In tema di tortura anche quando il reato assuma forma abituale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 4 febbraio 2020, n. 4755

Massima estrapolata:

In tema di tortura, anche quando il reato assuma forma abituale, per l’integrazione dell’elemento soggettivo non è richiesto un dolo unitario, consistente nella rappresentazione e deliberazione iniziali del complesso delle condotte da realizzare, ma è sufficiente la coscienza e volontà, di volta in volta, delle singole condotte. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata ritenuta la configurabilità del reato nei confronti di un minore che aveva partecipato ad alcune soltanto delle numerose irruzioni notturne effettuate da un gruppo di coetanei presso l’abitazione della vittima).

Sentenza 4 febbraio 2020, n. 4755

Data udienza 15 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/07/2019 del Tribunale per i minorenni di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RICCARDI GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. EPIDENDIO Tomaso, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 16/07/2019 il Tribunale per i minorenni di Taranto, in parziale riforma dell’ordinanza del Gip del Tribunale per i minorenni del 25/06/2019, ha sostituito la misura della custodia in IPM con quella del collocamento in comunita’ nei confronti di (OMISSIS), in relazione al concorso nel reato di tortura (articolo 613 bis c.p., commi 1 e 4) contestato al capo 1, lettera h) e i), per avere, in concorso con altri giovani, alcuni maggiorenni, altri minorenni, con violenze fisiche e verbali, consistite in aggressioni, derisione, vessazioni continue, cagionato a (OMISSIS), persona in condizioni di minorata difesa, in considerazione dei disturbi psichici, acute sofferenze fisiche e un verificabile trauma psichico, tale da indurlo a non uscire di casa da circa meta’ marzo 2019, per il terrore di essere oggetto di molestie ed aggressioni.
I fatti – secondo l’assunto accusatorio validato dai giudici della cautela riguardano le condotte violente, umilianti e vessatorie commesse da un gruppo di giovani, sia minorenni che maggiorenni, tra cui l’odierno indagato, ai danni di (OMISSIS), una persona sessantaseienne affetta da disturbi psichici; lo (OMISSIS) era stato fatto bersaglio, in piu’ occasioni, di condotte di violenza fisica e morale, commesse facendo irruzione in gruppo, di notte, nella sua abitazione, percuotendolo anche con mazze, bastoni e scope, e deridendolo, per poi riprendere i misfatti con i telefonini e diffondere i relativi video via web. I fatti – sempre secondo quanto ritenuto dei giudici della cautela – erano venuti alla luce nell’aprile del 2019 in seguito all’intervento della Polizia, allertata dai vicini di casa, che, dopo le iniziali resistenze della persona offesa, che rifiutava di aprire la porta per paura che si trattasse nuovamente dei suoi aggressori, era stato condotto in ospedale, dove era stata verificata la sua condizione fisica ed accertata la presenza di segni di traumi e di uno stato di disidratazione; i primi – come opinato dal Tribunale del riesame – ricollegabili alle aggressioni subite per mano degli indagati, il secondo alla condizione di deprivazione in cui l’uomo viveva da giorni, privo di telefono fisso e cellulare con cui contattare l’esterno, e costretto in casa nel piu’ totale degrado sia personale che ambientale e senza approvvigionarsi di generi di prima necessita’ per la paura di imbattersi negli autori delle condotte ai suoi danni.
In particolare, a (OMISSIS) sono contestate le condotte commesse il (OMISSIS), allorquando i giovani, in occasione del carnevale, si recavano presso l’abitazione dello (OMISSIS) mascherati, indossando tute e con il volto travisato da maschere e passamontagna, e, dopo aver danneggiato la tapparella e le finestre, mandando in frantumi i vetri, tentavano di sfondare a calci la porta di ingresso, contro cui lanciavano anche un bidone della spazzatura (3 marzo), e, riuscendo nell’intento di sfondare la porta di ingresso con calci e con l’utilizzo di mazze il successivo 5 marzo, si introducevano nell’abitazione ed aggredivano, deridevano, terrorizzavano, minacciavano l’uomo, e danneggiavano le cose mobili.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) (detto (OMISSIS)), deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza.
Premesso che, in seguito alla richiesta di giudizio immediato formulata dal P.M., la difesa ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato, il ricorrente delimita le proprie censure al profilo della sola “partecipazione” al reato contestato, tralasciando ogni questione concernente la configurabilita’ dello stesso.
Lamenta l’omessa motivazione in ordine alle doglianze proposte in sede di riesame, e compendiate nei motivi nuovi depositati all’udienza camerale del 15.7.2019: manca, secondo il ricorrente, una motivazione sul dolo dell’ (OMISSIS), e sulla consapevolezza, nelle due volte che si e’ recato presso l’abitazione dello (OMISSIS) (3 e 5 marzo 2019), di concorrere nel reato di tortura; egli infatti si e’ recato solo due volte, benche’ i fatti siano iniziati nel mese di febbraio, e siano proseguiti almeno fino al 6 aprile 2019.
Sostiene inoltre che dal video estrapolato dal telefono del (OMISSIS), concernente i fatti del 3 marzo, emerga la presenza di soli tre soggetti, escluso il (OMISSIS) che filmava; il 3 marzo, dunque, (OMISSIS) non era davanti all’abitazione dello (OMISSIS), non aveva concorso ne’ materialmente ne’ moralmente all’azione, trovandosi a distanza di circa 70 metri, come dichiarato in sede di interrogatorio dal medesimo indagato, e dagli stessi coindagati (OMISSIS) e (OMISSIS).
Anche con riferimento al contenuto dei messaggi scambiati sulla chat “(OMISSIS)”, (OMISSIS) aveva chiarito il significato degli stessi, eccependo altresi’ che si trattava di messaggi del 5 marzo, non del 3; inoltre, se il 3 marzo tutti i giovani avevano indossato maschere di carnevale, non era necessariamente per recarsi dallo (OMISSIS), ma per girare per le vie del paese.
Con riferimento ai fatti del 5 marzo, lamenta l’omessa motivazione sul “profilo psicologico del reato”, evidenziando l’assenza di video che ritraessero (OMISSIS) nell’atto di sfondare la porta dello (OMISSIS), e di dichiarazioni etero accusatorie dei coindagati; anche in tale occasione, l’appuntamento dei giovani per le 19-19,30 presso la sala giochi non implicava la partecipazione dell’ (OMISSIS), che si era fermato all’angolo, perche’ non voleva partecipare, come riferito dallo stesso imputato e da (OMISSIS).
Anche gli altri messaggi rinvenuti sulla chat non sarebbero in grado di fondare la gravita’ indiziaria, in quanto (OMISSIS) temeva soltanto di essere coinvolto, poiche’, sebbene si fosse fermato all’angolo, in ogni caso si era accompagnato agli altri compagni del gruppo; cosi’ i messaggi del 9 aprile, con cui consigliava ai compagni di “eliminare tutto”, era indice della sua innocenza, risolvendosi in un semplice consiglio agli altri, cosi’ come quelli con cui commentava i fatti con (OMISSIS) e (OMISSIS), indice della conoscenza dei fatti, ma non della sua partecipazione; l’unico timore di (OMISSIS) era la possibilita’ di restare coinvolto a causa di una fotografia che si limitava ad immortalare i 13 partecipanti al gruppo travestiti in tuta bianca e con facce coperte da maschere.
Inoltre, dai messaggi emergerebbe il riferimento ad una rapina, che sarebbe la prova che vi erano altri ragazzi a recarsi presso l’abitazione dello (OMISSIS).
La motivazione sarebbe dunque illogica, perche’ l’episodio del 3 marzo viene contestato a 7 persone, benche’ il video ne ritragga soltanto tre (oltre (OMISSIS) che filmava), mentre l’episodio del 5 marzo e’ contestato a 12 persone; tra i soggetti identificati nei video, tuttavia, non vi e’ (OMISSIS), la cui presenza non puo’ essere ricavata dalle conversazioni sulla chat.
L’adesione di (OMISSIS) all’appuntamento del 5 marzo presso la sala giochi non puo’ essere valutata come adesione all’aggressione allo (OMISSIS), ma solo all’appuntamento per uscire tra le vie della citta’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giova premettere che il ricorso in esame concerne la medesima vicenda cautelare gia’ vagliata da questa Corte, con riferimento alle posizioni di altri coindagati dell’odierno ricorrente, in due decisioni: Sez. 5, n. 47079 del 08/07/2019, Raho, che ha rigettato i ricorsi, e Sez. 5, n. 50208 del 11/10/2019, Spadavecchia, che ha dichiarato l’inammissibilita’ dei ricorsi.
Peraltro, il ricorrente ha espressamente delimitato le censure al solo profilo della “partecipazione”, tralasciando ogni questione concernente la configurabilita’ del reato di tortura, gia’ oggetto di sindacato nella due decisioni di questa Corte richiamate; questioni in ordine alle quali, dunque, ogni argomentazione appare in questa sede superflua.
2. Tanto premesso, il ricorso e’ inammissibile.
2.1. Va innanzitutto rammentato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, e’ ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicita’ della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628), spettando al giudice di legittimita’ il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimita’ e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
2.2. Cio’ posto, le censure proposte, concernenti la gravita’ indiziaria della partecipazione del ricorrente alle condotte contestate, sono inammissibili, perche’ propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, ictu oculi, addirittura mediante plurimi richiami di estratti di dichiarazioni o di altri atti investigativi arbitrariamente selezionati (e neppure allegati), una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., sono in realta’ dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla partecipazione ai fatti del 3 e del 5 marzo 2019 ed alla sussistenza del dolo.
Il controllo di legittimita’, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non gia’ il rapporto tra prova e decisione; sicche’ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non gia’ nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, e’ estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
2.3. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione e’ giudice della motivazione, non gia’ della decisione, ed esclusa l’ammissibilita’ di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che l’ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicita’ (tantomeno manifeste) e di contraddittorieta’.
Invero, quanto alla prova della partecipazione di (OMISSIS) alle due “spedizioni” di Carnevale, l’ordinanza impugnata ha evidenziato, con riferimento ai fatti della domenica 3 marzo, che, sebbene i video, rinvenuti nella memoria del cellulare in uso al (OMISSIS), ritraessero soltanto tre giovani, travestiti con maschere e tute, intenti a colpire le finestre dell’abitazione della persona offesa, la partecipazione degli altri indagati si desumeva in via logica dai commenti scritti sulla chat appositamente creata, denominata “(OMISSIS)”; in particolare, (OMISSIS), rispondendo alla domanda di (OMISSIS), che, nell’organizzare la spedizione del 5 marzo, chiedeva come vestirsi, anticipava che, pur cambiandosi, avrebbe indossato comunque la tuta (“io pure pero’ sempre a tuta”), e, probabilmente, “il giubbino della scorsa volta” (“io non so se mi metto il giubbino della scorsa volta”); in tal senso confermando la propria presenza e partecipazione ai fatti del 3 marzo.
Analogamente la partecipazione al “raid” del 5 marzo, allorquando i tredici giovani sfondavano la porta di ingresso dell’abitazione della vittima, aggredendolo e deridendolo, e’ stata desunta dalle conversazioni scambiate sulla medesima chat, che danno conto della fase di preparazione ed organizzazione, e, successivamente, dei commenti e della condivisione delle immagini e dei video dell’azione delittuosa; in particolare, (OMISSIS) esprimeva la propria adesione all’appuntamento fissato dal (OMISSIS) presso la sala giochi, per recarsi dal “pazzo” (cosi’ essendo apostrofato dai giovani lo (OMISSIS)), manifestando la decisione di continuare a vestirsi “sempre” con la tuta per non farsi “sgamare” (n.d.r.: riconoscere); la mattina successiva (OMISSIS) “postava” sulla chat la foto di gruppo, che immortalava tutti i tredici partecipanti al “raid”, da ciascuno rivendicato, in posa, nel buio, travestiti con tute bianche o nere, e con i volti travisati da maschere bianche, da clown o da teschio.
2.4. Anche le doglianze concernenti l’elemento soggettivo sono, oltre che non consentite, in quanto dirette ad una rivalutazione del merito, e generiche, in assenza di un concreto confronto argomentativo con l’ordinanza impugnata, manifestamente infondate.
Il ricorrente lamenta, infatti, di avere partecipato soltanto due volte alle “spedizioni” che, invece, erano iniziate a febbraio e cessate ad aprile del 2019, contestando – con doglianze non consentite, oltre che, come gia’ evidenziato, manifestamente infondate – il proprio ruolo attivo, nel tentativo di ridimensionare le proprie responsabilita’.
Tuttavia, e prescindendo dall’errato approccio atomistico e parcellizzato nella esposizione e valutazione degli elementi indiziari che connota il ricorso, essendo pacifico che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non puo’ limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi al fine di verificare se l’ambiguita’ di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere superata (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677), va al riguardo rammentato che la fattispecie di tortura e’ un reato solo eventualmente abituale (o, con terminologia piu’ appropriata, a condotta reiterata), che puo’ essere intergrato anche da una sola condotta che comporti un trattamento inumano o degradante per la dignita’ della persona; in tal senso va, infatti, intesa la proposizione normativa di cui all’articolo 613 bis c.p., comma 1, che, oltre a descrivere la condotta criminosa sulla base di note modali non necessariamente abituali (“con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudelta’”), ed a concentrare il disvalore sull’evento alternativo (“cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico”), prevede che il fatto possa essere commesso “mediante piu’ condotte” ovvero anche con una sola condotta “se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita’ della persona”.
Peraltro, anche in relazione alla dimensione eventualmente abituale del reato, va precisato che non e’ richiesto un dolo unitario, costituito dalla rappresentazione e deliberazione iniziali, anticipate, del complesso di condotte da realizzare, calibrato su una inesistente unita’ ontologica del reato abituale, essendo invece sufficiente la coscienza e volonta’, di volta in volta, delle singole condotte (in tal senso si e’ espressa la giurisprudenza di questa Corte anche con riferimento, ad esempio, ai maltrattamenti in famiglia, reato necessariamente abituale; ex multis, Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R., Rv. 253042: “Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralita’ di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e morali alla vittima, essendo, invece, sufficiente la coscienza e la volonta’ di persistere in un’attivita’ vessatoria, gia’ posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalita’ della vittima”).
Cio’ posto, nel rammentare che la tortura e’ un reato a dolo generico, per l’integrazione del quale e’ sufficiente la coscienza e volonta’ della singola condotta degradante, e non necessariamente abituale, va evidenziato che (OMISSIS) risulta avere consapevolmente partecipato alle due “spedizioni” ai danni della persona offesa, che, pur inserendosi in un piu’ ampio sistema di comportamenti offensivi, precedenti e successivi ai fatti a lui contestati, integrano di per se’ condotte rilevanti ai fini del reato di tortura, materializzate dalla partecipazione attiva o, comunque, dal contributo agevolatore garantito ai concorrenti nel reato.
Nel precisare che, ai fini del dolo, non occorre la consapevolezza della qualificazione giuridica dei fatti, ne’ la coscienza dell’antigiuridicita’ del fatto (secondo la concezione, elaborata nella dottrina d’oltralpe, della c.d. Vorsatztheorie, o teoria del dolo), bensi’ la sola coscienza e volonta’ del fatto e la conoscibilita’ della illiceita’ penale (secondo la concezione, cui aderisce il nostro sistema penale, della c.d. Schuldtheorie, o teoria della colpevolezza), e che il contributo concorsuale rilevante ai sensi dell’articolo 110 c.p. puo’ consistere non soltanto nella realizzazione del fatto tipico – gli atti di violenza e di minaccia perpetrati ai danni della persona offesa -, ma altresi’ nell’agevolazione degli stessi, sia nell’esecuzione, sia nel rafforzamento del proposito criminoso, va dunque ribadito che (OMISSIS) risulta avere partecipato, quanto meno con un contributo materiale agevolativo, alle due “spedizioni”, come si evince dal tenore dei messaggi scambiati nella chat, dai quali si desume, altresi’, una condotta di rafforzamento del proposito criminoso altrui, rilevante ai fini del concorso morale; e, del resto, la consapevolezza della stessa carica offensiva delle condotte risulta ancor piu’ apprezzabile in maniera univoca proprio dagli inviti rivolti – sulla chat condivisa con i complici, in seguito alle prime indagini di polizia – ad eliminare tutte le immagini ed i video, e richiamati nello stesso ricorso.
3. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, trattandosi di imputato minorenne (Decreto Legislativo n. 272 del 1989, articolo 29).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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