Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22192
In tema di successione legittima il rapporto di parentela con il “de cuius”, quale titolo che, a norma dell’art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell’art. 452 c.c.
Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22192
Data udienza 1 luglio 2020
Tag/parola chiave: Successioni – Testamento olografo – Nullità del testamento in quanto apocrifo – Incapacità naturale del defunto inabilitato – Difetto di specificità dei motivi di doglianza – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23557/2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce al ricorso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 174/2016 della Corte d’appello di Trento, depositata il 15/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO
che:
(OMISSIS), deducendo di essere sorella del defunto (OMISSIS), e in tale qualita’ erede legittima di lui, ha chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento (OMISSIS), indicata quale unica erede con il testamento olografo del defunto. Ha chiesto dichiararsi la nullita’ del testamento in quanto apocrifo, deducendo inoltre che la scheda era stata redatta dal testatore in condizione di incapacita’ naturale ed essendo la persona designata incapace di ricevere in quanto curatore del defunto inabilitato.
La convenuta si e’ costituita e ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, per la mancata prova del rapporto di parentela. In via riconvenzionale subordinata, la stessa convenuta, zia paterna del defunto (OMISSIS), ha chiesto la condanna dell’attrice al rimborso delle somme che assumeva di avere erogato in favore di lui per il suo mantenimento, oltre al rimborso delle spese funerarie.
Il Tribunale, con una prima sentenza, ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo che l’attrice avesse dato la prova del rapporto di parentela; ha dichiarato inammissibile la contestazione di autenticita’ della scheda in carenza di proposizione della querela di falso, individuato come il solo strumento idoneo per proporre siffatta contestazione; ha disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle altre domande, che infine ha rigettato con la sentenza definitiva, previa nomina di un consulente medico.
Impugnate la due sentenze da parte di (OMISSIS), questa ha proposto querela di falso contro il testamento documento. E’ seguito l’interpello della convenuta, che dichiarava di non volersi avvalere del documento.
Nel definire il giudizio la Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado la’ dove il primo giudice aveva riconosciuto che il de cuius (OMISSIS) e (OMISSIS) erano fratelli, cosi’ rigettando l’appello incidentale proposto sul punto da (OMISSIS). La corte d’appello ha rigettato ancora l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello principale, riscontrando nell’impugnazione di (OMISSIS) i requisiti prescritti dall’articolo 342 c.p.c.. La corte di merito ha esaminato ancora la questione riguardante la originaria domanda di falsita’ del testamento ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, individuando nella convenuta (OMISSIS) la parte teoricamente soccombente. Quindi, riconosciuta (OMISSIS) come sorella del defunto, ha rigettato l’ulteriore motivo di appello incidentale di (OMISSIS), con il quale la stessa aveva rivendicato la propria qualita’ di erede legittima, in quanto zia paterna del defunto; ha rigettato ancora la domanda di (OMISSIS), di rimborso delle spese per il mantenimento del de cuius e per quelle funerarie; ha condannato la convenuta, appellante incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e a quelle delle consulenze tecniche.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a diciassette motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che:
Il primo motivo denuncia “nullita’ della sentenza e/o del processo (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in relazione all’articolo 111 Cost., articolo 342 c.p.c., articolo 156 c.p.c., comma 3, per non aver dichiarato inammissibile l’appello principale proposto dagli (OMISSIS).
Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione all’articolo 111 Cost., articolo 342 c.p.c., articolo 156 c.p.c., comma 3, per non aver dichiarato inammissibile l’appello principale proposto dagli (OMISSIS)”.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Intanto la ricorrente fa propria una ricostruzione dell’attuale articolo 342 c.p.c., applicabile ratione temporis (si allude alla ricostruzione che concepisce l’atto di appello come progetto di sentenza), che non e’ stata accolta dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, la quale ha stabilito il seguente principio: “Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., S.U., n. 27199/2017).
La corte d’appello, muovendo da una premessa torica coerente con questo principio, ha riconosciuto che l’atto di appello si sottraeva a qualsiasi rilievo di inammissibilita’. In relazione a tale valutazione la ricorrente discorre dei requisiti che sarebbero imposti dal nuovo articolo 342 c.p.c., ma in astratto e in linea teorica, in assenza di qualsiasi confronto fra la sentenza di primo grado e il contenuto dell’atto di appello. Ne’ l’una e ne’ altro, infatti, vengono riportati nella misura sufficiente a fare emergere il supposto difetto di specificita’. Si ricorda che il principio secondo cui la Suprema Corte deve essere posta nelle condizioni di operare la verifica della censura sulla base del solo ricorso, e’ applicabile anche al caso di denuncia di error in procedendo (Cass. n. 23834/2019; n. 11738/2016). Il potere di accesso agli atti riconosciuto in questo caso alla Corte di cassazione non dispensa il ricorrente da una precisa e specifica indicazione, essendo la stessa corte abilitata a una verifica e non a una ricerca autonoma degli atti rilevanti (Cass. n. 20924/2019).
Il terzo motivo denuncia “nullita’ della sentenza e/o del processo (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli articoli 115, 116 122 c.p.c., articolo 183, comma 6, articoli 451 e 2697 c.c., per aver respinto l’eccezione di difetto di legittimazione/infondatezza della domanda per carenza di legittimazione attiva in capo all’attrice”.
Il quarto motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli articoli 115, 116 122 c.p.c., articolo 183 c.p.c., comma 6, articoli 451 e 2697 c.c., per aver respinto l’eccezione di difetto di legittimazione/infondatezza della domanda per carenza di legittimazione attiva in capo all’attrice”.
La ricorrente censura la decisione per avere la corte di merito utilizzato, ai fini della prova del rapporto di parentela, un documento prodotto tardivamente, nel termine concesso per la indicazione della sola prova contraria. Si sostiene, da un lato, la inutilizzabilita’ di tale produzione, dall’altro, l’inidoneita’ della documentazione prodotta nei termini (in particolare un certificato di battesimo di (OMISSIS)) ai fini della prova del rapporto di parentela.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Ai fini della prova del rapporto di parentela (OMISSIS) aveva prodotto, con la citazione, un certificato anagrafico dal quale risultava che (OMISSIS) era figlio di (OMISSIS). n. il (OMISSIS), e di (OMISSIS), n. il (OMISSIS). Nella memoria depositata il 18 maggio 2010, furono poi depositati l’estratto dell’atto di nascita del de cuius, rilasciato dall’autorita’ svizzera, essendo (OMISSIS) nato a (OMISSIS), dal quale risulta la sola maternita’ di (OMISSIS); fu poi depositato un documento denominato Taufschein dell’Ufficio Parrocchiale di (OMISSIS) (certificato di battesimo) nel quale (OMISSIS) e’ indicata quale figlia di (OMISSIS) e (OMISSIS). Infine, nel temine concesso per la deduzione di sola prova contraria, e’ stato poi prodotto certificato anagrafico del Comune di Trento, dal quale risulta che (OMISSIS) e (OMISSIS) sono entrambi figli di (OMISSIS).
La corte d’appello, nell’esaminare l’eccezione sollevata dall’attuale ricorrente, ha considerato il complesso dei documenti prodotti, incluso quello allegato alla memoria del 6 luglio 2010, deputato alla prova contraria, ma ritenuto ritualmente prodotto tenuto conto delle contestazioni mosse in ordine all’efficacia probatoria del certificato di battesimo.
In questi termini la corte di merito ha utilizzato una nozione di prova contraria che non e’ quella corretta. La prova contraria si identifica con la controprova rispetto alle richieste probatorie e al deposito di documenti operato dalla controparte nel primo termine, non con riguardo alle contestazioni mosse sulla idoneita’ della prova tempestivamente richiesta o prodotta. In altre parole, la corte d’appello ha dato ingresso non ad una prova contraria, ma ad una prova occorrente per dimostrare i (contestati) fatti costitutivi della domanda. Il documento andava pertanto prodotto gia’ entro lo spirare del precedente termine accordato dal giudice ai sensi dell’articolo 183 c.p.c. (Cass. n. 26574/2017; n. 12119/2013).
Si ritiene di precisare che in grado d’appello si possono ritenere prodotti con il deposito del fascicolo i soli documenti gia’ prodotti in primo grado nel rispetto delle preclusioni (Cass. n. 29309/2017). In quanto a quelli che non rientrano in tale categoria, occorre una specifica attivita’ deduttiva da operarsi con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass., S.U., n. 7940/2019). In proposito la ricorrente non ha dedotto alcunche’ circa la esistenza di una simile deduzione. Si deve ancora aggiungere che la eventuale produzione in appello avrebbe comunque dovuto fare i conti con gli attuali limiti imposti dall’articolo 345 c.p.c.. Non basta piu’ che i documenti siano indispensabili, come avveniva in base al testo precedente, ma occorre che la parte dimostri di non avere potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
La corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto risolvere il conflitto sulla base dei soli documenti tempestivamente prodotti, la cui efficacia probatoria avrebbe dovuto valutare sulla scorta del seguente principio:
“In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell’articolo 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualita’ di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – puo’ essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell’articolo 452 c.c. (Cass. n. 7276/2006; n. 4414/1999; n. 4590/1957; n. 2111/1950).
Si impone pertanto, in relazione al terzo e al quarto motivo, la cassazione della sentenza affinche’ la corte di merito, in sede di rinvio e in diversa composizione, provveda a nuovo esame attenendosi a quanto sopra.
I motivi dal quinto al quindicesimo sono assorbiti in quanto attengono tutti al rigetto delle pretese restitutorie fatte valere dall’attuale ricorrente sulla premessa della raggiunta prova della qualita’ di erede della controparte (motivi da quarto al sedicesimo) e alla regolamentazione delle spese di lite (diciassettesimo motivo).
Il giudice di rinvio regolera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il terzo e il quarto motivo; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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