In tema d’IVA e l’art. 21 comma 7 del d.P.R. n. 633 del 1972

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 marzo 2021| n. 6983.

In tema d’IVA, l’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 – in base al quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura – va interpretato nel senso che il corrispondente tributo viene ad essere considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione, conseguentemente, “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate e, per ciò stesso, estraniata dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”, che presiede alla detrazione d’imposta di cui all’art. 19 d.P.R. cit. (e ciò anche perché l’emissione di fatture per operazioni inesistenti ha sempre costituito condotta penalmente sanzionata come delitto); tale regola prevale su qualsiasi regime speciale o agevolativo, quale quello ex art. 34 del cit. d.P.R. 633 del 1972, in tema di debito d’imposta del produttore agricolo.

Ordinanza|12 marzo 2021| n. 6983

Data udienza 29 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Iva – Avviso di accertamento – Indagini bancarie – Fatture per operazioni inesistenti – Autorizzazioni – Presunzione – Inversione dell’onere della prova – Attività agrituristica – Art. 5, L. n. 413/1991 – Regime forfettario – Mancanza assoluta dei motivi – Cass. Civ. Sez. Un. n. 8053/2014 – Correttezza giuridica – Coerenza logico formale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15627-2013 proposto da:
(OMISSIS), RICORSO NON DEPOSITATO ALLA data del 01/07/2013;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in 2602 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente successivo –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DP POTENZA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 96/2012 della COMM. TRIB. REG. della BASILICATA, depositata il 01/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 96/01/2012, depositata in data 1.08.2012, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2006; l’Agenzia delle Entrate aveva accertato induttivamente il reddito conseguito dalla contribuente, che non aveva presentato dichiarazione dei redditi e contestato, ai fini Iva, l’emissione e la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, provvedendo a richiedere la relativa imposta dovuta. Il tutto scaturiva da una attivita’ di indagine, conseguente ad una verifica effettuata nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. interessando, con riferimento alla contribuente, sia il profilo connesso alle operazioni relative alle fatture per operazioni inesistenti, sia l’aspetto finanziario verificato mediante indagini bancarie.
La CTR, per quanto di interesse, affermava la legittimita’ dell’avviso sul presupposto che l’attivita’ agrituristica era considerata agricola ai fini amministrativi ma non tributari ed era quindi assoggettata alle norme disciplinanti il reddito di impresa e quindi l’accertamento induttivo e, con riferimento alle fatture, che le stesse non trovavano riscontro in operazioni rese.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e il secondo motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
Lamenta l’omesso esame della prova documentale dei lavori descritti nelle fatture contestate come inesistenti, consistente nella comunicazione di inizio lavori presentata presso la Comunita’ Alto Bradano di Acerenza in data 16.3.2006 dalla committente (OMISSIS) s.p.a., e il difetto di motivazione sulla circostanza.
La censura non e’ fondata.
1.1. La CTR ha osservato che, in relazione alla fattura emessa dalla ditta (OMISSIS) relativa a lavori di sistemazione esterna e modellamento terreno, i controlli effettuati sulla ditta contribuente avevano verificato che la stessa, relativamente a questi lavori, non aveva acquistato materiali e servizi inerenti, non disponeva di sufficiente personale e non aveva mai dichiarato, quale luogo di lavoro a fini Inail la localita’ di Forenza, sede della contribuente e luogo di espletamento delle prestazioni. Altri elementi valutati dalla CTR erano la mancanza di registrazione della fattura, il mancato pagamento e l’omesso collaudo degli ingenti lavori. La CTR ha osservato che la ricostruzione di fatti ed accadimenti era fondata su presunzioni aventi le caratteristiche di gravita’, precisione e concordanza e ne’ era stata fornita prova certa a confutazione della tesi dell’ufficio.
1.2. In merito alla fattura di Euro1.000.000,00 emessa alla societa’ (OMISSIS), la CTR ha rilevato che la contribuente non aveva ne’ attrezzature idonee alle prestazioni rese, ne’ aveva contabilizzato fatture inerenti a costi e/o materiali attinenti alle operazioni fatturate.
Inoltre, relativamente alla predetta operazione, la CTR ha ritenuto non sufficientemente documentate e giustificate le operazioni di versamento ai soci della societa’ (OMISSIS) per l’importo di Euro 731.000,00 successive al pagamento di complessivi Euro 948.000,00 riferito alla fattura emessa alla societa’ (OMISSIS). Le operazioni di versamento ai soci della anzidetta societa’ da parte della contribuente, a giudizio della Commissione erano una operazione di retrocessione alla societa’ dello stesso credito, senza che fosse stata fornita alcuna idonea giustificazione in merito ai versamenti alle persone fisiche.
La CTR ha dunque esaminato le prove fornite, motivando sul punto.
1.3. La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione.
Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Le censure motivazionali non conferiscono, comunque, al giudice di legittimita’ il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensi’ la sola facolta’ di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui “spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (ex multis, Cass. n. 742/2015).
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.R. n. 600 del 1973, articoli 39 e 42, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Lamenta che erroneamente la CTR aveva ritenuto la natura imprenditoriale e non agricola dell’attivita’ agrituristica accertata.
La censura non e’ fondata.
2.1. In ordine all’inquadramento ai fini fiscali, la L. n. 96 del 2006, articolo 7, comma 2, stabilisce l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 5 il quale prevede un regime fiscale apposito per lo svolgimento dell’attivita’ agrituristica: si tratta di un regime forfettario che si applica a condizione che l’attivita’ agrituristica sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni amministrative previste dalle leggi regionali.
Ai fini Iva, il regime forfettario consiste nell’applicazione di una percentuale di detrazione pari al 50% dell’Iva sulle operazioni attive relative all’agriturismo. Il regime e’ applicabile a tutti i soggetti che esercitano tale attivita’, sia in forma individuale, che in qualsiasi forma societaria. Ai fini delle imposte sui redditi, la norma prevede la determinazione del reddito imponibile applicando ai ricavi derivanti dall’attivita’ agrituristica un coefficiente di redditivita’ pari al 25%. Il coefficiente di redditivita’ puo’ essere applicato soltanto dalle ditte individuali e dalle societa’ di persone (comprese snc e sas), con esclusione, quindi, delle societa’ di capitali ed enti commerciali.
Tale regime, pur essendo quello naturale, non e’ obbligatorio, per cui si puo’ sempre optare per la determinazione dei redditi e dell’Iva con metodi ordinari; l’opzione va comunicata nella dichiarazione Iva, valida anche ai fini del reddito, vincolante per almeno un triennio.
Il regime di favore non comporta l’esonero dagli obblighi contabili previsti in applicazione delle norme tributarie e civilistiche per lo svolgimento di attivita’ commerciali (contabilita’ semplificata o ordinaria) ai fini della determinazione del reddito, mentre ai fini Iva vi e’ l’obbligo della separazione dell’attivita’ in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 36, comma 4, a meno che entrambe le attivita’ (sia quella agricola che l’agriturismo) siano svolte in regime ordinario.
La CTR ha osservato che all’attivita’ di agriturismo, benche’ connessa all’attivita’ agricola strictu sensu, non si applicano le norme proprie del settore agricolo relativamente ai redditi ed Iva e che, in considerazione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, l’ufficio poteva induttivamente determinare i redditi e le altre componenti attive (anche ai fini IVA).
2.2. Cio’ posto, in tema di accertamento tributario, sulla base di una giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui si ritiene di dovere dare continuita’, rientra nel potere dell’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della previsione di legge, la scelta del corrispondente metodo da utilizzare per procedere all’accertamento, di cui il contribuente puo’ dolersi solo se gliene derivi un pregiudizio sostanziale (v., per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 2872 del 03/02/2017 Rv. 642889). L’Amministrazione finanziaria non e’ infatti vincolata nella metodica da utilizzare, spettandole il potere di scegliere, nell’ambito dei criteri stabiliti dalla legge, quello ritenuto, nel caso, utile per il buon fine dell’azione accertativa, per cui una doglianza, che si limiti a contestare la correttezza formale di un atto impositivo, in connessione con una scelta discrezionale dell’amministrazione ed in assenza di pregiudizio sostanziale, risulta inammissibile, per difetto di interesse e non e’ idonea a giustificarne l’annullamento. Nella specie, come correttamente rilevato dalla ricorrente, sussistevano astrattamente i presupposti per l’accertamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 41, ma anche ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera c) e d), poiche’ la contribuente aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali il che rendeva, all’evidenza, inattendibile nel complesso la contabilita’, a nulla rilevando che le scritture fossero state inizialmente istituite.
La inattendibilita’ della contabilita’ puo’ discendere invero dalla sua incompletezza ma anche dalla sua mancata istituzione o dal mancato aggiornamento, trattandosi di situazioni del tutto assimilabili, alla luce della lettera e della ratio della previsione dell’accertamento induttivo extracontabile, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, che e’ collegato a tutte le ipotesi di contabilita’ complessivamente inattendibile ovvero ad altre circostanze di una certa gravita’, quali: 1) Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi; 2) Mancata tenuta scritture contabili o sottrazione delle stesse all’ispezione; 3) Scritture contabili complessivamente inattendibili.
In coerenza al consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il reddito sociale non sia stato indicato nella dichiarazione, ovvero la contabilita’ sociale possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto palesemente incompleta addirittura per mancanza delle scritture contabili per l’anno di riferimento, deve quindi ritenersi legittimo l’accertamento del reddito d’impresa, effettuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2; cio’ in quanto, in tali casi e’ consentito all’ufficio dubitare della veridicita’ delle operazioni dichiarate e della regolarita’ complessiva della contabilita’ fiscale e, quindi, desumere, sulla base di presunzioni semplici, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. 26369/2019)
4. Con il quarto motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 56, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Lamenta che la CTR aveva ritenuto integrato l’obbligo di motivazione dell’accertamento con il semplice riferimento alla indicazione della autorizzazione all’indagine bancaria.
La censura non e’ fondata.
Questa Corte ha ancora di recente affermato che “L’autorizzazione necessaria agli uffici per l’espletamento di indagini bancarie non deve essere corredata dall’indicazione dei motivi, non solo perche’ in relazione ad essa la legge non dispone alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto invece stabilito per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, ma anche perche’ la medesima, nonostante il nomen iuris adottato, esplicando una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento, non e’ nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo, tipologie di atti per le quali, rispettivamente, la L. 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, comma 1, e la L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, prevedono l’obbligo di motivazione”. (Cass. civ., sez. trib., 03-08-2012, n. 14026; Cass. 17457/2017).
Inoltre, in tema di accertamento dell’IVA, l’autorizzazione prescritta dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51, comma 2, n. 7 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 18, comma 2, lettera c) e d)), ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie risponde a finalita’ di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimita’ dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l’illegittimita’ essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente.” (Cass., 7747/2019;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16874 del 21/07/2009 – Rv. 609290 – 01).
Peraltro si osservi che nemmeno l’assenza di autorizzazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 7, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, implica, in assenza di previsioni specifiche, l’inutilizzabilita’ dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l’inviolabilita’ della liberta’ personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal c.p.p., dell’inutilizzabilita’ della prova irritualmente acquisita (Cass. 13353/2018).
2. Con il quinto motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, articolo 38, comma 4 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La censura non e’ fondata.
3.1. La presunzione, stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 2, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dai successivi articoli 54 e 55, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all’attivita’ svolta in regime IVA e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti. La presunzione in virtu’ della quale le movimentazioni bancarie di denaro, risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio, si presumono conseguenza di operazioni imponibili, puo’ essere, pertanto, vinta dal contribuente solo qualora il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. 9573/2007; 21132/2011; 1418/2013). E tuttavia, a tal fine non e’ sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui conti correnti, essendo, per contro, necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilita’ di ogni singola movimentazione alle operazioni gia’ evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneita’ alla sua attivita’, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse (Cass. 1739/2007; 13818/2007; 9146/2010; 21303/2013).
In materia di accertamenti bancari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 4829/2015; 5758/2018) e’ ferma nel ritenere che, qualora l’accertamento, effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione e’ soddisfatto, secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, comma 1, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili.
Nell’ambito del quadro normativo sopra delineato, la sentenza impugnata fa corretta applicazione della presunzione legale posta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, con riferimento ai versamenti effettuati dalla ricorrente ai soci della societa’ (OMISSIS), successive al pagamento di complessivi Euro 948.000,00 riferito alla fattura emessa dalla societa’ (OMISSIS). La CTR ha osservato che le operazioni di versamento ai soci della predetta societa’ da parte della contribuente, apparivano operazioni di retrocessione alla societa’ delle stesse somme e, inoltre, che nessuna idonea giustificazione era stata addotta in merito a versamenti alle persone fisiche.
Come gia’ evidenziato l’ufficio ha fatto ricorso ad un accertamento induttivo e non invece, ad un accertamento sintetico.
5. Con i commi 6 e 7 la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 55, comma 1 e articolo 19, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e lamentando la errata determinazione del volume di affari e il mancato riconoscimento del diritto alla detrazione per non avere riconosciuto che le prestazioni contenute nelle fatture risultavano imputabili all’attivita’ agricola.
La censura non e’ fondata.
Dalla lettura della sentenza si evince che il giudice di appello ha ritenuto che oltre all’attivita’ agricola la ricorrente gestisse una attivita’ imprenditoriale, diversa dall’attivita’ agricola in relazione alla quale aveva omesso la dichiarazione dei redditi. La ricorrente sostiene di aver legittimamente attratto alla contabilita’ dell’impresa agricola (con IVA esposta deducibile) anche i costi sostenuti per l’attivita’ agrituristica, il cui regime fiscale ammette solo l’abbattimento forfettario del 50% dell’iva sulle fatture attive emesse per servizi (di refezione, di alloggio, di vendita prodotti), ma non per quelle passive.
La CTR ha accertato che le operazioni fatturate erano inesistenti.
In tema d’IVA, il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 21, comma 7, in base al quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta e’ dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, va interpretato nel senso che il corrispondente tributo viene ad essere considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione, conseguentemente, “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate e, per cio’ stesso, estraniata dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”, che presiede alla detrazione d’imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 19 (e cio’ anche perche’ l’emissione di fatture per operazioni inesistenti ha sempre costituito condotta penalmente sanzionata come delitto).
Tale regola prevale, peraltro, su qualsiasi regime speciale o agevolativo, quale quello del cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ex articolo 34, in tema di debito d’imposta del produttore agricolo (Cass. 3197/2015).
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.200.00 oltre alle spese prenotate a debito. Doppio contributo, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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