Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2023| n. 2221.
In tutti i casi nei quali il presidente sia anche l’estensore la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui
In tutti i casi nei quali il presidente sia anche l’estensore (come accade quando egli stesso abbia proceduto all’istruzione e abbia poi effettuato la relazione al collegio) la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui.
Ordinanza|25 gennaio 2023| n. 2221. In tutti i casi nei quali il presidente sia anche l’estensore la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui
Data udienza 15 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – MORTE DEI CONGIUNTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti 37358/2019 e 25590/2021 proposti da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), domiciliati in Roma, piazza Cavour presso Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti (OMISSIS);
– ricorrenti –
Contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
(OMISSIS) s.p.a., domiciliati in Roma, piazza Cavour presso Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ sul ricorso riunito proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
(OMISSIS) s.p.a., domiciliata in Roma, piazza Cavour presso Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1587/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/09/2019;
nonche’ sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), domiciliati in Roma, piazza Cavour presso Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti (OMISSIS);
– ricorrenti –
Contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS) s.p.a., domiciliata in Roma, piazza Cavour presso Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), domiciliata in Roma, piazza Cavour presso Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), domiciliato in Roma, piazza Cavour presso Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
avverso la sentenza n. 1486/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal consigliere ENRICO SCODITTI.
In tutti i casi nei quali il presidente sia anche l’estensore la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui
RILEVATO
che:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rispettivamente genitori (i primi due), nonni paterni e nonna materna (l’ultima), di (OMISSIS) e (OMISSIS), deceduti a seguito di sinistro stradale, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso, con ricorso depositato in data 30 aprile 2007 ai sensi della L. n. 102 del 2006, articolo 3, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS)) chiedendo il risarcimento del danno subito per il decesso dei congiunti. Esposero gli attori che l’autovettura di proprieta’ di (OMISSIS), condotta da (OMISSIS) (di anni 18 e munito del solo foglio rosa) e con all’interno al fianco del conducente (OMISSIS) (figlia del proprietario del mezzo, di anni 21 ed unica ad essere munita di patente di guida), seduta sulle gambe di (OMISSIS) (di anni 17), ed i due (OMISSIS) posti sui sedili posteriori, aveva urtato frontalmente contro un platano a seguito di sbandamento e che sul colpo erano deceduti il (OMISSIS) e i (OMISSIS), mentre la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) erano stati sbalzati fuori dell’autovettura riportando lesioni, il secondo in misura piu’ grave. A seguito di chiamata in causa, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento del danno. (OMISSIS), zio del (OMISSIS) che aveva accettato l’eredita’ con beneficio d’inventario, (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori del (OMISSIS) che avevano rinunciato all’eredita’, assumendo che (OMISSIS) fosse trasportato, chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
Il Tribunale adito, ritenuto che l’autovettura era condotta da (OMISSIS) e che la responsabilita’ del sinistro era da attribuire nella misura del 50% ciascuno a (OMISSIS) e (OMISSIS), condanno’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido fra di loro al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 607.121,30 e di (OMISSIS) della somma di Euro 607.705,83; condanno’ inoltre (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (nei limiti dell’attivo ereditario) in solido fra di loro al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 510.768,72, di (OMISSIS) della somma di Euro 80.000,00 e di (OMISSIS) della somma di Euro 98.705,71; dichiaro’ che (OMISSIS) aveva diritto di regresso per l’intero e (OMISSIS) per la quota del 50%, entrambi condizionatamente all’effettivo soddisfacimento integrale della pretesa creditoria; dichiaro’ cessata la materia del contendere quanto alla rivalsa esercitata da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS); dichiaro’ cessata la materia del contendere quanto alla domanda di mala gestio proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS); rigetto’ le altre domande.
Avverso detta sentenza proposero appello principale (OMISSIS) e (OMISSIS) ed appello incidentale (OMISSIS), aderendo all’impugnazione principale, (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS). Con sentenza di data 16 settembre 2019 la Corte d’appello di Venezia dichiaro’ (OMISSIS) corresponsabile nella misura di 2/3; dichiaro’ il concorso nell’evento di (OMISSIS) e dei due (OMISSIS) nella misura del 5%; condanno’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido fra di loro al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 657.515,24 e di (OMISSIS) della somma di Euro 658.070,54; condanno’ inoltre (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (nei limiti dell’attivo ereditario) in solido fra di loro al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 496.715,88, di (OMISSIS) della somma di Euro 76.000,00 e di (OMISSIS) della somma di Euro 97.110,62; dichiaro’ che (OMISSIS) aveva diritto di regresso per la quota di 1/3, condizionatamente all’effettivo soddisfacimento integrale della pretesa creditoria; confermo’ per il resto l’impugnata sentenza.
Osservo’ la corte territoriale, previa declaratoria di inammissibilita’ della domanda proposta dagli appellanti principali di risarcimento del danno nel caso di conferma che alla guida vi fosse il figlio (OMISSIS) trattandosi di domanda inammissibile perche’ proposta per la prima volta in appello, che doveva essere confermato l’accertamento del Tribunale nel senso che conducente del veicolo era (OMISSIS) sulla base dei seguenti rilievi: il testimone assistente capo della polizia stradale (OMISSIS) aveva riconosciuto in fotografia sia il (OMISSIS) come il conducente ancora legato con la cintura di sicurezza che i fratelli (OMISSIS) come coloro i quali erano seduti sui sedili posteriori; il sovrintendente (OMISSIS) aveva dichiarato che al conducente, una volta estratto dall’auto, era stato posto sul braccio un nastro con il n. 1 e sul petto la scritta “conducente” ed agli altri due erano stati assegnati i numeri 2 e 3; presso l’obitorio i genitori del (OMISSIS) avevano riconosciuto il figlio nella salma n. 1 e i genitori dei (OMISSIS) i propri figli contraddistinti dai numeri 2 e 3; tale riconoscimento era stato riportato nel rapporto di P.S., facente piena prova fino a querela di falso; non rilevava che la perizia ematologica avesse escluso che le tracce ematiche rinvenute nel veicolo, sulla parte centrale della cintura di sicurezza del guidatore e sulla tappezzeria del lato posteriore del sedile del medesimo, appartenessero al (OMISSIS), non potendosi escludere che per l’estrazione del cadavere la cintura di sicurezza potesse avere intercettato il sangue degli occupanti presenti sul sedile posteriore, mentre le tracce di sangue rinvenute sullo schienale del sedile del posto guida non appartenevano al (OMISSIS). Aggiunse che, avendo (OMISSIS) fin dall’inizio spontaneamente riconosciuto la propria responsabilita’ per avere affidato la guida del veicolo a soggetto privo della patente di guida, la relativa dichiarazione aveva valenza confessoria, mentre ininfluente era che il giorno prima, a detta di (OMISSIS), la stessa avesse fatto guidare l’auto a (OMISSIS). Aggiunse inoltre, quanto all’istanza di prova orale riproposta in appello da (OMISSIS) e di cui era stato ammesso il solo interrogatorio formale della (OMISSIS), che gli unici capitoli rilevanti erano il 17 e 18, ma che non erano stati indicati i testi, e che andava confermato in ordine a tali istanze istruttorie il giudizio di inammissibilita’ di cui all’ordinanza di data 24-27 aprile 2017.
Osservo’ poi la corte che, benche’ la causa principale del sinistro fosse stata l’imperizia del conducente, la responsabilita’ prevalente era di colei che aveva affidato del tutto imprudentemente la conduzione del veicolo a persona che sapeva non essere per legge nelle condizioni di farlo, sicche’ il sinistro doveva essere ascritto per 2/3 alla (OMISSIS) e per 1/3 al (OMISSIS), da cui la possibilita’ per la prima di esercitare il regresso nei confronti dei corresponsabili nella misura di 1/3. Aggiunse che ricorreva il concorso colposo ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, degli occupanti il mezzo per avere accettato la guida del veicolo da parte del (OMISSIS), privo della patente di guida, per cui il risarcimento del danno sofferto dai trasportati doveva essere congruamente ridotto del 5%.
Venendo alla quantificazione del risarcimento, osservo’ la corte, circa la posizione di (OMISSIS), che, pur considerando la grave entita’ dei postumi invalidanti pari al 45%, incidenti sulla capacita’ lavorativa futura anche di natura esclusivamente intellettuale, difettavano elementi per individuare con un minimo di attendibile prevedibilita’, stante la condizione di studente liceale al momento dell’incidente, quale sarebbe stata la futura attivita’ professionale ed il futuro reddito e che i capitoli di prova, riguardanti gli studi effettuati e le buone attitudini allo studio, nonche’ i progetti universitari manifestati, apparivano generici ed inidonei a fornire la prova richiesta, come anche inidoneo era il riferimento alla professione ed il titolo di studio dei genitori. Aggiunse che d’altra parte, frequentando il giovane la facolta’ di farmacia ed essendo la madre titolare di una farmacia, non sembrava che i postumi potessero pregiudicargli in futuro l’inserimento nell’attivita’ svolta dalla madre o di sostituirsi a lei nella sua gestione, sicche’ doveva confermarsi l’applicazione del criterio residuale del triplo della pensione sociale. Osservo’ infine che le spese odontoiatriche erano riconducibili al mancato colpevole uso delle cinture di sicurezza.
Quanto alla posizione di (OMISSIS), madre di (OMISSIS), osservo’ la corte che inapplicabili al danno morale erano le tabelle milanesi per il danno da perdita parentale perche’ il figlio era sopravvissuto all’incidente ed aveva conservato un sufficiente grado di capacita’ e autonomia che gli permetteva di continuare gli studi universitari e che non vi erano lesioni tali da determinare una condizione di stato vegetativo o comunque di totale incapacita’, ma il figlio era vivo e autonomo, sicche’ per il danno morale congruo era l’importo liquidato di Euro 80.000. Aggiunse che non vi era specifica prova del nesso di causalita’ diretta con i danni riportati dal figlio delle ulteriori spese di cui la (OMISSIS) aveva chiesto il rimborso mediante documenti quali biglietti di viaggio, ricevute di pagamento di pasti in ristoranti e alloggi presso alberghi, ricevute per prestazioni mediche e psicologiche su di lei effettuate.
Avverso la sentenza di appello proposero istanza di revocazione (OMISSIS) e (OMISSIS). Con sentenza di data 12 luglio 2021 la Corte d’appello di Venezia dichiaro’ inammissibile la domanda. Osservo’ la corte territoriale che i motivi di revocazione, distintamente esaminati, non costituivano errore revocatorio, costituendo piuttosto denunce di errata interpretazione o applicazione di norma o di errore di giudizio.
Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di data 16 settembre 2019 della Corte d’appello di Venezia (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di sette motivi e resistono con distinti controricorsi: (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS), che ha altresi’ presentato ricorso incidentale sulla base di tre motivi; (OMISSIS), che ha altresi’ presentato ricorso incidentale sulla base di tre motivi; (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) e (OMISSIS) in (OMISSIS).
Successivamente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della medesima sentenza (OMISSIS) sulla base di nove motivi e resistono con distinti controricorsi: (OMISSIS), che ha proposto altresi’ ricorso incidentale sulla base di due motivi; (OMISSIS), che ha altresi’ presentato ricorso incidentale sulla base di un motivo e controricorso nei confronti del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS); (OMISSIS), che ha altresi’ presentato ricorso incidentale sulla base di due motivi e controricorso nei confronti del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS); (OMISSIS) s.p.a., che ha altresi’ presentato controricorso nei confronti del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS) in (OMISSIS), che hanno altresi’ presentato controricorso nei confronti del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS). (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno inoltre presentato distinti controricorsi nei confronti dei ricorsi incidentali proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS).
Hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di data 12 luglio 2021 della Corte d’appello di Venezia (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di sei motivi e resistono con distinti controricorsi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS) in (OMISSIS).
Fissati in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c. i ricorsi avverso la sentenza di data 16 settembre 2019, con ordinanza interlocutoria di data 16 dicembre 2021 e’ stata disposta la riunione dei ricorso proposto da (OMISSIS) al precedente ed e’ stato inoltre disposto il rinvio a nuovo ruolo per l’eventuale riunione del ricorso avverso la sentenza di data 12 luglio 2021.
Sono stati quindi nuovamente fissati i ricorsi in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.
In tutti i casi nei quali il presidente sia anche l’estensore la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui
CONSIDERATO
che:
va previamente disposta la riunione della impugnazione recante il numero r.g. 25590/2021 avverso la sentenza resa in sede di revocazione ai ricorsi riuniti sotto il numero r.g. 37358/2019. I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, debbono, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimita’, essere riuniti in applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti provvedimenti) della norma dell’articolo 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (Cass. n. 25376 del 2006; n. 10534 del 2015).
La revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, la quale da’ luogo all’inammissibilita’ del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 9291 del 2021). Poiche’ sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda puo’ dunque risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione, deve muoversi dal ricorso proposto avverso quest’ultima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza di data 12 luglio 2021, si denuncia violazione degli articoli 132, 161 e 276 c.p.c., articolo 119 att. c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che la sentenza, sottoscritta dal solo presidente del collegio quale estensore, e’ priva delle due sottoscrizioni del presidente e del relatore ed e’ pertanto nulla.
Il motivo e’ infondato. Il presidente del collegio risulta indicato come relatore nell’intestazione della sentenza e come estensore in calce al dispositivo. Ai sensi dell’articolo 276 c.c., u.c., la motivazione della sentenza emessa dal giudice collegiale e’ stesa dal relatore e il provvedimento e’ poi sottoscritto, ai sensi dell’articolo 132, u.c., dal presidente e dal giudice estensore. E’ evidente che ove queste due ultime qualita’ coincidano, come nel caso di specie in cui il presidente e’ anche relatore, la sottoscrizione e’ unica. In tutti i casi nei quali il presidente sia anche l’estensore, la sentenza non puo’ che essere sottoscritta soltanto da lui (Cass. n. 20597 del 2004).
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Premesso che, contrariamente all’interpretazione riduttiva fornita dalla Corte d’appello, la domanda di revocazione puo’ essere proposta anche per omesso esame di motivo di impugnazione, osserva la parte ricorrente che vi e’ stata errata interpretazione del ricorso per revocazione ed anche del capo di sentenza impugnata in ordine alla omesso esame dei motivi di appello in cui si denunciava l’omesso deposito del dispositivo della sentenza di primo grado e la violazione delle norme di cui all’articolo 414 ss. c.p.c.. Aggiunge che e’ stato trascurato che il patteggiamento in sede penale escludeva l’inammissibilita’ del giuramento decisorio deferito a (OMISSIS) e vi e’ stata errata lettura della CTU ematologica della Dott.ssa (OMISSIS) posto che l’esclusione che le tracce ematiche sulla cintura di sicurezza fossero attribuibili a (OMISSIS) sarebbe stata da sola sufficiente per escludere che si trattasse del conducente, peraltro con erronea lettura delle informazioni rese dalla medesima CTU, essendo possibile ripetere l’accertamento ematologico sui coniugi (OMISSIS). Osserva ancora che vi e’ stata errata percezione della posizione nell’autovettura degli occupanti il veicolo nonche’ l’errata lettura delle testimonianze rese dagli agenti della polizia stradale. Aggiunge che nella memoria difensiva di costituzione in primo grado vi era stata la domanda risarcitoria nei confronti dei responsabili “chiunque” fosse il conducente del veicolo. Osserva da ultimo che vi e’ stata errata lettura dell’ordinanza istruttoria di data 27 aprile 2017, con la quale non era stata dichiarata alcuna inammissibilita’ delle istanze istruttorie.
Il motivo e’ inammissibile. La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione e’ suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione sulla base dei motivi ai quali era originariamente soggetta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., la sentenza impugnata per revocazione. Le censure formulate, benche’ in rubrica si richiamano dell’articolo 360, i nn. 3 e 4 non rispecchiano il paradigma della censura di legittimita’ in quanto ripropongono nella sostanza i vizi revocatori denunciati in sede di domanda di revocazione e sono quindi in definitiva dirette non nei confronti della sentenza impugnata in questa sede ma nei confronti della sentenza impugnata per revocazione. Quanto all’asserita cattiva interpretazione della domanda di revocazione si denuncia ancora un vizio revocatorio nel quale sarebbe caduto il giudice della sentenza oggetto della detta domanda. E’ appena il caso di aggiungere che il motivo risulta formulato comunque in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in quanto non vi e’ specifica indicazione del contenuto dei motivi di revocazione, circostanza che renderebbe comunque non scrutinabile la censura in oggetto.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 132 e 118 att. c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che vi e’ motivazione apparente in quanto vi e’ mera reiezione priva di specifici riferimenti ai motivi di revocazione introdotti.
Il motivo e’ inammissibile. La violazione appena evidenziata dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quanto alla mancanza della specifica indicazione del contenuto dei motivi di revocazione, non consente di scrutinare il motivo in quanto, in relazione alla ragione di apparenza della motivazione denunciata, manca il termine di riferimento per valutare se effettivamente vi sia motivazione apparente. E’ appena il caso di aggiungere che comunque, alla luce della sia pure succinta motivazione, la ratio decidendi della sentenza impugnata e’ percepibile.
Con il quarto motivo si denuncia nullita’ della sentenza per la condanna alla rifusione delle spese in favore anche di (OMISSIS) nonostante che non fosse una parte costituita.
Il motivo e’ inammissibile. Nell’intestazione della sentenza (OMISSIS) e’ indicata come priva dell’assistenza di un difensore costituito. Alla luce di tale riferimento testuale, relativo al contesto della sentenza, l’indicazione in dispositivo di (OMISSIS) nell’elenco dei convenuti nel cui favore risultano liquidate le spese processuali costituisce evidente errore materiale per la cui correzione la relativa istanza va proposta al giudice che ha emesso il provvedimento.
Con il quinto motivo si solleva questione pregiudiziale di rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione Europea. Osserva la parte ricorrente che (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rispettivamente figlia e marito della Dott.ssa (OMISSIS), magistrato della Corte d’appello di Venezia e componente del Consiglio giudiziario. Alla luce dell’oggettiva influenza che tale magistrato poteva avere sul procedimento civile per la posizione di componente del Consiglio giudiziario va sollevato, secondo la parte ricorrente, rinvio pregiudiziale in ordine al quesito se osti al principio del ricorso effettivo dinanzi ad un giudice indipendente ai sensi degli articoli 41 e 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali l’assenza di una norma interna che consenta di derogare alla competenza territoriale quando un magistrato della medesima corte d’appello sia interessato al giudizio per i vincoli di parentela e interesse economico con una delle parti.
Con il sesto motivo si solleva questione pregiudiziale di rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione Europea in ordine al quesito se osti al principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui agli articoli 41 e 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali la normativa nazionale che non consente al cittadino di conoscere l’espressione della volonta’ dei giudici che l’hanno giudicato alla luce della possibilita’ che la sentenza sia sottoscritta da un solo magistrato che si qualifichi come “presidente estensore”.
La questione interpretativa posta con le due istanze di rinvio pregiudiziale non ha ad oggetto il diritto dell’Unione Europea, per il quale e’ esperibile il detto rimedio, ma il diritto interno, per cui non vi e’ materia per un rinvio pregiudiziale. Con riferimento alle norme di diritto interno viene posta una questione di compatibilita’ con le disposizioni della Carta Europea dei diritti fondamentali ma senza che ricorra un collegamento fra le disposizioni nazionali applicabili nella controversia con disposizioni Euro-unitarie. Va infatti rammentato che, come prevede l’articolo 51 della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri “esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”.
Passando al ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza di data 16 settembre 2019, con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 132, 161 e 276 c.p.c., articolo 119 att. c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che la sentenza, sottoscritta dal solo presidente del collegio quale estensore, e’ priva delle due sottoscrizioni del presidente e del relatore ed e’ pertanto nulla.
Il motivo e’ infondato per le stesse ragioni del primo motivo del ricorso precedente, ne’ ricorrono, per quanto osservato, i presupposti del rinvio pregiudiziale invocato in sede di memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ violazione dell’articolo 429 c.p.c., articolo 414 c.p.c., nn. 4 e 5, articoli 420 e 421 c.p.c., articolo 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, nonostante il procedimento seguisse il rito del lavoro, nel giudizio di primo grado e’ stato omesso il deposito del dispositivo quale provvedimento separato dalla sentenza e che la nullita’ in questione e’ stata denunciata con l’atto di appello. Aggiunge che nell’atto di appello erano state denunciate le seguenti difformita’ in primo grado dal rito previsto: il giudice, nonostante la particolare gravita’ della controversia, non aveva disposto l’interrogatorio libero delle parti o il tentativo di conciliazione; il giudice aveva disatteso l’istanza di sequestro giudiziario probatorio del materiale fotografico scattato dalla polizia stradale, materiale che si era poi definitivamente perso; non era stata ammessa la testimonianza dei primi soccorritori; non era stato posto al CTU il quesito circa la compatibilita’ delle lesioni con il posto occupato nell’autovettura. Osserva inoltre che, come evidenziato nell’atto di appello, il ricorso introduttivo era nullo perche’ carente dell’esposizione dei fatti nonche’ dell’indicazione dei mezzi di prova.
Il motivo e’ in parte infondato ed in parte inammissibile. La censura consta di tre sub-motivi. La prima censura attiene alla denuncia di omesso deposito del dispositivo della sentenza di primo grado. Si tratta di censura infondata. Come e’ noto, nel rito ordinario la sentenza e’ resa pubblica mediante deposito nella cancelleria (articolo 133 c.p.c.). Nel rito del lavoro, in base all’articolo 429 c.p.c. la pubblicazione corrisponde alla pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, tant’e’ che la cancelleria e’ esonerata dalla relativa comunicazione, salvo nel caso di successivo deposito della sentenza per le ipotesi di particolare complessita’ della controversia, dove e’ richiesta la comunicazione da parte della cancelleria (cfr. Cass. n. 3394 del 2021, n. 22659 del 2010).
Inammissibile e’ la seconda censura in quanto in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 non vi e’ indicazione della specifica deduzione dei profili in questione nell’atto di appello, avendo la parte ricorrente fatto soltanto un generico riferimento a pag. 23 del ricorso a difformita’ dalle norme. E’ appena il caso di aggiungere che la censura non intercetta nullita’ processuali ma il contenuto dell’esercizio dei poteri processuali rimesso all’apprezzamento del giudice di merito.
Inammissibile e’ anche la terza censura perche’, sempre in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e’ assente l’indicazione della specifica deduzione del profilo di censura in questione nell’atto di appello (cfr. Cass. n. 2755 del 2018), avendo la parte ricorrente fatto soltanto un generico riferimento a pag. 23 del ricorso a difformita’ dalle norme. E’ appena il caso di aggiungere, quanto alla carente esposizione dei fatti, che la censura concernente la violazione dei “principi regolatori del giusto processo” e cioe’ delle regole processuali ex articolo 360 c.p.c., n. 4, deve avere carattere decisivo, cioe’ incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass. 26 settembre 2017, n. 22341). La parte ricorrente non ha indicato quale sarebbe stato l’effettivo pregiudizio che avrebbe subito da tale carenza, ove si consideri che la stessa, costituendosi in giudizio, si e’ difesa nel merito, dimostrando di aver compreso le ragioni della domanda (cfr. Cass. n. 1543 del 2004). Quanto all’indicazione specifica dei mezzi di prova trattasi di profilo afferente non alla nullita’ dell’atto, ma alle decadenze processuali.
Con il terzo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ violazione degli articoli 99, 112, 113, 115, 116, 414 e 132 c.p.c., articoli 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che risultano acquisite prove, anche presuntive, idonee ad escludere, o ritenere quanto meno fortemente improbabile, che (OMISSIS) fosse alla guida del mezzo ed in particolare: le tracce ematiche sulla cintura di sicurezza del conducente e la tappezzeria posteriore del sedile del conducente non appartenevano al (OMISSIS); (OMISSIS) ha dichiarato che il giovane che occupava il sedile posteriore ascoltava musica con le cuffiette e le uniche cuffiette ritrovate furono consegnate alla famiglia (OMISSIS). Aggiunge che (OMISSIS) nel corso dell’interrogatorio libero ha dichiarato di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo e che lo stesso in una dichiarazione scritta ha affermato che il giorno prima del sinistro alla guida del mezzo si era messo (OMISSIS). Osserva ancora che le testimonianze rese dagli agenti della P.S. erano assolutamente inattendibili stante la pendenza di un procedimento penale per la soppressione di prove determinanti (il c.d. ove erano le foto scattate in occasione del primo intervento si era irrimediabilmente danneggiato; le foto stampate erano state eliminate dal fascicolo, trattandosi di foto cruente).
Il motivo e’ inammissibile. Va rammentato che con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puo’ rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove e’ sottratto al sindacato di legittimita’, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7 aprile 2017, n. 9097; 7 dicembre 2017, n. 29404; 5 luglio 2018, n. 17611). Quanto alla denuncia di vizio motivazionale, la stessa per un verso incorre nella preclusione di cui all’articolo 348 ter c.p.c., essendo le due decisioni di merito sul punto di cui al motivo di censura fondate sulle medesime ragioni di fatto, per l’altro attinge circostanze gia’ oggetto di esame da parte della corte territoriale.
Con il quarto motivo si denuncia violazione degli articoli 2699 e 2700 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che non puo’ essere riconosciuta l’efficacia dell’atto pubblico alle dichiarazioni degli agenti di P.S. che riportano quanto riferito dal personale dell’obitorio secondo cui i genitori di (OMISSIS) avrebbero riconosciuto come proprio figlio il giovane cui era stato attribuito il n. 1 e con la scritta “conducente”.
Il motivo e’ inammissibile. In violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 la parte ricorrente ha omesso di trascrivere il contenuto del rapporto di P.S. in modo da poter apprezzare la valenza della censura. Ad ogni buon conto deve intendersi che la corte territoriale abbia collegato l’efficacia di piena prova solo alle dichiarazioni rese in presenza dei verbalizzanti e dunque, eventualmente, solo alle dichiarazioni del personale dell’obitorio, ove fosse questo l’oggetto del processo verbale.
Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’articolo 2730 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alle dichiarazioni rese da (OMISSIS), che alle stesse non puo’ attribuirsi valore confessorio in relazione alla posizione di (OMISSIS) e che trattasi, per questo aspetto, di dichiarazione di comodo.
Il motivo e’ inammissibile. La decisione della corte territoriale non rinviene il proprio fondamento, in ordine alla posizione di conducente del (OMISSIS), nella dichiarazione resa da (OMISSIS), ma nelle testimonianze degli operanti di P.S. e nel rapporto a cura di questi. Quanto alle dichiarazioni della (OMISSIS), cio’ che emerge dalla motivazione della decisione impugnata e’ solo che la stessa dall’inizio ha riconosciuto la propria responsabilita’ per avere affidato la guida del veicolo a soggetto privo della patente di guida.
Con il sesto motivo si denuncia omessa motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ violazione dell’articolo 132 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che il giudizio di inammissibilita’ delle prove e’ privo di motivazione in quanto basato su una lettura errata dell’ordinanza del 27 aprile 2017, la quale non aveva ad oggetto l’inammissibilita’ delle istanze istruttorie, ma solo l’ammissibilita’ di giuramento e di interrogatorio, nonche’ ordine di esibizione.
Il motivo e’ inammissibile. La questione della errata percezione dell’ordinanza istruttoria e’ priva di decisivita’ in quanto la statuizione sul punto si basa su una indipendente valutazione di ammissibilita’ dei capitoli di prova orale, dei quali la corte territoriale ha ritenuto rilevanti solo i numeri 17 e 18, ma non li ha poi ritenuti ammissibili per mancata indicazione dei testi.
Con il settimo motivo si denuncia omessa motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonche’ violazione degli articoli 99, 112, 113, 414, 416, 418, 420 e 345 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilita’ della domanda proposta dagli appellanti principali di risarcimento del danno nel caso di conferma che alla guida vi fosse il figlio (OMISSIS) ritenendola proposta per la prima volta in appello, laddove invece la stessa era stata proposta in via riconvenzionale nella memoria di costituzione in primo grado. Aggiunge che comunque non poteva trattarsi di domanda nuova in quanto comportante solo un mutamento della percentuale di responsabilita’ ove il conducente fosse stato identificato in (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile. Come del resto afferma la stessa parte ricorrente, che sul punto rinvia alla domanda di revocazione ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, la censura ha ad oggetto un fatto processuale (la proposizione della domanda in primo grado) che il giudice avrebbe erroneamente supposto inesistente, senza che sul punto sia insorta controversia, e dunque un caso di revocazione, per cui la relativa istanza deve essere proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza e non puo’ essere proposto ricorso per cassazione. Ne’ puo’ ravvisarsi la non novita’ della domanda, costituendo una domanda diversa quella che enunci, fra gli elementi di fatto della fattispecie costitutiva del diritto, una circostanza diversa, quale quella che il (OMISSIS) fosse o non fosse alla guida e dunque fosse o non fosse il responsabile (rectius il corresponsabile) del sinistro.
Alla luce di quanto osservato, non ricorrono i presupposti del rinvio pregiudiziale invocato in sede di memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
Infine, sempre in sede di memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., e’ stato richiesto rinvio pregiudiziale, nelle forme di un ottavo motivo di ricorso, sul medesimo oggetto di cui al quinto motivo del ricorso sub n. r.g.25590/2021, rinvio di cui non ricorrono i presupposti per quanto gia’ osservato in sede di esame di quest’ultimo ricorso.
Passando ai ricorsi incidentali relativi al ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), e muovendo da quello proposto da (OMISSIS), con il primo motivo, proposto in via condizionata, si denuncia violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di regresso proposta da (OMISSIS).
Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del motivo, proposto in via condizionata all’accoglimento del ricorso.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 112, 115 e 132 c.p.c., articolo 1227 c.c., nonche’ omessa motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, nonostante abbia accertato il concorso colposo dei danneggiati, lo ha limitato nella misura del tutto impalpabile del 5% in carenza di motivazione.
Il motivo e’ inammissibile. La percentuale del 5% corrisponde alla rilevanza causale che il giudice di merito ha attribuito all’accettazione di un conducente privo di patente di guida: trattasi di giudizio di fatto insindacabile nella presente sede di legittimita’.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 112, 115 e 132 c.p.c., articoli 2043 e 2054 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Osserva la parte ricorrente che l’affidamento dell’autovettura da parte di (OMISSIS) non puo’ costituire antecedente indispensabile alla produzione dell’evento perche’ secondo un giudizio di probabilita’ ex ante l’evento occorso non poteva apparire come una conseguenza normale dell’antecedente costituito dal detto affidamento.
Il motivo e’ infondato. La rilevanza eziologica e’ stata correttamente ritenuta dal giudice del merito sulla base del rischio tipico connesso all’azione compiuta dalla (OMISSIS) (affidamento del veicolo a soggetto privo di patente di guida) e dunque sulla base del criterio della regolarita’ causale integrata dallo scopo della norma violata.
Passando al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), con il primo motivo proposto in via condizionata, si denuncia violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che la corte d’appello non ha pronunciato sulla domanda di manleva nei confronti della societa’ assicuratrice.
Con il secondo motivo proposto in via condizionata, si denuncia violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., articolo 2055 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che la corte d’appello non ha pronunciato sulla domanda di regresso.
Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dei due motivi, proposti in via condizionata all’accoglimento del ricorso.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., articolo 1227 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, nonostante abbia accertato il concorso colposo dei danneggiati, lo ha limitato nella misura del tutto impalpabile del 5% in carenza di motivazione.
Il motivo e’ inammissibile per le stesse ragioni del secondo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS).
Passando al ricorso proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza di data 16 settembre 2019, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 132, 244 e 416 c.p.c., 2729, 1223, 1226 e 2056 c.c., articolo 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che la sentenza, con riferimento alla domanda avente ad oggetto il lucro cessante, e’ affetta da nullita’ perche’ mancante del requisito motivazionale, risultando disattesi senza motivazione molteplici elementi fattuali dimostrati (percorso scolastico, progetti di iscrizione alla facolta’ di ingegneria gestionale, professione dei genitori) e cadendo anche in contraddizione nel rilevare da una parte la gravita’ dei postumi incidenti sulla capacita’ lavorativa futura, dall’altra che i postumi non pregiudicherebbero l’inserimento nella farmacia della madre. Aggiunge che i capitoli di prova testimoniale erano specifici.
Il motivo e’ parzialmente fondato. Va rammentato che e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Nella misura in cui per la denuncia di motivazione apparente si fa rinvio ad una divergenza dalle risultanze processuali la censura e’ irrituale e pertanto inammissibile.
Il motivo di ricorso non e’ tuttavia solo articolato mediante il confronto con le risultanze istruttorie, ma e’ anche formulato nei termini di una contraddizione interna della motivazione, ed in particolare per avere da una parte rilevato una grave entita’ di postumi invalidanti, “sicuramente incidenti negativamente sulla sua capacita’ lavorativa futura anche di natura esclusivamente intellettuale” (pag. 86 della sentenza), dall’altra escluso l’incidenza di tali postumi sull’esercizio della professione di farmacista. Si tratta affermazioni inconciliabili che introducono una contraddizione nel cuore della motivazione. Alla luce di tale contraddizione, e soprattutto del rilievo della gravita’ dei postumi invalidanti con riferimento alla “capacita’ lavorativa futura anche di natura esclusivamente intellettuale”, privo di motivazione e’ il giudizio di irrilevanza delle circostanze relative alle attitudini allo studio ed ai progetti universitari e di vita professionali, nonche’ della stessa professione esercitata dai genitori. E’ ben vero che quest’ultimo profilo e’ stato considerato con riferimento all’attivita’ svolta dalla madre (farmacista) ma, avendo riconosciuto la sicura incidenza della grave entita’ dei postumi permanenti sulla capacita’ lavorativa anche di natura esclusivamente intellettuale, non si comprende la conclusione in termini di ininfluenza dell’invalidita’ ai fini dell’esercizio della professione di farmacista.
Piu’ in generale, alla luce di tali veri e propri vuoti motivazionali non si comprende l’esito liquidatorio in termini di triplo della pensione sociale, il quale costituisce solo la soglia minima del danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell’articolo 137, u.c., cod. ass., pur rilevante quando non vi sia percezione di redditi (cfr. da ultimo Cass. n. 17690 del 2020). Costituisce invero insegnamento risalente di questa Corte quello secondo cui la liquidazione del danno da riduzione della capacita’ di guadagno, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un minore in eta’ scolare, puo’ avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorche’ possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepira’ un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio: la relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico sociali della famiglia e solo in assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, percio’, del possibile ricorso alla prova presuntiva), la liquidazione potra’ avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale (Cass. n. 24331 del 2008). Alla luce di tale principio di diritto, apparente risulta la motivazione una volta che si muova dalla premessa dell’esistenza di postumi “sicuramente incidenti negativamente sulla sua capacita’ lavorativa futura anche di natura esclusivamente intellettuale” e della possibilita’ di risultanze processuali in ordine agli studi compiuti e le inclinazioni manifestate dal danneggiato, nonche’ le condizioni economico – sociali della famiglia.
Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine al motivo di impugnazione costituito dall’omessa applicazione, in via sussidiaria, del criterio di liquidazione del danno rappresentato dal piu’ elevato fra i redditi prodotti dai genitori del danneggiato.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., articoli 1223, 1226 e 2056 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che la corte d’appello, ai fini del rispetto del principio di integralita’ del risarcimento, avrebbe dovuto fare applicazione, in via sussidiaria, del criterio di liquidazione del danno rappresentato dal piu’ elevato fra i redditi prodotti dai genitori del danneggiato.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento di secondo e terzo motivo.
Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine al motivo di appello avente ad oggetto l’erroneita’ della liquidazione operata dal Tribunale per avere fatto applicazione di un coefficiente di applicazione risalente alle tabelle del Regio Decreto n. 1403 del 1922, fondate su aspettative di vita e tassi di interessi non piu’ attuali.
Il motivo e’ fondato. La censura rispetta l’onere processuale di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La corte territoriale ha effettivamente omesso di pronunciare sul motivo di appello in questione.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., articoli 1223, 1226 e 2056 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che il coefficiente di capitalizzazione del danno patrimoniale futuro deve essere effettivamente adeguato al caso concreto e che inadeguati sono i coefficienti di applicazione risalenti alle tabelle del Regio Decreto n. 1403 del 1922.
L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.
Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 1227 e 2056 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che l’esclusione della risarcibilita’ delle spese odontoiatriche a causa del mancato uso delle cinture di sicurezza e’ in contraddizione con le conclusioni della consulenza di parte, ritenute “puntuali” dal CTU, per le quali ove il (OMISSIS) avesse indossato le cinture di sicurezza, avrebbe riportato una lesivita’ complessivamente maggiore di quella verificatasi, per il minor spazio di dispersione dell’energia cinetica derivante dall’impatto, con probabile decesso.
Il motivo e’ inammissibile. La censura intercetta il giudizio di fatto in ordine al nesso di causalita’ il quale e’, come tale, non sindacabile in sede di legittimita’.
Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di pronunciare in ordine alla eccezione di carenza di interesse dell’impugnazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) per il mancato riconoscimento della corresponsabilita’ dei trasportati nella causazione dell’evento dannoso.
Il motivo e’ inammissibile. L’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di
merito, dovendosi escludere che l’omesso esame di
un’eccezione processuale possa dare luogo a pronuncia implicita, idonea al giudicato (fra le tante da ultimo Cass. n. 6174 del 2018).
Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli articoli 132 e 100 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che (OMISSIS) e (OMISSIS) sono privi di interesse in ordine all’impugnativa, proposta nell’appello incidentale, della statuizione di merito per il mancato riconoscimento della corresponsabilita’ dei trasportati nella causazione dell’evento dannoso stante la condanna in solido con la societa’ assicuratrice, che ha provveduto a corrispondere integralmente gli importi dovuti, ed in presenza inoltre di capienza del massimale residuo di polizza.
Il motivo e’ infondato. Il giudice di appello ha invero riconosciuto il concorso del fatto colposo dei danneggiati nella misura del 5%. La presenza della condanna in solido con l’assicuratore e la necessita’ inoltre di preservare la capienza del massimale rendono evidente l’interesse a proporre l’impugnazione in discorso, che e’ profilo da valutare ex ante e non all’esito della decisione.
Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., articoli 1226, 1227 e 2056 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, accogliendo parzialmente gli appelli incidentali di (OMISSIS) e (OMISSIS), ha riconosciuto la corresponsabilita’ dei danneggiati trasportati nella misura del 5% e che, al contrario, la condotta del (OMISSIS) non ha inciso causalmente sulla dinamica del sinistro. Aggiunge che priva di motivazione e’ la quantificazione del concorso causale dei danneggiati nella misura del 5%.
Il motivo e’ infondato. La corte territoriale ha riconosciuto il concorso del fatto colposo ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1, degli occupanti il mezzo per avere accettato la guida del veicolo da parte del (OMISSIS), privo della patente di guida, e ha di conseguenza ridotto il risarcimento del danno sofferto dai trasportati nella misura del 5%. Circa la valenza causale della condotta del (OMISSIS) la censura e’ inammissibile in quanto mira ad incidere sul giudizio di fatto del giudice di merito. Infondata e’ la denuncia di carenza di requisito motivazionale in quanto la percentuale del 5% e’ espressiva del grado di rilevanza causale che il giudice di merito ha attribuito all’avere accettato che alla guida si ponesse una persona priva di patente di guida.
Passando al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., articoli 3 e 111 Cost. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla conferma della liquidazione del danno morale nella misura di Euro 80.000,00, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello per disattendere il motivo di appello, le tabelle del Tribunale di Milano trovano applicazione non soltanto nell’ipotesi di perdita del rapporto parentale, ma anche in quella di lesione. Aggiunge che la corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione con riferimento alle ragioni per le quali non e’ stato riconosciuto, nella misura invocata, il pregiudizio cagionato alla madre dalle gravissime lesioni patite dal figlio (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile. E’ pur vero che le tabelle del Tribunale di Milano contemplano il danno non patrimoniale non soltanto per la morte del congiunto, ma anche per grave lesione del rapporto parentale. In questa seconda ipotesi le tabelle in discorso prevedono tuttavia solo un tetto massimo, corrispondente a quello del danno da morte del congiunto. Manca quindi una soglia minima di identificazione del danno. Cio’ premesso, la censura difetta di specificita’ in quanto la ricorrente non ha specificatamente indicato le ragioni per le quali la liquidazione del danno sarebbe sproporzionata con riferimento ad una tabella che non contiene una soglia minima di risarcibilita’, ne’ tale sproporzione risulta denunciata con riferimento ad altro criterio tabellare (cfr. Cass. n. 10579 del 2021). Per il resto la censura costituisce una confutazione del giudizio di fatto in ordine ai presupposti del danno risarcibile, che e’ valutazione in quanto tale non scrutinabile nella presente sede di legittimita’.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., articolo 111 Cost. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che la motivazione e’ apparente con riferimento al mancato riconoscimento del risarcimento per una serie di spese che risultavano documentate, ed in particolare le spese per: assistenza degenza riabilitativa; assistenza recupero anno scolastico, relazione tecnica; visite specialistiche.
Il motivo e’ inammissibile. E’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). La denuncia di motivazione apparente e’ formulata in modo irrituale come divergenza dalle risultanze processuali.
Passando al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), con l’unico motivo, proposto in via condizionata, si denuncia violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di regresso proposta da (OMISSIS) nei confronti del condebitore solidale.
Il motivo e’ inammissibile. La censura risulta formulata senza rispettare l’onere processuale di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Emerge comunque che il diritto di regresso risulta riconosciuto in primo grado (si veda pag. 10 dello stesso ricorso incidentale), riconoscimento confermato in sede di appello (si veda pag. 83 della sentenza) nei limiti della responsabilita’ riconosciuta pari a 1/3.
Passando al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), con il primo motivo proposto in via condizionata, si denuncia violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che la corte d’appello non ha pronunciato sulla domanda di regresso.
Il motivo e’ inammissibile. La censura risulta formulata senza rispettare l’onere processuale di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Emerge comunque che il diritto di regresso risulta riconosciuto in primo grado (si veda pag. 10 dello stesso ricorso incidentale) e la sentenza di appello ha confermato la sentenza di primo grado per ogni altra statuizione.
Con il secondo motivo proposto in via condizionata, si denuncia violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., articolo 2055 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la parte ricorrente che la corte d’appello non ha pronunciato sulla domanda di manleva nei confronti della societa’ assicuratrice.
Il motivo e’ inammissibile. In violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, non vi e’ alcuna indicazione, nella illustrazione del motivo, circa le domande di manleva che sarebbero state proposte, per cui la censura non puo’ essere scrutinata.
Deve essere disposto il regolamento delle spese del giudizio di cassazione con riferimento ai rapporti processuali derivante dai ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS) sia avverso la sentenza di data 16 settembre 2019 che avverso la sentenza di data 12 luglio 2021, avuto riguardo al valore della controversia e alle fasi per le quali vi e’ stata attivita’ difensiva. Con riferimento ad entrambi i ricorsi le spese liquidate, come in dispositivo, seguono la soccombenza, salvo, quanto al ricorso proposto nei confronti della prima sentenza, la compensazione delle spese nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) stante la reciproca soccombenza.
Poiche’ i ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), anche quanto al ricorso incidentale proposto nei confronti di (OMISSIS), vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1 – quater della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo parzialmente ed il quarto motivo del ricorso proposto da (OMISSIS), rigettando per il resto il ricorso con assorbimento di secondo, terzo e quinto motivo, e dichiara inammissibili i ricorsi incidentali proposti, in relazione a tale ricorso, da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
rigetta il ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza di data 16 settembre 2019;
rigetta il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) in relazione al ricorso (OMISSIS)- (OMISSIS) e dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) in relazione al ricorso (OMISSIS)- (OMISSIS), con assorbimento rispettivamente del primo motivo e del primo e secondo motivo;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione limitatamente al rapporto processuale instaurato con il ricorso proposto da (OMISSIS), cui demanda di provvedere anche sulle relative spese del giudizio di legittimita’;
rigetta il ricorso proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza di data 12 luglio 2021;
condanna con riferimento al ricorso recante il numero di r.g. 25590/2021 (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna con riferimento al ricorso recante il numero di r.g. 25590/2021 (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna con riferimento al ricorso recante il numero di r.g. 25590/2021 (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna con riferimento al ricorso recante il numero di r.g. 25590/2021 (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna con riferimento al ricorso recante il numero di r.g. 25590/2021 (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS) s.p.a., delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna con riferimento al ricorso recante il numero di r.g. 25590/2021 (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) in (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
dispone la compensazione delle spese processuali fra (OMISSIS) e (OMISSIS) da una parte e (OMISSIS) e (OMISSIS) dall’altra con riferimento al ricorso recante il numero di r.g. 37358/2019;
condanna con riferimento al ricorso recante il numero di r.g. 37358/2019 (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna con riferimento al ricorso recante il numero di r.g. 37358/2019 (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna con riferimento al ricorso recante il numero di r.g. 37358/2019 (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS) s.p.a., delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna con riferimento al ricorso recante il numero di r.g. 37358/2019 (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) in (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali (OMISSIS) e (OMISSIS) e dei ricorrenti incidentali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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