In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 marzo 2021| n. 12117.

In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche agli incontri cosiddetti “amichevoli” che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall’interessato, dovendo restare esclusi solo gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (fattispecie in cui la conoscibilità era stata correttamente motivata sul rilievo che gli incontri amichevoli in questione erano stati adeguatamente pubblicizzati «sui giornali sportivi e anche sui blog e siti sportivi dell’epoca»).

Sentenza|31 marzo 2021| n. 12117

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Provvedimento di Daspo – Obbligo di presentazione presso i Carabinieri – Art. 6, L. n. 401/1989 – Art. 81, comma 2, c.p. – Incontri Amichevoli – Conoscibilità – Pubblicizzazione dell’incontro – Ricorso inammissibile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/11/2019 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GAI Emanuela;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANGELILLIS Ciro ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli con la quale era stata confermata la sentenza del medesimo tribunale di condanna perche’ ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, L. n. 401 del 1989, articolo 6, perche’, sottoposto a provvedimento di daspo con obbligo di presentazione presso i Carabinieri di Quarto Flegreo, negli orari di svolgimento delle partite di calcio della squadra del Napoli, comprese le partite amichevoli, del Questore di Napoli in data 19/09/2009, non vi ottemperava il 17 e 20 luglio 2012.
2. Per l’annullamento della sentenza deduce, con un unico articolato motivo, la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’erronea applicazione della L. n. 401 del 1989, articolo 6 comma 6 e vizio di motivazione. Argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe tratto la dimostrazione che gli incontri di calcio amichevoli erano adeguatamente pubblicizzati sul rilievo di avere rivenuto sul sito di calcio blog.it la pubblicizzazione degli incontri Napoli – Rappresentativa Trentino e Napoli-Bayer Monaco, quasi fossero un fatto notorio, al contrario la necessaria ricerca da parte dei giudici del merito nei siti internet dimostrerebbe che gli incontri di calcio amichevoli non fossero assolutamente un fatto notorio e che, dunque, l’imputato non conoscendo le date si era trovato nell’impossibilita’ di adempiere all’obbligo di presentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso che ripropone la medesima censura gia’ sottoposta al vaglio del Collegio territoriale e che non si confronta con i passaggi argomentativi sviluppati in risposta nella sentenza impugnata, come integrata dal corredo motivazionale della richiamata decisione di primo grado (v. da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) e’ inammissibile.
4. Deve rilevarsi che non e’ oggetto di contestazione l’omessa presentazione, nelle data del 17 e 20 luglio 2020, del ricorrente, sottoposto a provvedimento questorile che gli imponeva il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, e luoghi limitrofi, prescrivendo allo stesso la presentazione presso i Carabinieri di Quarto Flegreo, secondo le indicazioni ivi previste. Il difensore censura il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto adeguatamente pubblicizzati gli incontri amichevoli di calcio che si disputavano in quelle giornate e, dunque, censura la ritenuta conoscibilita’ per il soggetto tenuto all’osservanza dell’obbligo di presentazione, la cui omissione costituisce reato la L. n. 401 del 1989, ex articolo 6.
Per orientamento consolidato di Questa corte di legittimita’, il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dal L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, commi 1 e 2, puo’ legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. “amichevoli” che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall’interessato dovendo restare esclusi solo gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (cfr. Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363).
Allo stesso modo e’ stato chiarito che il concetto di conoscibilita’ degli incontri implica, pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, un onere del destinatario di tenersi informato sul punto (Sez. 3 n. 7948/17, Rv. 269318), onere che presuppone che gli incontri calcistici, soprattutto quelli amichevoli, siano adeguatamente pubblicizzati.
La Corte d’appello ha ritenuto sulla scorta di un percorso argomentativo che e’ immune da rilievi di illogicita’ che gli incontri amichevoli in questione risultavano adeguatamente pubblicizzati “sui giornali sportivi ed anche sui blog e siti sportivi dell’epoca” il cui testo e'”ancora presente sulla rete”.
A fronte di siffatta motivazione la censura non coglie nel segno ed e’ anche in parte generica laddove non contesta la ritenuta pubblicizzazione sui giornali sportivi, e quanto al riferimento ai siti internet e blog su cui si appunta la censura difensiva, osserva il Collegio che dalla sentenza impugnata risulta che i giudici del merito hanno ritenuto che la pubblicizzazione “risultava” in allora sui giornali e blog, e che vi era ancora traccia al momento del processo di secondo grado, accertamento in punto di fatto rispetto al quale ora il ricorrente propone una diversa e alternativa lettura degli atti e del testo della sentenza che non e’ consentita.
Ne’ coglie nel segno la censura difensiva laddove fa riferimento al fatto notorio. Nel caso di specie oggetto di prova e’ la adeguata pubblicizzazione dell’incontro calcistico che la corte territoriale ritiene dimostrata sulla base di una pluralita’ di elementi – giornali dell’epoca e blog – che certamente costituiscono una delle modalita’ di pubblicizzazione degli incontri calcistici, essendo un normale strumento di diffusione dell’incontro cosi’ da essere previamente conoscibile dall’interessato che e’ messo in grado di adempiere all’obbligo di presentazione.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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