E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto di affidamento in prova

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 gennaio 2021| n. 2552.

E’ inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale quando, dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, lo stesso sia stato rimesso in libertà per l’avvenuta espiazione della pena. (In motivazione la Corte ha escluso che residui un interesse del condannato alla estinzione degli effetti penali della condanna, che consegue all’esito positivo dell’affidamento in prova e non all’ammissione a detta misura alternativa).

Sentenza|21 gennaio 2021| n. 2552

Data udienza 11 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Bancarotta fraudolenta – Condanna – Espiazione della pena – Affidamento in prova al servizio sociale – Detenzione domiciliare – Presupposti – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 5859 del 2011 – Criteri – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 7 del 1997

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso presentato da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/3/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pistorelli Luca;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Picardi Antonietta, la quale ha richiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Catania, a seguito dell’annullamento con rinvio del precedente provvedimento per vizi di motivazione, ha rigettato l’istanza di concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali proposta da (OMISSIS), detenuto in regime di detenzione domiciliare in esecuzione di pena relativa alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta.
2. Avverso l’ordinanza ricorre il condannato articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge, lamentando in tal senso la violazione del vincolo di rinvio avendo il Tribunale sostanzialmente riproposto a sostegno del rigetto dell’istanza il medesimo percorso motivazionale gia’ ritenuto inadeguato dal giudice di legittimita’. In particolare il giudice del merito ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio richiesto i plurimi precedenti del (OMISSIS), rilevando come l’ultimo debba ritenersi recente risalendo al 2013. Cosi’ argomentando il Tribunale non avrebbe pero’ tenuto conto della valutazione gia’ compiuta in sede di annullamento del precedente provvedimento reiettivo circa l’illogicita’ di tale conclusione. Non di meno l’ordinanza impugnata avrebbe ulteriormente aggirato le indicazioni provenienti dalla Cassazione sostenendo che il mancato soddisfacimento delle obbligazioni civili impedirebbe comunque l’accesso al beneficio senza aver prima disposto accertamenti sulle personali risorse finanziarie del condannato. Con il secondo motivo vengono invece dedotti vizi di motivazione del provvedimento impugnato. In tal senso il Tribunale avrebbe anzitutto attribuito al (OMISSIS) una pregressa condanna nel 1976 per il reato di rapina invero inesistente. In secondo luogo, secondo il ricorrente, l’ordinanza ha sostanzialmente travisato le relazioni dell’UEPE, le quali, contrariamente a quanto sostenuto, avrebbero unanimemente concluso in senso favorevole al condannato. Analoghe considerazioni vengono svolte in merito alla relazione dei Carabinieri, pure evocata dal Tribunale, il cui contenuto sarebbe sostanzialmente neutro. Infine il ricorrente rappresenta che all’invocato annullamento dell’ordinanza impugnata dovrebbe conseguire la remissione in liberta’ del condannato, atteso che la detenzione domiciliare cui egli e’ attualmente assoggettato era stata disposto dal primigenio provvedimento esclusivamente in ragione dell’illegittimo rigetto dell’istanza di affidamento in prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. In via pregiudiziale deve infatti prendersi atto che il (OMISSIS), come comunicato dai Carabinieri di Mascalucia – luogo in cui egli era ristretto regime di detenzione domiciliare -, e’ stato messo in liberta’ il 5 novembre 2020 su ordine del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania per l’avvenuta espiazione della pena, anticipata a quella data a seguito del riconoscimento al medesimo, con provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Catania del 16 ottobre 2020, di novanta giorni di liberazione anticipata.
3. Deve pertanto ritenersi venuto meno l’interesse del condannato all’accoglimento della richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e, conseguentemente, a vedere accolta l’impugnazione avverso il provvedimento che tale richiesta ha invece rigettato. Infatti anche qualora il ricorso dovesse essere accolto ed il giudice del rinvio dovesse pervenire a conclusioni opposta, non potrebbe in ogni caso darsi seguito a tale decisione in ragione dell’intervenuta espiazione della pena. Ne’ potrebbe residuare un interesse del condannato a lucrare l’estinzione degli effetti penali della condanna, posto che la stessa consegue non gia’ all’ammissione alla misura alternativa, bensi’ all’esito positivo dell’affidamento (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano’, Rv. 251688), che, per la ragione illustrata, e’ oramai non piu’ possibile conseguire.
4. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza dell’interesse alla sua decisione, senza che cio’ comporti la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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