Incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 maggio 2021| n. 16717.

Incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione

Nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un’ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poichè l’art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale “de libertate” non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione.

Sentenza|3 maggio 2021| n. 16717

Data udienza 14 aprile 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione – Sostenze stupefacenti – Detenzione a fini di spaccio – Narcotraffico – Reati ex artt. 73 e 74 dpr 309/90 – Misure cautelari personali – Misure restrittive – Presupposti applicativi – Gravi indizi di colpevolezza – Intercettazioni telefoniche e ambientali – Perizia fonica – Valutazione – Vizi motivazionali – Illogicità e incongruenze – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. D’ANDREA Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PEZZELLA VINCENZO;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto P.G. Dr. MIGNOLO OLGA.

Incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’11/8/2020 il Tribunale del riesame di Salerno confermava l’ordinanza con cui il 22/5/2020 il Giudice per le indagini preliminari di Salerno aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 (detenzione al fine di spaccio, in concorso con (OMISSIS), di 300 grammi di cocaina che cedevano a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che lo ricevevano, nell’interesse proprio e del sodalizio criminoso ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, per la successiva ulteriore commercializzazione, in (OMISSIS)). Successivamente, in data 17/8/2020, la misura in atto veniva sostituita dal GIP con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.
Con sentenza n. 1153/21 del 25/11/2020 la Terza Sezione penale di questa Corte, sul rilievo che la precedente ordinanza non aveva ricostruito in maniera chiara i fatti e non aveva risposto alle puntuali deduzioni del ricorrente, il quale aveva sostenuto la sua estraneita’ al fatto, annullava con rinvio il provvedimento impugnato, corroborando tale asserto con le conclusioni del consulente fonico, il quale aveva affermato che al (OMISSIS) erano riferibili solo poche parole relative al commercio di auto.

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Con nuova ordinanza del 4/2/2021 il Tribunale del riesame di Salerno, quale giudice del rinvio, rigettava l’istanza di riesame per l’effetto confermando l’ordinanza cautelare impugnata.
2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con un primo motivo lamenta il mancato rispetto della decisione della Corte di Cassazione in relazione alla necessita’ di una valutazione nuova da parte di Collegio diversamente composto ed illogicita’ della valutazione del contenuto della conversazione n. 14 del 15.06.2018.
Ricorda il ricorrente che, con la sentenza n. 1153/2021 questa Corte di legittimita’ annullava l’ordinanza del tribunale della liberta’, con rinvio (disposto nella parte motiva) ad altro collegio (pagina 4 della sentenza). Il tribunale del riesame, invece, non provvedeva in diversa composizione, avendo l’estensore preso parte al collegio che aveva emesso la precedente ordinanza annullata.
In ogni caso, il ricorrente non ci si duole solo del mancato rispetto di tale indicazione, quanto, piuttosto, di quello che sarebbe l’ulteriore travisamento dei dati fattuali e degli elementi indiziari, sicche’ l’ordinanza conterrebbe numerosi errori, che vengono analiticamente indicati in ricorso, e che vanificherebbero ulteriormente l’attivita’ difensiva espletata.
In primo luogo, a pagina 8 dell’ordinanza impugnata, si richiama sinteticamente la conversazione riportata integralmente a pagina 2 dell’ordinanza stessa.
Il tribunale campano ricaverebbe in maniera del tutto illogica dalla conversazione citata che (OMISSIS) e (OMISSIS) si siano accordati per acquistare una partita di stupefacenti da tale (OMISSIS), e che questo (OMISSIS) sia proprio (OMISSIS). La conversazione e’ la numero 14 del 15/6/2018 delle ore 9.59.
Ci si duole che, il giudice del gravame cautelare, partendo dall’analisi di tale intercettazione ambientale, ignorando il dato storico che sarebbe costituito dal reale acquisto della vettura da parte del (OMISSIS), abbia concluso affermando che “e’ chiaro che (OMISSIS) e (OMISSIS) si sono accordati per recarsi da tale (OMISSIS) ad acquistare una partita di stupefacente e che il contatto con questo fornitore e’ stato dato allo (OMISSIS) dal (OMISSIS) perche’ (OMISSIS) dice al (OMISSIS) quello che deve riferire a Giovanni circa il prezzo con cui cedergli lo stupefacente garantendogli un ritorno per acquistarne altro a distanza di circa 20 giorni… (OMISSIS) porterebbe in auto tale (OMISSIS) (il richiamo e’ a pag. 9 dell’ordinanza impugnata).

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Dal tenore della conversazione, ad avviso della difesa, invece, si ricaverebbe che i due interlocutori debbano recarsi, unitamente a tale (OMISSIS) (ossia (OMISSIS)), ad acquistare una vettura da altro (OMISSIS), ossia (OMISSIS). Ed invero nella conversazione citata dal tribunale, che richiama il brogliaccio della PG operante, si pone in parentesi al primo (OMISSIS) il nome di (OMISSIS), al secondo (OMISSIS) il nome di (OMISSIS).
Non vi sarebbe certezza alcuna – ci si duole- che i diecimila Euro servano per l’acquisto di stupefacenti e che siano destinati a (OMISSIS).
Unica conclusione dei verbalizzanti sarebbe quella che il predetto (OMISSIS), identificato in (OMISSIS), debba fornire loro una vettura. E, effettivamente, una vettura venne acquistata da (OMISSIS) presso la (OMISSIS) dove lavorava il (OMISSIS).
Nel prosieguo della conversazione si utilizza un linguaggio ambiguo (pur trattandosi di conversazione ambientale, captata dal trojan inserito nel cellulare di un indagato, per la quale non vi era alcuna ragione di usare linguaggio criptico) e si cita un (OMISSIS) la cui identificazione neppure da parte dei verbalizzanti puo’ richiamare alla persona del (OMISSIS). Cio’ sarebbe confermato dal fatto che, in quest’ultimo caso, non si indica in parentesi, da parte degli operatori di PG, alcuna deduzione circa l’identificazione di questo (OMISSIS).
Orbene, per il ricorrente e’ necessario precisare che il (OMISSIS), come ampiamente dimostrato nella memoria gia’ presente agli atti, e come anche osservato nell’ordinanza impugnata, e’ il genero dell’amministratore della societa’ (OMISSIS), ed ha effettivamente venduto a (OMISSIS) il giorno (OMISSIS) un’autovettura, della quale e’ stata data ampia documentazione (copia dell’assegno, fattura, pubblicazione sul sito della (OMISSIS) del momento della consegna dell’auto che coincide con la data dell’intercettazione, atti gia’ allegati al precedente ricorso per cassazione).
Il discorso che viene fatto nell’ambientale riportata, confermerebbe, pertanto che il tale (OMISSIS) (in questo caso (OMISSIS)) ha effettivamente fornito una macchina e non sostanza stupefacente. Ma cio’ che il Tribunale omette di spiegare – prosegue il ricorso- e’ che il (OMISSIS) di cui si fa pure menzione nel prosieguo della conversazione non e’ necessariamente il (OMISSIS) ma piuttosto l’amico di (OMISSIS), (OMISSIS), che con questi ebbe a recarsi in concessionaria per l’acquisto della vettura di cui si e’ detto. Il riferimento quindi a tale (OMISSIS) non consentirebbe di chiarire con certezza chi sia il soggetto interessato a condotte illecite. Gli interlocutori, che non hanno alcuna ragione di sospettare di essere intercettati in auto, non userebbero alcun linguaggio criptico, e riferiscono il pagamento di diecimila Euro all’acquisto di una macchina e non di stupefacenti.

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D’altro canto – prosegue il ricorso- tutta la vicenda collegata al rischio di essere arrestati non attiene all’appuntamento con (OMISSIS) (OMISSIS), ma ad un successivo appuntamento per l’acquisto di stupefacenti, appuntamento che e’ evidentemente legato alla continuativa attivita’ di spaccio da parte dei principali associati. Del tutto neutra apparirebbe, quindi, la conversazione nella parte finale nella quale, quindi, non vi e’ chiarezza circa l’identificazione del (OMISSIS) di cui si parla.
Con un secondo motivo deduce illogicita’ della motivazione nella parte in cui si ritiene simulato l’acquisto di una vettura da parte del (OMISSIS) e che tale acquisto sia servito a sviare le indagini
Il travisamento dei fatti e delle stesse prove fornite dalla difesa apparirebbe tutto dimostrato nella successiva affermazione, del tutto priva di logicita’ e frutto di argomentazioni che non troverebbero alcun fondamento probatorio negli atti e nella documentazione gia’ abbondantemente prodotta dalla difesa. Cio’ laddove il tribunale, analizzando a pagina 9 dell’ordinanza l’intercettazione n. 1130, afferma “dal contenuto di questa conversazione si comprende che (OMISSIS) ignora quale sia e dove si trovi la (OMISSIS) e sembra, pertanto, che abbia accompagnato lo (OMISSIS), piuttosto per simulare l’acquisto di un’auto, al fine di sviare il vero motivo della presenza dello (OMISSIS) all’interno della concessionaria, che non per comprarla effettivamente”.
Tali affermazioni sarebbero frutto di un ragionamento del tutto soggettivo e disancorato da dati logici e storici: ed invero risulterebbe documentalmente provato e gia’ allegato nel precedente ricorso per cassazione che (OMISSIS), di professione medico, si era recato insieme allo (OMISSIS) per acquistare una vettura: la difesa ricorda di avere gia’ prodotto assegno, fatture di acquisto, pagina Facebook del momento dell’acquisto (usata per ragioni pubblicitarie sul social). Non si comprenderebbe davvero che interesse avesse il (OMISSIS) a simulare l’acquisto di un’auto in quel periodo, senza peraltro che fosse a nessuno nota l’esistenza di un’indagine. Ne’ si capirebbe perche’ mai lo (OMISSIS) dovesse celare i motivi effettivi della presenza in concessionaria non potendo sapere, anch’egli, di essere oggetto di indagine.

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Con un terzo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale nella parte in cui il tribunale salernitano traviserebbe il contenuto della consulenza fonica depositata e si attarderebbe in valutazioni empiriche prive di valenza probatoria, cercando di superare un dato scientifico attraverso deduzioni illogiche
Come gia’ osservato nel precedente ricorso per cassazione, la difesa afferma di avere dimostrato a mezzo di consulenza fonica operata dall’ing. (OMISSIS) (noto specialista in materia) che il trojan inserito sull’utenza dello (OMISSIS) capta il (OMISSIS) solo quando lo (OMISSIS) entra in concessionaria e le parole che il (OMISSIS) pronuncia sono collegate alla sua attivita’ lecita (e’ acclarato che avesse regolare busta paga e fosse alle dipendenze della suocera, amministratrice della concessionaria). Il (OMISSIS) parla di macchine e di cambiali e risponde al telefono.
Cio’ che emergerebbe, inequivocabilmente, dalla consulenza fonica espletata e’ che gli interlocutori abbandonano i locali della concessionaria (ove era presente il (OMISSIS)) per portarsi, successivamente, nel piazzale (si sente il rumore delle vetture che transitano nella strada e l’ambiente non e’ piu’ quello chiuso dell’ufficio) ampio oltre 1000 metri (la difesa ricorda di avere depositato planimetria del piazzale, e copia del cd rom per consentire un facile ascolto dell’audio al Tribunale), e la conversazione assume toni circospetti.
Il consulente nella relazione depositata afferma che in tutte le conversazioni successive non viene percepita la voce del (OMISSIS) ed esegue, a dimostrazione di cio’, l’esame spettrometrico dei timbri vocali soffermandosi su dati scientifici incontrovertibili.
Ebbene il tribunale salernitano partirebbe da un’infondata deduzione. giungendo addirittura a superare un dato scientifico incontrovertibile. E, ancora una volta, traviserebbe i dati fattuali e i dati probatori forniti dalla difesa, cimentandosi in improbabili valutazioni tecniche: ed infatti cita la conversazione n. 1151 (pagina 9 dell’ordinanza) e afferma: “la difesa contesta che questo interlocutore sia (OMISSIS) e purtuttavia e’ difficile opinare il contrario se solo si pone mente al fatto che (OMISSIS) e (OMISSIS) discutono il giorno precedente di recarsi ad acquistare droga da tale (OMISSIS)”.
Tale affermazione costituirebbe una petizione di principio, poiche’ intenderebbe dimostrare un dato incerto utilizzando un altro dato altrettanto incerto, ritenendolo ingiustificatamente del tutto provato. Ed invece, come si e’ detto nella conversazione esaminata nel primo motivo di doglianza, vi sarebbe certezza solo sul fatto che da (OMISSIS) essi dovessero acquistare una macchina e non droga e non vi sarebbe certezza su chi sia il (OMISSIS) che si sia occupato di droga.

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Ma l’aspetto piu’ discutibile della valutazione operata dal tribunale della liberta’ sarebbe per il ricorrente quella circa il contenuto e la validita’ della consulenza espletata, laddove il tribunale salernitano sostiene che e’ ” lo stesso perito fonico della difesa ad affermare che (OMISSIS) discute con (OMISSIS)” (pag. 9 dell’ordinanza) Tale circostanza non sarebbe presente in alcuna parte della consulenza che viene messa a disposizione della Corte per la necessaria verifica.
Il tribunale ritiene, inoltre -prosegue il ricorso- che il “perito fonico non spiega il ragionamento per cui ritiene di dover ascrivere a (OMISSIS) solo le espressione riportate a pagina 7 della sua perizia, avulse dall’argomento illecito” (pag. 9 dell’ordinanza).
Sul punto, il tribunale campano dimostrerebbe di non avere letto la consulenza nella parte in cui il tecnico si sofferma sull’esame spettrometrico comparativo dimostrando con dati scientifici e strumentazione adeguata che le uniche locuzioni pronunciate dal (OMISSIS) sono quelle contenute a pagina 7 della consulenza, e non attengono a nessun discorso illecito, poiche’ si parla di cambiali, macchine etc.
Il tribunale riferisce: “il perito fonico (a differenza di quanto sostiene la difesa) non afferma mai che (OMISSIS) e’ presente solo all’interno della concessionaria e non negli spazi esterni dove avviene la conversazione illecita. L’ascolto del cd da parte di questo collegio conferma che le voci si distinguono tra di loro durante l’intera durata della conversazione” (il richiamo e’ a pag. 9 dell’ordinanza).
Sul punto, il tribunale dimostrerebbe, allora, di non avere letto attentamente la consulenza, dal momento che l’ing. (OMISSIS) riferisce che l’ultima parola pronunciata dal (OMISSIS) sia “la macchina l’ho accattata e’ uno spettacolo”. Subito dopo si percepisce che il (OMISSIS) parla, allontanandosi dalla fonte di registrazione con altre persone” (il richiamo e’ a pag. 7 della consulenza).

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Ancora piu’ imprecisa e censurabile sarebbe la considerazione operata dal tribunale salernitano circa l’ascolto operato dal collegio e la possibilita’ di distinguere le voci della conversazione: su tale specifico punto, la difesa non dubita che si possano distinguere le voci. Anzi e’ proprio questo il presupposto per operare una corretta valutazione tecnica mediante analisi spettrometrica dei timbri vocali. Analisi tecnica che non puo’ essere messa in discussione da considerazioni prive di valenza scientifica oltre che ambigue e del tutto empiriche.
Del tutto errate, poi, sarebbero le ulteriori citazioni della ambientale contenuta a pagina 10 dell’ordinanza ove gli interlocutori concordano l’appuntamento per il ritiro dello stupefacente: ancora una volta, il tribunale salernitano attribuisce al (OMISSIS) alcune parole che lo stesso consulente nominato attribuisce ad altre persone e non al (OMISSIS). Sarebbe errata pertanto, l’attribuzione al (OMISSIS) delle frasi in cui si prende un appuntamento per la consegna della droga, dal momento che l’interlocutore della conversazione e’ altra persona. D’altro canto, come la difesa ritiene di avere insistentemente provato, l’Accusa riteneva che il (OMISSIS) fosse residente in (OMISSIS) alla (OMISSIS), mentre la difesa gia’ precedentemente aveva dimostrato che il (OMISSIS) era in affidamento in prova al servizio sociale in Scafati e residente in Scafati da molti anni e non a (OMISSIS).
Altrettanto errata – secondo la tesi del ricorrente- sarebbe l’osservazione contenuta a pagina 10 dell’ordinanza ove si da’ per scontata la circostanza che la consegna di droga sia avvenuta a (OMISSIS) presso l’abitazione del (OMISSIS), fratello di (OMISSIS). Lo stesso GIP nell’ordinanza genetica (pagina 319 dell’ordinanza cautelare del GIP) aveva ritenuto nei confronti del (OMISSIS) Pasquale l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dal momento che i servizi di osservazione si arrestavano in un posto molto distante da tale abitazione e del tutto limitrofo alla residenza dei fornitori abituali di droga, imputati anche del delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e tutti residenti in (OMISSIS) o in traverse ad essa secondarie. IL GIP infatti osserva che “gli indizi non sono gravi per (OMISSIS) Pasquale non potendo essere sufficiente il solo dato relativo al fatto che la fornitura sia avvenuta in (OMISSIS), ove risiede l’indagato” (pag. 319 OCC) Orbene non si comprenderebbe come, invece, possa ritenersi provata la consegna di droga da parte del (OMISSIS) che neppure aveva la residenza in quel paese.
Il tribunale salernitano oltre a dubitare della validita’ della consulenza, dubiterebbe anche implicitamente che sia veritiera la vendita della vettura al prezzo concordato “un’auto usata pagata Euro 5.400)”(pag. 10 della ordinanza impugnata). Sul punto si ignora che il valore di mercato della vettura usata e’ invece del tutto congruo, come da documentazione che viene ivi allegata.
Con un quarto motivo lamenta l’erronea interpretazione della conversazione n. 196 del 11/5/2018 ove il tribunale deduce che il (OMISSIS) sia dedito al traffico di droga da tempo, confondendo il senso dell’intera conversazione

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Erronea sarebbe l’interpretazione del contenuto della conversazione, indicata a pagina 10 dell’ordinanza impugnata ove si deduce che il (OMISSIS) abbia interloquito con (OMISSIS) riferendo che il primo, pur trafficando droga per venti anni, non sarebbe stato mai stato arrestato. Il tribunale ritiene che tale conversazione provi che il (OMISSIS) svolga “un’attivita’ di spaccio risalente nel tempo ” (pag. 10 ordinanza impugnata).
L’errore sarebbe assolutamente grossolano, in quanto il senso della conversazione sarebbe proprio l’opposto. Da essa si ricaverebbe, ancora una volta, che il (OMISSIS) ossia “quello che aggiustava le macchine” (non quello che vende la droga) abbia detto in giro che (OMISSIS) e’ persona che, nonostante si occupi di droga da venti anni, non e’ stato mai arrestato.
L’aspetto logico dirimente sarebbe che il (OMISSIS) e’ stato detenuto ininterrottamente dal 2003 (quando aveva 21 anni di eta’) fino al 2014, e non avrebbe mai potuto spacciare droga per venti anni senza essere arrestato, a meno di voler ritenere che abbia spacciato quando aveva appena un anno di eta’.
Chiede pertanto che questa Corte annulli l’ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.
3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8), il P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
2. Quanto alla questione della diversa composizione del collegio, e’ vero che nella precedente sentenza di questa Corte di legittimita’ n. 1153/2021, in motivazione, a pag. 4, si legge che “…si impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinche’ altro Collegio riesamini il compendio indiziario e risponda alle deduzioni difensive”.
La circostanza che la statuizione non compaia nel dispositivo lascia, tuttavia, intendere che si tratti di un refuso, in ragione del fatto che la diversa composizione collegiale e’ richiesta, in caso di annullamento con rinvio in sede di legittimita’, per le sentenze e non per le ordinanze.
L’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera a) prevede, infatti, che, se e’ annullata un’ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento (e tale norma e’ stata dichiarata illegittima dalla Corte Cost., con la sentenza 9 luglio 2013, n. 183, solo nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’articolo 671 c.p.p.).
Diversamente, il medesimo articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera c) stabilisce specificamente che, se e’ annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio e’ rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale piu’ vicini.
Questa Corte di legittimita’ ha chiarito sul punto – e va qui ribadito- che, nell’ipotesi in cui la Corte di Cassazione annulli con rinvio un’ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilita’ dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiche’ l’articolo 623 c.p.p., lettera a), non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale “de libertate” non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione. (Sez. 6, n. 33883 del 26/3/2014, Gabriele, Rv. 261076; conf. Sez. 2, n. 15305 del 29/01/2013, Martena, Rv. 255783

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Gia’ in precedenza, peraltro, si era evidenziato che, in tema di annullamento con rinvio di un’ordinanza da parte della Suprema Corte, se il collegio chiamato a rivalutare la questione risulti composto da magistrati che gia’ si erano pronunziati sul merito di essa, non sussiste per nessuno dei suoi componenti causa di incompatibilita’ ai sensi dell’articolo 34 c.p.p., in quanto l’ipotesi di cui all’articolo 623, lettera a) a differenza di quanto previsto dalla lettera d) del medesimo articolo, non prevede che i membri del collegio di rinvio siano diversi da quelli che emisero il provvedimento annullato (cosi’ Sez. 1 n. 23502/2004 in un caso di annullamento di ordinanza emessa dal tribunale del riesame in un procedimento incidentale de libertate).
E’ stato anche affermato essere legittima l’ordinanza emessa, in sede di giudizio di rinvio, dallo stesso giudice autore del provvedimento annullato dalla Corte di cassazione, in quanto la diversita’ della persona fisica del giudice chiamato a decidere dopo annullamento con rinvio della Corte suprema e’ imposta dall’articolo 623 c.p.p., lettera d), solo con riferimento alle sentenze (Sez. 1 n. 2098/2008 in una fattispecie relativa ad ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in tema di applicazione del reato continuato).
L’esistenza di un siffatto orientamento giurisprudenziale rafforza, dunque, la convinzione che quello contenuto in motivazione sia un refuso, non a caso non trasfuso nel dispositivo, e dunque assente dalla portata precettiva della statuizione, il che porta in ogni caso l’odierna decisione del Collegio a non contrastare neanche con il dictum di questa Corte di legittimita’ secondo cui la designazione del giudice di rinvio attribuisce la competenza funzionale a giudicare in sede di rinvio (cosi’ Sez. 3, n. 1410 del 11/10/2011 dep. 2012, Spinelli, Rv. 251874 che, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale del riesame, designato in sede di rinvio, in quanto adottata da un collegio che comprendeva due membri gia’ facenti parte del collegio che aveva emesso la prima ordinanza annullata).

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Peraltro, questa Corte di legittimita’ ha anche affermato che non da’ luogo a nullita’, mancando una espressa disposizione in tal senso e non vertendosi in ipotesi inquadrabile nelle previsioni di cui all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera a), il fatto che, in violazione dell’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera c), il giudizio di rinvio si sia svolto davanti alla stessa sezione (peraltro in diversa composizione) della corte d’appello che aveva pronunciato la sentenza annullata (Sez. 1, n. 21185 del 01/07/2020, Ghaba, Rv. 279371 Sez. 1, n. 7062 del 7/5/1998, Blandolino, Rv. 210725; Sez. 6, Sentenza n. 27738 del 11/06/2013, M. Rv. 255797).
3. Quanto agli ulteriori motivi, va rilevato, in primis, che il difensore ricorrente ripropone, tout court, quelli che sono stati i motivi di riesame e quelli del primo ricorso per cassazione, contestando genericamente, in realta’ senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato a sostegno del rigetto del proposto gravame.
4. Va premesso che questa Corte Suprema e’ ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e’ ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (…) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).
In altra pronuncia, che pure si condivide, si e’ sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475);
Spetta dunque a questa Corte di legittimita’ il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il controllo di logicita’, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

Incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione

In altri termini, e’ consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioe’, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioe’ l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicita’ evidenti, risultanti cioe’ prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
Questa Corte di legittimita’, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511).
Al fine dell’adozione della misura cautelare, infatti, e’ sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilita’” sulla responsabilita’ dell’indagato” in ordine ai reati addebitati.
In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’articolo 192 c.p.p., comma 2.
Cio’ lo si desume con chiarezza dal fatto che l’articolo 273 c.p.p., comma 1 bis, richiama l’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravita’, richiede la precisione e concordanza degli indizi (cosi’ univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).
5. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimita’ e’ ancorata, va rilevato che nel caso all’odierno esame non risulta essersi verificata ne’ violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).
La motivazione del tribunale del riesame salernitano e’ stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.
Il ricorrente parcellizza i contenuti delle singole captazioni per evidenziarne il contenuto non univoco, anzi indicativo della bonta’ della tesi difensiva. Sennonche’, il tribunale del riesame, con un’operazione del tutto corrispondente a criteri di logica e completezza, analizza quei contenuti in una condivisibile ottica complessiva, interpretando l’uno alla luce dell’altro, nella loro sequenza temporale, e incrociandoli con i risultati delle ulteriori operazioni di polizia e con elementi di fatto incontrovertibili.

Incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione

Peraltro, il giudice del riesame non esclude che ci siano stati reali rapporti di compravendita di auto, ma ne dimostra, con argomentazioni tutt’altro che manifestamente illogiche, l’incidenza sui rapporti illeciti in questione.
I giudici campani, in primis, circoscrivono correttamente il perimetro del giudizio di rinvio ricordando come la precedente sentenza di legittimita’, nell’annullare con rinvio la precedente ordinanza, ne avesse censurato l’apparato argomentativo in punto di ricostruzione dei gravi indizi di colpevolezza e di valutazione degli stessi alla luce delle doglianze difensive riversate in formale memoria e in documenti allegati.
Orbene, questo essendo il limite di giudizio imposto dalla precedente pronuncia di questa Suprema Corte, i giudici del gravame cautelare evidenziano, con una motivazione priva di aporie logiche come sussistano gravi indizi di colpevolezza, a carico di (OMISSIS), per il reato ascrittogli.
Viene ricordato, in linea generale, che il reato ascritto all’odierno ricorrente si inserisce in una piu’ vasta indagine che ha ritenuto la sussistenza di un sodalizio criminoso capeggiato da (OMISSIS) e dedito allo spaccio di consistenti quantitativi di cocaina, marijuana e hashish nel Comune di Salerno, con condotta accertata dal novembre 2017 fino all’attualita’. E come fosse emerso, altresi’, che, di frequente, lo (OMISSIS) andava alla ricerca di rinnovati canali di rifornimento dello stupefacente anche per ricercarne di piu’ economici.
Braccio destro in quest’attivita’ era risultato essere (OMISSIS), con il compito di procacciare, al gruppo, nuovi canali di rifornimento del narcotico.
In questa indagine, condotta attraverso la captazione delle conversazioni sull’utenza cellulare in uso agli indagati ivi compreso lo (OMISSIS), attraverso i servizi di ocp e l’attivita’ di riscontro alle conversazioni captate – ricorda ancora il provvedimento impugnato- si inserisce la vicenda che coinvolge (OMISSIS), contestata al capo 36) dell’imputazione, analizzata da pag. 312 dell’ordinanza cautelare.
Viene anche ricordato come l’incipit sia costituito da una conversazione captata in data 15/6/2020 in cui (OMISSIS) discute col (OMISSIS) di quello che devono fare l’indomani ossia il 16.06.2020 e (OMISSIS) dice al (OMISSIS) che andranno “io, tu, (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e (OMISSIS)” e, una volta giunti li’, si comporteranno in questo modo: “poi andiamo la’…. (OMISSIS) ti do dieci, (OMISSIS) mi devi fare un piacere…mi serve, mi devi dare una macchina” e alle rimostranze del (OMISSIS) che, dopo aver suggerito di andare con due macchine, chiede allo (OMISSIS) il motivo per cui portare con se’ (OMISSIS), dicendo di non avere problemi a prendersi una certa cosa: “non tengo bisogno di (OMISSIS) se…, se te lo devo fare io, me lo piglio lo senza problemi”, (OMISSIS) spiega che vuole portarsi (OMISSIS) “per non dare nell’occhio”, aggiungendo che”… se ci arrestano, il fatto della…, se lo mette addosso (OMISSIS), manco i cani….facendo corna…; (OMISSIS) scende dalla macchina e se ne scappa a piedi”.

Incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione

Nel prosieguo della conversazione (OMISSIS) suggerisce una soluzione alternativa aggiungendo che si vedranno l’indomani, alle 9,30 sotto casa del (OMISSIS), gli dice di portare i diecimila Euro, di dire a (OMISSIS) che si vedranno dopo 15 o venti giorni, poi la prossima volta (OMISSIS) gli fa il prezzo, gliela deve dare a trentatre’.
(OMISSIS) risponde allo (OMISSIS) che si deve portare lui (OMISSIS) e poi, la’, decidono cosa fare. E la conversazione prosegue nello stesso tenore.
Logico appare il rilievo da parte dei giudici del riesame che, dal contenuto di tale conversazione, e’ chiaro che (OMISSIS) e (OMISSIS) si sono accordati per recarsi da tale (OMISSIS) ad acquistare una partita di stupefacente e che il contatto con questo fornitore sia stato dato allo (OMISSIS) dal (OMISSIS), laddove e’ (OMISSIS) a dire al (OMISSIS) quello che deve riferire a (OMISSIS), circa il prezzo con cui cedergli lo stupefacente garantendogli un ritorno per acquistarne altro a distanza di circa 20 giorni; e che i due sono indecisi sul se ritirare subito lo stupefacente oppure in un secondo momento; nel primo caso (OMISSIS) ritenendo di dover far andare anche (OMISSIS) che, in caso di controlli, scapperebbe via a piedi con lo stupefacente. Mentre (OMISSIS) e’ contrariato a portare con lui il (OMISSIS) in auto. (OMISSIS) porterebbe in auto tale (OMISSIS).
Ricorda ancora il provvedimento impugnato che il giorno successivo ((OMISSIS)), (OMISSIS) e’ in auto con (OMISSIS) perche’ con la progr.va 1130 si sentono i due discutere. (OMISSIS) osserva: “questa e’ proprio questa… (OMISSIS), non si chiamava cosi’-… questa e’ proprio a (OMISSIS), proprio-.. l’agro (OMISSIS) e’ qualcosa, possente eh”.
Coerente appare il rilievo che dal contenuto di questa conversazione si comprende che (OMISSIS) ignora quale sia e dove si trovi la (OMISSIS) e sembra, pertanto, che abbia accompagnato lo (OMISSIS), piuttosto per simulare l’acquisto di un’auto al fine di sviare il vero motivo della presenza dello (OMISSIS) all’interno della concessionaria, che non per comprarla effettivamente. E, all’interno della concessionaria viene registrata la progr.va 1151 in cui (OMISSIS) dice: “mezzo l’ho dato e mezzo lo tengo sigillato… martedi’ me lo..inc.. e te lo prendi sano sano….martedi’ qua ci sta…diecimila Euro”. (OMISSIS) replica: “no dissi…questo lo scioglie”.

 

Incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione

Orbene, logico appare anche che si sia ritenuto che oggetto della conversazione non potendo che essere lo stupefacente, in quanto il riferimento all’oggetto per meta’ sigillato e al fatto che ci sta qualcuno che lo scioglie ne tradirebbe anche la qualita’, che e’ la cocaina. E importantissimo viene correttamente ritenuto il riferimento al martedi’ per la consegna perche’ il giorno in cui (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS) sono arrestati nella flagrante detenzione di piu’ di due chili di cocaina e’ il 19.06.2018, che e’ un martedi’.
6. Il provvedimento impugnato -diversamente da quanto si sostiene in ricorso – dimostra di avere valutato appieno le argomentazioni della difesa e la consulenza fonica prodotta.
Ricordano i giudici salernitani che la difesa aveva contestato che questo interlocutore fosse (OMISSIS), ma in proposito evidenziano essere difficile opinare il contrario in ragione del fatto che (OMISSIS) e (OMISSIS) discutono, il giorno precedente, di recarsi ad acquistare droga da tale (OMISSIS), che la (OMISSIS) appartiene alla suocera di (OMISSIS) che, proprio in quel momento ci sta lavorando, in quanto affidato ai servizi sociali per cui e’ logico ritenere che il (OMISSIS) che (OMISSIS) sta cercando alla (OMISSIS) sia proprio costui, che e’ lo stesso perito fonico della difesa ad affermare che (OMISSIS) discute con (OMISSIS) e che il perito fonico non spiega il ragionamento per cui ritiene di dover ascrivere a (OMISSIS) solo le espressioni riportate a pag. 7 della sua perizia, avulse dall’argomento illecito.
L’ordinanza impugnata evidenzia anche come il perito fonico (a differenza di quanto sostiene la difesa) non afferma mai che (OMISSIS) e’ presente solo all’interno della concessionaria e non negli spazi esterni dove avviene la conversazione illecita. E come l’ascolto del CD da parte del Collegio decidente confermi che le voci si distinguono tra di loro durante l’intera durata della conversazione.

Incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione

Quanto al luogo concordato per ritirare lo stupefacente, nel provvedimento impugnato viene evidenziato come si ascolti ribadire l’appuntamento per martedi’ prossimo e (OMISSIS) dire: “allora direttamente a casa di… a casa tua no-… quindi senza che mi fai venire qua un’altra volta… che se devo venire a casa… vengo a casa sua” e (OMISSIS) replicare: “ve lo vedete con lui,..lui mi dice come devo fare e facciamo”.
Il tenore della conversazione viene ritenuto chiaro: l’appuntamento non e’ a casa di (OMISSIS) ma a casa di un terzo, dove trovasi lo stupefacente da ritirare. E che il terzo sia o possa essere il fratello di (OMISSIS) ossia (OMISSIS), viene logicamente desunto dal fatto che, a un certo punto, interviene un terzo nella conversazione che dice, testualmente: “a casa mia” e dal fatto che martedi’ 19/6/2018 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si recano a prelevare lo stupefacente, in (OMISSIS) di (OMISSIS) via dove, al numero (OMISSIS), abita proprio (OMISSIS), fratello di (OMISSIS) (come emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio e dall’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, presenti in atti).
In ogni caso – prosegue la motivazione del provvedimento impugnato- la consegna dello stupefacente non deve avvenire presso l’abitazione di (OMISSIS) ne’ il (OMISSIS) deve provvedervi, cio’ a confutare le contestazioni difensive, in parte qua, sono prive di pregio.
L’acquisto dell’auto da parte di (OMISSIS) (che peraltro i giudici salernitani rilevano essere un’auto usata pagata 5.400 Euro) o l’interessamento del (OMISSIS) per la vendita dell’auto Smarticolo di (OMISSIS) vengono ritenuti possibili rapporti collaterali, pure intercorsi tra le parti, ma che non incidono sulla illiceita’ della condotta come emersa dalle fonti di prova innanzi riportate e analizzate.
I giudici del gravame cautelare aggiungono come, a testimoniare ulteriormente il coinvolgimento di (OMISSIS) in un’attivita’ di spaccio di stupefacenti, peraltro risalente nel tempo, vi sia lo stralcio della conversazione ambientale n. 196 dell’11/5/2018 in carcere, dove e’ recluso (OMISSIS), fratello di (OMISSIS) e quest’ultimo, in cui (OMISSIS) dice di aver incontrato ” (OMISSIS)”, il quale avrebbe detto a un soggetto di (OMISSIS): “a me non mi arrestano mai sono venti anni che vendo la droga e non mi arrestano mai, vicino a questo di (OMISSIS), pero’ non glielo dire…sai chi e’- Ti manda anche i saluti… (OMISSIS)” e (OMISSIS): “Ah (OMISSIS)… quello di Bosco…ha le macchine… quello che aggiustava le macchine”. Quindi in una conversazione genuina tra i fratelli (OMISSIS), i due fanno riferimento a (OMISSIS) come a uno spacciatore che afferma di non essere stato mai arrestato pur spacciando da anni.

Incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione

Il complesso di questi elementi porta, dunque, coerentemente, i giudici salernitani a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza, a carico dell’odierno ricorrente per il reato contestatogli. E se quelli illustrati in premessa sono i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravita’ indiziaria appare chiaro che con i motivi del presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel provvedimento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, per cui quello che si chiede e’ proprio quello che questo giudice di legittimita’ non puo’ fare, e cioe’ una rivalutazione nel merito del compendio indiziario.
Il giudice del rinvio, come richiestogli dalla precedente sentenza di legittimita’ che aveva annullato la precedente ordinanza, ha chiarito il senso complessivo di quelle conversazioni che, isolatamente considerate, potevano apparire criptiche, ha valorizzato il riferimento (registrazione all’interno della concessionaria) all’oggetto meta’ sigillato (“mezzo l’ho dato e mezzo lo tengo sigillato…e te lo prendi sano…martedi’”) e a qualcuno che “lo scioglie” per ricavarne che si trattava di stupefacente, cocaina, e non di un’autovettura, evidenziando a conforto di tale interpretazione il dato dell’effettiva consegna di due chili di quella sostanza proprio il martedi’ successivo, data in cui i due che si erano recati presso la concessionaria dove l’indagato svolgeva attivita’ lavorativa erano arrestati nella flagrante detenzione della cocaina. Cio’ consente di inferire – con piena logicita’ e concretezza l’indiscutibile riferibilita’ all’indagato delle condotte contestate.
Non va trascurato, peraltro, che e’ principio consolidato come le espressioni usate anche dagli interlocutori durante le intercettazioni costituiscano accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimita’, se sostenuto da motivazione congrua e logica (Sez. Un., n. 22471 del 26/2/2015 Rv. 263715, ma gia’ cosi’ Sez. 5, n. 6350 del 22/12/1999, dep. 2000, Cannavo’, Rv. 216269, in cui la Corte, nella specie, ebbe a ritenere sufficiente l’indizio raccolto attraverso intercettazioni telefoniche che documentavano, in modo genuino e originario, fatti e dichiarazioni, all’insaputa degli interlocutori, costitutivi della probabile colpevolezza in ordine al reato di cui all’articolo 416 c.p.).
Le risultanze delle intercettazioni non possono, percio’, essere equiparate alle dichiarazioni in senso proprio in quanto, pur avendo come quelle contenuto comunicativo, non si caratterizzano per la loro destinazione al procedimento. Ne deriva pacificamente che esse non sono soggette, anche se le conversazioni sono intervenute fra gli imputati, al regime di cui all’articolo 192 c.p.p., comma 3, in quanto, proprio per le qualita’ specifiche caratterizzanti le intercettazioni, non si pongono quelle esigenze di valutazione improntate sul maggior rigore che invece caratterizzano le dichiarazioni provenienti da soggetti che, in quanto coinvolti nel reato, sono portatori di un proprio interesse allorche’ rendano le stesse.
Peraltro, quand’anche dovessero ritenersi poco sviluppate le considerazioni sugli esiti dell’ascolto diretto della registrazione della conversazione presso la concessionaria di autovetture (“distinguendo le voci anche quando i dialoghi si svolgono nello spazio esterno”), la riconduzione delle condotte in capo all’odierno ricorrente e’ comunque logicamente e sufficientemente confortata, nel discorso giustificativo del provvedimento impugnato, da una serie univoca di circostanze che sottraggono l’ordinanza a profili di censura.
7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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