Foro speciale di cui all’art. 33 comma 2 lettera u) del d.lgs. n. 206 del 2005

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 aprile 2021| n. 10278.

In tema di regolamento, ove la parte, avvalendosi del foro speciale di cui all’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, lo individui, ai fini della competenza per territorio, nella propria residenza, quest’ultima va riferita non a quella indicata nell’elezione di domicilio di cui all’art. 47 c.c. (effettuata prima dell’introduzione del giudizio, ovvero con lo stesso atto introduttivo), ma alla residenza abituale che la parte aveva al momento della conclusione del contratto o alla scadenza dell’obbligazione, in quanto il foro del consumatore, quale foro esclusivo, prevale su ogni altro, in virtù di quelle esigenze di tutela, anche processuali, che sono alla base dello statuto del consumatore.

Ordinanza|19 aprile 2021| n. 10278

Data udienza 8 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: COMPETENZA – COMPETENZA PER TERRITORIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2894-2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCO, depositata il 11/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS, che chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, rigetti il ricorso. Conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Lecco, con ordinanza depositata l’11 dicembre 2019, emessa nell’ambito del giudizio di opposizione proposto da (OMISSIS) avverso il D.I. n. 226 del 2019 emesso dal medesimo Tribunale per Euro 62.659,20 su istanza di (OMISSIS) s.r.l. ha dichiarato la giurisdizione del giudice nazionale, non versandosi in ipotesi di cui alla Convenzione di Lugano 30 novembre 2007, articolo 16, invocata dalla ricorrente, e la propria competenza per territorio a decidere sulla domanda formulata dall’opposta in mancanza di elementi per ritenere la (OMISSIS) dimorare in (OMISSIS), respingendo le eccezioni in tal senso sollevate dall’intimata.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto regolamento per competenza ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., notificato il 10 gennaio 2020, la originaria intimata, con il quale ha dedotto, con unica complessiva censura, la violazione o la falsa applicazione del Codice di consumo, articolo 33, lettera u), degli articoli 18, 20, 21, 28 e 29 c.p.c., anche in relazione all’articolo 1182 c.c., nonche’ degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’assenza dei requisiti di legge per dichiarare l’incompetenza, oltre all’omesso esame dei fatti e degli atti in relazione all’elezione di domicilio da parte dell’ingiunta ai fini del contratto de quo in Montorfano, luogo in cui ella aveva la sua seconda casa e nella quale dimorava all’occorrenza.
L’intimata (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto attivita’ defensionale.
Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., e’ stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito e’ stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
con l’unica contestazione la ricorrente lamenta la violazione della disciplina normativa processuale speciale posta a tutela della parte debole.
Il ricorso e’ privo di fondamento.
La controversia attiene – come peraltro riconosciuto anche dalla stessa (OMISSIS) – a pretese aventi titolo in un rapporto di fornitura di mobili ed arredi nella casa di proprieta’ della ricorrente, sita in (OMISSIS) e, pertanto, non essendo contestata l’affermazione della intimata e venendo in rilievo l’attivita’ imprenditoriale o professionale svolta dalla societa’ (OMISSIS), trova applicazione, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 3, comma 1, lettera a), professionale si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al Decreto Legislativo cit., articolo 33, comma 2, lettera u), per rivestire la cliente la qualita’ di “consumatore” (cfr. Cass. n. 1464 del 2014; Cass. n. 780 del 2016).
Tanto chiarito, il Tribunale si e’ correttamente attenuto al principio secondo cui, in tema di competenza per territorio, ove la parte avvalendosi del foro speciale di cui al Decreto Legislativo n. 2006 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u), lo individua nella propria residenza, essa e’ costituita non gia’ nella elezione di domicilio dalla stessa effettuata ex articolo 47 c.c. successivamente ed unilateralmente prima della introduzione del giudizio ovvero con lo stesso atto introduttivo dello stesso, ma va risolto a favore della residenza abituale al momento della conclusione del contratto ovvero della scadenza dell’obbligazione, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtu’ delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. 12 marzo 2014, n. 5703).
Del resto la (OMISSIS) per sostenere la sua eccezione fa riferimento al “dato oggettivo del domicilio” ovvero al fatto che essendo proprietaria della sua “seconda casa” in (OMISSIS), spesso vi dimora.
Ne’ nella specie trova applicazione il domicilio di cui all’articolo 1182 c.p.c., comma 3, che per costante giurisprudenza di questa Corte trova applicazione soltanto per l’obbligazione pecuniaria, tale fin dalla sua costituzione (Cass. Sez. Un. n. 17989 del 2016; Cass. n. 7722 del 2019).
Ne consegue che la statuizione del giudice unico del Tribunale di Lecco e’ conforme a diritto per essere la (OMISSIS) residente in (OMISSIS).
Va, pertanto, respinto il ricorso per regolamento di competenza e per l’effetto conferma la competenza per territorio del Tribunale di Lecco.
Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio in mancanza di svolgimento di attivita’ defensionale da parte della intimata.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto conferma la competenza esclusiva del Tribunale di Lecco.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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