In tema di tutela delle aree sottoposte a vincoli

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 7 novembre 2018, n. 50138

La massima estrapolata:

In tema di tutela delle aree sottoposte a vincoli, non soltanto la realizzazione di un nuovo tracciato, ma anche la modificazione o l’allargamento di una preesistente strada deve essere preceduta dal rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire) e dalla autorizzazione dell’autorità proposta alla tutela del vincolo, atteso che trattasi di modificazione ambientale di carattere stabile, in assenza delle quali si configurano i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Pertanto, la realizzazione ex novo di una strada – nella specie avvenuta mediante sbancamento del costone, con lavori peraltro ancora corso al momento dell’accertamento – è opera che certamente richiede il rilascio del permesso di costruire, trattandosi di intervento di urbanizzazione realizzato da soggetto diverso dal comune, espressamente considerato quale intervento di nuova costruzione dall’art. 3, comma 1, lett. e.2), d.p.R. 380 del 2001, e che, se ricadente in zona vincolata, richiede altresì l’autorizzazione paesaggistica, in quanto potenzialmente idoneo a modificare stabilmente il paesaggio.

Sentenza 7 novembre 2018, n. 50138

Data udienza 13 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filip – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), n. a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/11/2016 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’Il novembre 2016, la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente confermato la condanna inflitta agli odierni ricorrenti per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, comma 1, lettera c), e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (riqualificando in contravvenzione, alla luce della sent. Corte cost. n. 56 del 2016, il delitto di cui al comma 1 bis, della citata disposizione, oggetto di iniziale contestazione e riconosciuto in primo grado), per avere realizzato, senza permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, un tratto di strada con sbancamento del costone in (OMISSIS), area dichiarata di notevole interesse pubblico.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dei suddetti imputati, deducendo i tre motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
3. Con il primo motivo del ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto l’opera realizzata assoggettata a permesso di costruire (anziche’ a denuncia d’inizio attivita’) e ad autorizzazione paesaggistica, benche’ l’intervento non fosse neppure astrattamente idoneo a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale ed in imputazione mancasse addirittura il necessario riferimento al provvedimento dichiarativo del notevole interesse pubblico dell’area.
4. Con ulteriore motivo si deduce ancora vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna della ricorrente (OMISSIS), ritenuta corresponsabile quale mera comproprietaria nonostante l’assenza di prova di un qualsivoglia suo contributo concorsuale materiale o morale all’attivita’ illecita esclusivamente posta in essere dal marito – e comproprietario – (OMISSIS).
5. Con l’ultimo motivo si lamenta vizio di motivazione per non essere state concesse a quest’ultimo le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, essendo il medesimo gravato da precedenti penali risalenti nel tempo senza condanne intermedie a pena detentiva per delitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, comune ai due ricorrenti, e’ manifestamente infondato.
La realizzazione ex novo di una strada – nella specie avvenuta mediante sbancamento del costone, con lavori peraltro ancora corso al momento dell’accertamento, come attestato nella sentenza di primo grado – e’ opera che certamente richiede il rilascio del permesso di costruire, trattandosi di intervento di urbanizzazione realizzato da soggetto diverso dal comune, espressamente considerato quale intervento di nuova costruzione dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e.2), e che, se ricadente in zona vincolata, richiede altresi’ l’autorizzazione paesaggistica, in quanto potenzialmente idoneo a modificare stabilmente il paesaggio. Giustamente, pertanto, la sentenza impugnata – pur affermando che l’opera non ha inciso sul carico urbanistico – ha riconosciuto che essa determinava una “modificazione radicale e stabile del territorio, ancor piu’ se vincolato, alterandone in via definitiva l’assetto”, cio’ che costituisce elemento caratteristico della nuova costruzione, definita dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del citato decreto ed assoggettata al previo rilascio del permesso di costruire a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, successivo articolo 10, comma 1, lettera a). Proprio l’idoneita’ dell’intervento ad alterare il paesaggio ha peraltro giustamente indotto il giudice di merito a ritenere che lo stesso fosse subordinato anche al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
La decisione, peraltro, si allinea ad un orientamento interpretativo risalente ed assolutamente consolidato, posto che in tema di tutela delle aree sottoposte a vincoli, non soltanto (a fortiori) la realizzazione di un nuovo tracciato – come nella specie avvenuto – ma anche la modificazione o l’allargamento di una preesistente strada deve essere preceduta dal rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire) e dalla autorizzazione dell’autorita’ proposta alla tutela del vincolo, atteso che trattasi di modificazione ambientale di carattere stabile, in assenza delle quali si configurano i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, (Sez. 3, n. 33186 del 03/06/2004, Spano, Rv. 229130; Sez. 3, n. 1442 del 06/11/2012, dep. 2013, Pallone, Rv. 254264).
1.1. Quanto alla mancata indicazione del provvedimento impositivo del vincolo, la decisione di legittimita’ richiamata in ricorso quale precedente a sostegno della doglianza afferma che in materia di reati ambientali, la fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, lettera a), – che punisce gli interventi abusivi che ricadono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico – e’ correttamente contestata quando, pur in assenza di esplicita menzione dello specifico provvedimento impositivo del regime vincolistico, sulla base delle altre indicazioni sia comunque possibile risalire al vincolo gravante sull’area (Sez. 3, n. 48984 del 21/10/2014, Maresca, Rv. 261163). La Corte territoriale da’ atto che non e’ contestato che l’area in questione (zona (OMISSIS), pacificamente ricadente in comune di (OMISSIS)) sia zona vincolata e dichiarata di notevole interesse pubblico. La circostanza e’ peraltro attestata da un risalente e noto provvedimento normativo al quale il giudice puo’ fare riferimento in base al principio iura novit curia (cfr., per analoga affermazione concernente l’individuazione dei comuni e delle aree sottoposte alla legislazione antisismica definiti da norme poste da fonti secondarie di diritto oggettivo contenute in decreti ministeriali: Sez. 3, n. 5455 del 28/11/2013, dep. 2014, Nincheri e a., Rv. 258301; Sez. 3, n. 33767 del 10/05/2007, Puleo e a., Rv. 237376) e la cui conoscenza certamente non puo’ incolpevolmente sfuggire al cittadino, tantomeno se, com’e’ il caso di entrambi ricorrenti, sia nativo di (OMISSIS). Ed invero, l’intero territorio di tale comune e’ stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della L. n. 1497 del 1939, articolo 1, lettera d), con Decreto Ministeriale 19 giugno 1958, pubblicato in G.U. n. 209 del 30 settembre 1958.
2. E’ invece fondato il secondo motivo, riferito alla sola ricorrente (OMISSIS).
E’ noto, come questa Corte abbia da tempo composto un contrasto di giurisprudenza che aveva al proposito visto contrapporsi due diversi orientamenti.
Secondo una prima tesi, il proprietario che, essendo consapevole che sul suo terreno viene eseguita da un terzo un’opera abusiva e potendo intervenire, deliberatamente se ne astiene, realizzerebbe una condotta omissiva che renderebbe possibile la commissione dell’abuso, il quale, quindi, sarebbe conseguenza diretta anche della sua omissione, sicche’ l’ipotesi si inquadrerebbe nella previsione del primo e non dell’articolo 40 c.p., comma 2, senza che per l’esistenza del rapporto di causa-effetto occorra un ulteriore obbligo giuridico di impedire l’evento (Sez. 3, 12/07/1999, Cucci’; Sez 3, 14/07/1999 Mareddu e a.; Sez. 3, 14/10/1999, Di Salvo). In ogni caso – aggiungeva la citata giurisprudenza – la posizione di garanzia sarebbe ricavabile dall’articolo 42 Cost., comma 2, nella parte in cui pone limiti al diritto di proprieta’ ai’ fini di assicurarne la funzione sociale, sicche’ la responsabilita’ deriverebbe comunque dalla generale previsione di cui all’articolo 40 cpv. c.p.. Da ultimo si poneva in luce che in tali situazioni sarebbe comunque ravvisabile un concorso morale, poiche’ “grazie alla tolleranza del proprietario, l’autore dell’illecito e’ lasciato nella disponibilita’ del terreno che gli consente di costruire l’opera senza concessione: il che e’ assai piu’ che dar luogo ad un rafforzamento della volonta’ dell’autore” (Sez. 3, 12/07/1999, Cucci’; Sez 3, 14/07/1999 Mareddu e a.; Sez. 3, 14/10/1999, Di Salvo. La conclusione e’ stata successivamente condivisa da Sez. 3, 12/02/2000, Isaia e Sez. 3, 12/11/2002, Bombaci).
Secondo un opposto orientamento, invece, il proprietario di un’area su cui viene realizzata una costruzione abusiva, il quale sia rimasto estraneo alla relativa attivita’ edificatoria anche in veste di semplice committente dei lavori, non ha – perche’ non impostogli da alcuna norma di legge – l’obbligo giuridico di impedire o di denunciare l’attivita’ illecita di costruzione abusiva da altri su detta area posta in essere (Sez. 3, 16/05/2000, Molinaro e a.). Anzi, si osservava richiamandosi la previsione oggi contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 29, la legge, “pur indicando alcuni soggetti (il titolare della concessione edilizia, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori) che sono tenuti a garantire la conformita’ dell’opera alla concessione edilizia e pertanto sono da ritenere responsabili dell’eventuale costruzione in assenza di concessione, tra essi non include il proprietario del terreno. Or se non v’e’ alcuna norma di legge che impone a carico del proprietario dell’area l’obbligo di impedire la costruzione abusiva, e’ da escludere che un tale soggetto possa rispondere del reato edilizio sol perche’ e’ rimasto inerte dinanzi all’illecito commesso da altri” (Sez. 3, 04/04/1997, Celi; Sez. 3, 09/01/2003, Costa; nello stesso senso, piu’ di recente, Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007, Tartaglia, Rv. 238471; Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013, Menditto, Rv. 257625).
Reputa il Collegio che quest’ultima impostazione – divenuta largamente maggioritaria nella giurisprudenza di legittimita’ – sia senza dubbio condivisibile, poiche’ l’inerzia di chi non rivesta una posizione di garanzia ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 29, non ha rilievo penale. La vera natura di tale ultima disposizione, di fatti, non e’ quella – assegnatale dalla giurisprudenza tradizionale – di individuare i soggetti attivi di un presunto reato proprio che, salvo specifiche ipotesi, tale invece non e’ (v., di recente, Sez. 3, Sentenza n. 45146 del 08/10/2015, Fiacchino e a., Rv. 265443), bensi’ quella di estendere la responsabilita’ penale delle figure indicate nel caso di omesso, costante, controllo, anche sulla condotta altrui, circa la conformita’ delle opere in corso d’esecuzione ai parametri di legalita’ sostanziale contenuti nel titolo, negli strumenti urbanistici, nelle disposizioni di legge. Tale forma di responsabilita’ non puo’ dunque essere ascritta a soggetti diversi da quelli indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 29, e quindi non puo’ riguardare il (com)proprietario dell’immobile sul quale si eseguono i lavori abusivi che resti del tutto inerte rispetto all’altrui condotta illecita (nello stesso senso, Sez. 3, n. 33387 del 08/06/2018, Nigro e aa.).
2.1. La conclusione, evidentemente, non esclude la possibile responsabilita’ penale del proprietario che – pur non essendo committente, costruttore o titolare del permesso di costruire (ne’, ovviamente, direttore dei lavori) – ponga in essere qualche contributo, materiale o anche soltanto morale, all’attivita’ di illecita trasformazione del territorio posta in essere direttamente da terzi. Laddove, come nella specie con riguardo alla ricorrente (OMISSIS), vi sia un vincolo di (parentela o) coniugio con il comproprietario autore dell’abuso – cio’ che peraltro spesso accade nella pratica – un consolidato orientamento di questa Corte che va qui ribadito ammette la possibilita’ di utilizzare elementi di prova indiziaria desunti dalla fattispecie concreta per dimostrare la sussistenza della responsabilita’ concorsuale.
Si e’ dunque affermato che in tema di reati edilizi, l’individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio puo’ essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, ricavabili dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilita’ giuridica e di fatto del suolo, dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinita’ tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest’ultimo in loco e dallo svolgimento di attivita’ di vigilanza nell’esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella e a., Rv. 261522; Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012, Zeno e a., Rv. 253065). Pena la sostanziale applicazione del ripudiato principio della responsabilita’ formale per il mero possesso della qualita’, si e’ successivamente chiarito che la prova della responsabilita’ del proprietario non committente delle opere abusive non puo’ essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilita’ giuridica e di fatto del suolo e dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto quali quelli piu’ sopra indicati (Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016, Avanato, Rv. 268014).
2.2. Nel caso di specie, per la signora (OMISSIS), la Corte territoriale ha esclusivamente valorizzato il fatto che ella fosse coniugata in regime di comunione legale dei beni con l’autore materiale dell’abuso (OMISSIS) – unico rinvenuto sui luoghi – e fosse dunque comproprietaria dei terreni dove la piccola strada fu da questi realizzata. Osservando non era stata offerta alcuna “prova concreta da parte della difesa atta dimostrare la estraneita’ dell’imputata”, si e’ concluso che, “ragionevolmente”, ella fosse “naturalmente partecipe delle scelte decisionali della famiglia riguardanti beni che erano anche di sua proprieta’”.
Reputa il Collegio che la motivazione riportata – pur facendo riferimento ad una presunta regola di esperienza – si fondi invece su una mera congettura che incorre nel vizio di manifesta illogicita’, vale a dire un’ipotesi fondata su mere possibilita’, non verificate in base all'”id quod plerumque accidie ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813; Sez. 6, n. 1686 del 27/11/2013, dep. 2014, Keller, Rv. 258135; Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, dep. 2013, Cerrito, Rv. 254572). In ogni caso, la motivazione non soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza sopra citata e, in spregio ai principi che si sono qui ribaditi, ricava sostanzialmente la prova del concorso dal titolo di (com)proprieta’ della ricorrente, ne’ piu’ pregnanti elementi si rinvengono nella conforme sentenza di primo grado (dove la responsabilita’ viene affermata in base al titolo di comproproprieta’ ed al fatto che la donna viveva con il marito nel fondo interessato dai lavori abusivi, circostanza, quest’ultima, specificamente contestata nell’atto di appello, dove si sottolinea come la residenza si trovasse nel medesimo comune, ma ad altro indirizzo).
La sentenza deve dunque essere annullata limitatamente alla posizione della ricorrente (OMISSIS) e, trattandosi di reati contravvenzionali accertati il 20 dicembre 2012 e prescritti alla data del 20 dicembre 2017 (non risultano, invero, cause di sospensione del corso della prescrizione), non ricorrendo l’evidenza di una causa di proscioglimento piu’ favorevole ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, l’annullamento in parte qua va pronunciato senza rinvio per essere i reati estinti.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ generico e manifestamente infondato.
3.1. Quanto alla doglianza relativa all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la stessa e’ incomprensibile, essendo dette circostanze state riconosciute al Costanzo, sin dal giudizio di primo grado, in termini di equivalenza sulla contestata recidiva, profilo che non forma oggetto di specifica contestazione.
3.2. Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata rileva che l’imputato non puo’ piu’ fruire del beneficio, avendone gia’ goduto due volte. In ricorso – che, sul punto, e’ dunque generico – non si contesta la circostanza (che trova peraltro conferma nel certificato penale in atti) e ci si limita a richiamare il principio di cui all’articolo 164 c.p., u.c., e la relativa giurisprudenza, dimenticando che il medesimo non puo’ trovare applicazione laddove la sospensione condizionale sia stata concessa gia’ per due volte, cio’ che determinerebbe addirittura l’obbligo di revocare il terzo beneficio illegittimamente concesso ai sensi dell’articolo 168 c.p., u.c., (cfr., di recente, Sez. 1, n. 12817 del 31/01/2017, Oliveri, Rv. 269516).
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS), tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, consegue a carico del medesimo, a norma dell’articolo 616 c.p.p., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di (OMISSIS) per essere i reati estinti per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Avv. Renato D’Isa

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