Il giudice d’appello qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2021| n. 11865.

Il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 del codice di procedura civile per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio. Inoltre, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensato per intero tra le parti le spese sostenute nel giudizio di primo grado; ciò in quanto la corte distrettuale aveva regolato le spese del giudizio di primo grado definendo “equo” mantenere la condanna alle spese come originariamente disposta dal giudice di prime cure, e dunque in capo anche ai ricorrenti, senza tuttavia fornire alcuna plausibile motivazione in ordine alle circostanze di attribuzione dell’irregolarità che aveva dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice).

Ordinanza|6 maggio 2021| n. 11865

Data udienza 19 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Spese processuali – Giudice di appello – Annullamento della sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell’articolo 354 del Cpc – Pronuncia sulle spese del giudizio di appello – Elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice – Sufficienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sui ricorsi 25643-2019 proposti da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 4872/2019 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 15/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 19/03/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. hanno proposto distinti ricorsi, articolati in unico motivo (i primi due per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., la terza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4) avverso la sentenza 15 luglio 2019, n. 4872/2019, resa dalla Corte d’appello di Roma.
2. (OMISSIS) e (OMISSIS) criticano sotto il profilo del principio di soccombenza la regolamentazione delle spese disposta dalla Corte d’appello di Roma. La (OMISSIS) s.r.l. assume poi che la medesima Corte d’appello di Roma, nel rimettere la causa al Tribunale ex articolo 354 c.p.c., comma 1, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede pretermesso (OMISSIS), non ha fornito alcuna motivazione a supporto della decisione di confermare la condanna alle spese processuali disposta in primo grado a carico solidale sia di (OMISSIS) e (OMISSIS), altri eredi dell’avvocato (OMISSIS), sia della stessa (OMISSIS) s.r.l.. La Corte d’appello ha invero affermato che gli appellanti (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbero potuto eccepire la non integrita’ del contraddittorio gia’ davanti al Tribunale, sicche’ tale comportamento degli appellanti giustificava la compensazione delle spese d’appello e il mantenimento delle spese del primo grado.
2. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con distinti controricorsi, proponendo altresi’, “per mero tuziorismo”, ricorsi incidentali per domandare la condanna alle spese del primo grado di lite a carico dei ricorrenti.
3. Non ha svolto difese nel giudizio di cassazione (OMISSIS).
4. Su proposta del relatore, che riteneva che i ricorsi di (OMISSIS), di (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l. potessero essere accolti per manifesta fondatezza, mentre i ricorsi incidentali di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dovessero dichiararsi inammissibili, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
4.1. Hanno presentato memorie i controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
5. Quanto all’eccezione dei controricorrenti correlata alla inammissibilita’ del ricorso della (OMISSIS) s.r.l., la nullita’ assoluta ed insanabile della sentenza di primo grado, con rinvio della causa ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, esclude che la stessa possa ritenersi passata in giudicato nei confronti della parte che sia rimasta contumace nel giudizio di appello instaurato dal litisconsorte.
I ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il ricorso della (OMISSIS) s.r.l. sono fondati.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullita’ che ha determinato il rinvio. Inoltre, puo’ provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessita’ di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l’irregolarita’ che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice (Cass. Sez. 6 – 2, 09/06/2017, n. 14495; Cass. Sez. 2, 16/07/2010, n. 16765; Cass. Sez. 2, 05/05/2003, n. 6762). La Corte d’appello di Roma, invece, ha regolato le spese del giudizio di primo grado definendo “equo” mantenere la condanna alle spese come originariamente disposta dal Tribunale, e dunque in capo anche a (OMISSIS) e (OMISSIS) ed alla (OMISSIS) s.r.l., senza tuttavia fornire alcuna plausibile motivazione che agli stessi doveva essere attribuita l’irregolarita’ che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice. Non puo’ valere, invero, a rendere percepibili le ragioni della decisione sulla statuizione inerente le spese di primo (come invece sostengono fermamente i controricorrenti nella memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2) il riferimento fatto nella sentenza impugnata alla mancata eccezione della non integrita’ del contraddittorio da parte degli appellanti (OMISSIS) e (OMISSIS): la nullita’ del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile dipende, piuttosto, dall’imperfetta individuazione dei litisconsorti nei cui confronti proporre la domanda imputabile alla negligenza o ad un errore dell’attore, oppure da un difetto di attivita’ del giudice, al quale incombe l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 18/02/2014, n. 3855).
6. Non puo’ tenersi conto della “rinuncia” ai ricorsi incidentali contenuta nelle memorie ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2, dei controricorrenti (in forza della riserva in tal senso formulata nei controricorsi), giacche’ non fatta nelle forme prescritte dall’articolo 390 c.p.c..
I ricorsi incidentali proposti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono allora inammissibili perche’ sostanzialmente volti ad ottenere la medesima regolamentazione delle spese di primo grado contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, e dunque per difetto di soccombenza, oltre che per la sua non riferibilita’ ad alcuno dei vizi rientranti nelle categorie logiche tassative previste dall’articolo 360 c.p.c.. Ne’ tale interesse a ricorrere poteva dirsi validamente subordinato, come si sostiene nelle memorie, al mancato accoglimento dell’istanza di correzione materiale relativa alla discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata in punto di regolamentazione delle spese, in quanto una istanza di correzione dell’errore materiale deve essere sempre proposta soltanto al giudice di merito che ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di legittimita’, anche nel caso in cui avverso quella sentenza sia stato gia’ proposto ricorso per cassazione (Cass. Sez. 6 – 2, 23/03/2015, n. 5727).
7. anno dunque accolti i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il ricorso della (OMISSIS) s.r.l., vanno dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali proposti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e la sentenza impugnata va cassata nei limiti delle censure accolte. Decidendo nel merito, giacche’ non sono necessari al riguardo ulteriori accertamenti di fatto, le valutazioni compiute dalla Corte d’appello per compensare le spese del giudizio di gravame possono essere poste a base della compensazione altresi’ delle spese del giudizio di primo grado. Segue la condanna in solido dei controricorrenti a rimborsare a ciascuno dei ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte dei ricorrenti incidentali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le impugnazioni, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi di (OMISSIS), di (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.r.l., dichiara inammissibili i ricorsi incidentali di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e, decidendo nel merito, compensa per intero tra le parti le spese sostenute nel giudizio di primo grado; condanna in solido i controricorrenti a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuno dei ricorrenti in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi incidentali, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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