Individuazione dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 21 maggio 2019, n. 22142.

La massima estrapolata:

Ai fini dell’individuazione dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta, la condotta penalmente sanzionata si configura quando la realizzazione delle operazioni dolose si accompagna alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta non osservata. Tuttavia è affetta da omessa pronuncia la sentenza nella quale il giudice ricorrere ad una formula di mero stile (“non sembra verosimile che l’imputato non prevedesse”) senza enunciare gli elementi concreti su cui ha ravvisato la consapevolezza della prevedibilità del dissesto in capo all’imputato.

Sentenza 21 maggio 2019, n. 22142

Data udienza 17 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. ROMANO Giulio – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/05/2018 della CORTE di APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lignola Ferdinando, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie, inammissibilita’ nel resto;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di (OMISSIS) per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, commessi in qualita’ di amministratore della (OMISSIS) spa, societa’ dichiarata fallita il (OMISSIS); mentre ha ridotto la pena inflitta a quella, ritenuta congrua, di anni tre di reclusione.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi, numerati da 2 a 4.
2.1 Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilita’ per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
La Corte di appello, modificando la contraria valutazione espressa dal Tribunale, ha escluso la configurabilita’ del reato in relazione alle manipolazioni dei bilanci societari, tuttavia ha ricondotto al paradigma del reato in contestazione la falsificazione di alcune fatture relative ad operazioni inesistenti.
La Corte distrettuale non avrebbe pero’ chiarito con quali modalita’ e per in quali termini l’emissione o utilizzazione di fatturazioni fittizie abbia inciso sulla scritture contabili si’ da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2.2 Con il secondo motivo deduce inosservanza della legge penale in merito alla ritenuta colpevolezza dell’imputato per il reato di cui alla L. Fall., articolo 223, comma 2, n. 2.
In ordine alla astratta prevedibilita’ del dissesto fallimentare, nessuna reale motivazione sarebbe stata offerta dalla Corte distrettuale che, inosservante ai precetti in tema di prova, si sarebbe limitata al generico rilievo per cui: “non sembra verosimile che l’imputato non prevedesse”.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 3.
La Corte di appello avrebbe escluso l’attenuante ritenendo il danno cagionato apri ad Euro 8.599.159,96 e quindi di rilevante gravita’, senza fornire alcun elemento a sostegno di tale quantificazione a fronte di una decisione del Tribunale che aveva determinato il danno in Euro 371.233,91.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Il primo motivo e’ fondato.
2.1 Non e’ in discussione il principio – che deve anzi essere ribadito – per cui l’oggetto materiale della bancarotta fraudolenta documentale non coincide con quello della bancarotta semplice documentale, atteso che la L. Fall., articolo 216 – a differenza del successivo articolo 217 – non lo individua nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 22593 del 20 aprile 2012, Pupillo, Rv. 252973; Sez. 5, n. 8081 del 4 luglio 1991, Minuto, Rv. 188044), con la conseguenza che il reato in esame puo’ essere realizzato su qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa e cio’ in sintonia con la ratio dell’incriminazione, incentrata sull’effettiva e non solo formale possibilita’ di conoscere i tratti della gestione d’impresa, tenendo conto di qualsiasi strumento che avrebbe potuto consentire, qualora fosse stato regolarmente tenuto o conservato, l’esame della gestione.
Tuttavia, nell’ispirarsi a tale principio, la Corte di appello ha omesso di chiarire in che termini le annotazioni contabili relative alle false fatturazioni indicate alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata debbano ritenersi idonee a compromettere la funzione che, nell’ottica concorsuale, e’ assegnata ai libri contabili e che costituisce l’evento giuridico del reato in contestazione.
Se alcune fatture sono ideologicamente false, cio’ non significa ancora che la contabilita’ sia “falsa” nel senso accolto dall’articolo 216 L. Fall., proprio in ragione della diversa funzione dei due documenti e degli statuti che sovrintendono alla loro redazione (Sez 5, n. 14042 del 04/03/2013, Simona, in motivazione).
Nel caso delle scritture contabili, come detto, e’ necessario fornire la dimostrazione della conseguente ed effettiva impossibilita’, ancorche’ relativa, di ricostruire il profilo patrimoniale dell’impresa fallita, profilo cui la sentenza impugnata dedica solo l’apodittica affermazione per cui: “deve ritenersi provata la falsificazione di scritture contabili per ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari con pregiudizio per i creditori” (pag. 13).
In sostanza una volta accertata la fraudolenza delle fatture occorre verificarne l’incidenza sull’attivita’ del curatore fallimentare e in particolare su quella di verifica della veridicita’ del contenuto delle scritture principali, si’ da poter affermare che gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, anche se non impossibili, siano stati ostacolati da difficolta’ superabili solo con particolare diligenza. (Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965).
2.2 In merito all’elemento soggettivo del reato, al fine di fugare dubbi che potrebbero essere ingenerati da alcuni passaggi della sentenza impugnata, ripresi dal ricorrente, e’ opportuno rammentare che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’articolo 216, comma 1, n. 2 L.F. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilita’ in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).
La fattispecie qui in rilievo concerne l’ipotesi a dolo generico, quindi e’ inconferente il riferimento al dolo specifico che si rinviene sia in sentenza sia in ricorso.
3. E’ fondato anche il secondo motivo.
Si imputa al ricorrente di aver cagionato il fallimento della societa’ per effetto di operazioni dolose consistite nella stipula di numerosi contratti di leasing aventi ad oggetto beni mai acquisiti dalla fallita.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, va ricordato che la condotta di reato e’ configurabile quando la realizzazione delle operazioni dolose si accompagni alla prevedibilita’ del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 – 01).
Nel caso in esame la censura di omessa motivazione coglie nel segno, poiche’ il giudice di merito si limita a ricorrere a una mera formula di stile (“non sembra verosimile che l’imputato non prevedesse”, pag. 14), senza esporre gli elementi concreti sui quali tale conclusione poggia.
4. Il terzo motivo, concernente il riconoscimento di un’attenuante e’ assorbito.
5. Discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Il giudice di rinvio, dopo essersi pronunciato sulle questioni sopra delineate ai punti 2 e 3 provvedera’, per quanto ancora in rilievo, ad esaminare la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 219, comma 3, L.F.e si determinera’, in merito alle pene accessorie di cui all’articolo 216, u.c., L. Fall., secondo i nuovi parametri risultanti dalla declaratoria di illegittimita’ costituzionale di cui alla sentenza della Consulta n. 222 del 05/12/2018 e dalla conseguente opzione interpretativa indicata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza del 28 febbraio 2019 (ric. Suraci +2).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

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