In tema di successione di posizioni di garanzia

Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza 29 gennaio 2020, n.3745

Massima estrapolata:

In tema di successione di posizioni di garanzia, quando l’obbligo di impedire l’evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti

Sentenza 29 gennaio 2020, n.3745

RITENUTO IN FATTO

. La Corte d’appello di Roma, in data 10 dicembre 2018, ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale capitolino, in data 31 ottobre 2014, aveva assolto con la formula ‘perché il fatto non sussiste’ ——- e —– dal reato loro ascritto (omicidio colposo in danno di Mauro ——-, deceduto il 6 gennaio 2008): gli imputati sono stati condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili e alla rifusione delle spese da queste sostenute nei due gradi del giudizio di merito, in conseguenza dell’accoglimento dell’appello proposto dalle stesse parti civili avverso la sentenza assolutoria di primo grado. Il reato per cui si procede é contestato ai due sunnominati nelle loro rispettive qualità di medico del pronto soccorso dell’ospedale G.B.Grassi di Ostia (la ——) e di medico in servizio presso la divisione di Chirurgia generale dello stesso nosocomio (il Caroli). Brevemente sintetizzando la vicenda oggetto del giudizio, essa riguarda il ricovero ospedaliero del ——-, il quale, mentre si trovava in ufficio nella giornata del 3 gennaio 2008, veniva colto da violenti dolori addominali; presso il Pronto soccorso, ove era in servizio la d.ssa ——–, venivano eseguiti esami finalizzati all’effettuazione di diagnosi differenziali (TAC torace ipotizzando embolia polmonare; eco-addome, eco-reni per escludere un calcolo, rx addome ipotizzando una perforazione di viscere o una diverticolite) all’esito dei quali veniva formulata una diagnosi di diverticolite acuta. Successivamente, nelle prime ore del 4 gennaio 2008, il Papandrea veniva trasferito presso il reparto di Chirurgia generale (ove era in servizio il ——–) e qui le sue condizioni si aggravavano: veniva corretta la diagnosi in quella di aneurisma dell’aorta addominale con rottura e shock franco dovuto al sanguinamento; seguiva l’intervento chirurgico ormai tardivo, tant’é che nella giornata del 6 gennaio interveniva l’exitus del paziente. Mentre la pronunzia assolutoria di primo grado si era basata essenzialmente sulle considerazioni dei consulenti di parte, in base alle quali non si era raggiunta la prova della penale responsabilità degli imputati (non essendo provata, alla luce del giudizio controfattuale, la rilevanza causale delle condotte ascritte ai due medici rispetto all’evento – morte), in appello veniva nominato dalla Corte territoriale un collegio peritale; i periti riferivano in aula all’udienza del 26 ottobre 2018 e, all’esito, veniva acquisita la relazione scritta; veniva invece respinta la richiesta dei difensori degli imputati di procedere all’esame dei propri consulenti tecnici, sul rilievo che esso non si palesava come necessario e utile, a fronte della nomina del collegio dei periti e delle facoltà assegnate ai consulenti di parte nell’ambito dell’attività peritale. La Corte capitolina, nel ribaltare – sia pure ai soli effetti civili – la sentenza assolutoria di primo grado, ha posto a base del proprio convincimento le conclusioni dei periti nominati in appello, secondo i quali vi erano tutti gli elementi, già all’atto del ricovero, per valutare adeguatamente e diagnosticare la presenza di un aneurisma dell’aorta addominale, con rottura e conseguente emorragia che nella specie si era verificata in due tempi: in un primo momento quando il paziente era in ufficio – e in tale occasione l’emorragia si era tamponata nel retroperitoneo -, in un secondo momento quando si verificò, il mattino dopo, la rottura franca che indusse i sanitari a diagnosticare l’aneurisma e a operare il paziente. Secondo il collegio peritale, si presentava fin dalla fase iniziale la classica triade di sintomi (dolore addominale, ipotensione, massa addominale pulsante), mentre la diagnosi di diverticolite inizialmente formulata non trovava riscontro negli esami ematochinnici, sì che sarebbe stato necessario un approfondimento diagnostico. In particolare, secondo il collegio peritale – le cui valutazioni sono state pienamente condivise dalla Corte distrettuale – sarebbe stato necessario e probabilmente salvifico eseguire una TAC addominale, che se eseguita tempestivamente, ed anche (al più tardi) alle 00.18 del mattino del 4 gennaio, al momento del ricovero in Chirurgia, avrebbe assicurato al paziente una probabilità almeno del 50% di scongiurare l’evento. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati ——–, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso del ——-consta di cinque motivi e di una successiva memoria difensiva che li illustra ulteriormente. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. in riferimento all’acritica adesione, da parte della Corte capitolina, alle valutazioni e alle conclusioni del collegio peritale, senza porle a confronto con le differenti – e non meno qualificate – considerazioni svolte dai consulenti dell’accusa, secondo i quali l’ecografia addominale può non consentire la rilevazione dell’aorta solo in un numero di casi estremamente limitato (11/2°/0 di casi) e, nella specie, non aveva rilevato la presenza di versamento in addome; altrettanto dicasi per l’ecografia renale; di contro, sempre secondo i consulenti tecnici, la tumefazione dolente é compatibile anche con la diverticolite, mentre in base alle prove raccolte era stata esclusa la massa pulsante; non era possibile stabilire con certezza quando si fosse verificata la fessurazione dell’aorta; ed inoltre, la percentuale di mortalità nel caso di aneurisma dell’aorta addominale é pari all’85%. Lamenta il ricorrente che di tali aspetti non v’é traccia nell’elaborato del collegio peritale. Analoghe considerazioni critiche in ordine all’operato dei periti vengono formulate anche in rapporto alle osservazioni che erano state formulate dal C.T.P. dott. ——. In definitiva, conclude l’esponente, la decisione della Corte di merito é viziata e meritevole di censura perché basata su un uso del tutto acritico della perizia e senza alcuna valutazione delle diverse conclusioni degli altri esperti. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in riferimento al ruolo rivestito dal ——nella vicenda e al principio di affidamento: lamenta in particolare l’esponente che le condotte censurate dai periti nominati in appello attengono essenzialmente alle attività sanitarie d’emergenza-urgenza, ossia a quelle di pronto soccorso, protrattesi per circa 8 ore; mentre l’attività svolta dopo il ricovero del paziente in Chirurgia – ove era in servizio il —- – viene completamente ignorata, a nulla rilevando il fatto che lo stesso ——-si trovasse presso il Pronto soccorso in orario antecedente, per motivi peraltro occasionali. In definitiva, presso il Pronto soccorso era stato già effettuato un percorso diagnostico differenziale e si era già formulata la diagnosi di diverticolite, di tal che il —–aveva legittimamente fatto affidamento su tale valutazione diagnostica, tanto più che gli elementi ricavabili dalla cartella clinica e dagli esami eseguiti sul paziente non consentivano di sospettare la presenza dell’aneurisma. Tuttavia, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata non vi é alcuna distinzione circa il ruolo ricoperto nella vicenda dal medico di pronto soccorso e dal ——- e il fatto che egli, nella sua posizione e nel momento in cui ebbe in cura il paziente, si era affidato agli elementi valutativi e alle risultanze obiettive provenienti dal Pronto soccorso. Perciò la Corte di merito ha violato il c.d. principio di affidamento, in base al quale ciascun sanitario risponde solo del corretto adempimento dei doveri di diligenza e perizia che gli sono affidati, senza essere gravato dal defatigante obbligo di sorvegliare il comportamento dei colleghi. 3.3. Con il terzo motivo il deducente lamenta violazione dell’art. 533 cod.proc.pen. (ed in specie della regola dell”oltre ogni ragionevole dubbio’) e vizio di motivazione circa la responsabilità dell’imputato, evidenziando il contrasto insanabile fra gli elementi acquisiti in primo grado attraverso le consulenze di parte e il contenuto della perizia, e la conseguente impossibilità di pervenire a certezza univoca circa la responsabilità del ——. 3.4. Con il quarto motivo si denuncia mancata assunzione di una prova decisiva (con riferimento al consulente tecnico della difesa) trattandosi di prova a discarico certamente rilevante per completare il quadro valutativo; il diniego dell’audizione del consulente di parte si appalesa anche motivato in modo contraddittorio, perché da un lato riconosce la funzione di critica delle valutazioni peritali assegnata al consulente di parte; dall’altro nega tale funzione critica, impedendo l’audizione del consulente in dibattimento. 3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione della legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli – Bianco) e vizio di motivazione sul punto: la condotta del ——fu infatti aderente alle linee guida indicate per il caso di specie (cui aveva fatto riferimento in primo grado il consulente della difesa .——) e peraltro, anche presso il Pronto soccorso, vi era stata piena conformità alle buone pratiche clinico – assistenziali. Anche sotto questo profilo doveva essere esclusa ogni rilevanza penale della condotta. 3.6. Con successiva memoria, il difensore del —- illustra ulteriormente ciascuno dei cinque motivi del ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso. 4. Nell’interesse dell’imputata d—– viene presentato un ricorso che consta di due motivi. 4.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di norme processuali (in specie, art. 603, comma 3-bis cod.proc.pen.) e vizio di motivazione in riferimento alla omessa audizione in appello dei consulenti tecnici di parte: il diniego del nuovo esame dei predetti consulenti in sede d’appello si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni unite, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e, da ultimo, dal legislatore della riforma del 2017 (con il citato art. 603, comma 3-bis, del codice di rito), in base ai quali la Corte d’appello, qualora venga presentato appello avverso una sentenza assolutoria emessa sulla base della valutazione delle prove dichiarative raccolte in primo grado, ha l’obbligo di procedere anche d’ufficio alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado: ed a tanto doveva, appunto, procedersi nella specie con l’audizione dei consulenti di parte, le cui valutazioni, opposte a quelle dei periti nominati dalla Corte di merito, erano state decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. 4.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova in riferimento alla responsabilità della d., riguardo alla cui condotta i periti non hanno, a ben vedere, formulato alcuna censura, e il cui ruolo nella vicenda terminò nel momento in cui il paziente venne trasferito al reparto Chirurgia: evidenzia la ricorrente che non vi sono elementi per sostenere che la condotta omissiva attribuita all’imputata avesse avuto un qualche rilievo causale sul prodursi dell’evento, specie a fronte delle complicanze sopravvenute nella fase in cui il paziente era già stato trasferito dal Pronto soccorso in reparto Chirurgia. 5. Le parti civili ——– con memoria depositata il 14 gennaio 2020, hanno chiesto che i ricorsi – esaminati e censurati nei singoli motivi posti a base degli stessi – vengano dichiarati inammissibili o, quanto meno, rigettati. All’odierna udienza il difensore delle parti civili, all’esito della discussione, ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi fondati, per più motivi. 1.1. Innanzitutto colgono nel segno il primo motivo del ricorso Caroli e, soprattutto, il primo motivo del ricorso Catuogno. Invero, la lettura della sentenza impugnata rende evidente che la Corte di merito, piuttosto che confrontare le valutazioni dei periti da essa nominati con quelle dei consulenti di parte (traendone poi il proprio convincimento), ha aderito integralmente alle valutazioni del Collegio peritale, sposandone acriticamente le conclusioni e limitandosi ad affermare che la perizia é «corretta sia nella metodologia che nelle conclusioni poiché congrua, logica e fondata su affermazioni scientificamente corrette e riconosciute dalla generale comunità scientifica». Tale approccio argomentativo, già sotto il profilo generale, é del tutto carente, poiché non chiarisce in che cosa sia consistito il vaglio di correttezza scientifica espletato dalla Corte capitolina, laddove, come anche recentemente ribadito dalla Corte di legittimità in tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l’accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l’utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice é chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale é chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell’apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un’altra (Sez. 4, Sentenza n. 49884 del 16/10/2018, P., Rv. 274045). Se a ciò si aggiunge che, nella specie, si é trattato di ribaltare una decisione assolutoria – la quale, come correttamente osservato dai ricorrenti, si era in larga parte basata sulle decisive deduzioni dei consulenti di parte – riformandola esclusivamente sulla scorta delle richiamate valutazioni peritali, emerge in modo ancor più palmare la carenza motivazionale della sentenza impugnata. Invero, dalla stessa lettura della pronunzia in esame (e più ancora raffrontando la motivazione della sentenza d’appello con quella di primo grado) affiorano evidenti elementi di contrasto non solo nelle valutazioni dei periti da un lato, dei consulenti di parte dall’altro (ad esempio a proposito del giudizio controfattuale in ordine alla portata salvifica delle condotte omesse, o al momento in cui tali condotte avrebbero potuto avere rilevanti probabilità di successo); ma anche di inconciliabilità ontologica degli elementi obiettivi su cui tali valutazioni si sono basate: ad esempio, sulla presenza o meno – nella fase di ricovero al Pronto soccorso – della triade sintomatologica definita come ‘tipica’ dell’aneurisma dell’aorta addominale. Tali obiettivi contrasti tra i presupposti (e le ricostruzioni) fattuali e le conseguenti valutazioni degli esperti avrebbero imposto – specie nella prospettiva di una riforma della sentenza assolutoria di primo grado – quanto meno un attento raffronto fra le opposte tesi, onde motivare in modo adeguato la scelta di quella ritenuta più condivisibile. E’ al riguardo pertinente il riferimento, nel primo motivo del ricorso ——, alla giurisprudenza apicale della Corte regolatrice, secondo la quale le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l’esame del perito o del consulente (Sez. U, Sentenza n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112); altrettanto chiarificatore, ed ancor più pertinente rispetto al caso di specie, é in tal senso il recentissimo indirizzo della giurisprudenza di legittimità in base al quale, in tema di rinnovazione dell’istruttoria, il giudice di appello che fondi sulle dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico, nel corso del dibattimento di primo grado, la riforma della sentenza di assoluzione, ha l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione, anche nel caso in cui in secondo grado sia stata disposta nuova perizia, rendendo quest’ultima ancora più pregnante l’esigenza di procedere al confronto dialettico tra le tesi sostenute dai periti (Sez. 4, Sentenza n. 31865 del 10/04/2019, Provincia di Massa Carrara, Rv. 276795): esigenza che nella specie la Corte di merito non ha avvertito, neppure a fronte della sollecitazione delle difese degli imputati. Ma, a tutto concedere, neppure si potrebbe parlare, nella specie, dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale sotto la specie della c.d. motivazione rafforzata, sempre necessaria in caso di ‘doppia difforme’, nel senso che – come da tempo chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte e più volte riaffermato – il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330): giustificazione che, certo, non può consistere in una pedissequa riproposizione dei punti salienti delle valutazioni peritali, senza alcun raffronto critico tra queste ultime e le difformi valutazioni dei consulenti poste a base del primo giudizio assolutorio, come accaduto nel caso di che trattasi. 2. Sotto un ulteriore profilo (che emerge in particolare dalla lettura del secondo motivo del ricorso —— e del secondo motivo del ricorso ——-) deve ravvisarsi la carenza motivazionale della sentenza impugnata: ossia sul piano dell’indistinta valutazione delle posizioni dei due imputati, accomunate in un medesimo giudizio di responsabilità, sebbene gli stessi si trovassero a succedersi – oltretutto con compiti e responsabilità di tipo diverso – nella gestione del paziente e si trovassero, nel tempo, ad affrontare le diverse fasi dell’evoluzione delle sue condizioni; a fronte di ciò, va richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, in base al quale, in tema di successione di posizioni di garanzia, quando l’obbligo di impedire l’evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti (Sez. 4, Sentenza n. 6405 del 22/01/2019, Bonarrigo, Rv. 275573). 3. Per le ragioni dianzi esposte, risultando i predetti motivi assorbenti rispetto agli altri articolati dai ricorrenti, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, cui va demandata pure la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, cui demanda pure la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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