Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 5 settembre 2018, n. 39947.
La massima estrapolata:
Incompetente il giudice penale dell’esecuzione su sopravvenuta inefficacia sequestro conservativo, compete al giudice civile.
Sentenza 5 settembre 2018, n. 39947
Data udienza 27 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere
Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA, nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) SRL, – IN PERSONA LEG. RAPP. (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS) SPA;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
AGENZIA DEL DEMANIO DIR. REGIONALE PER LA LIGURIA;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 14 settembre 2017 la Corte di assise di appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ordinato la cancellazione della trascrizione, eseguita il 3 luglio 2013, del sequestro conservativo di immobile disposto nei confronti di (OMISSIS) con ordinanza emessa il 27 giugno 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova: e cio’, previa declaratoria di sopravvenuta inefficacia del sequestro medesimo.
1.2 La motivazione fondante tale decisione, di accoglimento di istanza proposta dalla (OMISSIS) s.r.l.s., e’ nel senso che: per quanto qui interessa, il 13 gennaio 2016 divenne irrevocabile sentenza penale di condanna di (OMISSIS) con cui venne anche disposta, ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 306 del 1992), la confisca di immobile a tale persona appartenente; il 27 giugno 2013 l’immobile in questione era stato assoggettato a sequestro conservativo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova; tale sequestro venne trascritto il 3 luglio 2013; nell’ambito di processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS) avanti il Tribunale di La Spezia, la proprieta’ del bene venne dal giudice dell’esecuzione trasferita il 28 marzo 2017 alla (OMISSIS) s.r.l.s., aggiudicataria, il 22 dicembre 2015, della cosa in questione; l’acquisto, a titolo originario, della proprieta’ del bene da parte dello Stato avvenne quindi prima dell’emissione del decreto di trasferimento, ma la sentenza dispositiva della confisca non venne trascritta prima di tale evento, con conseguente sua inopponibilita’ al terzo; il vincolo sul bene imposto con il citato decreto di sequestro conservativo a tutela dei crediti dello Stato “determinati dal procedimento penale” ha perso efficacia per effetto della vendita forzata dello stesso avvenuta in favore della societa’ sopra menzionata prima della trascrizione della sentenza dispositiva della confisca, con conseguente applicazione della regola contenuta nell’articolo 586 cod. proc. civ. in materia di cancellazione di iscrizioni trascrizioni sul bene oggetto del decreto di trasferimento.
Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova deducendo che: la confisca del bene disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies, determinando l’acquisto a titolo originario in favore dello Stato della relativa proprieta’, ha comportato, di diritto, “l’estinzione del precedente provvedimento di sequestro”, con conseguente inammissibilita’, per mancanza del relativo oggetto, dell’istanza con cui la societa’ acquirente aveva chiesto la revoca del sequestro medesimo; inoltre, la disciplina dettata in tema di tutela dei terzi nei procedimenti di sequestro e di confisca di prevenzione dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011(c.d. “codice antimafia”) si applica anche ai sequestri ed alle confische disposte ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 306 del 1992), con la conseguenza che il terzo interessato dall’emissione di tali provvedimenti ha l’onere di dimostrare tanto la sussistenza di un titolo di data certa sul bene anteriore al sequestro quanto la propria buona fede al momento dell’acquisto della proprieta’ del bene medesimo; nella specie tale buona fede non sussisteva dal momento che al momento dell’acquisto della proprieta’ dell’immobile da parte della societa’ (OMISSIS) era stato trascritto il citato decreto di sequestro conservativo di tale bene, con conseguente prevedibilita’ dell’emissione di una sua successiva confisca.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata evidenziando che: con la confisca dell’immobile la relativa proprieta’ era stata in favore dello Stato acquisita a titolo originario libera da ogni vincolo, compreso quello derivante dalla trascrizione del sequestro conservativo disposto dal giudice penale, trasformatosi in pignoramento (articolo 320 cod. proc. pen.) per effetto della irrevocabilita’ della sentenza dispositiva della confisca del bene che ne costituiva l’oggetto; la mancanza dell’oggetto rendeva quindi “priva di petitum e causa petendi l’istanza del terzo, il quale, piuttosto, avrebbe potuto agire, tramite incidente di esecuzione, per far valere davanti al giudice dell’esecuzione i diritti vantati sul bene confiscato con sentenza irrevocabile”.
La (OMISSIS) s.r.l.s. ha depositato memoria (sottoscritta dagli avvocati (OMISSIS) ed (OMISSIS)) con cui ha dedotto l’inammissibilita’ del ricorso ovvero, in subordine, la sua infondatezza; in particolare evidenziando la diversita’ dei presupposti, oggettivi e soggettivi, del sequestro conservativo e del sequestro preventivo prodromico alla confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 306 del 1992).
Memoria (sottoscritta dall’avvocato (OMISSIS)) e’ stata depositata anche dalla (OMISSIS) s.p.a. che, dichiarando di agire nel processo nell’interesse della propria mandante per la gestione dei crediti (OMISSIS) s.p.a., ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare da tale banca promosso nei confronti di (OMISSIS) il creditore sequestrante era stato avvisato ai sensi dell’articolo 498 cod. proc. civ.ma: non era in tale processo intervenuto per partecipare al ricavato della vendita forzata; non aveva trascritto la sentenza di confisca prima dell’emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicataria (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che dal contenuto dell’ordinanza impugnata non e’ dato sapere per la tutela di quali crediti (quelli di cui e’ titolare lo Stato per effetto del procedimento penale, ovvero quelli del titolare dal lato attivo di obbligazioni civili derivanti da reato) il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova emise, il 27 giugno 2013, ordinanza di sequestro conservativo dei beni appartenenti a (OMISSIS) (fra i quali rientrava l’immobile assoggettato ad espropriazione dalla (OMISSIS) s.p.a.), con lo stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione ha avuto cura di evidenziare che la sua cognizione, derivante dalla istanza della societa’ (OMISSIS), riguardava solo la perdurante efficacia di tale sequestro, non anche la questione relativa al diritto di proprieta’ sull’immobile oggetto di tale sequestro, poi confiscato allo stesso (OMISSIS), ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 306 del 1992), con sentenza divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2016.
Vi e’ dunque contraddizione fra tale ultima affermazione (“Non e’ compito di questa Corte affrontare il problema dell’eventuale rivendica da parte dello Stato del bene trasferito all’aggiudicatario”) e quella, contenuta nella stessa ordinanza, secondo cui la confisca dell’immobile disposta in favore dello Stato con la sentenza di condanna di (OMISSIS) non e’ opponibile ai terzi (nella specie, la societa’ (OMISSIS)) perche’ non trascritta prima dell’emissione del decreto di trasferimento della relativa proprieta’ alla societa’ (OMISSIS) emesso dal giudice dell’esecuzione civile.
L’ordinanza impugnata e’ per tale ragione censurabile, avendo il giudice dell’esecuzione preso posizione su questione (l’efficacia della confisca nei confronti di terzo acquirente di immobile pignorato ed assoggettato a sequestro conservativo penale) allo stesso non devoluta.
La domanda di (OMISSIS), acquirente dell’immobile pignorato in sede esecutiva, mirava invero alla cancellazione giudiziale, in sede di esecuzione penale, della trascrizione del sopra indicato sequestro conservativo in considerazione della sua, dedotta, inefficacia sopravvenuta.
Rispetto a tale domanda non incide, all’evidenza, la questione della efficacia nei confronti della stessa societa’ della confisca di prevenzione ordinata con la citata sentenza di condanna di (OMISSIS) (non preceduta da sequestro con funzione anticipatoria della confisca medesima).
Orbene, attesa la funzione tipica del sequestro conservativo penale esplicitata nell’articolo 316 cod. proc. pen., commi 1 e 2 (evitare che si disperdano le garanzie per il pagamento da parte dell’imputato: della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma di danaro dovuta allo Stato; delle obbligazioni civili derivanti da reato), una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna nel giudizio penale in cui, su richiesta del pubblico ministero (articolo 316 cod. proc. pen., comma 1) ovvero della parte civile (articolo 316 cod. proc. pen., comma 2), sia stato disposto, a garanzia dello Stato ovvero della parte civile, sequestro conservativo sui beni dell’imputato, ogni questione relativa alla perdurante efficacia di tale vincolo, di natura cautelare, nei confronti della parte ovvero dei terzi spetta esclusivamente al giudice civile (come del resto evidenziato dalla societa’ (OMISSIS) a pag. 5 della memoria da essa depositata), dal momento che il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando: diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria; diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato o il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile (articolo 320 cod. proc. pen., comma 1).
Nel senso sopra indicato e’ la consolidata giurisprudenza di legittimita’ (cfr., fra le molte, Cass. Sez. 1, n. 46030 del 26 settembre 2014, Lumina, Rv. 261441; Cass. Sez. 5, n. 16312 del 8 febbraio 2013, Velsecchi, Rv. 255190; Cass. Sez. 1, n. 22062 del 21 gennaio 2011, Gaucci, Rv. 250225; Cass. Sez. 6, n. 32354 del 14 aprile 2003, Patruno, Rv. 226308; Cass. Sez. 3, n. 13981 del 16 novembre 2011, Lumina, Rv. 252370; Cass. Sez. 5, n. 10057 del 29 gennaio 2010, Mistrangelo, Rv. 246246; Cass. Sez. 6, n. 42698 del 10 luglio 2008, Fabris, Rv. 242806; Cass. Sez. 6, n. 10983 del 20 novembre 2008, Lattanzi, Rv. 244173; Cass. Sez. 1, n. 22468 del 16 maggio 2007, Brunengo, Rv. 236796).
Nell’accogliere la sopra indicata istanza di (OMISSIS) il giudice dell’esecuzione penale ha dunque travalicato la propria competenza (come del resto implicitamente dedotto in questo giudizio dalla societa’), funzionale ed inderogabile; come tale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (giurisprudenza costante: in questo senso, cfr., comunque, per tutte, Cass. Sez. 1, n. 31946 del 4 luglio 2008, Hincapie Zapata, Rv. 240775; Cass. Sez. 1, n. 24738 del 11 giugno 2008, Peco, Rv. 240812; Cass. Sez. 1, n. 8849 del 15 febbraio 2006, Marfella, Rv. 233583).
L’ordinanza impugnata e’ dunque da annullare senza rinvio perche’ emessa da giudice, funzionalmente, incompetente a decidere sulla sopra indicata domanda della societa’ (OMISSIS) (accertamento di sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo sopra indicato con conseguente cancellazione giudiziale della relativa trascrizione); la cui cognizione spetta invece, inderogabilmente, al giudice civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perche’ la competenza in materia spettava, funzionalmente, al giudice civile.
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