Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 22 agosto 2019, n. 21602.
Massima estrapolata:
Nella disciplina dell’indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all’art. 1751 c.c., nel testo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel comma 1, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall’art. 5 del d.lgs. n. 65 del 1999). Pertanto, detta indennità non solo sorge al momento dell’effettiva cessazione del contratto, ma presuppone anche che l’agente generale ottenga la restituzione del portafoglio clienti possibilmente, incrementato rispetto al momento della consegna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in caso di subentro di un nuovo agente all’originario, aveva escluso il diritto del subagente all’indennità in questione, stante la prosecuzione del rapporto di subagenzia con il nuovo agente, senza che il portafoglio clienti fosse restituito al precedente, sul quale pertanto, non poteva farsi gravare alcun onere, neppure in via di regresso o manleva).
Sentenza 22 agosto 2019, n. 21602
Data udienza 28 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13510-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SAS IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
sul ricorso 9450-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS) SAS IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso le sentenze nn. 1107/2014 e 293/17 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositate il 22/04/2014 17/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti che si e’ riportato alle conclusioni scritte sul ricorso 13510/15.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 29 e 30 aprile 2010 la societa’ (OMISSIS). sas, in liquidazione, proponeva appello avverso la sentenza n. 617/2010 con cui il Tribunale di Bologna rigettava tutte le sue domande volte a conseguire (in via principale da (OMISSIS) snc in liquidazione, ed in via subordinata da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS), eredi di (OMISSIS)) il pagamento delle provvigioni maturate e delle indennita’ dovute in forza del rapporto di subagenzia con l’Agente Generale (OMISSIS) (iniziato in data 1.5.1975 tra il subagente (OMISSIS) e l’agente generale (OMISSIS), proseguito tra questi ed il subagente (OMISSIS) s.d.f. dal 27.12.1995, quindi, tra questi ed il nuovo Agente Generale (OMISSIS) snc. in liquidazione dall’1.1.1996, infine cessato per recesso per giusta causa in data 8.10.1996) e, accogliendo la domanda riconvenzionale di (OMISSIS) snc in liquidazione, dichiarava che il rapporto si era risolto per giusta causa conseguente all’inadempimento del subagente.
Il Tribunale riteneva che il rapporto di subagenzia tra l’attrice e la societa’ (OMISSIS) snc., di cui al mandato in data 1.1.1996, era indipendente ed autonomo rispetto a quello di cui conferito all’attrice in data 27.12.1995 dal precedente Agente Generale, (OMISSIS), cessato a seguito di dimissioni efficaci dall’1.1.1996, in ragione del diverso contenuto contrattuale, dell’inapplicabilita’ al caso di specie dell’articolo 2558 c.c. stante il subentro di nuovi soggetti da entrambi i lati dell’originario rapporto contrattuale, dell’irrilevanza del richiamo contenuto nel mandato 1.1.1996 ai “diritti acquisiti in virtu’ delle vecchie condizioni contrattuali” in quanto generico e privo di riferimento a specifici accordi, dell’inapplicabilita’ al caso di specie degli articoli 3, 5, 25 e 39 dell’accordo nazionale agenti-subagenti (OMISSIS) 1986 attesa la ritenuta autonomia e diversita’ dei due rapporti di subagenzia, dell’irrilevanza infine della mancata riconsegna della subagenzia all’agente generale dimissionario in quanto attinente alla fase esecutiva del rapporto con quest’ultimo; -che il rapporto tra GPA Servizi e l’Agente Generale (OMISSIS) di cui al mandato 27.12.1995 non aveva avuto concreta attuazione, essendo il (OMISSIS) dimissionario, e non poteva ritenersi una prosecuzione del rapporto tra il (OMISSIS) ed il subagente (OMISSIS), sicche’ nessuna legittimazione attiva poteva ora riconoscersi al subagente (OMISSIS) Servizi per le indennita’ eventualmente dovute a (OMISSIS) dal (OMISSIS) (ed ora dalle sue eredi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS)); – che le provvigioni maturate nel mese di ottobre 1996 risultavano pagate in corso di causa mediante versamento della somma di Lire 2.602.311, superiore all’importo chiesto saldo dall’attrice; – che l’indennita’ per riduzione del territorio ex articolo 9 dell’accordo nazionale non era dovuta sia perche’ non vi era stata alcuna formale comunicazione della riduzione da parte dell’Agente Generale, sia perche’ la zona asseritamente perduta ((OMISSIS)) era gia’ stata affidata dal subagente ad una propria collaboratrice, sia, infine, perche’ lo stesso legale rappresentante dell’attrice aveva ammesso che fino alla cessazione del mandato le provvigioni erano state sempre accreditate anche per la suddetta zona; -che le provvigioni per cessazione dell’incarico ai sensi dell’articolo 23 dell’accordo nazionale non erano dovute in assenza di prova circa affari promossi e la loro esecuzione, cui non poteva ovviarsi tramite CTU; – che la cessazione del mandato di subagenzia, in relazione al quale ciascuna parte aveva comunicato la volonta’ di recesso per giusta causa imputabile all’altra ( (OMISSIS). Sas. in data 8.10.1996 e (OMISSIS) snc. in data 10.10.1996), era riferibile agli inadempimenti del subagente, consistiti nella sistematica violazione delle direttive dell’Agente Generale per l’attivita’ di rendicontazione e di conferimento dei premi, mentre gli addebiti contestati dal subagente risultavano insussistenti (riduzione unilaterale del territorio, in assenza di un diritto di esclusiva; richiesta di deposito dei titoli finalizzata all’espletamento di un’ispezione, costituente una facolta’ incensurabile dell’agente) o indimostrati (omessa consegna di polizze relative SM proposte di assicurazione); – che la gravita’ degli inadempimenti del subagente costituiva, giusta causa di recesso immediato da parte dell’Agente Generale.
Si costituiva l’appellata (OMISSIS) snc. in liquidazione chiedendo il rigetto dell’impugnazione ed in subordine reiterando la domanda di manleva nei confronti degli eredi di (OMISSIS).
Si costituivano gli eredi di (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’appello ed in via incidentale eccepiva l’estinzione della causa di garanzia proposta nei loro confronti in quanto dopo il decesso del loro dante causa e della conseguente interruzione del procedimento in primo grado la causa era stata riassunta da (OMISSIS) sas mentre alcun atto di riassunzione contenete la domanda di manleva era stato loro notificato da (OMISSIS) snc. in liquidazione nel merito chiedevano comunque la declaratoria di infondatezza della domanda in questione.
La Corte di Appello di Bologna:
a) con sentenza non definitiva n. 1107 del 2014 accoglieva l’appello e per l’effetto condannava (OMISSIS) snc in liquidazione a pagare alla (OMISSIS). sas in liquidazione la somma di Euro 980,80 oltre interessi legali dalla messa in mora sino al saldo nonche’ le indennita’ spettanti al subagente si sensi dell’articolo 21, comma 2 dell’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti dell’ (OMISSIS) 1986; rigettava la domanda di manleva svolta da (OMISSIS) snc. in liquidazione nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condannava (OMISSIS) snc. in liquidazione alla refusione delle spese processuali sostenute da (OMISSIS), e le sig.re (OMISSIS); rimetteva la causa sul ruolo per la quantificazione delle indennita’ indicate al cap 1. Le spese tra appellante e appellata (OMISSIS) snc in liquidazione alla definizione del merito.
Secondo la Corte distrettuale dai documenti risultava che il rapporto tar l’agente generale (OMISSIS) ed il subagente (OMISSIS) pur regolato nel tempo da differenti e successivi titoli negoziali sarebbe proseguito ininterrottamente dal 1975 in virtu’ di rinnovi e conferme. Ne’ sarebbe cessato allorquando con lettera di nomina in data 27 dicembre 1995 l’Agente generale (OMISSIS) ha conferito alla (OMISSIS) sdf (societa’ costituita da (OMISSIS) e dai suoi figli) un mandato di subagenzia del tutto uguale (per termini zone e disciplina) a quello in essere con il (OMISSIS) e lo avrebbe espressamente qualificato in continuita’ di mandato alla lettera di nomina intestata a (OMISSIS) data 1 gennaio 1980 in conformita’ alla volonta’ dell’agente proponente, l’originario mandato e’ pertanto proseguito con la societa’ (OMISSIS) sdf non diversamente dall’ipotesi prevista dall’articolo 3, comma 6 dell’accordi nazionale (OMISSIS)
b) Successivamente la stessa Corte di Bologna con sentenza n. 293 del 2017 condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) (soci illimitatamente responsabili della estinta societa’ (OMISSIS) snc in liquidazione) a pagare alla societa’ (OMISSIS). sas. in liquidazione la somma di Euro 40.061,36 oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo a titolo di indennita’ spettanti al subagente ai sensi dell’articolo 21, comma 2 dell’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti dell’ (OMISSIS) 1986. Condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite.
La cassazione di entrambe le sentenze e’ stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) (quali soci della societa’ (OMISSIS) snc. in liquidazione) con separati ricorsi, il primo affidato a cinque motivi ed il secondo affidato a tre motivi. (OMISSIS). sas in liquidazione e gli eredi di (OMISSIS) hanno resistito al primo ricorso e rimasti intimati quanto al secondo ricorso.
RAGIONI DELLE DECISIONE
In via preliminare i due ricorsi (il ricorso iscritto al RG. 13510 del 2015 e il ricorso iscritto al RG. 9450 del 2017), ai sensi dell’articolo 284 c.p.c., vanno riuniti atteso che entrambi vertono sul medesimo rapporto e presentano stretta connessione soggettiva ed oggettiva. Essendovi poi una continuita’ tra i due ricorsi, i motivi del secondo ricorso assumeranno la numerazione a seguire da quella del primo ricorso.
1.= Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) (quali soci della societa’ (OMISSIS) snc. in liquidazione) lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e in relazione al capo 1 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 1107 del 2014: violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1367 c.c. nonche’ degli articoli 39 e 42 A.N. e articolo 2558 c.c. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe correttamente interpretata la previsione contrattuale “Fatto salvo tutti diritti acquisiti in virtu’ delle vecchie condizioni contrattuali, la presente Lettera di nomina ed il suo contenuto annullano e sostituiscono ogni altra precedente convenzione o trattamento di fatto” contenuta nel mandato di subagenzia dell’1 gennaio 1996 da (OMISSIS) a (OMISSIS) perche’, proprio quella previsione manifesta la volonta’ delle parti a dar vita ad un nuovo e autonomo rapporto di subagenzia. I riferimento delle parti all’esistenza di un pregresso vincolo negoziale non puo’ significare che le parti hanno voluto preservare gli effetti giuridici positivi dovendosi considerare che nella stessa Lettera di nomina e’ detto “Il Suo rapporto con questa Agenzia Generale si intende da ora in poi regolato secondo le norme ed i riferimenti previsti nella presente lettera di nomina e relativi allegati nonche’ secondo le altre condizioni che questa Agenzia si riserva comunicarle (…)”.
La Corte distrettuale, insomma, avrebbe stravolto, sempre secondo i ricorrenti, il significato di una previsione contrattuale chiara e lineare in materia di durata/decorrenza degli effetti del contratto.
1.1.= Il motivo e’ infondato.
Va qui ribadito che l’attivita’ finalizzata a determinare una realta’ storica ed obiettiva quale e’ la volonta’ delle parti contrattuali e’ una tipica attivita’ di accertamento in fatto istituzionalmente riservata al Giudice del merito e censurabile in cassazione solo e nell’ipotesi in cui il Giudice del merito abbia violato uno e i canoni interpretativi di cui agli articoli 1362 c.c. e ss. oppure abbia applicato in modo scorretto quei canoni se tale risulta dalla motivazione della sentenza. E, ancora, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, si’ che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimita’ che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248).
Nel caso in esame, la Corte distrettuale con ragionamento razionalmente condivisibile ha avuto modo di specificare che dalla lettera di incarico emergeva “(….) l’inequivocabile ed espressa volonta’ delle parti di disciplinare da quel momento in avanti il rapporto subagenziale alla stregua di pattuizioni nuove e diverse rispetto a quelle precedenti soprattutto quanto ad entita’ delle provvigioni e della produzione annuale con conseguente innegabile autonomia del vincolo negoziale sorta dal 1 gennaio 1996. Ma al tempo stesso con quel medesimo accordo le parti convengono di fare salvi tutti i diritti acquistati in virtu’ delle vecchie condizioni contrattuali. In tal modo reciprocamente riconoscendo l’esistenza di un pregresso vincolo negoziale ed esprimendo la volonta’ di preservarne gli effetti giuridici positivi (…)”. Si tratta, come e’ evidente, di un’interpretazione che compiutamente coniuga le due previsioni contenute nella Lettera di nomina e, cioe’, l’instaurazione di un nuovo rapporto e il riversare nel nuovo rapporto gli effetti positivi delle vecchie condizioni contrattuali, coerente con la normativa di cui all’articolo 2558 c.c.. Il negare l’esistenza di questa doppia previsione, come sostenuto dai ricorrenti, vorrebbe significare non dare conto delle chiare espressioni di volonta’ delle parti. D’altra parte, la Corte distrettuale non avrebbe potuto ignorare che il rapporto di subagenzia instaurato con (OMISSIS) in data 27 dicembre 1995 dall’Agente Generale uscente (OMISSIS) era perfettamente valido al momento del subentro dell’Agente Generale (OMISSIS) e che quindi questi, ai sensi dell’articolo 39 dell’accordo nazionale (OMISSIS) del 1986, era tenuta a riconoscere al subagente tutte le provvidenze economiche nascenti dal rapporto con l’Agente generale uscente.
1.2.= A fronte delle valutazioni della Corte distrettuale le parti contrappongono le proprie ma della maggiore o minore attendibilita’ di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non e’ certo consentito discutere in questa sede di legittimita’, ne’ possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perche’ la valutazione e l’interpretazione degli atti acquisti al giudizio come operata dal giudice di secondo grado, non risponde alle loro aspettative e convinzioni.
2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e in relazione al capo 1 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 1107 del 2014: violazione e falsa applicazione degli articoli 2704 c.c. nonche’ dell’articolo 39 A.N. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale nel ritenere la continuita’ del rapporto di subagenzia di cui si dice non avrebbe tenuto conto che sia il mandato di subagenzia conferito alla CPA in data 27 dicembre 1995 in continuita’ con quello del 1980 del sig. (OMISSIS) e quelli precedenti al 1975 essendo privi di data certa dovevano considerarsi inopponibili ed incomputabili ai sensi dell’articolo 2704 c.c., terza rispetto a tali atti.
2.1.= Il motivo e’ infondato per la ragione assorbente che l’inopponibilita’ degli atti di cui si dice rimane superata dal riconoscimento delle parti dell’esistenza di un pregresso vincolo negoziale e dalla volonta’ di preservarne gli effetti giuridici positivi. D’altra parte l’Agenzia generale con la lettera di nomina datata 1 gennaio 1996 sottoscritta da (OMISSIS) snc. e (OMISSIS) sas dichiarano di “fare salvi tutti i diritti acquisiti in virtu’ delle vecchie condizioni contrattuali”.
Giova, piuttosto, osservare che lo stesso riferimento all’articolo 2704 c.c. non e’ pertinente perche’, come e’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte “l’inopponibilita’ ex articolo 2704 c.c. non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e cioe’ attiene non all’efficacia dell’atto ma solo alla prova che del momento della stipulazione voglia darsi mediante la scrittura. Eppero’ nel caso in esame i ricorrenti non censurano la data da cui viene fatto risalire il rapporto di subagenzia ma l’opponibilita’ dei negozi che quei rapporti avevano instaurato.
Come ha avuto modo di specificare la Corte distrettuale, che giova evidenziare: “(…) in forza, comunque, del mandato 1 gennaio 1996 l’Agente generale risponde del pagamento dell’indennita’, ove spettanti, conseguenti alla cessazione del rapporto di subagenzia con l’appellante, unitariamente considerato rispetto al rapporto intercorso con l’Agente Generale (OMISSIS) a far tempo dal 1 maggio 1975. (…)”.
3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e in relazione al capo 1 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 1107 del 2014: omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 e 2043 c.c. e articoli 25 e 27 A.N. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale non avrebbe valutato i seguenti fatti: a) come risulterebbe provato il dot. (OMISSIS) il 14 novembre 1995 era dimissionario e la (OMISSIS) era stata nominata dalla preponente quale nuovo agente generale il 12 dicembre 1995; b) sarebbe provato che la (OMISSIS) sdf era stata costituita in data 21 dicembre 1995 quale societa’ di fatto ed irregolare tra il sig. (OMISSIS) e i suoi figli; c) pure provata sarebbe la circostanza di detto atto non sarebbe stato registrato al Registro Imprese ma solo all’Ufficio atti privati in data 10 gennaio 1996; sarebbe documentati che il mandato di subagenzia conferito da (OMISSIS) in data 1 ottobre 1996 fu sottoscritto per la subagenzia dalla sola (OMISSIS) sicche’ (OMISSIS) nemmeno in tale occasione avrebbe potuto apprendere del preteso collegamento di tale mandato con quello del sig. (OMISSIS); e) sarebbe provata la circostanza che il sig. (OMISSIS) al momento della regolarizzazione della societa’ di fatto avvenuta nel luglio 1997 sarebbe uscito dalla compagnie societaria cedendo a terzi la propria quota.
3.1.= Il motivo e’ inammissibile perche’ prospetta questioni di merito non proponibili nel giudizio di cassazione.
I fatti che i ricorrenti indicano come non considerati dalla Corte di Appello, ammesso pure che non siano stati considerati, non hanno comunque la forza di dimostrare che i rapporti di subagenzia precedenti alla Lettera di nomina del 1 gennaio 1996 fossero da considerare autonomi rispetto a quello piu’ recente e non invece come parte di un unico rapporto di subagenzia iniziato nel 1975, tanto piu’ che gli stessi ricorrenti affermano che “in questo contesto dopo aver presentato le dimissioni da Agente Generale e nell’imminenza dell’insediamento della (OMISSIS) quale nuovo Agente Generale invece di regolare i rapporti di dare e avere il 27 dicembre 1995 con il subagente di fatto cessante sig. (OMISSIS), il Dott. (OMISSIS) ha tentato di attribuire continuita’ a mandati che tale continuita’ non avrebbero altrimenti avuto alla luce delle previsione dell’accordo nazionale (…)”.
Piuttosto, i fatti di cui si dice, ammesso pure che non siano stati valutati dalla Corte distrettuale, dovrebbero contrapporsi al risultato che la Corte distrettuale ha raggiunto con motivazione adeguata e sulla base di dati acquisiti al processo. In questi termini, pero’, il ricorrente non ha tenuto conto che il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza – nonche’ di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito.
3.2.= Considerato, poi, che il motivo di ricorso si sostanzia in un vizio di motivazione, e’ inammissibile alla luce dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 cosi’ come riformulato dal Decreto Legge n. 53 del 2012, articolo 54 e convertito con L. n. 134 del 2012, che ha introdotto una disciplina piu’ stringente, ed ha limitata la possibilita’ della denuncia dei vizi di motivazione che consentono l’intervento della Corte di Cassazione solo al caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”. Il cambiamento operato dalla novella e’ netto, dal momento che dal previgente testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, viene eliminato non solo il riferimento alla “insufficienza” ed alla “contraddittorieta”, ma addirittura la stessa parola “motivazione”. Puo’ quindi affermarsi che la nuova previsione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, legittima solo la censura per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”, non essendo piu’ consentita la formulazione di censure per il vizio di “insufficiente” o “contraddittorieta’” della motivazione. Ne’ a diverso opinamento puo’ pervenirsi nella considerazione che la censura per “omessa, insufficiente o contraddittorieta’ della motivazione”, potrebbe trovare ingresso, dando prevalenza all’aspetto sostanziale piu’ che a quello letterale e formale del mezzo e quindi prescindendo dalla inidoneita’ della, formulazione, ostandovi l’evidente prospettiva della novella, introdotta dal Legislatore al fine di ridurre l’area del sindacato di legittimita’ sui “fatti”, escludendo in radice la deducibilita’ di vizi della logica argomentazione (illogicita’ o contraddittorieta’), che non si traducano nella totale incomprensibilita’ dell’argomentare.
4.= Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5) e in relazione al capo 2 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 1107 del 2014: violazione e falsa applicazione degli articoli 2560, 1229 c.c. nonche’ degli articoli 1175, 1375 e 2043 c.c. Secondo i ricorrenti avrebbe errato nell’escludere la manleva e la garanzia richiesta in via subordinata della (OMISSIS) a carico del Dott. (OMISSIS) per le indennita’ pretese dalla (OMISSIS) fino al 1995, ritenendo che non sarebbe stato dimostrato che il subagente avesse consegnato il portafoglio all’Agente generale uscente, perche’ non avrebbe tenuto conto che la mancata riconsegna del portafoglio dal subagente all’agente Generale uscente non sarebbe circostanza rilevante rispetto alla manleva cui sarebbe tenuto l’agente generale uscente per i debiti dell’azienda ceduta e che discenderebbero dall’articolo 2560 c.c. e dall’articolo 2112 c.c. D’altra parte, la manleva di cui si dice discenderebbe dal fatto che le indennita’ collegate allo scioglimento del mandato di agenzia avrebbero la funzione di remunerare l’agente dell’attivita’ compiuta nel corso del mandato e di ristorarlo della perdita dell’avviamento in conseguenza della restituzione al proponente del portafoglio che lo stesso ha contribuito a sviluppare alla data di cessazione del mandato.
4.1.= Il motivo e’ infondato.
Giova premettere che nella disciplina dell’indennita’ di cessazione del rapporto di agenzia di cui all’articolo 1751 c.c., nel testo di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 1991, n. 303, articolo 4 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto e’ la cessazione del rapporto, prevista nel comma 1, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dal Decreto Legislativo 15 settembre 1999, n. 65, n. 5). Pertanto come correttamente ha osservato la Corte distrettuale l’indennita’ per la cessazione del rapporto del subagente disciplinata dall’accordo nazionale (OMISSIS) non solo sorge al momento dell’effettiva cessazione del contratto ma presuppone anche che l’Agente Generale ottenga la restituzione del portafoglio clienti possibilmente incrementato rispetto a quanto consegnato originariamente.
Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha accertato che il rapporto di subagenzia si era risolto per giusta causa imputabile al subagente in data 10 ottobre 1996. Pertanto, dovendosi considerare che il rapporto di subagenzia di cui si dice e’ automaticamente proseguito con l’Agente (OMISSIS) snc i quali assumevano tutti i diritti e gli obblighi relativi allo stesso rapporto, il portafoglio della subagenzia non e’ stato mai restituito al Dott. (OMISSIS) e, dunque, questi non aveva assunto alcuna responsabilita’ in ordine al pagamento dell’indennita’ di cui si dice. Nel caso in esame, insomma, al momento in cui cessava dalla funzione l’Agente Generale Dott. (OMISSIS) e subentrava la societa’ (OMISSIS) mancavano i presupposti perche’ la societa’ (OMISSIS) maturasse il diritto all’indennita’ di cui si dice. Nessun onere dunque poteva far carico neppure in via di regressoimanleva sull’agente generale uscente in relazione alla successiva risoluzione del rapporto di subagenzia che era proseguito ai sensi dell’articolo 39 AN. (OMISSIS) 1986 ed ai sensi dell’articolo 2558 c.c. con l’Agente generale subentrante (OMISSIS) snc.
Giova anche evidenziare che il riferimento all’articolo 2560 c.c. (ed anche all’articolo 2112 c.c.) e’ inconferente perche’ l’ipotesi prevista da questa normativa riguarda un caso diverso e cioe’, il caso di un debito scaturente da un rapporto gia’ esaurito al momento della cessazione e quindi sorto anteriormente al trasferimento.
5.= Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) e in relazione al capo 3 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 1107 del 2014: violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. Secondo i ricorrenti poiche’ il debito verso la (OMISSIS) non era comunque dell’ (OMISSIS) e comunque l’ (OMISSIS) ma del Dott. (OMISSIS) aveva diritto al regresso verso il Dott. (OMISSIS) alcuna soccombenza poteva essere accertata e pronunciata sicche’ la sentenza della Corte di Appello avrebbe violato l’articolo 91 c.p.c.
5.1.= Il motivo e’ inammissibile perche’ muove da presupposti non sussistenti. Infatti come e’ evidente gli attuali ricorrenti ritengono pacifico che fossero fondati i motivi precedenti e dunque fosse accertato definitivamente che il debito verso la (OMISSIS) fosse del Dott. (OMISSIS) e non invece dall’ (OMISSIS).
6.= I ricorrenti lamentano ancora:
a) con il sesto motivo (primo motivo del secondo ricorso) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione al capo 1 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 293 del 2017: violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c. I ricorrenti ritengono che la Corte distrettuale nel quantificare il credito della (OMISSIS) non avrebbe tenuto presente che l’appellante non aveva allegato ne aveva provato i contratti di assicurazione conclusi e le provvigioni conseguentemente liquidate in suo favore nel 1993 ne’ avrebbe dedotto ed allegato i rami assicurativi ai quali sono riferiti la sua produzione negli anni 1994 e 1995 e le provvigioni liquidate per ciascun ramo assicurativo in quel periodo. Pertanto secondo i ricorrenti, la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere non provato l’ammontare dell’indennita’ e avrebbe dovuto dichiarare che in difetto della prova delle provvigioni liquidate per i singoli rami assicurativi non era possibile quantificare le indennita’ di cui agli articoli 31 e 36 che prevedono l’applicazione di percentuali diverse in relazione ai diversi rami assicurativi in essi compresi. In particolare, il preteso difetto parziale di prova rilevato dalla Corte equivarrebbe infatti alla mancata prova visto che in difetto dei dati richiesti dalle norme dell’accordo nazionale (come la suddivisone dei rami delle provvigioni) non si poteva arrivare all’esatta quantificazione dell’indennita’ come avrebbe anche affermato il CTU. Il dato mancante non era solo quello delle provvigioni liquidate nel 1993 ma anche e soprattutto quelli relativi alle provvigioni liquidate nei reami di cui all’articolo 28 e agli articoli 32 e 36.
b) con il settimo motivo (secondo motivo del secondo ricorso), ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione al capo 1 del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 293 del 2017: falsa applicazione degli articolo 21 e 31 ANSAINA. Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale avrebbe applicato le norme dell’Accordo Nazionale in maniera errata avendo pretesa di quantificare l’indennita’ di cui all’articolo 31 spettante sulle provvigioni liquidate per i rami di cui all’articolo 28 senza disporre del dato relativo alle provvigioni maturate per ciascuno dei rami ma prendendo a base il solo dato complessivo di tutte le provvigioni liquidate nel 1994 e nel 1995.
6.1.= I motivi che per la loro innegabile connessione vanno esaminati unitamente sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
Sono infondati nella parte in cui ritiene che la mancanza dell’indicazione dei rami di cui all’articolo 28 AN. Non consentisse di quantificare l’indennita’ dovuta alla societa’ (OMISSIS).
Infatti, giova osservare che l’indennita’ di cessazione del rapporto di agenzia in virtu’ dell’AN e’ composta da tre emolumenti:
a) Indennita’ di risoluzione del rapporto (Firr): riconosciuta all’agente anche se non vi sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e/o del fatturato. E’ calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione. L’indennita’ de qua e’ stabilita nella misura del 3% dell’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto con i limiti di cui all’articolo 13, capo I dell’AEC.
B) Indennita’ suppletiva di clientela: se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’Agente, sara’ corrisposta direttamente dalla preponente all’Agente in aggiunta all’indennita’ di cui al punto che precede. Questa indennita’ va calcolata sull’ammontare globale delle provvigioni per le quali e’ sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto.
C) Indennita’ meritocratica: riconosciuta ed erogata solo qualora l’attivita’ dell’agente abbia comportato un aumento di fatturato con la clientela esistente e/o con clientela di nuova acquisizione e, in ogni caso, qualora l’importo complessivo di indennita’ di risoluzione del rapporto ed indennita’ di suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dall’articolo 1751 c.c., comma 3.
Con l’ulteriore specificazione che la prima delle indennita’ ai sensi dell’articolo 25 dell’Accordo Nazionale del 2005 (corrispondente all’articolo 31 dell’Accordo Nazionale del 1986 richiamato dalla Corte distrettuale) va calcolata sul totale complessivo dell’incremento di tutti i rami delle provvigioni considerati nell’articolo 24 dello stesso Accordo Nazionale, mentre ogni altra indennita’ va calcolata tenendo conto anche dei diversi rami relative al portafoglio dell’Agente di cui all’articolo 24 dell’Accordo Nazionale.
Ora, la Corte distrettuale ha correttamente applicato la normativa appena richiamata specificando che alla societa’, (OMISSIS) (giusta la sentenza non definitiva della stessa Corte di appello di Bologna) era dovuta l’indennita’ di risoluzione del rapporto e non erano dovute tutte le altre indennita’ richieste dalla (OMISSIS) ma non contemplate dall’articolo 25 A.N..
6.2.= A sua volta i motivo sono inammissibile per carenza di interessi la parte relativa alla mancata indicazione dell’ammontare delle provvigioni liquidate nel 1993 perche’ il calcolo effettuato dalla Corte distrettuale tenendo conto solo delle indicazioni relative a due anni da’ un risultato comunque inferiore rispetto al risultato che si sarebbe potuto avere considerando anche l’ammontare delle provvigioni liquidate nell’anno 1993.
7.= Con l’ottavo motivo (terzo motivo del secondo ricorso) i ricorrenti lamentano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in relazione ai capi 2) 3) e 4) del dispositivo e relativa parte motiva della sentenza della Corte di Appello n. 293 del 2017: violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. Secondo i ricorrenti considerato che nessuna indennita’ poteva essere accertata in favore di (OMISSIS) nessuna soccombenza poteva essere accertata e pronunciata a carico della (OMISSIS) sicche’ la sentenza della Corte di Appello impugnata avrebbe violato l’articolo 91 c.p.c.
7.1.= Il motivo e’ inammissibile perche’ muove da presupposti insussistenti ovvero che fossero accolti i motivo del ricorso ma come si e’ visto i motivi del ricorso sono infondati e non possono essere accolti.
In definitiva previa riunione dei due ricorsi meglio descritti in epigrafe, vanno rigettati entrambi. Le spese seguono la soccombenza con riguardo al primo ricorso e vengono liquidate con il dispositivo, mentre non occorre provvedere alla liquidazione delle spese in ordine al secondo ricorso perche’ (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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