In tema di querela di falso

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 22 agosto 2019, n. 21591.

Massima estrapolata:

In tema di querela di falso, l’omessa o irrituale notificazione dell’atto introduttivo del giudizio rescissorio innanzi al tribunale competente, ex art. 335 c.p.c., può essere ritenuta irrilevante e non costituisce violazione del principio del contraddittorio soltanto a condizione che, nel giudizio principale in cui si sia svolta la fase rescindente, non si verta in un’ipotesi di litisconsorzio necessario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza di appello che, a fronte dell’omessa ed irregolare notifica dell’atto di riassunzione del primo grado del giudizio rescissorio di falso a due delle parti necessarie del giudizio principale, avente ad oggetto l’impugnazione di un testamento olografo, aveva omesso di rilevare tale nullità nonché quella, conseguente, di tutti gli atti successivi).

Ordinanza 22 agosto 2019, n. 21591

Data udienza 29 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26697-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 614/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 08/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1258/2005 il Tribunale di Genova respingeva la domanda, proposta da (OMISSIS), di accertamento e dichiarazione della falsita’ della firma apposta in calce al testamento olografo di (OMISSIS) in data (OMISSIS), pubblicato in data 29.8.1985.
Avverso detta decisione interponeva appello (OMISSIS), radicando il giudizio distinto dal numero di R.G. 637/2006, nel corso del quale l’appellante proponeva querela di falso avverso il predetto testamento olografo, del quale la parte appellata dichiarava di volersi avvalere.
In base a tale dichiarazione la Corte di Appello di Genova sospendeva la causa fissando termine di sei mesi per l’instaurazione del giudizio rescindente di falso.
Con atto di citazione dell’8.4.2008 l’attore proponeva innanzi il Tribunale il giudizio di falso, che si svolgeva in prime cure nella contumacia dei convenuti e si concludeva con sentenza n. 2480/2011, con la quale veniva dichiarata la falsita’ della scheda testamentaria del (OMISSIS).
Avverso detta decisione interponeva appello (OMISSIS), in proprio e quale rappresentante di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), lamentando in via principale la nullita’ della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio rescindente e la conseguente nullita’ di tutti gli atti successivi, incluse la C.Testo Unico e la decisione appellata, ed invocando in subordine il rigetto della domanda di accertamento della falsita’ della scheda testamentaria proposta da (OMISSIS).
Quest’ultimo si costituiva in seconde cure invocando il rigetto dell’impugnazione.
Con la sentenza n. 614/2015, oggi impugnata, la Corte di Appello di Genova rigettava il gravame condannando l’appellante alle spese del grado. A sostegno della propria decisione, la Corte territoriale riteneva correttamente eseguita la notificazione sia nei confronti di (OMISSIS) che di (OMISSIS), respingendo di conseguenza il primo motivo di gravame; riteneva inoltre che la C.Testo Unico disposta in prime cure avesse superato le contrarie risultanze della precedente consulenza espletata nel corso del primo grado del giudizio in cui si era svolta la fase rescissoria di proposizione della querela di falso, gia’ sospeso dalla stessa Corte genovese, e pertanto confermava la decisione appellata.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Gli altri intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva in questo giudizio.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 221, 170 e 143 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 perche’ la Corte di Appello non avrebbe considerato che nel giudizio rescindente di falso il contraddittorio doveva essere instaurato nei confronti di (OMISSIS) e degli eredi della sorella di questi premorta, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). La citazione introduttiva del giudizio di falso sarebbe stata tentata nei confronti dell’odierno ricorrente personalmente una prima volta a mezzo posta, nel termine assegnato dalla Corte di Appello, ma non sarebbe stata depositata in atti del giudizio la comunicazione di avvenuto deposito del relativo plico presso l’Ufficio postale (cd. C.A.D.) con conseguente incertezza assoluta sulla decorrenza del termine di dieci giorni previsto per il perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza, ai sensi della L. n. 890 del 1992, articolo 8, comma 2, e nullita’ della notificazione ex articolo 160 c.p.c. Presso il medesimo indirizzo sarebbe poi stata tentata, dopo la scadenza del termine di riassunzione, una seconda notifica ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. anziche’ ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., essa pure da ritenere inidonea allo scopo poiche’ l’articolo 143 c.p.c. regola la notificazione alla persona con residenza, domicilio e dimora sconosciuta e presuppone quindi un precedente tentativo di notificazione validamente eseguito ma non andato a buon fine per irreperibilita’ del destinatario.
Inoltre, ad avviso del ricorrente la Corte ligure non avrebbe considerato che anche la notificazione tentata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) non era andata a buon fine, posto che il primo tentativo del 18.11.2008 era risultato infruttuoso (“anzi non potuto notificare”), che il secondo tentativo del 4.12.2008 era stato eseguito nei confronti del solo (OMISSIS) e che la successiva notificazione a quest’ultimo nelle forme dell’articolo 143 c.p.c. non poteva essere ritenuta regolare posta la mancanza della precedente prova dell’irreperibilita’ del destinatario. Infine, nei confronti (OMISSIS) non era stata eseguita alcuna notifica successivamente al primo tentativo infruttuoso.
La censura e’ fondata.
Risulta invero dalla sentenza impugnata che parti del giudizio presupposto, nel quale si e’ svolta la fase rescindente di proposizione della querela di falso, erano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e che detto giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del testamento olografo relitto dal dante causa dei predetti contendenti.
La Corte territoriale afferma che la notificazione dell’atto di citazione con il quale e’ stato introdotto il giudizio rescissorio di falso sarebbe stata “correttamente effettuata” presso il procuratore di (OMISSIS) ed avvalora tale assunto osservando che “Il Tribunale nulla aveva detto con riferimento a tale modalita’ di notificazione, avendo semplicemente rilevato l’inosservanza del disposto della L. n. 890 del 1992, articolo 7, u.c. come modificato dalla L. n. 31 del 2008 di e conversione del Decreto Legge n. 248 del 2007, ossia la mancata comunicazione al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata nel caso in cui li piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto”. Proseguendo, la Corte ligure afferma anche che “Altrettanto regolare la notifica dei confronti di (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. non essendo stata possibile la notifica all’indirizzo di (OMISSIS) risultante dal certificato di residenza con la motivazione “perche’ non reperito tale nominativo all’indirizzo” (vedi relata di notifica del 4/12/2008)” (cfr. pag.3 della sentenza impugnata).
In realta’ va considerato che il mancato deposito agli atti del giudizio della C.A.D. relativa alla prima notificazione tentata a mezzo posta nei confronti di (OMISSIS) rende nullo l’intero procedimento notificatorio, posto che per il perfezionamento della cd. notificazione per compiuta giacenza occorre che siano provati tanto l’avvenuto deposito del plico presso l’Ufficio postale quanto l’avvenuta spedizione al destinatario dello stesso di un avviso a mezzo raccomandata contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto, come previsto dalla L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4.
La notifica si perfeziona infatti soltanto al decorso del termine di dieci giorni dall’invio della predetta comunicazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012 Rv. 620511; Cass. Sez.6-5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017 Rv. 643481).
Ne consegue che la mancata produzione della C.A.D. attestante l’avvenuto invio della predetta comunicazione di deposito rende nulla l’intera notificazione, in quanto il relativo procedimento – da considerare evidentemente complesso in quanto articolato in una serie di adempimenti successivi – e’ carente dell’incombente finalizzato ad assicurare l’effettiva conoscenza, o conoscibilita’, dell’avvenuta notificazione dell’atto giudiziario al destinatario del medesimo. Di conseguenza, l’atto introduttivo del giudizio rescissorio di falso non e’ mai stato ritualmente notificato a (OMISSIS).
Del pari non e’ stata eseguita la notifica dell’atto di citazione a (OMISSIS), posto che dopo il primo tentativo non andato a buon fine del 18.11.2008 non risulta alcuna ulteriore notificazione nei confronti del predetto.
La rilevata carenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio rescissorio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) non e’ stata sanata dalla costituzione dei medesimi ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1676 del 29/01/2015, Rv.633984).
L’omessa o irrituale notificazione dell’atto di riassunzione innanzi al tribunale competente per il giudizio rescissorio puo’ essere ritenuta irrilevante e non costituisce violazione del principio del contraddittorio soltanto a condizione che nel giudizio principale, in cui si sia svolta la fase rescindente a presentazione di querela incidentale di falso, non si verta in un’ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12137 del 01/12/1997, Rv.510588). Nel caso di specie, posto che il giudizio principale aveva ad oggetto l’impugnazione di un testamento olografo, sussisteva il contraddittorio necessario non soltanto tra gli eredi istituiti dal de cuius ma anche tra tutte le persone che sarebbero state chiamate per legge alla sua successione, stante l’unitarieta’ del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, al contempo dal testamento per alcuni, dalla legge per altri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2671 del 23/02/2001, Rv.544110; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2200 del 05/02/2004, Rv.569910; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2700 del 12/02/2004, Rv.570066; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8489 del 05/05/2004, Rv.572607).
Ne deriva che in relazione al giudizio rescissorio di falso sussiste il litisconsorzio necessario tra tutte le parti del giudizio principale, in quanto il primo -pur concludendosi con una autonoma sentenza di carattere definitivo- costituisce per sua natura pur sempre un’appendice del giudizio principale (Cass. E Sez.2, Ordinanza n. 3832 del 16/02/2018, Rv.647803).
Va di conseguenza ritenuta la nullita’ della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio rescissorio di falso e, di conseguenza, di tutti gli atti successivi. Il primo motivo va quindi accolto e la decisione impugnata cassata con remissione degli atti al giudice di primo grado, vertendosi nell’ipotesi prevista dall’articolo 383 c.p.c., comma 3.
L’accoglimento della prima censura importa l’assorbimento di tutte le altre.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e, dichiarata la nullita’ della notificazione introduttiva e dell’intero procedimento, rinvia la causa al Tribunale di Genova, in funzione di giudice di primo grado, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

 

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