In tema di sospensione necessaria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 aprile 2021| n. 10276.

In tema di sospensione necessaria, ai fini dell’applicazione dell’articolo 295 codice procedura civile, per ritenere la pregiudizialità fra cause, è necessario che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione dell’influenza che la decisione assunta nel giudizio che presenta connotazioni di pregiudizialità deve assumere nel giudizio sospeso.

Ordinanza|19 aprile 2021| n. 10276

Data udienza 8 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: PROCEDIMENTO CIVILE – SOSPENSIONE DEL PROCESSO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 388-2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NUORO, depositata il 07/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che chiede che l’istanza di regolamento necessario di competenza meriti di essere accolta, disponendosi per l’effetto la prosecuzione del giudizio sospeso.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) depositava, dinanzi al Tribunale di Nuoro, ricorso per ottenere decreto ingiuntivo nei confronti di (OMISSIS), in qualita’ di titolare della Parafarmacia (OMISSIS), cancellata dal registro delle imprese, per il pagamento di una fattura rimasta insoluta per un totale di Euro 51.768,46, decreto che veniva emesso in data 15 febbraio 2019 e avverso il quale la intimata proponeva opposizione, chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., in attesa della definizione dei giudizi pendenti avanti al Tribunale di Viterbo ed il giudice adito, a scioglimento di riserva, disponeva la sospensione del giudizio sull’assunto che avendo il (OMISSIS) presentato il ricorso monitorio nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.a.s., qualita’ contestata dalla opponente, e dipendendo la stessa dalla decisione in ordine alla validita’ o meno del contratto di cessione di quote societarie e dal valido esercizio del diritto di opzione da parte di (OMISSIS), esistendo peraltro sulle quote del (OMISSIS) sequestro giudiziario accordato dal Tribunale di Viterbo, ai sensi dell’articolo 670 c.p.c., avanti al quale pendeva controversia sulla proprieta’ delle quote sequestrate, per cui riteneva che in siffatta situazione di fatto il (OMISSIS) potesse non avere titolo per azionare il credito esposto nel decreto ingiuntivo impugnato.
Avverso l’ordinanza di sospensione del procedimento, depositata in data 7 novembre 2019, la (OMISSIS) s.a.s. ha proposto regolamento di competenza, ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., notificato in data 16 dicembre 2019, articolato su tre motivi, dopo brevi premesse sulla natura dell’istituto di sospensione necessaria del processo, anche alla luce dei principi costituzionali ed unionali, illustrati anche da memoria.
Ha resistito la (OMISSIS) con memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c., nella quale riproduce le difese svolge in sede di opposizione sostenendo la tesi del conflitto di giudicati in ipotesi (OMISSIS) non venisse riconosciuto legale rappresentante e socio accomandatario della (OMISSIS) dal Tribunale di Viterbo.
Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., e’ stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni e all’esito del loro deposito e’ stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo la ricorrente lamenta ex articolo 360 c.p.c., comma 3 la violazione dell’articolo 295 c.p.c. in conseguenza della violazione dell’articolo 75 c.p.c. in tema di legittimazione processuale, per avere il giudicante errato nella ricerca e nella interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto. In altri termini, ad avviso della ricorrente, il Tribunale di Nuoro avrebbe confuso i concetti di legittimazione processuale, intesa come capacita’ di agire in giudizio, con quello di legittimazione ad agire intesa come titolarita’ della specifica situazione giuridica controversa e potere di agire a tutela di essa.
Con il secondo motivo la ricorrente, sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 3, denuncia la violazione dell’articolo 295 c.p.c. in conseguenza della falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c. in tema di legittimazione ad agire, non avendo il giudice adito rilevato la carenza di pregiudizialita’ tecnica, anche sotto il profilo oggettivo, tra i due giudizi. Ad avviso della ricorrente la titolarita’ di quote in capo al socio (OMISSIS) non rappresenterebbe elemento costitutivo pregiudiziale di una vertenza di recupero crediti azionata dalla societa’ nei confronti dei suoi debitori, posto che da quest’ultima decisione non potrebbe dipendere dalla risoluzione del contratto di cessione di quote per esservi diversita’ soggettiva tra i due giudizi che esclude la possibilita’ di un conflitto pratico di giudicato di Nuoro per il recupero crediti della societa’ e quello di Viterbo relativo alla titolarita’ della quota di socio accomandatario.
Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c. per la carenza del rapporto di pregiudizialita’ nel caso di specie, sia sotto il profilo soggettivo sia quello oggettivo, per essere la norma invocata di stretta interpretazione.
Le tre censure – che per la loro evidente connessione argomentativa che le avvince vanno esaminate unitariamente – sono fondate.
Occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1670 del 2003) hanno precisato non essere consentita la sospensione discrezionale del processo, spiegando che nel quadro della disciplina di cui all’articolo 295 c.p.c. come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 – non vi e piu’ spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facolta’ di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facolta’ – oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato articolo 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (articolo 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo, ai sensi del nuovo articolo 111 Cost.; dalla esclusione della configurabilita’ di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilita’, ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege (Cass. n. 23906 del 2010).
Nel merito, a prescindere dai profili sottolineati dalla ricorrente della diversita’ delle parti dei due processi e della sussistenza o meno di un rapporto di pregiudizialita’ tra le due cause, il giudice non poteva disporre la sospensione necessaria ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. per essere stata erroneamente adottata in carenza di presupposto.
Infatti e’ da escludere che la causa petendi ed il petitum di questo giudizio, incentrati sul recupero di un credito che la Farmacia Mercaraglia vanta nei confronti di ditta individuale, la Parafarmacia (OMISSIS), per il mancato pagamento di una fattura relativa all’acquisto di prodotti farmaceutici, possa venire pregiudicato dall’esito del procedimento instaurato avanti al Tribunale di Viterbo avente ad oggetto l’accertamento della titolarita’ della quota di socio accomandatario della s.a.s. (OMISSIS) di (OMISSIS), ed in particolare la controversia circa la validita’ di due contratti collegati, stipulati in pari vendita, di vendita delle quote della medesima Farmacia in favore del Dott. (OMISSIS) e del Dott. (OMISSIS), con opzione di acquisto della quota alienata al Dott. (OMISSIS) in favore di (OMISSIS), nonche’ l’esercizio del diritto di opzione da parte di quest’ultima.
Invero difetta nel caso perfino il rischio di una incompatibilita’ meramente logica fra i possibili giudicati dei due procedimenti in quanto, in base alla stessa prospettazione dei fatti, i giudizi riguardano ben distinte situazioni giuridiche soggettive tra loro, intercorrenti tra parti diverse, di talche’ colui che ha agito per l’accertamento del credito non tende a contraddire le due distinte sfere di interessi rispetto alla verifica dell’avvenuto perfezionamento del contratto di alienazione delle quote della Farmacia e del correlato diritto di opzione da parte di (OMISSIS) sulle medesime quote. Ne’ puo’ ritenersi che una decisione sfavorevole al (OMISSIS) assunta dal Tribunale di Viterbo in ordine alla sua qualita’ di socio accomandatario e quale legale rappresentante della s.a.s. possa porre eventualmente nel nulla nei confronti della medesima s.a.s. il diritto a ricevere il pagamento della fattura relativa alla vendita di prodotti farmaceutici, giacche’ il rapporto processuale regolarmente costituito in capo alla societa’ per il tramite del suo (temporaneo) rappresentante legale non si modifica ne’ viene meno, nel corso del giudizio, ove muti l’identita’ della persona fisica titolare della rappresentanza della medesima societa’, non determinandosi alcuna confusione con quella degli altri diritti in contesa (Cass. n. 11536 del 2014).
Del resto per consolidata giurisprudenza di questa corte ai fini dell’applicazione dell’articolo 295 c.p.c., per ritenere la pregiudizialita’ fra cause, e’ necessario che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione assunta nel giudizio che ha connotazioni di pregiudizialita’ deve assumere nel giudizio sospeso (v. Cass. n. 4730 del 1999; piu’ di recente, Cass. n. 12436 del 2017).
Dunque tra le varie cause pendenti fra le parti, non esattamente coincidenti, non sussiste neppure rapporto obiettivo di pregiudizialita’, perche’ i giudizi risultano essere stati introdotti in relazione a diverse causae petendi neppure parzialmente coincidenti.
Sul punto esiste soltanto un apodittico rilievo del giudice a quo circa la ricorrenza dei presupposti in discorso.
In definitiva, il ricorso va accolto e per l’effetto va cassata l’ordinanza di sospensione adottata dal giudice unico del Tribunale di Nuoro il 7 novembre 2019 nel procedimento n. 526/2019, il quale dovra’ provvedere alla prosecuzione del giudizio, previa riassunzione nei termini di legge.
Va riservata al giudizio di merito la liquidazione delle spese processuali anche per questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato;
dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Nuoro avanti al quale rimette le parti, previa riassunzione nei termini di legge.
Le spese processuali del regolamento di competenza riservate alla fase di merito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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