Inammissibile la domanda per esistenza di un precedente giudicato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 febbraio 2022| n. 5767.

Inammissibile la domanda per esistenza di un precedente giudicato.

Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia ritenuto inammissibile la domanda per esistenza di un precedente giudicato, il giudice d’appello, al fine di non incorrere nel vizio di omessa pronuncia, è tenuto ad esaminare le istanze istruttorie formulate in calce all’atto di appello la cui ammissibilità non sia stata esaminata nel giudizio di prime cure (Nel caso di specie, relativo ad un’azione di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata con la quale il giudice d’appello aveva respinto il gravame con compensazione tra le parti delle spese di giudizio demandando al giudice del rinvio di procedere all’esame delle richieste istruttorie formulate dall’appellante per valutarne l’ammissibilità).

Ordinanza|22 febbraio 2022| n. 5767. Inammissibile la domanda per esistenza di un precedente giudicato

Data udienza 1 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Giudice – Poteri – Giudice di primo grado – Ritenuta inammissibilità della domanda per esistenza di un precedente giudicato – Giudice di appello – Esame delle istanze istruttorie formulate in calce all’atto di appello la cui ammissibilità non sia stata esaminata nel giudizio di prime cure

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34746-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 20024/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Inammissibile la domanda per esistenza di un precedente giudicato

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace, pronunciando sulla domanda di risarcimento danni da sinistro stradale promossa da (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS), della s.p.a. (OMISSIS) e di (OMISSIS) e (OMISSIS), rigetto’ la domanda proposta contro la (OMISSIS) ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 149, ritenendo non provato lo scontro tra veicoli, e dichiaro’ inammissibile la domanda proposta in via subordinata, ai sensi della stessa norma, nei confronti della (OMISSIS) e di (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenendo che le domande fossero tra loro alternative.
Detta sentenza passo’ in giudicato.
2. Successivamente (OMISSIS) torno’ a proporre domanda di risarcimento danni, per il medesimo sinistro stradale, nei confronti della s.p.a. (OMISSIS) e di (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla premessa che la precedente sentenza non fosse ostativa ad un nuovo giudizio.
Espose, a sostegno della domanda, che, mentre percorreva una strada con diritto di precedenza nel Comune di (OMISSIS) a bordo del suo motoveicolo, la (OMISSIS), alla guida della vettura di proprieta’ del (OMISSIS), si era immessa sulla sua strada, provenendo da una via laterale, senza osservare l’obbligo di precedenza.
Si costitui’ in giudizio la sola societa’ di assicurazione la quale rilevo’ che la domanda di cui all’articolo 149 cit., era alternativa a quella di cui al medesimo D.Lgs., articolo 148, e chiese comunque il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace di Roma dichiaro’ la domanda improcedibile, essendo stata tale domanda gia’ proposta.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’attore soccombente e il Tribunale di Roma, con sentenza del 18 ottobre 2019, ha rigettato l’appello ed ha compensato le spese di giudizio.
Ha premesso il Tribunale che la precedente sentenza passata in giudicato non era entrata nel merito della dinamica dell’incidente e si era soltanto limitata ad affermare l’assenza di un presupposto per poter agire ai sensi del citato articolo 149 (cioe’ il contatto tra la moto e il veicolo), per cui la decisione del Giudice di pace era da ritenere errata laddove aveva ritenuto che si fosse in presenza di un giudicato idoneo a precludere la riproposizione di analoga domanda.
La domanda, esaminata nel merito, e’ apparsa al Tribunale infondata. Dalle prove assunte risultava infatti non provata la circostanza che vi fosse stato un contatto tra la moto e l’autovettura; nel fascicolo di primo grado, inoltre, non era stato prodotto il verbale dell’udienza del 14 novembre 2013 nella quale era stata assunta la deposizione di un testimone. Per cui l’unica certezza desumibile era che l’incidente si fosse verificato per colpa esclusiva del (OMISSIS), il quale era caduto dopo aver effettuato una frenata in prossimita’ dell’incrocio nel quale si stava immettendo il veicolo condotto dalla (OMISSIS); in presenza di una traccia di frenata della moto, la quale era caduta a terra in assenza di urto, era da ritenere che la stessa procedesse ad una velocita’ non consona allo stato dei luoghi; il che consentiva di ritenere superata la presunzione di pari responsabilita’ tra i due mezzi.
4. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre (OMISSIS) con atto affidato a cinque motivi.
Resiste la s.p.a. (OMISSIS) con controricorso.
Gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

 

Inammissibile la domanda per esistenza di un precedente giudicato

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 345, 320 c.p.c., e articolo 183 c.p.c., comma 7, con conseguente errata declaratoria di inammissibilita’ della produzione dei verbali di udienza nel giudizio di secondo grado.
Osserva il ricorrente che il Tribunale non avrebbe potuto decidere nei termini in cui ha deciso senza tenere conto di quanto dichiarato dalla teste (OMISSIS), udita in contraddittorio delle parti nella causa oggetto della prima decisione, passata in giudicato. Nell’atto di appello, infatti, era stata richiesta l’acquisizione del relativo verbale o, in subordine, l’esame della (OMISSIS) come testimone; e poiche’ il Giudice di pace aveva deciso nel senso dell’inammissibilita’ senza fissare l’udienza di cui all’articolo 320 c.p.c., nessuno sbarramento probatorio si era determinato e l’appellante aveva diritto a che il giudice d’appello si pronunciasse sull’ammissibilita’ delle prove richieste.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’articolo 112 c.p.c., e articolo 183 c.p.c., comma 7, con conseguente omessa pronuncia in ordine a tutte le istanze istruttorie formulate in calce all’atto di appello.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia in ordine a tutte le richieste istruttorie da lui formulate, indicate in calce all’atto di appello. Il Tribunale, cioe’, anziche’ limitarsi ad osservare che non vi erano “altri elementi valutabili”, una volta esclusa la possibilita’ di acquisire i verbali del precedente giudizio, avrebbe dovuto pronunciarsi sull’ammissibilita’ dei mezzi di prova richiesti.
3. I due motivi sono fondati.
Osserva la Corte che, essendosi il Giudice di pace limitato a ritenere la domanda inammissibile per esistenza di un precedente giudicato, il Tribunale, una volta superata quella decisione siccome ritenuta erronea, avrebbe dovuto esaminare le richieste istruttorie delle parti; tenendo conto del fatto che l’ammissibilita’ delle stesse non era stata esaminata dal giudice di primo grado.
Tale osservazione vale sia per la deposizione della teste (OMISSIS), della quale il Tribunale avrebbe potuto, se del caso, disporre una nuova audizione, sia per la richiesta di acquisizione dei verbali di cui al precedente giudizio, deciso con la prima sentenza passata in giudicato. L’appellante, infatti, aveva sollecitato sia l’esame della teste che l’acquisizione dei verbali suddetti, per cui la scelta tenuta dal Tribunale ha finito, in sostanza, col precludere alle parti la possibilita’ di dimostrare il fondamento delle rispettive domande, in particolare impedendo che si procedesse all’istruttoria.
Ne’ puo’ sostenersi, come afferma la societa’ di assicurazione nel controricorso, che il ricorso difetti di autosufficienza, posto che in esso si evidenzia come le richieste di prova fossero state gia’ poste in sede di appello, senza che la sentenza impugnata le abbia esaminate; tanto piu’ che l’articolo 350 c.p.c., prevede esplicitamente la possibilita’ che nel giudizio di appello si proceda all’assunzione dei mezzi istruttori.
4. L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento degli altri.
5. Il ricorso, pertanto, e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata. Il giudizio e’ rinviato al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, il quale procedera’ all’esame delle richieste istruttorie dell’appellante per valutarne l’ammissibilita’.
Al giudice di rinvio e’ demandato il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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