Indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 4 aprile 2019, n. 9317.

La massima estrapolata:

L’indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato, neppure indirettamente quale parametro, in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore d’un privato, né in base all’onorario che la p.a. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d’un contratto valido

Sentenza 4 aprile 2019, n. 9317

Data udienza 15 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13908-2016 proposto da:
(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e direttore generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3291/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro che ha concluso per l’eventuale valutazione di rimessione della causa alle Sezioni Unite; accoglimento del ricorso in particolare del motivo 2, assorbito il 3;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 28/5/2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato l’ (OMISSIS) (c.d. (OMISSIS)) al pagamento in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), di talune somme a titolo di indennita’ per arricchimento ingiustificato ex articolo 2041 c.c..
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, preso atto che il (OMISSIS) e il (OMISSIS) avevano eseguito taluni lavori di progettazione in relazione all’esecuzione di opere di ristrutturazione deliberate dal (OMISSIS), e che tale attivita’ era stata svolta senza alcuna regolare formalizzazione del rapporto contrattuale concluso tra le parti, ha confermato la correttezza dell’avvenuta commisurazione dell’importo a titolo di indennita’ per ingiustificato arricchimento, da parte del giudice di primo grado, sulla base delle tariffe professionali dedotte in giudizio dagli originari attori.
3. Avverso la sentenza d’appello, l’ (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione.
4. (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto difese in questa sede.
5. Riservato in decisione per l’adunanza in camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 8661 del 12/1-9/4/2018 il ricorso e’ stato rimesso dinanzi all’odierno Collegio per la trattazione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 345 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente rilevato la tardivita’ della proposizione, da parte dell’Agenzia illo tempore appellante, dell’eccezione relativa alla pretesa carenza di legittimazione attiva degli originari attori, avendo l’Agenzia tempestivamente avanzato, nel corso del giudizio di primo grado, la questione relativa alla titolarita’ del rapporto dedotto in giudizio in capo a soggetti diversi dagli attori, ben potendo, peraltro, il giudice d’appello provvedere d’ufficio al rilievo di detto difetto di titolarita’.
2. Il motivo e’ inammissibile.
3. Al riguardo, osserva il Collegio come, con riguardo al tema della legittimazione attiva degli originari attori, la corte territoriale risulta aver espressamente assunto una decisione positiva indipendente dalla questione relativa alla rilevazione della tardivita’ della proposizione della corrispondente eccezione di controparte, avendo dato conto della titolarita’ del rapporto in capo agli attori in conseguenza della partecipazione di altri professionisti alla vicenda e al conseguente depauperamento subito dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS) per effetto del debito contratto nei confronti di quelli senza aver percepito alcun compenso dall’amministrazione avversaria (cfr. il quinto cpv. della pag. 4 della sentenza impugnata).
4. La mancata impugnazione di tale autonoma ratio decidendi, da parte dell’odierna ricorrente, vale a escludere il ricorso di qualsivoglia interesse della stessa alla proposizione del motivo in esame fondato sulla denunciata erroneita’ della rilevata tardivita’ della proposizione, da parte dell’Agenzia convenuta, dell’eccezione relativa alla pretesa carenza di legittimazione attiva degli originari attori.
5. Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2041 c.c., nonche’ per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto corretta la determinazione dell’indennita’ a titolo di arricchimento senza causa sulla base delle tariffe professionali prodotte in giudizio dagli attori (rectius, della parcella professionale redatta e vistata dal competente ordine professionale), e non gia’ sulla base dell’effettivo impoverimento dagli stessi subiti a seguito della prestazione svolta nell’interesse della pubblica amministrazione.
6. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 109 del 1994, articolo 18; del Decreto Legge n. 65 del 1989, articolo 4, comma 12-bis, conv. nella L. n. 155 del 1989; della L. n. 404 del 1977, articolo 6 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/11/1987, nonche’ per omessa motivazione circa un fatto decisivo controverso (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale trascurato di tener conto, ai fini della determinazione dell’indennita’ ex articolo 2041 c.c., delle norme richiamate in epigrafe, nonche’ per aver riconosciuto, in favore delle controparti, somme a titolo di rimborso-spese non adeguatamente documentate in conformita’ alle previsioni di legge.
7. Il secondo motivo e’ fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del terzo.
8. Osserva il Collegio come, secondo l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di azione d’indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, conseguente all’assenza di un valido contratto di appalto d’opera tra la pubblica amministrazione e un professionista, l’indennita’ prevista dall’articolo 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtu’ del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (Sez. U, Sentenza n. 1875 del 27/01/2009, Rv. 606124 – 01).
9. Pertanto, ai fini della determinazione dell’indennizzo dovuto al professionista non possono essere assunte come parametro le tariffe professionali (ancorche’ richiamate da parcelle vistate dall’ordine competente), alle quali puo’ ricorrersi solo quando le prestazioni siano effettuate dal professionista in base un valido contratto d’opera con il cliente (Sez. U, Sentenza n. 1875 del 27/01/2009, Rv. 606124 – 01, cit.).
10. Il richiamato insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (che questo Collegio integralmente condivide e fa proprio, al fine di assicurarne continuita’, in consonanza con il successivo orientamento confermativo assunto da Sez. 3, Sentenza n. 19886 del 06/10/2015, Rv. 637195 – 01) ha con ampia motivazione dimostrato per quali ragioni la opposta tesi sia insostenibile.
11. Dall’affermazione secondo cui l’indennizzo dovuto all’impoverito, ai sensi dell’articolo 2041 c.c., non possa comprendere il lucro che questi avrebbe realizzato se il contratto stipulato con la p.a. fosse stato valido ed efficace, la giurisprudenza successiva ha tratto il necessario corollario secondo cui l’impoverimento non puo’ essere determinato (neppure indirettamente quale parametro: cfr. Sez. U, Sentenza n. 1875 del 27/01/2009, cit., in motivazione, la’ dove richiama Sez. 2, Sentenza n. 9243 del 12/07/2000, Rv. 538406 – 01) sulla base della tariffa professionale applicabile alle prestazioni eseguite dall’impoverito. Applicare quella tariffa, infatti, significherebbe accordargli un indennizzo esattamente pari a quanto avrebbe avuto diritto di pretendere dalla pubblica amministrazione nell’ipotesi di stipula con essa d’un contratto valido (cosi’ si sono pronunciate Sez. U, Sentenza n. 1875 del 27/01/2009, Rv. 606124; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 3905 del 18/02/2010, Rv. 611568; Sez. 3, Sentenza n. 23780 del 07/11/2014, Rv. 633449; Sez. 3, Sentenza n. 19886 del 06/10/2015, Rv. 637195 – 01).
12. Questo Collegio non ignora che, dopo l’intervento delle Sezioni Unite, alcune decisioni delle singole sezioni di questa Corte sono tornate ad affermare che la tariffa professionale possa essere utilizzata per la stima dell’indennizzo dovuto, ex articolo 2041 c.c., a chi abbia lavorato per la pubblica amministrazione senza la previa stipula d’un contratto scritto.
13. Tali decisioni, tuttavia non possono essere affatto condivise.
14. Non puo’ essere condivisa, in primo luogo, la decisione pronunciata da Sez. 1, Sentenza n. 19942 del 29/09/2011, Rv. 619548: sia perche’ si pone in contrasto inconsapevole con la pronuncia delle Sezioni Unite sopra ricordata (nonche’ con Sez. U, Sentenza n. 23385 del 11/09/2008, Rv. 604467 – 01), senza spendere una parola per motivare la propria opinione dissenziente; sia soprattutto perche’ l’affermazione del principio (secondo cui l’indennizzo puo’ essere liquidato in base alle tariffe professionali) e’ compiuta in modo apodittico e non corredato da ragioni giustificatrici.
15. Per le stesse ragioni non puo’ essere condiviso il decisum di Sez. 3, Sentenza n. 26193 del 06/12/2011 (non massimata) e di Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 351 del 10/01/2017 (Rv. 642780 – 01): anch’esse infatti ignorano di fatto le indicazioni delle Sezioni Unite e non sono sorrette da alcuna approfondita motivazione.
16. Non costituisce, invece, una dissenting opinion rispetto alle decisioni delle Sezioni Unite sopra ricordate la sentenza pronunciata da Sez. 1, Sentenza n. 21227 del 14/10/2011, Rv. 619902. Nel caso ivi deciso, infatti, il giudice di merito aveva negato la possibilita’ di liquidare l’indennizzo ex articolo 2041 c.c. in base alla tariffa professionale, e la Corte di cassazione ritenne che “tale ratio decidendi (fosse) da condividersi”.
17. E’ appena il caso di rilevare come le opinioni dissenzienti appena ricordate, oltre che isolate, neppure avrebbero potuto essere ritualmente pronunciate, ostandovi il divieto di cui all’articolo 374, comma 3, c.p.c. (secondo cui “se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”).
18. Essendosi il giudice a quo espressamente uniformato all’orientamento fatto proprio da Sez. 1, Sentenza n. 19942 del 29/09/2011, Rv. 619548 (qui motivatamente confutato), in accoglimento del secondo motivo del ricorso (rigettato il primo ed assorbito il terzo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui e’ rimesso di provvedere, sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo, alla decisione dell’odierna controversia in applicazione del seguente principio di diritto:
L’indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attivita’ a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto scritto, non puo’ essere determinato, neppure indirettamente quale parametro, in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore d’un privato, ne’ in base all’onorario che la p.a. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d’un contratto valido.
19. Al giudice del rinvio e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo e, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che decidera’ uniformandosi al principio di diritto di cui in motivazione, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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