In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta

Corte di Cassazione, sezioni unite penali, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40986.

La massima estrapolata:

In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta; ciò anche in ossequio alle funzioni costituzionali della pena, segnatamente quella di prevenzione generale e quella rieducativa.

Sentenza 24 settembre 2018, n. 40986

Data udienza 19 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Consigliere

Dott. BONITO F. M. S. – Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/06/2017 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso eccependo l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 2 c.p., comma 4, e chiedendo, in via subordinata, il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all’esito dell’udienza in camera di consiglio fissata a norma dell’articolo 447 c.p.p., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato ha applicato a (OMISSIS) la pena concordata con il pubblico ministero di anni uno di reclusione in relazione al reato di cui all’articolo 589-bis c.p., perche’ “cagionava per colpa la morte di (OMISSIS). In particolare, in data (OMISSIS), alla guida dell’autovettura (OMISSIS), non arrestava o comunque rallentava la marcia del veicolo dallo stesso condotto, in prossimita’ di un attraversamento pedonale, gia’ impegnato dal (OMISSIS), cosi’ investendo quest’ultimo; successivamente, in data 28/08/2016, interveniva, a seguito degli esiti del traumatismo conseguenti al sinistro stradale cennato, la morte di (OMISSIS). In (OMISSIS)”. La pena finale e’ stata cosi’ determinata: pena base, nel minimo edittale, anni due di reclusione; diminuita per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche fino ad anni uno e mesi quattro di reclusione; ridotta alla pena indicata per il rito.
2. Avverso l’indicata sentenza il difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, – inosservanza o erronea applicazione della legge penale. La piu’ sfavorevole disciplina dettata dall’articolo 589-bis c.p. e’ stata introdotta in epoca successiva alla condotta ascritta all’imputato, mentre all’epoca di tale condotta era in vigore una disciplina piu’ favorevole, in quanto l’articolo 589 c.p., comma 2, prevedeva una circostanza aggravante laddove la nuova disposizione prevede un’autonoma fattispecie incriminatrice (oltre all’applicazione obbligatoria e automatica della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida per un periodo minimo di cinque anni). L’applicazione al caso di specie della successiva, piu’ sfavorevole disciplina, contrasta con il principio di irretroattivita’ della legge penale sfavorevole (articolo 25 Cost.), oltre che con il divieto di retroattivita’ stabilito dall’articolo 7 C.E.D.U., sicche’ deve essere seguito il c.d. “criterio della condotta”, secondo il quale, in caso di successione di leggi penali, e’ applicabile, se piu’ favorevole, la legge vigente al momento della condotta.
3. Investita della cognizione del ricorso, la Quarta Sezione penale, con ordinanza del 05/04/2018, lo ha rimesso alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’ sulla questione relativa al trattamento sanzionatorio da applicare nel caso di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale piu’ favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale piu’ sfavorevole. In premessa, l’ordinanza di rimessione rileva che, nella formulazione anteriore alla L. 23 marzo 2016, n. 41, il secondo comma dell’articolo 589 c.p. prevedeva una circostanza aggravante soggetta al giudizio di bilanciamento, mentre il nuovo articolo 589-bis c.p. integra un’autonoma fattispecie incriminatrice. A favore della tesi che ritiene applicabile la legge vigente al momento della consumazione del reato e, dunque, al momento dell’evento lesivo, l’ordinanza di rimessione richiama, in particolare, Sez. 4, n. 22379 del 17/04/2015, Sandrucci, secondo cui, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 2 c.p., il tempus commissi delicti va collocato al momento della consumazione del reato e, trattandosi nella specie di reato a forma libera, tale momento coincide con il verificarsi dell’evento tipico. A favore dell’opposto “criterio della condotta”, l’ordinanza di rimessione richiama Sez. 4, n. 8448, del 05/10/1972, Bartesaghi, Rv. 122686, secondo cui, nel caso di successione di leggi penali regolanti la stessa materia, la legge da applicare e’ quella vigente al momento dell’esecuzione dell’attivita’ del reo e non gia’ quella del momento in cui si e’ verificato l’evento che determina la consumazione del reato. L’ordinanza di rimessione propende per questo secondo indirizzo, poiche’ “il principio di irretroattivita’ della legge penale meno favorevole si pone a garanzia del soggetto attivo, nella considerazione che egli non dev’essere chiamato a soggiacere non solo a previsioni incriminatrici non vigenti al momento del fatto, ma neppure a previsioni sanzionatorie che dopo il fatto sono divenute piu’ gravi”. Al contrario, il c.d. criterio dell’evento si pone in contrasto con il principio di uguaglianza (per l’ingiustificata disparita’ di trattamento che ne deriva tra soggetti autori di una medesima condotta nello stesso momento, sol perche’ l’evento del reato si verifica in tempi diversi per ragioni a loro non riferibili), con il principio di legalita’ di cui all’articolo 25 Cost., comma 2, (pacificamente riferito non solo alla necessaria conoscibilita’ del precetto, ma anche alla conoscibilita’ e prevedibilita’ della sanzione penale prevista per la relativa violazione), nonche’ con l’articolo 117 Cost., comma 1, in relazione all’articolo 7 Cedu (che assicura raccessibilita’” della norma penale per il destinatario, anche sotto il profilo sanzionatorio, e la “prevedibilita’” della conseguenze della sua condotta).
4. Con decreto del 16 maggio 2018, il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale ravvisato dall’ordinanza di rimessione, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione ai sensi dell’articolo 611 c.p.p. l’odierna udienza.
5. Con requisitoria scritta in data 8 giugno 2018, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, aderendo all’impostazione dell’ordinanza di rimessione, ha tuttavia osservato che la scissione degli elementi costitutivi del reato (condotta, nesso causale, evento) non e’ consentita in via interpretativa, concludendo, quindi, per la proposizione della questione di legittimita’ costituzionale, in relazione all’articolo 3 Cost., dell’articolo 2 c.p., comma 4, nella parte in cui fa riferimento alla commissione del reato e non del fatto anche con riguardo ai reati di evento qualora quest’ultimo sia differito nel tempo e, dopo la realizzazione della condotta, sopravvenga una disciplina punitiva meno favorevole. In subordine, il Sostituto Procuratore generale ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso gia’ avanzata con la precedente requisitoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto in relazione alla quale il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni Unite puo’ essere cosi’ sintetizzata: se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale piu’ favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale piu’ sfavorevole, debba trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta ovvero quella vigente al momento dell’evento.
2. In premessa, tuttavia, e’ necessario valutare l’ammissibilita’ del ricorso sotto il profilo della sua tempestivita’.
2.1. Detta valutazione impone di affrontare la questione relativa, da un lato, alla possibilita’ per il giudice del patteggiamento di indicare nel dispositivo un termine per il deposito della sentenza e, dall’altro, alla decorrenza comunque del termine per l’impugnazione in presenza di siffatta indicazione.
La giurisprudenza di legittimita’, che, come si vedra’, ha affrontato tale questione con due diversi orientamenti, assume posizioni non univoche – e “trasversali” ai due stessi indirizzi – anche in merito ad altra questione relativa alla individuabilita’ di un termine legale per il deposito della sentenza ex articolo 444 c.p.p..
2.2. Muovendo da quest’ultima questione, ritengono le Sezioni Unite di dover confermare l’impostazione che esclude la previsione legale di un termine per il deposito della sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Nel sistema del codice di rito, la previsione di un termine ex lege per il deposito della motivazione e’ collocata in seno alla disciplina delle diverse tipologie di decisione e, dunque, nell’articolo 544 c.p.p., comma 2, per la sentenza dibattimentale, nella medesima disposizione per la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato (posto che il rinvio operato dall’articolo 442 c.p.p., comma 1, “agli articoli 529 e seguenti” ricomprende anche l’articolo 544 c.p.p.: Sez. U, n. 16 del 15/12/1992 – dep. 1993, Cicero, Rv. 192806), nell’articolo 424 c.p.p., comma 4, per la sentenza di non luogo a procedere.
Nessuna previsione del genere si rinviene nella disciplina codicistica della sentenza di applicazione della pena su richiesta, che, anzi, all’articolo 448 c.p.p., comma 1, stabilisce che la sentenza e’ pronunciata “immediatamente”: formulazione, questa, espressiva di una regola che non prevede un termine legale per il deposito della sentenza di applicazione della pena su richiesta, ma la motivazione contestuale alla decisione (Sez. 1, n. 1609 del 02/12/2014 – dep. 2015, Sedicina, Rv. 262554; conf., Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010, Renna, Rv. 246125 e Sez. 6, n. 46291 del 09/10/2014, Altobelli, entrambe non massimate sul punto).
Le sentenze che si discostano dall’impostazione qui condivisa fanno un generico riferimento a un termine legale di 15 giorni (Sez. 1, n. 26042 del 28/05/2003, Cataldi, Rv. 225273; Sez. 4, n. 43040 del 12/10/2011, Abdelkarim, non massimata sul punto), senza, tuttavia, individuare il fondamento normativo di tale termine e senza prendere in considerazione il tenore testuale dell’articolo 448 c.p.p., comma 1.
2.3. Come si e’ anticipato, anche sulla prima questione si registra una divaricazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimita’. In premessa, peraltro, deve ribadirsi – sulla scorta dell’insegnamento di Sez. U, n. 295 del 12/10/1993 – dep. 1994, Scopel, Rv. 195617 – che, con l’eccezione della sentenza pronunciata dopo la chiusura del dibattimento di primo grado ovvero nel giudizio di impugnazione (articolo 448, comma 1, ultima parte), la sentenza di applicazione della pena su richiesta deliberata nel corso delle indagini preliminari, dell’udienza preliminare e nel giudizio ma “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado” (articolo 448, comma 1, prima parte) deve considerarsi pronunciata in camera di consiglio, con conseguente individuazione del termine per proporre impugnazione in quello di quindici giorni ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 1, lettera a), (ex plurimis, Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010, Renna, cit.; Sez. 4, n. 43040 del 12/10/2011, Abdelkarim, cit.).
Cio’ premesso, secondo un primo indirizzo, il termine di impugnazione della sentenza di patteggiamento e’ di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata, e decorre dall’ultima delle notificazioni eseguite all’imputato o al difensore: infatti, “il riferimento al “caso previsto” o ai “casi previsti” dall’articolo 544 c.p.p.contenuto nelle lettere b) e c), va inteso, secondo il senso reso palese dal dato testuale e dal collegamento sistematico con la lettera a), quale riferimento ai soli casi in cui la riserva di motivazione e’ conforme a “previsione” normativa, in base alla disposizione richiamata (articolo 544 c.p.p., che riguarda le sentenze dibattimentali, e cioe’ le sentenze diverse da quelle camerali) o ad altre che ad essa rimandino” (Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010, Renna, cit.; Sez. 4, n. 43040 del 12/10/2011, Abdelkarim, Rv. 251113; Sez. 4, n. 31395 del 18/04/2013, Magazzu’, Rv. 255988).
Un secondo orientamento, invece, ritiene che il dies a quo per l’impugnazione della sentenza di applicazione della pena decorra, nel caso di irrituale fissazione di un termine per il deposito comunicato alle parti mediante lettura del dispositivo, dal giorno di scadenza dello stesso, come fissato dal giudice, e non dalla notifica o comunicazione del provvedimento, sempre che il deposito di questo intervenga entro la data stabilita nel dispositivo: in questa prospettiva, si sottolinea come “a norma dell’articolo 548, comma 2, la notifica dell’avviso di deposito sia dovuta soltanto nel caso in cui il giudice depositi la sentenza oltre il termine indicato nel dispositivo” (Sez. 6, n. 46291 del 09/10/2014, Altobelli, Rv. 261523; conf. Sez. 5, n. 1246 del 15/10/2014 – dep. 2015, Cabras, Rv. 261725; Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, Ricci, Rv. 263595).
Tale conclusione, tuttavia, e’ smentita dall’argomento valorizzato da Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249670: con riferimento alla disciplina della sentenza di non luogo a procedere, la sentenza Loy, infatti, ha rilevato che “la disposizione di cui all’articolo 585 c.p.p., comma 2, lettera c), nella parte in cui stabilisce che il termine d’impugnazione decorre dalla scadenza di quello “determinato dal giudice per il deposito della sentenza”, e’ chiaramente riferibile alle sole sentenze dibattimentali, per le quali soltanto (…) opera la previsione di cui all’articolo 544 c.p.p., comma 3″; di conseguenza, “la riserva di motivazione assunta secondo modalita’ non conformi al modello legale e’ illegittima, e’ da considerarsi, pertanto, priva di qualunque valore e non puo’ mutare la natura del provvedimento deliberato dal G.u.p., ne’ il regime che regola la relativa impugnazione, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza”. In linea con il primo orientamento, pertanto, deve ribadirsi che la irrituale perche’ non prevista dall’articolo 448 c.p.p. – indicazione nel dispositivo di un termine per il deposito della motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta non puo’, per l’imprescindibile istanza di certezza nella individuazione dei termini di impugnazione e della relativa decorrenza, condurre a delineare un assetto di tale disciplina del tutto praeter legem; ne discende che, qualora il giudice del patteggiamento non abbia depositato la motivazione contestualmente alla decisione, ma abbia irritualmente indicato un termine per il deposito, il termine dell’impugnazione – indipendentemente dal fatto che il “termine giudiziale” irrituale sia stato o meno osservato – decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento a norma dell’articolo 585 c.p.p., comma 2, lettera a), (e non dell’articolo 544 c.p.p., comma 3, richiamato dall’indirizzo disatteso). In altri termini, “una riserva irrituale di motivazione, cosi’ come di decisione, pur non potendo produrre alcuna nullita’ (…), costituisce una irregolarita’ della procedura di manifestazione della decisione che non puo’ mutare, alla pari di qualsivoglia altra improprieta’ che attiene alla formazione del documento-sentenza ascrivibile al giudicante, la natura del provvedimento preso e il regime della sua impugnazione. Producendo un anomalo “distacco temporale tra deliberazione o decisione e deposito” (…), la riserva di motivazione nei casi non “previsti”, puo’ incidere solamente sulla comunicazione della decisione e dunque sulla decorrenza, ai sensi dell’articolo 585 c.p.p., comma 2, del termine per impugnare” (Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010, Renna, cit.). Linea interpretativa, questa, del resto seguita dalla giurisprudenza di legittimita’ anche con riguardo ad altre tipologie di provvedimenti e, ad esempio, in materia di estradizione per l’estero: si e’ infatti affermato che il ricorso per cassazione proponibile avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello decide in camera di consiglio, a norma dell’articolo 704 c.p.p., e’ soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni, sicche’, in base all’articolo 585 c.p.p., commi 1, lettera a), e 2, lettera a), il termine per impugnare e’ quello di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata, e decorre dall’ultima delle notificazioni eseguite all’imputato o al difensore (Sez. 6, n. 45127 del 22/10/2014, Makeiev, Rv. 260720; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 26273 del 14/06/2006, Henn, Rv. 235032).
2.4. Le conclusioni raggiunte sul punto possono dunque essere enunciate nei seguenti termini: “La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla pronuncia; qualora la motivazione non sia depositata contestualmente, anche per l’irrituale indicazione in dispositivo di un termine per il deposito, il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio decorre esclusa qualsiasi nullita’ della sentenza stessa ed indipendentemente dal fatto che il termine irritualmente indicato dal giudice sia stato o meno osservato dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento”.
2.5. Cio’ premesso, la sentenza impugnata e’ stata deliberata all’udienza camerale del 28/06/2017, con l’indicazione in dispositivo del termine di 15 giorni per il deposito della motivazione, deposito intervenuto il 13/07/2017, ossia nel termine fissato dal giudice. Il ricorso sottoscritto dal difensore avv. (OMISSIS) risulta proposto il 07/08/2017. Pertanto, escluso che la decorrenza del termine di quindici giorni per l’impugnazione debba coincidere con la scadenza del termine irritualmente fissato per il deposito della motivazione, deve rilevarsi che dall’esame degli atti trasmessi a questa Corte, non risulta che la sentenza sia stata notificata all’imputato o al suo difensore, sicche’ il termine per l’impugnazione del difensore – al quale, il 22/07/2017, ossia dopo il deposito della motivazione, l’imputato aveva conferito procura speciale ad hoc per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata – non era ancora decorso al momento della proposizione del ricorso per cassazione, che e’ dunque tempestivo.
3. Versandosi in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, occorre inoltre interrogarsi sui limiti in cui errori in diritto nella determinazione della pena “patteggiata” possano dar luogo all’annullamento della sentenza ex articolo 444 c.p.p.: interrogativo, questo, che, come rilevato dall’ordinanza di rimessione, ruota intorno alla nozione di “pena illegale”.
3.1. Detta nozione e’ stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimita’ nella prospettiva di riconoscere alla Corte di cassazione un potere decisorio, in bonam partem, oltre il devolutum. Gia’ sotto il previgente codice di rito, attraverso l’applicazione analogica dell’articolo 152 c.p.p. 1930 (espressione di un fondamentale principio di giustizia: Sez. 5, n. 10054 del 22/05/1980, Taormina, Rv. 146121), veniva attribuito al giudice dell’impugnazione, anche in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, il potere di annullare o modificare la sentenza che avesse inflitto una pena illegale in ordine alla sua quantita’ o specie (Sez. 5, n. 79 del 06/10/1982 – dep. 1983, Feniello, Rv. 156786; Sez. 1, n. 3048 del 15/10/1973 – dep. 1974, Zulini, Rv. 126760, in una fattispecie di erronea applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria), ossia una pena eccedente il massimo edittale ovvero diversa nella specie da quella stabilita dalla legge per il reato (Sez. 3, n. 1293 del 19/04/1961, Iacono, Rv. 98632, che ha escluso la “correzione” d’ufficio in presenza di una pena erroneamente determinata, ma non eccedente il massimo edittale).
La medesima prospettiva, incentrata principalmente sull’applicazione analogica in bonam partem dell’articolo 129 c.p.p., e’ stata confermata con l’avvento del nuovo codice di rito: si e’ cosi’ ribadito che, nell’ipotesi in cui il giudice abbia irrogato una sanzione, che sia superiore ai limiti edittali ovvero in genere o specie piu’ grave di quella prevista in astratto, la Corte di cassazione ha – anche d’ufficio – l’obbligo di annullare la pronuncia, qualora non possa direttamente provvedere a rideterminare la medesima (Sez. 3, n. 3877 del 14/11/1995, Prati, Rv. 203205; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 39631 del 24/09/2002, Gambini, Rv. 225693, con riferimento alla mancata applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per i reati di competenza del giudice di pace). Il carattere derogatorio rispetto al principio devolutivo segna anche il limite del potere “correttivo” officioso della pena illegale (nozione, questa, richiamata anche con riguardo alla disciplina della successione di leggi penali): infatti, si e’ rilevato che, fuori dei casi di “pena illegale, vale a dire di pena diversa per specie da quella che la legge (applicabile nel tempo secondo i dettami dell’articolo 2 c.p.) stabilisce per quel determinato reato o di pena inferiore o superiore, per quantita’, ai relativi limiti edittali”, l’intervento officioso di questa Corte non potrebbe giustificarsi “sol perche’ la pena, legittimamente quantificata nel dispositivo letto in udienza, risulta erroneamente calcolata in motivazione (…): diversamente, qualunque errore di diritto nel computo della pena dovrebbe essere corretto d’ufficio, il che finirebbe con lo snaturare il meccanismo stesso dell’impugnazione, retto dal principio devolutivo” (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197; conf., Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326).
Piu’ di recente, la nozione di “pena illegale” e’ stata al centro di varie pronunce delle Sezioni Unite, sovente collegate a declaratorie di illegittimita’ costituzionale di norme sostanziali e orientate a valorizzare il ruolo del giudice dell’esecuzione nel “ripristino” della pena costituzionalmente corretta (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 – dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651; Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264859).
Sulla scorta di Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106, che ha chiarito come, nel giudizio di cassazione, l’illegalita’ della pena non sia rilevabile d’ufficio in presenza di un ricorso inammissibile perche’ presentato fuori termine, e della coeva Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111, che ha enunciato il principio di diritto in forza del quale, in tema di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione puo’, anche d’ufficio, ritenere applicabile il nuovo e piu’ favorevole trattamento sanzionatorio per l’imputato, pur in presenza di un ricorso inammissibile, la piu’ recente giurisprudenza di legittimita’ ha poi ribadito che l’illegalita’ della pena puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimita’ investito di un ricorso che, per cause diverse dalla sua tardivita’, risulti inammissibile (Sez. 5, n. 552 del 07/07/2016 – dep. 2017, Jomle, Rv. 268593; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 51726 del 12/10/2016, Sale, Rv. 268639): potere officioso, questo, attivabile solo in bonam partem, posto che la pena favorevole all’imputato puo’ essere corretta dalla Corte di cassazione solo in presenza di impugnazione del pubblico ministero, essendo limitato il potere di intervento d’ufficio, in sede di legittimita’, ai soli casi nei quali l’errore sia avvenuto in danno dell’imputato (Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, Galiza Lima, Rv. 265529; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013, Rv, 257672).
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno avuto modo di intervenire in ordine alla definizione del perimetro della nozione di “pena illegale”. Pronunciandosi, come si vedra’, con riferimento a una sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. concordata sulla base dei parametri edittali dettati per le cosiddette “droghe leggere” dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73 nella formulazione oggetto della declaratoria di illegittimita’ costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli ha ricondotto, in generale, nel novero della pena illegale la pena che, per specie ovvero per quantita’, non corrisponde a “quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, cosi’ collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale”: la sentenza Jazouli ha quindi rimarcato che l’ambito dell’illegalita’ della pena si riferisce anche “ai classici casi di illegalita’ ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantita’, ai relativi limiti edittali”. Muovendo dall’insegnamento della sentenza Jazouli, si e’ cosi’ ribadito che non configura un’ipotesi di pena illegale ab origine la pena che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato, sicche’, in tal caso, la relativa questione non e’ rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di un ricorso inammissibile (Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, De Paola, Rv. 266080): nella prospettiva tracciata dalle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimita’ aveva gia’ affermato la rilevabilita’ di ufficio da parte della Corte di Cassazione dell’illegalita’ della pena solo quando la stessa, cosi’ come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, ma non anche quando il trattamento sanzionatorio sia di per se’ complessivamente legittimo e il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice e’ giunto alla conclusiva determinazione dell’entita’ della condanna (Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; conf. Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, Rv. 257010).
3.2. Alla nozione di “pena illegale” la giurisprudenza di legittimita’ fa riferimento anche ai fini della definizione dell’ambito della sindacabilita’ – in punto determinazione della pena – della sentenza ex articolo 444 c.p.p..
Le cadenze argomentative che si rinvengono al riguardo nella giurisprudenza di legittimita’ si rivelano senz’altro affini a quelle che valorizzano la nozione di “pena illegale” in funzione di deroga al principio devolutivo, anche se divergenti sono le due prospettive: quella ora in esame e’ infatti indirizzata non gia’ a riconoscere alla Corte di cassazione un potere officioso oltre il devolutum, ma a circoscrivere – a fronte di impugnazione dell’imputato o del pubblico ministero il sindacato del giudice di legittimita’ in relazione alla determinazione della pena applicata ex articolo 444 c.p.p. Centrale, in quest’ultima prospettiva, e’, infatti, il rilievo che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensi’ sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005 – dep. 2006, Federico, Rv. 233185; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 5, n. 3351 del 29/05/1998 – dep. 1999, Carli, Rv. 212379). Dalla natura negoziale dell’accordo sulla pena e dall’individuazione del relativo oggetto (il “risultato finale”) discende una duplice ricaduta sul piano della sindacabilita’, quanto alla determinazione della pena stessa, della sentenza di patteggiamento: per un verso, la generale irrilevanza degli errori relativi ai vari “passaggi” attraverso i quali si giunge al “risultato finale” e, per altro verso, la rilevanza di tali errori quando conducano ad una pena illegale. Dunque, non rilevano, se non si traducono in una pena illegale, gli errori relativi ai singoli passaggi interni per la determinazione della pena concordata (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005 -dep. 2006, Federico, cit.; Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, cit.), tra i quali gli errori compiuti nell’iter di determinazione della pena base (Sez. 5, n. 5047 del 21/10/1999, Paulon, Rv. 214602). Tra i casi, invece, individuati dalla giurisprudenza di legittimita’ come integranti ipotesi di pena illegale con riferimento al patteggiamento possono essere richiamati quelli della pena inferiore al minimo edittale ex articolo 23 c.p. (Sez. 3, n. 29985 del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 4917 del 03/12/2003 – dep. 2004, Pianezza, Rv. 229995), dell’applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa (Sez. 1, n. 17108 del 18/02/2004, Merlini, Rv. 228650; Sez. 1, n. 2174 del 14/03/1997, Salvatori, Rv. 207246; Sez. 1, n. 2322 del 22/05/1992, Riccardi, Rv. 191362), dell’erronea applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria (Sez. 5, n. 5018 del 19/10/1999 – dep. 2000, Rezel, Rv. 215673), della mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, Rv. 262943).
Peraltro, anche con specifico riferimento all’illegalita’ della pena nel “patteggiamento” va richiamato l’insegnamento di Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, cit., che ha sottolineato come la giurisprudenza abbia sempre ritenuto inammissibile il “ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena”, ma, allo stesso tempo, abbia anche affermato che “l’illegalita’ della pena applicata all’esito del “patteggiamento” rende invalido l’accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l’ha recepito, cosi’ reintegrando le parti nella facolta’ di rinegoziare l’accordo stesso su basi corrette”: si tratta di casi in cui “la pena era stata determinata contra legem, ad esempio per avere applicato una pena in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall’articolo 23 c.p.” ovvero “indicato come pena-base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione”. E’ in questo contesto che la sentenza Jazouli qualifica come illegale la pena “determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione” che, per le droghe cosiddette “leggere”, si sia basato sulla cornice edittale delineata dall’articolo 73 cit. e dichiarata costituzionalmente illegittima.
Del tutto analogo e’ il caso in esame (per il quale non puo’ trovare applicazione, ratione temporis, l’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017): infatti, secondo la prospettazione – come si vedra’, fondata – del ricorrente, viene in rilievo una pena illegale perche’ in contrasto, prima di tutto, con il principio di irretroattivita’ della legge penale piu’ sfavorevole sancito dall’articolo 25 Cost., comma 2: il procedimento di commisurazione del giudice del patteggiamento si e’ dunque sviluppato all’interno di una comminatoria edittale in radice – e in toto – illegale perche’ lesiva di un principio che da’ corpo alla tutela di un “valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali” (Corte cost., sent. n. 394 del 2006; sent. n. 236 del 2011). Si verte dunque, all’evidenza, in ipotesi di pena illegale denunciabile anche con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta.
4. La conclusione raggiunta consente di affrontare la questione rimessa alla cognizione delle Sezioni unite, al cui esame, tuttavia, e’ opportuno far precedere una sia pur sintetica ricognizione della successione di leggi che viene in rilievo nel caso di specie.
Nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 23 marzo 2016, n. 41 (entrata in vigore il 25/03/2016), l’articolo 589 c.p., comma 2, comminava, per il fatto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, la pena della reclusione da 2 a 7 anni: la fattispecie di cui al secondo comma integrava una circostanza aggravante (ex plurimis, Sez. 4, n. 18204 del 15/03/2016, Bianchini, Rv. 266641; Sez. 4, n. 44811 del 03/10/2014, Salvadori, Rv. 260643), non soggetta, diversamente da quella di cui all’articolo 589, terzo comma, c.p. (Sez. 4, n. 33792 del 23/04/2015, Rv. 264331), al regime derogatorio della disciplina relativa al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee stabilito dall’articolo 590-bis c.p. (sempre nella formulazione anteriore alla novella del 2016). Di conseguenza, l’applicazione, come nel caso di specie, delle circostanze attenuanti generiche, poteva condurre all’irrogazione di una pena, nel minimo, di 6 mesi di reclusione, nel caso di giudizio di equivalenza, ovvero di 4 mesi di reclusione, nel caso di giudizio di prevalenza dell’attenuante.
Il quadro sanzionatorio muta radicalmente con l’avvento della L. n. 41 del 2016, che ha introdotto la fattispecie di omicidio stradale ex articolo 589-bis c.p.: si tratta di autonoma fattispecie incriminatrice (Sez. 4, n. 29721 del 01/03/2017, Venni, Rv. 270918), sicche’ l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche puo’ condurre all’irrogazione, nel minimo, della pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione: pena, questa, individuata dalla sentenza impugnata prima della riduzione per il rito.
5. Il contrasto nella giurisprudenza di legittimita’ compendiato nella questione di diritto sopra richiamata e’ ben espresso, in particolare, da due pronunce della Quarta Sezione di questa Corte, entrambe relative a fattispecie concrete di omicidio colposo (per inosservanza della normativa antinfortunistica, l’una, e delle norme sulla circolazione stradale, l’altra) ed entrambe caratterizzate da un significativo intervallo di tempo intercorso tra condotta ed evento e dalla sopravvenienza, tra l’uno e l’altra, di una disciplina legislativa piu’ sfavorevole per l’imputato: e’ quanto accaduto nel caso di specie, posto che la condotta ascritta all’imputato risale al 20/01/2016, l’evento mortale si e’ verificato il 28/08/2016 e, medio tempore, e’ intervenuta la piu’ sfavorevole disciplina dettata dalla L. n. 41 del 2016, che ha delineato il quadro sanzionatorio all’interno del quale e’ stata definita la pena applicata ex articolo 444 c.p.p..
5.1. Nella prospettiva del primo orientamento, Sez. 4, n. 22379 del 17/04/2015, Sandrucci e’ intervenuta in una fattispecie concreta in cui l’evento mortale si era verificato molti anni dopo la condotta e, nell’intervallo di tempo tra l’una e l’altro, erano sopravvenute due modifiche legislative che avevano comportato l’innalzamento dei limiti edittali dell’articolo 589 c.p. (la L. 21 febbraio 2006, n. 102 e il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125). Disattendendo i rilievi della difesa volti a censurare l’applicazione della piu’ sfavorevole disciplina vigente al momento dell’evento, la sentenza Sandrucci ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo cui per il trattamento sanzionatorio deve aversi riguardo “a quello vigente al momento della consumazione del reato: cioe’ al momento dell’evento lesivo”, sicche’ non vi e’ ragione di evocare l’articolo 2 c.p., comma 4, “per il rilievo assorbente che questo fa riferimento al tempo in cui e’ stato commesso il reato e cioe’ a quello in cui si e’ consumato”. E’ dunque “rispetto al momento della consumazione del reato che potrebbe porsi una questione di applicazione di una normativa in ipotesi piu’ favorevole che sia sopravvenuta”; in altri termini, e’ al momento della consumazione che bisogna avere riguardo per individuare la normativa applicabile e (solo) “rispetto a tale momento puo’ in ipotesi porsi una questione di applicazione di normativa sopravvenuta”: il che doveva escludersi nel caso in esame.
Sempre al primo orientamento l’ordinanza di rimessione riconduce anche Sez. 5, n. 19008 del 13/03/2014, Calamita, Rv. 260003, che ha ritenuto corretta l’applicazione della circostanza aggravante di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (oggi, articolo 416-bis c.p., comma 1) in relazione ai reati di importazione e conseguente detenzione di armi da guerra, nei confronti di un imputato il quale aveva intrapreso trattative con il venditore prima dell’introduzione della circostanza aggravante, laddove la condotta illecita si era perfezionata, per effetto dell’apporto di altri concorrenti, dopo l’entrata in vigore della nuova norma: osserva la sentenza Calamita, per un verso, che “il tempus commissi delicti e’ quello in cui si perfeziona la condotta o si verifica l’evento” (argomento, questo, sostanzialmente in linea con il primo orientamento) e, per altro verso, che l’indirizzo giurisprudenziale in tema di reati permanenti (in particolare, associativi) deve trovare applicazione “anche per i reati non permanenti, quando l’azione abbia avuto durata apprezzabile e si sia, comunque, conclusa (e dunque il reato abbia avuto consumazione) sotto la vigenza della nuova legge”. Come osservato dall’ordinanza di rimessione, la sentenza Calamita presenta una duplice peculiarita’, in quanto a venire in rilievo e’ una condotta ad “esecuzione frazionata” e le diverse “frazioni” sono state realizzate da diversi concorrenti: sotto questo secondo profilo, il problema dell’individuazione del tempus commissi delicti si intreccia, nel caso affrontato dalla sentenza in esame (dalla quale, peraltro, non risulta univocamente quale segmento del fatto si sia perfezionato dopo l’introduzione della circostanza aggravante e, in particolare, se si tratti solo dell’evento ovvero anche di una parte della condotta posta in essere dai concorrenti), con le diverse questioni attinenti all’individuazione dei requisiti necessari affinche’ la singola “frazione” di condotta assuma rilevanza ai fini del concorso di persone nel reato: questioni, afferenti sia al piano dell’elemento materiale, sia a quello dell’elemento soggettivo della fattispecie concorsuale, estranee al tema rimesso all’esame di queste Sezioni unite.
5.2. Al secondo orientamento va, invece, ascritta Sez. 4, n. 8448, del 05/10/1972, Bartesaghi, Rv. 122686 intervenuta, come si e’ anticipato, in una fattispecie concreta di omicidio colposo per violazione delle norme sulla circolazione stradale: tra la condotta e l’evento era stata introdotta la L. 11 maggio 1966, n. 296, che prevedeva un piu’ severo trattamento sanzionatorio, applicato dal giudice di appello che, in parte qua, aveva riformato la sentenza di primo grado. Aderendo all’impostazione del giudice di primo grado, la sentenza Bartesaghi ha osservato che “al fine di stabilire la legge applicabile, non si tratta di individuare il momento della consumazione, ma quello nel quale il reato e’ stato commesso, come espressamente stabilisce la legge. E se vi sono reati nei quali commissione e consumazione coincidono, ve ne sono altri nel quali il momento della consumazione, col realizzarsi dell’evento, si verifica successivamente o puo’ verificarsi successivamente”. Seguendo la tesi del giudice di appello, osserva ancora la sentenza Bartesaghi, si giungerebbe all'”applicazione retroattiva della legge nel caso di nuove o piu’ gravi statuizioni penali, quando la condotta si sia esaurita sotto l’imperio di una legge che non prevedeva il fatto come reato, o che lo prevedeva meno grave di quanto non sia considerato dalla nuova. Ed in tal modo il reo verrebbe ad essere punito piu’ gravemente per il fatto puramente casuale che nel periodo di tempo intercorrente tra la sua condotta e l’evento sia sopraggiunta la nuova legge, in tal modo determinandosi quell’incertezza sul grado di illiceita’ del comportamento umano che e’ escluso in modo assoluto dal principio dell’irretroattivita’”. Poiche’ il legislatore, uniformandosi ai principi di irretroattivita’ e di non ultrattivita’, ha voluto distinguere tra commissione e consumazione del reato, rileva conclusivamente la sentenza Bartesaghi, non e’ lecito all’interprete identificare i due momenti: “e cio’ tanto piu’ appare esatto in quanto il precetto penale, alla cui violazione consegue quella determinata sanzione e’ rivolto al soggetto condizionandone l’attivita’ psichica, che si estrinseca nella condotta nella misura nella quale tale condotta, in quanto causa di evento penalmente sanzionato, sia considerata illecita”.
6. Le Sezioni Unite ritengono di dover condividere il secondo orientamento, con le precisazioni di seguito indicate. Plurime ragioni convergono verso la conclusione secondo cui, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale piu’ favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale piu’ sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta.
In limine, tuttavia, deve essere esaminato il problema segnalato, nella sua requisitoria scritta, dal Procuratore generale presso questa Corte, il quale, come si e’ visto, ha chiesto, in via principale, che sia sollevata questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2 c.p., comma 4, nella parte in cui fa riferimento alla commissione del reato e non del fatto anche con riguardo ai reati di evento qualora quest’ultimo sia differito nel tempo e, dopo la realizzazione della condotta, sopravvenga una disciplina punitiva meno favorevole. La tesi del Procuratore generale, incentrata sul duplice rilievo che l’articolo 2 c.p., comma 4, fa riferimento al tempo in cui e’ stato commesso il reato (e non il fatto) e che la scissione degli elementi costitutivi del reato (condotta, nesso causale, evento) non e’ consentita in via interpretativa, non puo’ essere condivisa.
6A. Come puntualizzato da queste Sezioni Unite, “l’interpretazione letterale della legge (…) e’ il canone ermeneutico prioritario per l’interprete”, sicche’ “l’ulteriore canone dato dall’interpretazione logica e sistematica soccorre e integra il significato proprio delle parole, arricchendole della ratio della norma e del suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi”, ma tale criterio “non puo’ servire ad andare oltre quello letterale quando la disposizione idonea a decidere la controversia e’ chiara e precisa” (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru). Del resto, la stessa giurisprudenza costituzionale ha piu’ volte ribadito che il significato della lettera della norma impugnata “non puo’ essere valicato neppure per mezzo dell’interpretazione costituzionalmente conforme” e, dunque, impedisce di conseguire in via interpretativa “l’effetto che solo una pronuncia di illegittimita’ costituzionale puo’ produrre” (cosi’, ex plurimis, Corte cost., sent. n. 110 del 2012). Se, dunque, prioritario, nel senso indicato, e’ “l’esame delle connotazioni testuali della norma” (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 – dep. 2018, Matrone), tale esame non esonera certo il giudice dalla ricerca di tutti i possibili significati rinvenibili nel testo: all’interno di quello che, in ambito civile, e’ stato indicato come il limite di “tolleranza ed elasticita’ del significante testuale” (Sez. U civ., n. 15144 del 11/07/2011; Sez. U civ., n. 27341 del 23/12/2014), l’interprete deve esplorare a fondo le potenzialita’ linguistiche della disposizione legislativa, individuandone – anche alla luce del sistema normativo in cui e’ inserita – tutti i possibili e coerenti significati autorizzati dal testo. Il dato letterale, dunque, e’ l’oggetto prioritario dell’attivita’ interpretativa e ne segna il limite “esterno”; limite che deve essere individuato con particolare rigore nella materia penale, in considerazione del peculiare valore rivestito, rispetto ad essa, dalla riserva di legge, che, come messo in luce dalla giurisprudenza costituzionale, nell’accezione recepita dall’articolo 25 Cost., comma 2, “demanda il potere di normazione in materia penale – in quanto incidente sui diritti fondamentali dell’individuo, e segnatamente sulla liberta’ personale all’istituzione che costituisce la massima espressione della rappresentanza politica: vale a dire al Parlamento, eletto a suffragio universale dall’intera collettivita’ nazionale (…), il quale esprime, altresi’, le sue determinazioni all’esito di un procedimento – quello legislativo – che implica un preventivo confronto dialettico tra tutte le forze politiche, incluse quelle di minoranza, e, sia pure indirettamente, con la pubblica opinione” (sent. n. 230 del 2012). Ma il perimetro segnato, per l’interprete, dal limite esterno rappresentato dal dato testuale ben puo’ includere – e spesso include – una pluralita’ di significati attribuibili al testo della disposizione, pluralita’ desumibile, ad esempio, dall’intrinseca polisemia dello stesso dato testuale, cosi’ come dalla sua lettura nel contesto delineato dal sistema normativo in cui si colloca e, prima di tutto, dalla disciplina legale dell’istituto di cui la norma e’ parte: ossia, per quanto e’ qui di interesse, dall’articolo 2 c.p..
6.2. Nella disposizione codicistica, il riferimento al “reato”, e non al “fatto”, non assume la valenza ad esso attribuita dal Procuratore generale, ossia la considerazione del “reato” nella “triade dei suoi elementi costitutivi, condotta nesso causale – evento naturalistico”: invero, con il termine “fatto” l’articolo 2 c.p., commi 1 e 2 evocano la fattispecie non (o non piu’) penalmente sanzionata, mentre il termine “reato” di cui al quarto comma indica quella penalmente sanzionata (e assoggettata al regime della successione di leggi penali).
D’altra parte, su un piano generale – ed anche al fine di meglio definire la portata della questione posta all’esame delle Sezioni unite e del principio di diritto che sara’ enunciato – mette conto sottolineare come l’individuazione del tempus commissi delicti non possa essere delineata in termini generalizzanti, ma vada riferita ai singoli istituti e ricostruita sulla base della ratio di ciascuno di essi e dei principi – prima di tutto costituzionali – che li governano: conclusione, questa, condivisa dalla dottrina secondo cui l’indagine volta all’individuazione del tempus non puo’ che essere riferita ai singoli istituti per i quali assume rilevanza il dato cronologico della commissione del reato.
Non si rinviene, infatti, nel codice penale una definizione, per cosi’ dire, “onnicomprensiva” del tempus commissi delicti. Tale, in particolare, non puo’ essere considerata quella offerta dall’articolo 6 c.p. (alla quale sembra far riferimento la sentenza Calamita sopra richiamata), che, al fine di individuare i reati commessi nel territorio dello Stato, fa coincidere la commissione del reato con il verificarsi nel territorio stesso della condotta (anche in parte) ovvero dell’evento; tuttavia, l’alternativita’ – o, meglio, l’equivalenza – ai fini dell’articolo 6 c.p.del criterio della condotta e del criterio dell’evento rende ragione dell’inidoneita’ di detta disciplina a fissare il tempus commissi delicti ai fini della successione di leggi, posto che, come i casi in esame testimoniano, la distanza temporale che puo’ riscontrarsi tra condotta ed evento impone di individuare in termini unitari (e non gia’ alternativi) il tempus. Del resto, mentre una disciplina ad hoc e’ dettata in tema di decorrenza del termine di prescrizione (articolo 158), formulazioni sostanzialmente espressive del sintagma “reato commesso” si rinvengono in numerose disposizioni codicistiche relative ad istituti diversi (ad esempio, alla recidiva: articolo 99; alla sospensione condizionale della pena: articolo 163, secondo e terzo comma; al perdono giudiziale: articolo 169; all’amnistia: articolo 151), ciascuno connotato da una ratio ed inserito in contesti normativi specifici.
Il riferimento dell’articolo 2 c.p., comma 4, alla “commissione del reato”, dunque, non si presta, di per se’ solo, ad accreditare, in termini appunto generalizzanti, il criterio della condotta: sotto questo profilo, la sentenza Bartesaghi, pur rimarcando correttamente la non sovrapponibilita’ della nozione di consumazione rispetto a quella di commissione del reato, sembra, in alcuni passaggi, enfatizzare la portata del dato testuale. Se, tuttavia, le ragioni di ordine prima di tutto sistematico che militano a favore del secondo orientamento non possono dar corpo a un criterio generale di individuazione del tempus commissi delicti a qualsiasi fine e rispetto a qualsiasi istituto, il riferimento letterale alla “commissione del reato” non e’ di ostacolo all’individuazione della condotta dell’agente quale punto di riferimento cronologico della successione di leggi: la mancanza, nel codice penale, di una nozione onnicomprensiva del tempus commissi delicti e la valenza dei richiami al “fatto” e al “reato” nell’articolo 2 c.p. convergono nell’individuazione di un’area semantica dell’espressione “reato commesso” nella quale e’ riconducibile, in via interpretativa, il criterio della condotta, senza fuoriuscire dall’ambito dei significati autorizzati dal testo legislativo, ossia dai quarto comma dello stesso articolo 2.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, “l’interpretazione adeguatrice dei giudici ha possibilita’ di esplicazione soltanto quando una disposizione abbia carattere “polisenso” e da essa sia enucleabile, senza manipolare il contenuto della disposizione, una norma compatibile con la Costituzione” attraverso l’impiego degli ordinari canoni ermeneutici (Sez. U, n. 23016 del 31/03/2004, Pezzella): canoni, quelli di seguito valorizzati nel perimetro delineato dal testo della disposizione, che escludono la necessita’ di promuovere un incidente di legittimita’ costituzionale.
7. Nell’individuazione delle ragioni dell’adesione al secondo orientamento vengono dunque in rilievo, in primo luogo, gli strumenti dell’interpretazione sistematica e la valorizzazione delle indicazioni offerte dai principi – innanzitutto costituzionali – che governano la successione di leggi penali.
7.1. A fondamento del principio di irretroattivita’ della norma piu’ sfavorevole (che attiene non solo alle norme incriminatrici, ma anche a quelle che “incidono sulla qualita’ e quantita’ della pena”: Corte cost., sent. n. 306 del 1993) si pone, essenzialmente, un’istanza di garanzia della persona contro i possibili arbitri del legislatore, garanzia che l’articolo 25 Cost., comma 2, tutela, come si e’ anticipato, quale “valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali” (Corte cost., sent. n. 394 del 2006; sent. n. 236 del 2011): sotto questo profilo, il principio di irretroattivita’ della norma piu’ sfavorevole si differenzia dal principio di retroattivita’ della norma penale piu’ favorevole, che rinviene il proprio fondamento non gia’ nell’articolo 25 Cost., ma, in primo luogo, nel principio di uguaglianza, essendo quindi “suscettibile di limitazioni e deroghe”, che, tuttavia, “devono giustificarsi in relazione alla necessita’ di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo” (ex plurimis, Corte cost., sent. n. 215 del 2008, sent. n. 394 del 2006), nonche’ nell’articolo 117, primo comma, Cost., in riferimento all’articolo 7 Cedu, parametro che, comunque, non attribuisce al principio di retroattivita’ in mitius carattere assoluto e inderogabile, potendo esso, anche sotto questo profilo, subire “deroghe o limitazioni” (sent. n. 236 del 2011, cit.).
Per il principio di irretroattivita’ della norma piu’ sfavorevole, viene invece in rilievo un’istanza di preventiva valutabilita’ da parte dell’individuo delle conseguenze penali della propria condotta, istanza, a sua volta, funzionale a preservare la libera autodeterminazione della persona (funzione, questa, che il divieto di retroattivita’ condivide con il principio di determinatezza). Univoche, in tal senso, sono le indicazioni offerte dalla giurisprudenza costituzionale: il principio di irretroattivita’ della norma penale sfavorevole, infatti, “si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell’esigenza della “calcolabilita’” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale” (Corte cost., sent, n. 394 del 2006; conf., ex plurimis, sent. n. 236 del 2011): esigenza, questa, “con la quale contrasta un successivo mutamento peggiorativo “a sorpresa” del trattamento penale della fattispecie” (sent. n. 230 del 2012).
E’ dunque la condotta il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la “calcolabilita’” delle conseguenze penali e, con essa, l’autodeterminazione della persona: ed e’ a tale punto di riferimento temporale che deve essere riconnessa l’operativita’ del principio di irretroattivita’ ex articolo 25 Cost., posto che “spostare in avanti” detta operativita’, correlandola all’evento del reato, determinerebbe, qualora alla condotta interamente posta in essere nella vigenza di una legge penale sia sopravvenuta una normativa penale piu’ sfavorevole, la sostanziale retroattivita’ di quest’ultima rispetto al momento in cui e’ effettivamente possibile per la persona “calcolare” le conseguenze penali del proprio agire; con l’inevitabile svuotamento dell’effettivita’ della garanzia di autodeterminazione della persona e della ratio di tutela del principio costituzionale di irretroattivita’.
La ratio di garanzia del principio di irretroattivita’ della norma piu’ sfavorevole e il suo necessario riferimento alla valutabilita’ delle conseguenze penali della condotta dell’uomo sono, dunque, decisivi nell’indirizzare la soluzione della questione rimessa alle Sezioni unite verso l’adesione al “criterio della condotta”. Una ratio di garanzia della persona del tutto coerente con il principio personalista che il Costituente ha posto quale uno dei pilastri fondamentali dell’edificio costituzionale, secondo l’impostazione accolta con l’approvazione del c.d. ordine del giorno Dossetti.
Le indicazioni offerte dai lavori preparatori dell’Assemblea Costituente confermano le ragioni dell’adesione al secondo orientamento: la disposizione poi recepita nel secondo comma dell’articolo 25 Cost. e’, in buona sostanza, frutto di un emendamento proposto, tra gli altri, dall’onorevole (OMISSIS), che intervenne nel dibattito chiarendo il significato del principio di irretroattivita’, nella formulazione poi approvata, ossia stabilire “in maniera precisa che la norma di legge penale deve preesistere non solo all’evento, ma anche all’azione”, poiche’ e’ in quest’ultima che “si realizza il contrasto tra la volonta’ imputabile del delinquente e la volonta’ della legge”: una chiara traccia della necessita’ di correlare, dal punto di vista cronologico, il principio di irretroattivita’ alla condotta dell’agente e non al successivo momento dell’evento.
Di segno analogo e’ l’indicazione offerta dalla decisione delle Sezioni unite di questa Corte intervenuta sulle questioni scaturite dalla declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 442 c.p.p., comma 2, nella parte in cui ammetteva al giudizio abbreviato l’imputato cui fosse addebitato un reato punibile con l’ergastolo (Corte cost., sent. n. 176 del 1991): muovendo dal rilievo della natura di trattamento penale di favore rivestita dalla riduzione di pena per il giudizio abbreviato, le Sezioni unite hanno affermato che la garanzia dell’articolo 25 Cost., comma 2, deve essere intesa nel senso che se un trattamento penale piu’ favorevole e’ ricollegato dalla legge ad una condotta “non puo’ un’eventuale pronuncia di incostituzionalita’ di quella legge comportare un trattamento svantaggioso per chi ha tenuto quella condotta”; di qui la conclusione che la sentenza della Corte costituzionale non poteva determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l’ergastolo che avevano richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell’illegittimita’ (Sez. U, n. 2977 del 06/03/1992, Piccillo, Rv. 189399). Pur non affrontando la questione oggi in esame, all’evidenza estranea al peculiare problema allora in discussione, e’ significativo, nella sentenza Piccillo, il legame instaurato, nella definizione della portata della garanzia accordata dall’articolo 25 Cost., comma 2, tra il trattamento piu’ svantaggioso sopravvenuto e la condotta (in quel caso, processuale) alla quale era associato il trattamento piu’ favorevole previsto dalla norma dichiarata incostituzionale: un legame che, con riferimento alla condotta tenuta durante la (invalida) vigenza di una norma penale piu’ favorevole poi dichiarata incostituzionale, attribuisce al principio di irretroattivita’ una sorta di “rigidita’ rinforzata” anche rispetto alla stessa declaratoria di illegittimita’ costituzionale, secondo una prospettiva che si rinviene altresi’ nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 148 del 1983; sent. n. 394 del 2006; nonche’, con riguardo all’affine problema del decreto-legge non convertito, sent. n. 51 del 1985, intervenuta limitatamente all’applicabilita’ dell’articolo 2 c.p., u.c., ai “fatti pregressi” all’adozione del decreto-legge).
La medesima prospettiva – con la sottolineatura del diverso regime cui sono sottoposti, in caso di declaratoria di illegittimita’ costituzionale di una norma piu’ favorevole, i “fatti pregressi” e i “fatti concomitanti” – e’ stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimita’ quando ha affermato che, in tema di successione di leggi nel tempo, la norma incriminatrice piu’ severa, ripristinata per effetto della pronuncia di incostituzionalita’ di una successiva norma penale di favore, non puo’ essere applicata ai fatti commessi durante la vigenza di quest’ultima, rispetto ai quali “non puo’ avere svolto alcuna funzione di orientamento e di limite delle scelte di comportamento dell’agente”, ma opera per tutti quei fatti pregressi commessi nella vigenza della norma non ancora modificata in senso piu’ favorevole dalla disciplina dichiarata incostituzionale, fatti, quelli pregressi, che “dovevano essere “confrontati”, dal proprio autore, con le norme vigenti in quel momento” (Sez. 3, n. 28233 del 03/03/2016, Menti, Rv. 267410; conf., Sez. 3, n. 4185 del 19/10/2016 – dep. 2017, Facciuto, Rv. 269068; Sez. 4, n. 44808 del 26/09/2014, Madani, Rv. 260735).
In coerenza con la ratio di garanzia del principio di irretroattivita’, del resto, puo’ richiamarsi l’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, che sancisce il divieto di applicazione retroattiva delle norme penali incriminatrici e, in generale, delle norme penali piu’ severe, in modo da assicurare, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, nel momento in cui un imputato ha commesso l’atto che ha dato luogo all’azione penale, esistesse una disposizione legale che rendesse l’atto punibile e che la pena imposta non abbia superato i limiti fissati da tale disposizione (Corte Edu, sentenza 22 giugno 2000, Coeme c. Belgio, § 145).
7.2. L’identificazione, ai fini della successione di leggi penali, del tempus commissi delicti con quello della condotta tipica trova poi decisive conferme di ordine sistematico sul terreno delle funzioni costituzionali della pena.
Quanto alla funzione di prevenzione generale, evocata nell’intervento dell’onorevole (OMISSIS) sopra richiamato, e’ nel momento in cui agisce ovvero omette di compiere l’azione doverosa che l’agente si pone in contrasto con la funzione di orientamento della norma penale: cio’ conferma che, ai fini della successione di leggi penali, il tempo del commesso reato va individuato nella condotta, ossia nel momento rispetto al quale la funzione di prevenzione generale della norma penale puo’ in concreto esplicarsi.
La medesima conclusione vale per la funzione rieducativa, la cui centralita’ nella definizione del volto costituzionale del sistema penale e’ stata di recente rimarcata dal giudice delle leggi richiamando il “principio della non sacrificabilita’” di tale funzione “sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena” (Corte cost., sent. n. 149 del 2018). Muovendo dalla lettura congiunta del primo e del terzo comma dell’articolo 27 Cost., nel quadro delle fondamentali direttive del sistema costituzionale desunte, tra l’altro, dall’articolo 25 Cost., la Corte costituzionale ha messo in luce come alla “possibilita’ di conoscere la norma penale” vada “attribuito un autonomo ruolo nella determinazione dei requisiti subiettivi d’imputazione costituzionalmente richiesti”, in quanto tale possibilita’ e’ “presupposto della rimproverabilita’ del fatto, inteso quest’ultimo come comprensivo anche degli elementi subiettivi attinenti al fatto di reato”; in questa prospettiva, con specifico riferimento al principio di irretroattivita’ della norma penale sfavorevole, si e’ sottolineato che, “avuto riguardo anche al fondamentale principio di colpevolezza ed alla funzione preventiva della pena, desumibili dall’articolo 27 Cost., ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente o meno alla legge penale, conoscendo in anticipo – sulla base dell’affidamento nell’ordinamento legale in vigore al momento del fatto quali conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione (…): aspettativa che sarebbe, per contro, manifestamente frustrata qualora il legislatore potesse sottoporre a sanzione criminale un fatto che all’epoca della sua commissione non costituiva reato, o era punito meno severamente” (Corte cost., sent. n. 364 del 1988). La sottolineatura del momento della “commissione” e la sua correlazione all’affidamento sulle conseguenze penali previste dall’ordinamento legale richiamano ancora una volta la rilevanza essenziale della condotta tipica e la necessita’ di individuare in essa il criterio per determinare il tempus commissi delicti ai fini della successione di leggi penali.
8. Come si e’ visto, la problematica affrontata si riconnette alla peculiarita’ della fattispecie concreta, caratterizzata (cosi’ come quelle prese in considerazione dalle sentenze Sandrucci e Bartesaghi), per un verso, da uno sviluppo dell’iter criminis nel quale interviene un significativo iato temporale tra condotta ed evento e, per altro verso, dalla sopravvenienza, in tale intervallo temporale, di una legge penale piu’ sfavorevole: si’ tratta, dunque, di quelle che in dottrina sono state definite ipotesi di reato “a distanza” o ad evento differito, ipotesi ricondotte alla piu’ generale figura del reato “a tempi plurimi”. Esigenze di completezza, peraltro, impongono di esaminare, alla luce delle ragioni poste a fondamento dell’adesione al criterio della condotta, la questione dell’individuazione del tempus ai fini della successione di leggi penali con riguardo ad alcune figure di reato caratterizzate (non gia’ dalla “distanza” tra condotta ed evento, bensi’) dal protrarsi nel tempo della stessa condotta tipica.
Una protrazione della condotta suscettibile di conoscere, nel suo svolgimento, il sopravvenire di una legge penale piu’ sfavorevole si registra nel reato permanente, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimita’ individua il tempus commissi delicti, ai fini della successione di leggi penali, nella cessazione della permanenza posto che, qualora la condotta antigiuridica si protragga nel vigore della nuova legge, e’ quest’ultima che deve trovare applicazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 43597 del 09/09/2015, Fiorentino, Rv. 265261; Sez. 5, n. 45860 del 10/10/2012, Abbatiello, Rv. 254458; Sez. 3, n. 13225 del 05/02/2008, Spera, Rv. 239847; Sez. 1, n. 20334 del 11/05/2006, Caffo, Rv. 234284; Sez. 1, n. 3376 del 21/02/1995, Gullo, Rv. 200697): il protrarsi della condotta sotto la vigenza della nuova, piu’ sfavorevole, legge penale assicura la calcolabilita’ delle conseguenze della condotta stessa che, come si e’ visto, da’ corpo alla ratio garantistica del principio di irretroattivita’. E’ dunque la legge piu’ sfavorevole vigente al momento della cessazione della permanenza che deve trovare applicazione, ferma restando la necessita’ che sotto la vigenza della legge piu’ severa si siano realizzati tutti gli elementi del fatto-reato (e, quindi, per il sequestro di persona, ad esempio, un’apprezzabile durata della limitazione della liberta’ personale della vittima). Naturalmente, l’applicazione della legge piu’ sfavorevole introdotta quando la permanenza del fatto delittuoso era gia’ in atto presuppone, come ha rimarcato la dottrina, la colpevole violazione della nuova legge e, dunque, la possibilita’ – di regola assicurata dalla vacatio legis – di conoscerla e, “calcolandone” le conseguenze penali, di adeguare la condotta dell’agente.
I medesimi rilievi valgono anche per il reato abituale, in relazione al quale il tempus commissi delicti, ai fini della successione di leggi penali, coincide con la realizzazione dell’ultima condotta tipica integrante il fatto di reato. Il tema e’ stato affrontato dalla piu’ recente giurisprudenza di legittimita’ soprattutto a proposito dell’introduzione del reato di atti persecutori e, dunque, in presenza non gia’ di uno ius superveniens portatore di un trattamento sanzionatorio piu’ severo, bensi’ – di una nuova incriminazione, la cui applicabilita’ presuppone la realizzazione, dopo l’introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 612-bis c.p. (e non solo, ad esempio, di un’ultima condotta persecutoria preceduta da altre intervenute prima della novella legislativa che ha previsto il reato): “per l’applicabilita’ della nuova norma non e’ quindi sufficiente che sia stato compiuto l’ultimo atto dopo la sua entrata in vigore, ma occorre che tale atto sia stato preceduto da altri comportamenti tipici ugualmente compiuti sotto la vigenza della nuova norma incriminatrice” (Sez. 5, n. 54308 del 25/09/2017), mentre atti posti in essere prima dell’introduzione del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, con la L. 23 aprile 2009, n. 38, “non possono rientrare nella condotta prevista e punita dall’articolo 612-bis c.p.”, ma neppure “possono proiettare la loro irrilevanza penale su atti successivi – degradandoli a post factum non punibile” (Sez. 5, n. 10388 del 06/11/2012 – dep. 2013, Rv. 255330; conf. Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260410; Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, Rv. 268162).
9. Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale piu’ favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale piu’ sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta”.
10. Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata, che ha applicato la pena concordata sulla base della legge piu’ sfavorevole sopravvenuta alla condotta e vigente al momento dell’evento, deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato per l’ulteriore corso.

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