Incompetenza territoriale e regolamento delle spese di lite

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 novembre 2021| n. 32003.

Incompetenza territoriale e regolamento delle spese di lite.

In tema di competenza territoriale, se la parte intende impugnare la decisione con cui il giudice ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., a pena d’inammissibilità del gravame (salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la decisione è soggetta ad impugnazione con il rimedio ordinario dell’appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza.

Ordinanza|5 novembre 2021| n. 32003. Incompetenza territoriale e regolamento delle spese di lite

Data udienza 26 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Incompetenza territoriale – Giudice – Dichiarazione di incompetenza – Omessa pronuncia sulle spese – Provvedimento impugnabile a mezzo dell’appello

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31387-2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL e per essa (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante “pro tempore, quale mandataria con rappresentanza di (OMISSIS) SPA, quest’ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende congiuntamente all’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1796/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Incompetenza territoriale e regolamento delle spese di lite

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, statuendo sull’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo notificatole dalla (OMISSIS) S.r.l., dichiaro’ la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Catania, rimettendo al Giudice individuato come competente la liquidazione delle spese e assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
La (OMISSIS) propose appello con un unico motivo, deducendo che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto condannare alle spese (OMISSIS) S.r.l., in quanto totalmente soccombente, anziche’ rimetterne la statuizione al Giudice ritenuto competente.
(OMISSIS) S.r.l., e per la essa (OMISSIS) S.r.l., quale mandataria con rappresentanza di (OMISSIS) S.p.a., a sua volta mandataria con rappresentanza di (OMISSIS) S.r.l., si costitui’ eccependo la nullita’ e l’inammissibilita’ del gravame.
La Corte di appello di Roma dichiaro’ l’impugnazione inammissibile, ritenendo che la pronuncia appellata, avendo statuito sulla sola competenza, dovesse essere impugnata con il regolamento di competenza.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Ha resistito con controricorso (OMISSIS) S.r.l. e.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

 

Incompetenza territoriale e regolamento delle spese di lite

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 42 e 339 c.p.c., per aver la Corte territoriale violato il principio secondo cui il regolamento necessario di competenza e’ l’unico rimedio esperibile laddove l’ordinanza, anche qualora essa abbia statuito sulla competenza e sulle spese, venga impugnata con riguardo alla competenza; allorquando, invece, come nel caso di specie, si impugni il solo capo sulle spese, l’ordinanza deve essere impugnata con l’appello. La (OMISSIS), vittoriosa sulla questione della competenza, ha precisato pure di aver impugnato la sentenza del Tribunale in relazione solo alle spese, lamentando che quel giudice ne abbia demandato al giudice della riassunzione la liquidazione.
2. Con il secondo motivo e’ denunziata la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.. Ad avviso della ricorrente, la Corte di appello, dichiarando inammissibile l’impugnazione, avrebbe dovuto condannare la resistente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la soccombenza relativa alla que5tione di competenza e non sussistendo motivo alcuno tale da giustificarne la compensazione, ex articolo 92 c.p.c..
3. Il primo motivo e’ manifestamente fondato per le ragioni appresso precisate.
La giurisprudenza di legittimita’, con orientamento consolidato, afferma che l’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicche’ il giudice erroneamente adito e’ tenuto a statuire sulle spese del procedimento (Cass., ord., 26/06/2019, n. 17187; Cass., ord., 8/06/2016, n. 11764); infatti, tale decisione chiude il processo davanti a lui e il riferimento alla sentenza, contenuto nell’articolo 91 c.p.c., comma 1, e’ da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass., ord., 17/03/2017, n. 7010; Cass., o-d., 18/10/2011, n. 21565).
Correlativamente, e’ stato chiarito che il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali ranno liquidate da quest’ultimo (Cass., ord., 7/02/2017, n. 3122).
Orbene, qualora il giudice che si dichiari incompetente ometta di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a se’, il provvedimento puo’ essere impugnato a mezzo dell’appello (in tal senso, v. Cass., ord., 19/11/3015, n. 23727, secondo cui “il giudice che si dichiari incompetente ha l’obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a se’, la cui omissione va impugnata con l’appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto”; v. anche Cass., ord., 27/11/2018, n. 30610, che ha affermato che, qualora la sentenza che statuisce sulla competenza venga censurata per cassazione su tale questione dalla parte vittoriosa – che non avrebbe interesse ad un riesame della stessa – unicamente in relazione al capo concernente le spese di lite, l’impugnazione esperibile non e’ il regolamento necessario di competenza ma, il ricorso ordinario per violazione delle norme attinenti al regolamento delle spese processuali).
Va evidenziato che la Corte d’appello, a sostegno della sua decisione di inammissibilita’ della proposta impugnazione, ha invocato la pronuncia di legittimita’ Cass. 7/05/2015 n. 9268 e le precedenti conformi Cass. 13/02/2006, n. 3077 e Cass. 9/09/2004, n. 18170.
Sembra opportuno, dunque, svolgere alcune precisazioni al riguardo, atteso che tali pronunce non vanno di contrario avviso all’orientamento sopra riporta: I e che appare meritevole di conferma.
In particolare, si evidenzi; che Cass. n. 9268 del 2015 cit. – che ha affermato il principio che e’ stato cosi’ ufficialmente massimato: “Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado – ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (articolo 46 c.p.c.) -, devono essere impugnate esclusivamente con il regolamento necessario di cui all’articolo 42 c.p.c., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di impugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione. Ne consegue che, in tal gaso, e’ inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilita’ di conversione in istanza di regolamento di competenza se ne ricorrano i requisiti e lo stesso sia proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria”- ha, infatti, ritenuto inammissibile l ricorso per cassazione con cui veniva censurata la statuizione sulla competenza, unitamente a quella sulle spese, contenuta in un decreto della Corte d’appello, in quanto ha ritenuto che tale impugnazione dovesse essere proposta con il regolamento di competenza.
Analogamente, Cass. n. 3077 del 2006 cit., ha dichiarato l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione con cui era stata impugnata, con specifico riferimento alla questione di competenza, la pronuncia della Corte territoriale che aveva statuito esclusivamente sulla competenza e sulle spese; e cosi’ anche Cass. n. 18170 del 2004 cit., la quale ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto ex articolo 360 c.p.c., con cui la ricorrente aveva chiesto la verifica della competenza funzionale della Corte territoriale, poiche’ tale censura avrebbe dovuto proporsi attraverso il rimedio del regolamento necessario di competenza.
Dall’esame dei menzionati precedenti risulta che non puo’ dirsi sussistente alcun contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimita’, avendo i tre precedenti appena citati riguardato ipotesi diverse (in cui il giudice aveva statuito unicamente sulla competenza e sulle spese) da quella all’esame, in cui si lamenta la sola omessa statuizione sulle spese da parte del giudice dichiaratosi incompetente.
Pertanto, va rimarcato che, in base alla giurisprudenza di legittimita’, laddove la parte intenda impugnare la decisione con cui il giudice ha statuito sulla competenza e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire l’impugnazione di cui all’articolo 42 c.p.c., a pena d’inammissibilita’ (e salva la possibilita’ di conversione del ricorso ex articolo 360 c.p.c., in ricorso per regolamento di competenza); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese (come nel caso di specie), la pronuncia e’ impugnabile con il rimedio ordinario dell’appello, non essendo, di fatto, svolta alcuna contestazione alla statuizione in punto di competenza.
4. Quanto al secondo m:tivo, si tratta di un “non motivo” e, comunque, pur a volerlo ritenere un vero e proprio motivo di ricorso, esso e’ inammissibile, atteso che, in realta’, con lo stesso si censura la regolamentazione delle spese non con riferimento all’esito del giudizio di secondo grado, nel quale tale regolamentazione trova il suo fondamento, ma in relazione ad una ipotizzata e sperata cassazione della sentenza impugnata che, oltre tutto, travolgerebbe la pronuncia sulle spese (Cass., ord. n. 25278 del 2020; Cass., ord. n. 11813 del 2018; Cass., ord., 15/11/2017, n. 26959; Cass. 31/05/2017, n. 13716; Cass. 30/6/2015, n. 13314).
5. Conclusivamente il ricorso va accolto nei termini sopra precisati, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
6. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testa introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misuri pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsa’ cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese Nel presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

 

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