Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 settembre 2021| n. 23822.
Indennità di mancato preavviso .
L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, primo comma, cod. civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata, con la quale la corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di prime cure, aveva rigettato la domanda dell’agente relativa alla indennità sostitutiva del preavviso in conseguenza del recesso intimato da quest’ultimo per giusta causa alla società preponente, dopo che quest’ultima, gli aveva comunicato la risoluzione del rapporto per intervenute esigenze riorganizzative; in particolare, nella circostanza, era da escludersi la configurabilità, nella condotta tenuta dalla preponente medesima, di un inadempimento di gravità tale da giustificare il recesso in tronco dal rapporto da parte dell’agente medesimo)
Ordinanza|2 settembre 2021| n. 23822. Indennità di mancato preavviso
Data udienza 21 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Agenzia – Indennità suppletiva di clientela – Indennità di mancato preavviso – Gravità dell’inadempimento del preponente – Insussistenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19463-2016 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., societa’ diretta e controllata da (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per (OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 81/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/02/2016 R.G.N. 895/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Indennità di mancato preavviso
RILEVATO
Che:
1. il giudice di primo grado, pronunziando sui ricorsi riuniti proposti da (OMISSIS), agente per la Provincia di Ferrara della (OMISSIS) s.p.a. (poi divenuta (OMISSIS) s.p.a.) nei confronti della societa’ preponente e sulla domanda riconvenzionale di quest’ultima nei confronti dell’agente, respinta la domanda riconvenzionale della societa’, ha condannato in solido le resistenti (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. (quale acquirente del ramo di azienda della (OMISSIS) s.p.a.) al pagamento in favore dell’agente delle somme specificamente indicate in dispositivo a titolo di storni sulle provvigioni da riaccreditare all’agente, di indennita’ di mancato preavviso, di FIRR, di indennita’ suppletiva di clientela e di provvigioni relative al mese di settembre 2009, oltre accessori;
2. la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda dell’agente relativa alla indennita’ sostitutiva del preavviso;
2.1. il giudice di secondo grado, rilevata l’acquiescenza delle parti agli altri capi della sentenza di primo grado, in merito all’unica questione devoluta in seconde cure concernente il diritto del (OMISSIS) all’indennita’ sostitutiva del preavviso per effetto del recesso di questi per giusta causa intimato con lettera del 22.9.2009, dopo che la societa’, con lettera del 23.6.2009, aveva comunicato all’agente la risoluzione del rapporto per intervenute esigenze riorganizzative, ha escluso la configurabilita’ nella condotta della preponente di un inadempimento di gravita’ tale da giustificare il recesso in tronco dal rapporto da parte del (OMISSIS);
2.2. premesso che l’ultrattivita’ del rapporto di agenzia durante il periodo preavviso conseguente al recesso della preponente comportava la relativa cessazione al termine del detto periodo, la Corte di merito ha ritenuto che il recesso dell’agente integrasse una rinunzia al (residuo periodo di) preavviso e determinasse l’anticipata risoluzione del rapporto con l’effetto di escludere il diritto del (OMISSIS) all’indennita’ sostitutiva per il periodo residuo ” essendo il preavviso posto nel suo interesse “;
3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione di legge per errata applicazione analogica dell’articolo 2119 c.c. come pure del principio adimplenti non est adimplendum, censura la valutazione operata dal giudice di merito nell’escludere la giusta causa di recesso dell’agente; assume che il meccanismo con il quale le provvigioni venivano unilateralmente stornate dalla societa’, in violazione del disposto dell’articolo 1748 c.c., era assimilabile al mancato pagamento delle provvigioni dovute da parte del soggetto preponente, condotta che per costante giurisprudenza giustificava il recesso dell’agente; la Corte di merito, nell’escludere la gravita’ dell’inadempimento da parte della preponente, aveva fatto riferimento all’entita’ dell’importo dovuto senza considerare che per far valere il proprio diritto esso (OMISSIS) era stato costretto ad agire in via giudiziale;
2. il motivo e’ infondato.
2.1. la sentenza impugnata ha escluso che nella condotta della preponente fosse ravvisabile un grave inadempimento, giustificativo del recesso in tronco del (OMISSIS), osservando che: le parti avevano convenuto in contratto il sistema dei cd. storni alla stregua del quale le provvigioni in favore dell’agente maturavano non al momento della conclusione dell’affare ma in un momento successivo, quando lo stesso era andato a buon fine, salvo il diritto dell’agente di ottenere il compenso in via anticipata al momento della conclusione del contratto e la facolta’ della preponente di chiedere in restituzione la somma non (piu’) dovuta nel caso di mancato buon fine dell’affare; tale sistema era stato osservato dalle parti per tutta la durata del rapporto; pertanto, pur a fronte della nullita’ della clausola accertata dal giudice di primo grado, il modus operandi della mandante non integrava un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, in relazione al residuo periodo di preavviso, pari a tre mesi; parimenti, le ulteriori circostanze richiamate dall’agente non erano idonee a configurare giusta causa di recesso in quanto il ridimensionamento delle opere in produzione e la riduzione dei prezzi delle opere gia’ in catalogo, derivanti dal processo di ridimensionamento organizzativo e produttivo, era stato reso noto al (OMISSIS) e agli altri agenti con la circolare n. 70 del 20.7.2009; analogamente, il mancato invito del (OMISSIS) al meeting di settembre appariva giustificato dal fatto che esso concerneva prodotti che sarebbero stati inclusi nel catalogo della societa’ dopo la cessazione del mandato agenziale in oggetto;
2.3. come e’ noto l’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’articolo 2119 c.c., comma 1, in relazione al contratto di lavoro subordinato, e’ applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravita’ della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attivita’ per luoghi, tempi, modalita’ e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalita’ aziendali – assume maggiore intensita’ rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimita’ del recesso, e’ sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimita’, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. N. 29290/2019, n. 11728/2014):
2.4. le deduzioni del ricorrente non sono idonee ad incrinare la valutazione della Corte di merito in ordine alla non gravita’ dell’inadempimento ascritto alla preponente, valutazione che e’ fondata su argomentazioni congrue e logiche che tengono conto delle specifiche modalita’ di svolgimento del rapporto nel corso del tempo, della modesta entita’ della somma dovuta dalla societa’ e della prossima cessazione del rapporto di agenzia per effetto del recesso intimato dalla societa’; le doglianze formulate, senza evidenziare la violazione di specifici parametri destinati ad integrare la clausola generale dell’articolo 2119 c.c., analogicamente applicabile al rapporto di agenzia, si sostanziano, infatti, in contrasto con il carattere di giudizio a critica vincolata del giudizio di cassazione (v. tra le altre Cass. 6519/2019), nella mera contrapposizione alla valutazione del giudice di merito di un diverso apprezzamento della condotta inadempiente della societa’ preponente;
2.5. infine, privo di pertinenza con le ragioni della decisione in tema di esclusione della giusta causa di recesso e’ il riferimento al principio inadempienti non est adimplendum che concerne la diversa ipotesi nella quale in un contratto a prestazioni corrispettive una parte rifiuti di eseguire la prestazione dovuta adducendo l’inadempimento di controparte;
3. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.
4. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma DEL Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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