Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 54 TUEL

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 10 giugno 2019, n. 3887.

La massima estrapolata:

Le ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 54 TUEL possono essere emesse per porre rimedio ad una situazione eccezionale di pericolo per la salute pubblica, ma non possono essere lo strumento per superare l’inadempienza di una società lottizzante sul mancato completamento delle opere di urbanizzazione primaria .

Sentenza 10 giugno 2019, n. 3887

Data udienza 6 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 2826 del 2010, proposto da
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Si. Co., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Ma. in Roma, via (…);
contro
Condominio (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Seconda n. 00089/2009, resa tra le parti, concernente ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza di vasche settiche;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e udito per l’appellante l’avvocato An. Ma., in sostituzione dell’avv. Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’ordinanza n. 34 del 29 agosto 2008 il Sindaco di Tresnuraghes aveva ordinato ai sensi dell’art. 54 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 al Condominio (omissis), di provvedere allo svuotamento e messa in sicurezza delle vasche settiche del condominio e di rimborsare al Comune le spese sostenute in precedenza per lo smaltimento dei liquami.
Il condominio aveva impugnato detta ordinanza dinanzi al Tribunale amministrativo della Sardegna e ne aveva chiesto l’annullamento per i motivi ivi dedotti.
Con la sentenza n. 89 del 26 gennaio 2009 assunta in forma immediata ai sensi dell’art. 26 comma 5 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, il Tribunale amministrativo riteneva il ricorso manifestamente fondato e va accolto.
Appariva in primo luogo fondata la censura di violazione dell’art. 54 del d.lgs 267 del 2000, in quanto il Comune aveva utilizzato lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente in modo improprio e comunque al di fuori della sua tipologia eccezionale, in secondo luogo il Comune aveva preteso di risolvere il problema dell’incompletezza dell’impianto di depurazione fognario ponendo a carico del condominio oneri ad esso estranei pur potendosi rivolgere ad altri soggetti responsabili, ignorando in questo i propri obblighi di manutenzione relativamente alle opere di urbanizzazione primaria e che gli obblighi derivanti dal piano di lottizzazione coinvolgevano il solo costruttore che aveva stipulato la convenzione di lottizzazione.
Il ricorso andava quindi accolto.
Con appello in Consiglio di Stato notificato il 10 marzo 2010 il Comune di (omissis) impugnava la sentenza in questione e sosteneva che il condominio ricorrente fosse nella piena disponibilità dell’intero apparato di smaltimento dei reflui mai passato in proprietà al Comune e di non essersi occupato del suo definito completamento e di non aver provveduto allo svuotamento delle fosse settiche mediante autospurgo e comunque che la manutenzione era stata finora carente, obbligando la P.A all’intervento che non poteva non intervenire d’urgenza.
Né il condominio poteva ritenersi esente da oneri di evitare danni alla salute pubblica anche in presenza degli obblighi della lottizzante Ma. di Tr. S.p.A. pur diffidata e rimasta inerte nonostante l’avvio dell’escussione della polizza fideiussoria, visto che comunque si trattava di originaria conduzione di opere gestite dal condominio.
Il Comune concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese e, successivamente costituitosi un nuovo difensore, introduceva ulteriori argomenti, ivi compresa l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di delibera assembleare di autorizzazione ad agire per mancata notifica diretta al Sindaco come ufficiale e di governo.
Il condominio appellato non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 6 giugno 2019 la causa è passata in decisione.
Preliminarmente va sgombrato il campo dalle eccezioni di inammissibilità sollevate a proposito del ricorso introduttivo, concernenti l’asserito difetto di delibera assembleare di autorizzazione ad agire per mancata notifica diretta al Sindaco come ufficiale e di governo.
Tali eccezioni sono pacificamente tardive, in quanto sollevate dal nuovo difensore del Comune di (omissis) con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di trattazione: la sentenza impugnata risale al 2010 e quanto poteva essere contestato nei suoi confronti lo doveva essere nel termini semestrale di impugnazione, quanto non dedotto all’epoca nell’appello in esame notificato il 10 marzo 2010 deve essere ritenuto coperto dal giudicato.
Nel merito il Collegio non trova elementi per discostarsi dalle conclusioni del primo giudice.
In primo luogo l’ordinanza contingibile ed urgente impugnata è stata adottata con tutta evidenza ai sensi dell’art. 54 comma 4 del d.lgs 267 del 2000, il quale recita “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princì pi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.
E’ giurisprudenza pacifica se non opinione comune, che tali atti possono essere emessi per porre rimedio ad una situazione eccezionale di pericolo per la salute pubblica, ma non possono essere lo strumento per superare l’inadempienza di una società lottizzante sul mancato completamento delle opere di urbanizzazione primaria entro il termine massimo di dieci anni previsto dall’art. 28 della l. 17 agosto 1942 n. 1150 e dall’art. 1 della convenzione di lottizzazione, nel caso di specie stipulata il 25 maggio 1981.
Lo stesso Comune ammette nell’appello che l’ordinanza contingibile ed urgente è strumento per rimediare a situazioni gravi ed eccezionali, ma insinua anche che non si intravedevano mezzi o poteri rimessi al Sindaco – o all’amministrazione comunale – per fronteggiare una situazione grave: ma tale situazione grave era anche una situazione più che durevole da tempo, precisamente dal 2004 come ammesso dal Comune, e già tale elemento da solo è una confessione di patente omissione da parte del Comune di intervenire su un problema sì grave, ma certamente non improvviso, quindi lasciato aggravarsi dall’amministrazione che non può invocare dopo anni una gravità nota e maturata lentamente, richiamando una veramente poco credibile assenza di strumenti giuridici o amministrativi appartenenti ai poteri ordinari.
In secondo luogo, sempre su tale aspetto, il Comune stesso ammette le responsabilità del costruttore che aveva stipulato la lottizzazione e dunque da tempo il Comune era tenuto ad attivare i propri poteri e sentir tutelati i propri interessi in via giudiziale per il mancato rispetto dell’art. 1 della convenzione, anche ponendo a carico di costui le spese per lo svuotamento delle fosse settiche anche perché la situazione descritta che vede una serie di inadempienze da parte del costruttore poteva trovare una tutela delle ragioni comunali nei confronti della Ma. di Tr. s.p.a. – che pure era stata già diffidata – ed ancor più agire per il recupero delle spese e dei danni causi con l’escussione della fideiussione che pure corredava la convenzione di lottizzazione e per la quale appare certamente non credibile l’inerzia della compagnia assicuratrice e gravemente colpevole la mancata reazione del Comune avverso detta inerzia.
Dunque, a prescindere dall’uso improprio di uno strumento d’eccezione per sanare una situazione risalente negli anni, è del tutto illegittimo gravare gli acquirenti degli immobili costruiti in base al piano di lottizzazione di oneri che ad essi non incombevano e sanzionarli di fatto a causa di una situazione certamente illecita della quale costoro non sono responsabili, ma in sostanza vittime avendo acquistato beni privi di una parte essenziale delle opere di urbanizzazione primaria. Essi sono patentemente estranei agli obblighi scaturenti dalla convenzione di lottizzazione, gli oneri per il servizio di smaltimento delle acque nere, e non possono rispondere di mancanze di cui sono anch’essi vittime e tanto dell’inadempienza del lottizzante, quanto dell’inerzia del Comune che pure doveva avere cedute dal lottizzante le opere di urbanizzazione, previo collaudo delle stesse, senza gravare sui singoli proprietari acquirenti delle case (art. 2 lett. c della convenzione del 25 maggio 1991).
Per tutte le considerazioni finora esposte l’appello deve essere respinto.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Condominio (omissis) appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi – Presidente FF, Estensore
Valerio Perotti – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere
Anna Bottiglieri – Consigliere
Elena Quadri – Consigliere

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