Indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 1 aprile 2019, n. 2141.

La massima estrapolata:

Uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa – di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia – è identificabile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale, in ragione della valenza sintomatica attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti; queste, infatti, giustificano il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l’impresa controindicata trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta assoggettata (o che, addirittura, interpreta e persegue); soltanto là dove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia.

Sentenza 1 aprile 2019, n. 2141

Data udienza 21 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8935 del 2018, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e della signora -OMISSIS-, nella sua qualità di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Fe. La. e Al. Sa. con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, via (…);
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tar Campania, sede di Napoli, sez. I, n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto avverto l’informativa antimafia adottata dal Prefetto di Caserta il -OMISSIS- 2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e dell’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Caserta;
Viste le memorie depositate dall’appellante in date 18 febbraio 2019 e 28 febbraio 2019;
Vista la memoria depositata dal Ministero dell’interno e dall’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Caserta in data 18 febbraio 2019;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

FATTO

1. La -OMISSIS- è una società che esercita la propria attività d’impresa esclusivamente al servizio di -OMISSIS-, operando -OMISSIS- nel mercato delle -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- 2017 il Prefetto di Caserta ha emesso una informazione antimafia nei confronti della società a fondamento della quale sono stati addotti elementi indiziari quali, tra gli altri, la circostanza che il titolare della società, signor -OMISSIS- – -OMISSIS- della signora -OMISSIS-, socio di maggioranza della stessa società -OMISSIS- – nell’ambito delle O.C.C.C. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- GIP emesse dall’Ufficio Gip del Tribunale di Napoli in data -OMISSIS- -OMISSIS-, relativamente al processo penale n. -OMISSIS- RGNR – nel corso di un interrogatorio, ha affermato di aver vinto appalti pubblici dopo aver pagato tangenti a -OMISSIS-, che è in attesa di primo giudizio nell’ambito della medesima O.C.C.C. per i reati di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. ed attualmente agli arresti domiciliari, così come disposto dal Tribunale di Napoli, 8 Sez., con Ordinanza n. -OMISSIS- R.I.M.C. emessa il -OMISSIS- -OMISSIS-.
Altro elemento indiziario è stato rinvenuto nella circostanza che il signor -OMISSIS- è stato socio della -OMISSIS- – dalla costituzione (il -OMISSIS-) fino alla cancellazione della società (-OMISSIS-) – tra i cui soci costituenti figuravano: 1) -OMISSIS-, titolare del -OMISSIS-, condannato -OMISSIS- di reclusione per reati vari, tra cui gli artt. 629 e 648 bis, aggravati dall’art. 7, l. n. 203 del 1991; 2) -OMISSIS-, titolare del -OMISSIS-, condannato ad -OMISSIS- di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis, commi 1 e 3; 3) -OMISSIS-, titolare del -OMISSIS-, rinviato a giudizio nell’ambito dell’indagine -OMISSIS- per il reato ex art. 416 bis, comma 1, e per altri rati aggravati dall’art. 7, l. n. 203 del 1991.
Con sentenza n. -OMISSIS- la sez. I del Tar Campania, sede di Napoli, ha respinto i motivi dedotti con l’atto introduttivo del giudizio e nella via dei motivi aggiunti, depositati per rafforzare le censure svolte con ricorso introduttivo, atteso che dalla documentazione depositata dall’Ufficio territoriale di Governo di Caserta era emersa ancor più evidente l’estraneità del signor -OMISSIS- ai fatti posti a fondamento della misura interdittiva. Il Tar ha tra l’altro affermato che “figura centrale ed elemento centrale della relazione tra la società ricorrente ed ambienti della criminalità organizzata è -OMISSIS-, persona che compare in ciascuna delle circostanze indiziarie su cui si innesta l’impianto motivazionale dell’impugnata informazione antimafia”.
2. La sentenza del Tar Napoli n. -OMISSIS- del 2018 è stata impugnata con appello notificato il -OMISSIS- 2018 e depositata il successivo -OMISSIS-, deducendo:
Error in judicando in relazione alla violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 159 del 2011 – Violazione e falsa applicazione delle Circolari del Ministero dell’interno n. 559 del 14 dicembre 1994 e dell’8 gennaio 1996 e n. 11001/119/20 (6) dell’8 febbraio 2013 – Illogicità della statuizione di prime cure – Difetto di motivazione – Illogica valutazione della documentazione in atti – Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.
Erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che il signor -OMISSIS-, legale rappresentante della -OMISSIS-, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con il signor -OMISSIS-, fosse consapevole della sua “qualità ” di soggetto legato al -OMISSIS-.
b) Error in judicando et in procedendo in relazione alla violazione degli artt. 84, comma 4, e 92, d.lgs. n. 159 del 2011 – Illogicità della statuizione di prime cure – Difetto di motivazione – Illogica valutazione della documentazione in atti – Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c..
La statuizione di prime cure è illogica nella parte in cui erroneamente conferisce valore endoprocedimentale agli atti prodotti dal Ministero degli Interni in adempimento all’ordinanza istruttoria del Presidente del Tar Napoli n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2017.
c) Error in judicando in relazione alla violazione degli artt. 84, comma quattro, e 92, d.lgs. n. 159 del 2011 – Difetto assoluto di motivazione – Difetto di istruttoria – Illogicità .
La sentenza del Tar Napoli è illogica nella parte in cui, con riferimento alla censurata irrilevanza della relazione -OMISSIS- tra il signor -OMISSIS- e la signora -OMISSIS-, incensurata, ha affermato che si tratta di “elemento indiziario” nell’ambito di quelle circostanze che “colorano di significatività ” il quadro posto a fondamento della adozione di informativa antimafia interdittiva. Ciò in quanto la signora -OMISSIS- è -OMISSIS- di -OMISSIS-, imprenditore condannato -OMISSIS-, a -OMISSIS- di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis, commi 1 e 3.
d) Error in judicando in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 84, comma quattro, e 92, d.lgs. n. 159 del 2011 – Illogicità della statuizione di prime cure – Difetto di motivazione – Illogica valutazione della documentazione in atti – Erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c..
La sentenza del Tar è erronea anche nella parte in cui, con riferimento alla partecipazione del signor -OMISSIS- alla società -OMISSIS-, ha affermato che tale circostanza dimostra la permeabilità mafiosa del socio -OMISSIS- -OMISSIS-, riferibile, per tale suo ruolo, alla società ricorrente. Il Tar non ha però considerato che la società -OMISSIS- non ha mai operato con -OMISSIS- in regime di appalti e/o in generale con contratti di altro genere intercorsi nel tempo.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Caserta, che hanno sostenuto l’infondatezza, nel merito, dell’appello.
4. Alla pubblica udienza del 21 marzo 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio ritiene necessario ribadire i principi espressi in materia di interdittiva antimafia da una ormai consolidata giurisprudenza della Sezione, perché utili a verificare se gli elementi di fatto valorizzati dal Prefetto fossero sufficienti a supportare l’impugnata interdittiva.
Pur essendo necessario che nell’interdittiva antimafia siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con -OMISSIS- – non è invece necessario un grado di dimostrazione probatoria ana a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.
Il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più “probabile che non”, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, quale è, anzitutto, anche quello mafioso (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2017, n. 5214; 9 maggio 2016, n. 1743).
Come chiarito da ultimo dalla Sezione (30 gennaio 2019, n. 759) l’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 riconosce quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, potendo essere anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.
Il pericolo – anche quello di infiltrazione mafiosa – è per definizione la probabilità di un evento.
L’introduzione delle misure di prevenzione, come quella qui in esame, è stata dunque la risposta cardine dell’Ordinamento per attuare un contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata.
Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia.
La sopra richiamata funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).
2. Nel caso sottoposto all’esame del Collegio l’interdittiva si fonda sulla circostanza che il signor -OMISSIS- – titolare della società -OMISSIS-, -OMISSIS- della signora -OMISSIS- – nell’ambito delle O.C.C.C. n. -OMISSIS- e n. 2884/20 15/R.GIP emesse dall’ufficio Gì p del Tribunale di Napoli il -OMISSIS- -OMISSIS- in riferimento al proc. pen. n. -OMISSIS- RGNR, in un interrogatorio afferma di aver vinto appalti pubblici dopo aver pagato tangenti a -OMISSIS- – Responsabile del -OMISSIS- (già -OMISSIS- e -OMISSIS-), indicato dai collaboratori di giustizia -OMISSIS- ed -OMISSIS- politico di riferimento del -OMISSIS-, -OMISSIS-, in attesa di primo giudizio nell’ambito della stessa O.C.C.C. per i reati di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. e agli arresti domiciliari (ordinanza n. -OMISSIS- R.I.M.C., emessa il -OMISSIS- -OMISSIS-).
Il signor -OMISSIS- è stato inoltre socio della -OMISSIS-, dalla data di costituzione (-OMISSIS-) fino alla cancellazione della società (-OMISSIS-), tra i cui soci costituenti figuravano: 1) -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, titolare del -OMISSIS-, condannato in primo grado il -OMISSIS- 2017 -OMISSIS- di reclusione nell’ambito del p.p. -OMISSIS-, per reati vari, tra cui gli artt. 629 e 648 bis, aggravati dall’art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (poi prosciolto dalla Corte di appello di Napoli il -OMISSIS- 2018); 2) -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, titolare del -OMISSIS-, condannato il -OMISSIS- 2016 ad -OMISSIS- di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis, commi 1 e 3; 3) -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, titolare del -OMISSIS-, rinviato a giudizio il -OMISSIS- -OMISSIS- nell’ambito del P.P. -OMISSIS- DIB (indagine -OMISSIS-), per il reato previsto e punito dall’art. 416 bis, comma 1, c.p. e per altri reati aggravati dall’art. 7, l. n. 203 del 1991.
Tali elementi, contestati anche in punto di fatto dall’appellante, non sono stati da questa ritenuti indici rilevatori di vicinanza all’ambiente della criminalità organizzata.
I motivi di appello non sono però fondati.
Con il primo motivo la società afferma che la sentenza di prime cure è erronea perché muove dal presupposto che il sig. -OMISSIS-, legale rappresentante della stessa -OMISSIS-, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con il signor -OMISSIS- fosse consapevole della sua “qualità ” di soggetto legato al -OMISSIS-. Ha aggiunto che le dazioni di denaro versate dal -OMISSIS- al -OMISSIS- per l’assegnazione di lavori di appalto in regime di somma urgenza si riferiscono al periodo -OMISSIS-, all’epoca dei fatti non vi era, né tantomeno è stato diversamente dimostrato nel primo grado di giudizio, alcun elemento, neanche indiziario, che il -OMISSIS- ricoprisse un munus pubblico presso -OMISSIS- nell’interesse del -OMISSIS-. In altri termini, la circostanza che le tangenti siano state versate in tempi risalenti (-OMISSIS-) sarebbe dirimente in quanto all’epoca dei fatti non vi era alcun indicatore idoneo a ricondurre il -OMISSIS- a cosche mafiose.
Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione. Non è contestato, in punto di fatto in quanto ammesso della stessa appellante, che il signor -OMISSIS- ha confessato nel corso di un interrogatorio di aver pagato tangenti al signor -OMISSIS-, in cambio dell’aggiudicazione di appalti pubblici. La circostanza che la vicinanza del signor -OMISSIS- al -OMISSIS-, -OMISSIS-, fosse emersa solo nel -OMISSIS-, con l’ordinanza cautelare del 1-OMISSIS-, non esclude che il signor -OMISSIS- lo sapesse sin da epoca precedente. Ne consegue l’irrilevanza del richiamo alla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Napoli Nord, resa a definizione del processo cd. -OMISSIS-. Ha ricordato l’appellante che dalla deposizione resa dal collaboratore di giustizia -OMISSIS- emerge che “-OMISSIS- è stato un esponente di primo piano dell’-OMISSIS-, affermando di averlo visto una sola volta nel corso di una campagna elettorale a casa di -OMISSIS-: lui lo riconobbe, -OMISSIS- gli confermò la circostanza e poi andarono via per non metterlo in difficoltà . Infatti -OMISSIS- aveva disposto che se incrociavano qualcuno vicino al -OMISSIS-, ma da tener preservato, in quanto formalmente era una persona pulita, dovevano evitare quanto più possibile di metterlo in difficoltà ” (pag. 357 della citata sentenza). Tale testimonianza, a differenza di quanto ritiene l’appellante, conferma solo che la vicinanza del politico al -OMISSIS- fosse conosciuta nel -OMISSIS- ma nulla toglie che fosse antecedente e che l’imprenditore, che pagava la tangente per ottenere illecitamente l’affidamento dell’appalto, ne fosse a conoscenza. Lo stesso -OMISSIS-, nella confessione del -OMISSIS- 2016 resa al P.M. Sostituto Procuratore, ha affermato che gli erano stati promessi voti dalla -OMISSIS- sia in occasione delle -OMISSIS- del-OMISSIS- -OMISSIS- che -OMISSIS-, nel -OMISSIS-, a -OMISSIS-, anche se non sapeva se tali voti promessi fossero poi stati effettivamente dati. Se quindi -OMISSIS- già nel -OMISSIS- era vicino al -OMISSIS- della -OMISSIS-, tanto da avere il loro appoggio in campagna elettorale, non è affatto da escludere – né è stato provato diversamente – che lo fosse anche negli anni precedenti.
3. Quanto poi alle risultanze della direzione -OMISSIS-igativa antimafia, affermano gli appellati nella memoria difensiva che il Gruppo Ispettivo Antimafia, nelle riunioni del -OMISSIS-, dopo aver esaminato le risultanze e alla luce degli elementi emersi, ha ritenuto concreto il pericolo di infiltrazioni mafiose da parte della criminalità organizzata. Tale conclusione, resa alla luce dell’intero quadro indiziario a carico della -OMISSIS-, supera l’affermazione, sulla quale l’appellante insiste, della Direzione -OMISSIS-igativa Antimafia, la quale, con nota prot. -OMISSIS-, ha attestato che: “in relazione al quanto richiesto (…) si comunica che sul conto della società indicata in oggetto, nonché dei nominativi indicati nella documentazione pervenuta, agli atti di questo Centro non vi sono utili elementi da segnalare”. E’ proprio il Gruppo Ispettivo Antimafia che il -OMISSIS- 2017 ha proposto al Prefetto di Caserta l’adozione dell’informativa antimafia dopo aver esaminato le risultanze degli accertamenti effettuati.
4. Non è suscettibile di positiva valutazione neanche il secondo motivo di appello, con il quale si afferma che dalla documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado, a seguito degli incombenti istruttori disposti dal Presidente del Tar, sarebbe emersa l’inesistenza di elementi finanche indiziari, concreti, oggettivamente significativi del condizionamento e/o dell’infiltrazione da parte di organismi malavitosi.
E’ sufficiente sul punto ricordare la già citata nota del Gruppo Ispettivo Antimafia del -OMISSIS- 2017 – successiva agli atti richiamati dall’appellante a supporto del proprio argomentare – che, proprio alla luce di tutti gli elementi indiziari raccolti a carico della società, ha concluso nel senso che gli stessi fossero sufficienti per proporre al Prefetto di Caserta l’adozione dell’informativa antimafia, elementi che anche il Collegio reputa idonei a supportare la misura preventiva decisa.
5. Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Giova premettere che proprio con riferimento ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose la Sezione (7 febbraio 2018, n. 820) ha chiarito che l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regì a familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura -OMISSIS-ica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglià, sicché in una ‘famiglià mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l’influenza del’capofamiglià e dell’associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglià e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.
Nel caso all’esame del Collegio la signora -OMISSIS-, moglie di -OMISSIS-, è -OMISSIS- di -OMISSIS-, condannato l’-OMISSIS- ad -OMISSIS- di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. e titolare del -OMISSIS- della -OMISSIS-, società di cui il -OMISSIS- è stato anche socio dalla data della sua costituzione (-OMISSIS-), fino alla cancellazione della stessa avvenuta in data -OMISSIS-. Della società -OMISSIS- ha inoltre fatto parte -OMISSIS-, titolare del -OMISSIS-, rinviato a giudizio nell’ambito dell’indagine -OMISSIS- per il reato ex art. 416 bis, comma 1, e per altri rati aggravati dall’art. 7, l. n. 203 del 1991.
E’ dunque evidente la vicinanza del -OMISSIS- a soggetti vicini agli ambienti malavitosi, vicinanza derivante sia da vincoli parentali che da attività economica.
Giova sotto quest’ultimo profilo ricordare che uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa – di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia – è identificabile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale, in ragione della valenza sintomatica attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti; queste, infatti, giustificano il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l’impresa controindicata trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta assoggettata (o che, addirittura, interpreta e persegue); soltanto là dove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia (Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2019, n. 520).
Non rileva la circostanza che la signora -OMISSIS-, a far data -OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS- (-OMISSIS-) e -OMISSIS-, non comportando detta circostanza una prova della scissione di qualsiasi legame con -OMISSIS- -OMISSIS- e comunque con la famiglia.
Ai fini dell’adozione dell’interdittiva che, come si è detto, costituisce una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, non è necessaria una prova che vada al di là di ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente che gli elementi effettivamente riscontrati, valutati nel loro complesso e non atomisticamente, forniscano un quadro d’insieme in base al quale non sia illogico formulare un giudizio prognostico negativo, latamente discrezionale. L’interdittiva non presuppone la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste; tali elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri.
6. Per confutare il quarto motivo, con il quale si afferma che la società -OMISSIS- -OMISSIS- era stata costituita e sciolta circa -OMISSIS- prima l’adozione dell’interdittiva, è sufficiente richiamare il principio secondo cui i fatti sui quali si fonda tale misura di prevenzione possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Come chiarito dalla Sezione (21 gennaio 2019, n. 515), il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l’irrilevanza della ‘risalenzà dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l’impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d’ombra della mafiosità .
Non rileva neanche che nell’anno di vita la società non abbia mai operato, essendo stata comunque l’occasione per mettere in contatto il -OMISSIS- con -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti vicini alla criminalità organizzata.
7. Infine, quanto al richiamo più volte operato dall’appellante alla circostanza che a carico del sig. -OMISSIS- non ci sarebbero condanne penali e che il sig. -OMISSIS-, con sentenza del -OMISSIS- 2018 della Corte di Appello di Napoli, è stato assolto dagli addebiti richiamati nella misura prefettizia, giova richiamare l’orientamento della Sezione secondo cui gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (Cons. St., sez. III, 27 novembre 2018, n. 6727).
8. In conclusione, correttamente il coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto di Caserta sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia, con un giudizio peraltro connotato da ampia discrezionalità di apprezzamento, con conseguente sindacabilità in sede giurisdizionale delle conclusioni alle quali l’autorità perviene solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, mentre al sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dell’informativa antimafia rimane estraneo l’accertamento dei fatti, anche di rilievo penale, posti a base del provvedimento (Cons. St. n. 4724 del 2001). Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. St. n. 7260 del 2010).
9. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
10. In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e va, dunque, confermata la sentenza del Tar Napoli, sez. I, n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 4.000,00 (euro quattromila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere, Estensore

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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