ottenerne la condanna alla riparazione, sistemazione e/o ricostruzione del lastrico solare di loro proprieta’ o uso esclusivo, che funge da copertura della porzione immobiliare di proprieta’ dell’attore, domandando altresi’ il risarcimento dei danni provocati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico.
I convenuti opposero che il lastrico solare fosse una parte comune ex articolo 1117 c.c. e che pertanto sussisteva la responsabilita’ solidale di tutti i condomini al risarcimento dei danni.
2.1. Il Tribunale di Perugia – sezione distaccata di Gubbio con sentenza del 4 dicembre 2012 condanno’ i convenuti al risarcimento del danno stimato in Euro 10.994,02 ai sensi dell’articolo 2051 c.c. e, con successiva ordinanza, emanata a seguito di ricorso dell’attore ai sensi dell’articolo 287 c.p.c., dispose la solidarieta’ dell’obbligazione, nonche’ il ricalcolo degli interessi e rivalutazione.
2.2. (OMISSIS) propose gravame in via principale, mentre (OMISSIS) formulo’ appello incidentale. La Corte d’appello di Perugia accolse l’impugnazione di (OMISSIS) e respinse quella del (OMISSIS), osservando che: dalle relazioni peritali era stato accertato che le infiltrazioni nei locali di (OMISSIS) dipendevano dalla cattiva manutenzione del lastrico solare e delle sue pertinenze; tale lastrico solare, in assenza di prove certe, doveva considerarsi parte comune dell’edificio ex articolo 1117 c.c.; per gli obblighi di riparazione e di manutenzione andava percio’ applicato l’articolo 1126 c.c.; l’azione risarcitoria andava dunque proposta nei confronti del condominio, in persona dell’amministratore, con conseguente difetto di legittimazione passiva tanto di (OMISSIS) quanto degli altri convenuti.
3. La trattazione dei ricorsi e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380 bis.1 c.p.c. Ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie.
4. Deve in via pregiudiziale – conformemente all’eccezione svolta in memoria dal ricorrente (OMISSIS) – dichiararsi tardivo il controricorso notificato da (OMISSIS) in data 31 maggio 2016, venendo a scadere il 30 maggio 2016 il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso di cui all’articolo 370 c.p.c., comma 1. D’altro canto, esso non era qualificabile come “ricorso incidentale condizionato” (benche’ cosi’ intestato), essendo, in realta’, nelle pagine 8 e seguenti dell’atto, soltanto riproposti alcuni profili contenuti nell’atto di appello e rimasti assorbiti dalla declaratoria del difetto di legittimazione. Neppure era ivi contenuta la richiesta di cassazione della sentenza della Corte di Perugia, specificamente prevista dall’articolo 371 c.p.c., comma 3 e articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ne’ la proposizione del ricorso incidentale poteva dirsi giustificata dalla soccombenza di (OMISSIS), il quale rimase completamente vittorioso nel giudizio di appello. Le questioni non decise dai giudici di appello, perche’ ritenute assorbite dal difetto di legittimazione passiva del (OMISSIS), stante l’annullamento della sentenza, saranno piuttosto riproponibili davanti al giudice del rinvio.
L’intempestiva notificazione del controricorso lascia tuttavia ammissibile la presentazione della memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c., trattandosi di ricorso gia’ depositato alla data del 30 ottobre 2016 e per il quale e’ stata successivamente fissata adunanza camerale, trovando applicazione l’articolo 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.
5. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 2051, 2055 e 1126 c.c., per la mancata sussunzione della fattispecie nelle norme in tema di responsabilita’ civile e l’improprio riferimento all’articolo 1126 c.c.
Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 101 c.p.c., anche in riferimento agli articoli 11 e 24 Cost., e la conseguente nullita’ della sentenza, per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, non avendo l’appellante mai sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, questione erroneamente rilevata d’ufficio dal giudice.
Il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1130 e 1131 c.c., per avere la Corte d’appello escluso l’ammissibilita’ della legittimazione passiva concorrente dei singoli condomini.
Il quarto motivo del ricorso di (OMISSIS) si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 324 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2909 c.c., per avere i giudici di appello pronunciato in ordine alla legittimazione passiva dei convenuti contumaci, dopo che gli stessi erano stati dichiarati responsabili in solido ai sensi dell’articolo 2051 c.c.
5.1. Il primo ed il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS), che possono esaminarsi congiuntamente, sono palesemente fondati.
In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazione nell’appartamento sottostante provocati, come si assume nella specie, da un lastrico solare di proprieta’ condominiale, rispondono sia l’eventuale usuario esclusivo del bene, in ragione dell’articolo 1126 c.c., sia comunque il condominio che sia inadempiente agli obblighi di manutenzione su di esso gravanti. Invero, l’applicazione dell’articolo 1126 c.c. postula il presupposto della possibilita’ di uso esclusivo del lastrico solare, uso che puo’ avere carattere reale o personale ed e’ comunque quello che risulta dal titolo (Cass. Sez. 2, 09/08/1999, n. 8532; Cass. Sez. 2, 21/05/1974, n. 1501; cfr. anche Cass. Sez. 2, 12/03/1993, n. 2988): se, pertanto, l’uso del lastrico, anche se di proprieta’ esclusiva, non sia limitato ad uno o piu’ titolari, ma sia comune a tutti i condomini, l’articolo 1126 c.c. neppure opera. E’ comunque evidente che la sussistenza di danni da infiltrazione nell’appartamento sottostante implica la natura extracontrattuale della responsabilita’ da porre in capo al condominio, per il carattere comune del bene, nonche’ l’applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano l’illecito aquiliano, ivi compreso l’articolo 2055 c.c., ben potendo il danneggiato agire o nei confronti del condominio, in persona dell’amministratore – quale rappresentante di tutti i condomini obbligati -, o nei confronti dei singoli condomini solidalmente responsabili, proprietari delle unita’ immobiliari al momento del fatto dannoso, cui e’ anche individualmente imputabile l’obbligo collegato alla custodia ed alla gestione dei beni di proprieta’ o di utilita’ comuni (cfr. Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449; Cass. Sez. 6 – 2, 12/03/2020, n. 7044; Cass. Sez. 2, 29/01/2015, n. 1674).
La Corte d’appello di Perugia ha percio’ deciso la questione di diritto sottoposta al suo esame senza uniformarsi al richiamato principio, avendo affermato che l’azione risarcitoria di (OMISSIS) per conseguire i danni provocati dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico doveva proporsi nei soli confronti del condominio, in persona dell’amministratore, sussistendo al riguardo il difetto di legittimazione passiva dei condomini convenuti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Dall’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) discende l’assorbimento del secondo e del quarto motivo, attinenti alla rilevabilita’ del difetto di legittimazione passiva, al riguardo comunque rammentandosi l’insegnamento di Cass. Sez. U, 16/02/2016, n. 2951, secondo cui la sussistenza della legittimazione a contraddire, in base alla prospettazione della domanda, attiene alla titolarita’ passiva dell’azione e del rapporto controverso, ed e’ percio’ rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli stessi atti di causa.
6. Consegue l’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso di (OMISSIS), l’assorbimento del secondo e del quarto motivo e la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, la quale riesaminera’ la causa uniformandosi all’enunciato principio e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Non ravvisandosi la proposizione di un ricorso incidentale, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – da parte di (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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