Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2021| n. 11836.
In tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla legge n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. Tale principio appare valido anche per il disposto dell’articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile modificato dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 132/2014, convertito, con modificazioni, con la legge n. 162/2014 e dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Tuttavia, anche nell’ipotesi in esame, nella quale il giudice abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge ove le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un verbale di accertamento per violazioni al Codice della Strada, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo il tribunale sostenuto che tra “le gravi ed eccezionali ragioni”, suscettibili di giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, potesse ricomprendersi anche la condotta extraprocessuale di parte ricorrente che, dopo aver comunicato i dati richiesti dall’articolo 126-bis, comma 2, del CdS avrebbe dovuto, altresì, inoltrare anche formale richiesta all’amministrazione comunale di annullare il verbale al fine di evitare la successiva notifica dello stesso nonché il giudizio di opposizione, poi alla stessa favorevole, conseguitone: trattasi, infatti, di ragione di compensazione palesemente illogica ed erronea, risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’art. 24 della Costituzione).
Ordinanza|6 maggio 2021| n. 11836
Data udienza 20 novembre 2020
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Articolo 92, comma 2, del Cpc – Gravi ed eccezionali ragioni – Sindacato in sede di legittimità – Ragioni illogiche o erronee – Violazione di legge – Sussistenza. (Cost, articolo 24; Cpc, articolo 92)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20240-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE SAN GIOVANNI LUPATOTO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1419/2019 del Tribunale di Verona, depositata il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
-la signora (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la decisione del giudice d’appello che rigettando il suo gravame confermava la sentenza del giudice di pace;
– il giudice di prime cure pur avendo accolto l’opposizione dalla stessa proposto contro il verbale di accertamento della violazione amministrativa con cui le era stata inflitta la sanzione prevista per il caso di mancata tempestiva comunicazione dei dati personali del conducente, coincidenti con i suoi di proprietaria del veicolo (secondo il precetto dell’articolo 126 bis C.d.S., comma 2), aveva nondimeno disposto la compensazione delle spese di lite onerando al contempo il Comune dell’importo di Euro 43 a titolo di contributo unificato;
– a sostegno del rigetto del gravame il tribunale sosteneva che tra “le gravi ed eccezionali ragioni” che possono giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, a seguito della sentenza Corte Cost. n. 77/2018, puo’ essere ricompresa anche la condotta della parte che pur vittoriosa all’esito del giudizio non abbia fatto nulla per evitarlo sebbene ne abbia avuto la possibilita’ e, nel caso di specie, costituito dalla mancata dimostrazione di avere inviato formale richiesta al Comune di annullare il verbale impugnato;
– la cassazione della sentenza impugnata e’ chiesta sulla base di un unico motivo;
– non ha svolto attivita’ difensiva il Comune intimato.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’articolo 2697 c.c., e dell’articolo 24 Cost., articolo 111 Cost., comma 2, per avere il tribunale confermato la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di pace per la condotta della ricorrente la quale, pur risultando all’esito del giudizio vittoriosa, non ha fatto nulla per evitarlo sebbene ne abbia avuto la possibilita’, non avendo quest’ultima dimostrato di avere mai inoltrato formale richiesta al Comune di San Giovanni Lupatoto di annullare il verbale impugnato in primo grado una volta che le era stato notificato; assume la ricorrente che tale ragione e’ palesemente erronea e illogica e che non costituisce ragione grave ed eccezionale di compensazione delle spese di lite, risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, tra l’altro imponendo al ricorrente l’onere della prova di una circostanza irrilevante e incompatibile con la struttura del giudizio di opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 22 e con le disposizioni che lo regolano, anche in violazione del principio della ragionevole durata del processo (articolo 111 Cost., comma 2);
– il motivo e’ fondato;
– come chiarito anche recentemente da questa Corte le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimita’ (cfr. Cass.9977/2019);
– si tratta di un principio che appare valido anche per il disposto dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, modificato dal Decreto Legge n. 132 del 2014, articolo 13, comma 1 convertito con modificazioni con la L. n. 162 del 2014 e dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novita’ della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”;
– e’ stato inoltre chiarito che una simile previsione nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorche’ concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimita’, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass.2883/2014);
– ancora, questa Corte ha poi chiarito che nell’ipotesi (quale quella di specie) in cui il giudice abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sia comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere sussistente il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. 12893/2011);
– nel caso di specie il tribunale, quale giudice d’appello, integrando e precisando la motivazione del giudice di prime cure ha esplicitamente indicato in sentenza le (su esposte) ragioni che giustificano l’operata compensazione e che attengono alla condotta extraprocessuale della parte, la quale dopo aver comunicato in data 28/5/2017 i dati richiesti dall’articolo 126 bis C.d.S., comma 2, avrebbe dovuto, altresi’, inoltrare la formale richiesta al Comune di annullare il verbale al fine di evitare la successiva notifica dello stesso avvenuta il 25/7/2017 ed il giudizio di opposizione che ne e’ conseguito; il non averlo fatto, ad avviso del giudice giustifica che, pur essendo vittoriosa nell’opposizione tempestivamente, proposta essa subisca la compensazione delle spese di lite;
-si tratta ad avviso del collegio di una ragione di compensazione che appare palesemente illogica ed erronea, risolvendosi in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione dell’articolo 24 Cost. (cfr. Cass. 11222/2016 per un caso analogo in tema di procedimento tributario);
– la fondatezza della censura, comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Verona in persona di diverso magistrato affinche’ riesamini la decisione sulle spese di lite secondo i principi di diritto sopra enunciati e provveda, altresi’, alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Verona in persona di diverso magistrato che provvedera’ anche alle spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply