Indebito utilizzo del deposito Iva

Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29770.

La massima estrapolata:

L’indebito utilizzo del deposito Iva per l’inserimento solo virtuale delle merci è comunque sanzionabile in base al principio di proporzionalità. A tal fine la sanzione deve essere irrogata In tema di somministrazione di lavoroconto del tempo intercorso fra l’omesso assolvimento dell’Iva all’importazione e l’assolvimento dell’IVA interna, ancorché il pagamento sia stato effettuato al momento di estrazione della merce con la forma dell’autofatturazione.

Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29770

Data udienza 26 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2997-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4279/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 25/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la (OMISSIS) s.p.a., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia che, decidendo in sede di rinvio pronunziato da questa Corte con la sentenza n. 16109/2015 nel procedimento proposto dalla societa’ per l’annullamento di avvisi di rettifica contenenti anche sanzioni per avere indebitamente fruito del regime di sospensione del pagamento dell’IVA in relazione all’introduzione solo formale di merce importata nel deposito IVA, ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio- che aveva rinunziato parzialmente al gravame in relazione all’annullamento in autotutela degli avvisi di rettifica – e decidendo sull’importo della sanzione applicabile disponeva applicarsi al ritardato versamento dell’imposta una sanzione da calcolare secondo il criterio dell’interesse legale, pure indicato dalla sentenza Equoland del 17 luglio 2014.
La (OMISSIS) s.p.a. si e’ costituita con controricorso, eccependo preliminarmente l’improcedibilita’ del, ricorso, pure depositando memoria.
Quanto alla ritualita’ del ricorso per cassazione, posta in discussione dalla controricorrente sotto il duplice profilo del formato con il quale e’ stato inviato il documento informatico e della esistenza di una indicazione circa l’invalidita’ di una delle firme risultante dall’apertura del documento in Adbode Reader DC, le censure sono infondate, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, alla cui stregua In tema di processo telematico, a norma del D.Dirett. 16 aprile 2014, articolo 12, di cui al Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 34 – Ministero della Giustizia -, in conformita’ agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validita’ ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 18, comma 5, e del citato decreto dirigenziale, articolo 19 bis, commi 2 e 4, -cfr. Cass., S.U., n. 10266/2018 – Ne’ l’eccezione relative all’esistenza di una firma non valida inficia la presenza nel documento informative notificato alla Franco Vago l’esistenza della firma digitale dell’Avvocato dello Stato Meloncelli dallo stesso attestata all’atto del deposito dell’attestazione di conformita’ ai sensi della L. n. 53 del 1994, articoli 6 e 8 e Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 23.
Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’articolo 384 c.p.c., comma 2. La CTR non avrebbe applicato il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 16109/2015 in punto di sanzioni, laddove era stato chiaramente affermata l’applicabilita’ del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 12, con le eventuali riduzioni ivi previste in relazione all’epoca del ritardo.
La censura e’ fondata.
Ed invero, questa Corte, con la ricordata sentenza n. 16109/2015, affrontando la questione relativa alla sanzionabilita’ della condotta dell’importatore che aveva indebitamente utilizzato il deposito IVA per l’inserimento solo virtuale della merce, ha cosi’ statuito, per quel che qui rileva:
“2.5 Orbene, non rinvenendosi all’intero del testo unico leggi doganali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 o del Reg. CEE n. 2913/1992 – cod. doganale comunitario – una disposizione sanzionatoria speciale per le condotte di omesso o ritardato versamento dell’IVA all’importazione, appare corretta la sussunzione della condotta contestata alla parte contribuente nello stigma del ricordato articolo 13, in questa direzione orientando per un verso – come detto – il riconoscimento dell’IVA all’importazione quale tributo interno e, per altro verso, la portata generale della sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13 e la sua applicabilita’ all’omesso o ritardato versamento di qualunque tributo – Cass. n. 17436/2010 -.
12.6 Errata, pertanto, risulta la decisione impugnata laddove ha escluso l’applicazione del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13 senza considerare che tale sanzione consegue tanto all’ipotesi del mancato pagamento dell’IVA all’importazione che a quella di ritardato pagamento della stessa – ove dovesse risultare che il sistema dell’auto fatturazione con il quale e’ stata assolta l’IVA interna era conforme a quanto previsto dalla sentenza Equoland al fine di escludere l’esistenza della relativa pretesa fiscale da parte dell’Agenzia delle dogane -.
12.7 Resta ancora da evidenziare che, come gia’ ricordato, la sentenza Equoland ha espresso rilevanti principi in tema di proporzionalita’ della sanzione di cui al Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13 in relazione alla condotta di mancato versamento dell’IVA all’importazione per effetto dell’immissione virtuale dei beni in deposito IVA. 12.8 Orbene, anche tali principi dovranno essere applicati dal giudice del rinvio. La CTR, in particolare, dovra’ valutare in sede di rinvio la proporzionalita’ della sanzione applicata in relazione alla contestazione esposta dall’Ufficio, considerando la rilevanza del pagamento effettuato all’atto di estrazione della merce con le forme della autofatturazione disciplina dal Decreto Legge n. 331 del 1993, articolo 50 bis, comma 6 e tenendo conto del tempo intercorso fra omesso versamento dell’IVA all’importazione ed eventuale assolvimento dell’IVA interna – con annotazione nei relativi registri – all’atto dell’estrazione della merce – v. pp. 39 e 42 sent. Equoland -. Cio’ anche al fine di vagliare l’applicazione alla fattispecie delle misure sanzionatorie ridotte previste dal medesimo articolo 13 citato in caso di ritardo nel versamento e della loro proporzionalita’ in relazione ai criteri indicati dalla Corte di Giustizia ai punti n. 42/44 della sentenza Equoland.
Sulla base delle superiori conclusioni, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale si atterra’ ai principi di diritto sopra esposti, provvedendo altresi’ alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’”.
Ora, la CTR ha ritenuto che la misura sanzionatoria dovesse essere applicata nella misura degli interessi legali, richiamando un passaggio della sentenza Equoland.
Cosi’ facendo la CTR non si e’ tuttavia uniformata al principio di diritto posto da questa Corte, rivolto a riconoscere per l’un verso l’applicabilita’ delle sanzioni dell’articolo 13 e, per altro verso, a demandare al giudice del rinvio l’esame della proporzionalita’ del regime normativo, anche in relazione alla possibilita’ di applicare le misure ridotte che la stessa disposizione dell’articolo 13 prevede per i casi di ritardato versamento del tributo.
Le superiori considerazioni resistono alle prospettazioni difensive esposte in memoria dalla parte contro ricorrente, ove si consideri che le statuizioni in diritto fissate dalla sentenza n. 16109/2015 di questa Corte in punto di applicabilita’ dell’articolo 13 cit. con i temperamenti resi necessari in ragione del rispetto del canone di proporzionalita’ della sanzione non potevano essere in alcun modo modificabili dal giudice di rinvio, anche nell’ipotesi di mutamento giurisprudenziale successivo da parte del giudice di legittimita’ -cfr.Cass. n. 27155/2017, Cass. n. 608/2014 -.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per il fatto che la CTR, liquidando le spese per quattro gradi di giudizio nella misura di Euro 10.000,00 avrebbe determinato un importo non conforme ai criteri di ripartizione delle spese legali, tenuto conto che l’Agenzia non era da ritenere soccombente totale, tale censura rimane assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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