Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 marzo 2021| n. 12330.
In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l’utilizzazione del prestito usurario (la Corte, nella specie, ha peraltro ritenuto la sussistenza dello stato di bisogno non adeguatamente motivata con il generico riferimento a “difficoltà economiche” del denunciante).
Sentenza|31 marzo 2021| n. 12330
Data udienza 27 gennaio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Estorsione aggravata ed usura aggravata – Rito abbreviato – GIP – Inconfigurabilità dell’aggravante dello stato di bisogno – Rideterminazione del trattamento sanzionatorio – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. PAZIENZA Vittorio – rel. Consigliere
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 10/07/2019 dalla Corte d’Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vittorio Pazienza;
Lette le conclusioni scritte presentate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/07/2019, la Corte d’Appello di Torino ha parzialmente riformato (dichiarando prescritta la contravvenzione di cui al capo c, e riformando conseguentemente il trattamento sanzionatorio) la sentenza emessa con rito abbreviato in data 20/12/2011 dal G.i.p. del Tribunale di Acqui Terme, con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di estorsione aggravata ed usura aggravata in danno di (OMISSIS) a lui ascritti ai capi a) e b) (oltre alla contravvenzione di porto abusivo di coltello di cui al capo c).
2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, quanto all’usura, dell’aggravante dello stato di bisogno.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo sussistente il difetto motivazionale denunciato dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Questa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessita’ tale da annientare in modo assoluto qualunque liberta’ di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volonta’ del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza ne’ la causa di esso, ne’ l’utilizzazione del prestito usurario” (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, Di Silvio, Rv. 266162).
La sussistenza di tali specifici presupposti non puo’ ritenersi adeguatamente motivata attraverso il riferimento, contenuto nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 5), al fatto che “la persona offesa ha raccontato di essere stato costretto a ricorrere al prestito a causa di difficolta’ economiche”: tale ultima locuzione ha invero connotazioni del tutto generiche, inidonee a comprovare che la persona offesa si trovasse effettivamente, al momento della conclusione dell’accordo usurario, nelle specifiche condizioni richieste dalla giurisprudenza per l’aggravamento della fattispecie base. Ne’, d’altra parte, puo’ utilmente aversi riguardo alla sentenza di primo grado (che contiene un analogo generico riferimento, nell’esposizione dei fatti, alle “precarie condizioni economiche” del denunciante: cfr. la prima pagina della motivazione).
3. Quanto fin qui esposto impone l’annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Torino per nuovo giudizio in ordine alla configurabilita’ della predetta aggravante.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante dello stato di bisogno, e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply