In tema di sequestro preventivo è sufficiente il fumus boni juris

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2264.

In tema di sequestro preventivo è sufficiente il fumus boni juris fondato sulla valutazione dei documenti e fotogrammi ricavati da Google Earth, confermando, così, la possibilità di utilizzare il programma per la verifica della data di realizzazione di un’opera edilizia (o di un abuso). Nella specie, dagli aerofotogrammi erano emersi netti gli abusi e il mutamento di destinazione d’uso da agricolo in industriale. Emergendo, inoltre, la produzione di documenti contenenti false rappresentazioni dello stato dei luoghi finalizzate a far credere all’UTC che le opere per le quali si chiedeva la sanatoria erano state realizzate nel termine stabilito dalla legge sul condono del 31 dicembre 2003, invocando a tal fine la legge del 1994 ai sensi dell’art. 40 d.P.R. n. 380 del 2001

Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2264

Data udienza 22 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Reati edilizi – Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa e esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione – Sequestro preventivo – GIP – Genericità ed apoditticità dei motivi di doglianza – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza in data 19/11/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Ubalda Macri’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Romano Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per gli imputi l’avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 19 novembre 2019 il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo in data 1ottobre 2019 del Giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere.
2. I ricorrenti espongono di essere stati sottoposti a procedimento penale per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, perche’, in qualita’ di soci amministratori della (OMISSIS) S.r.l., dopo l’acquisto all’asta del complesso immobiliare, avevano realizzato in zona agricola, sottoposta al vincolo paesaggistico ed in assenza delle concorrenti autorizzazioni, le seguenti opere: la chiusura parziale del porticato antistante il prospetto sud del capannone principale (il volume ricavato era stato adibito ad uffici e servizi su due piani); l’ampliamento di un secondo capannone; la nuova destinazione d’uso del piano terra ad area di lavorazione; la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica adibito a locale ristoro ed uffici; la chiusura del porticato al piano terra con ampliamento verso l’interno del capannone sia al piano terra che al primo piano; inoltre avevano mutato la destinazione d’uso del complesso da agricolo ad industriale. Secondo la prospettazione accusatoria, avevano cercato di ottenere i titoli autorizzativi in sanatoria, ricorrendo alla possibilita’, prevista in caso di acquisto in sede di procedura esecutiva, ai sensi della L. n. 47 del 1985, articolo 40, di richiedere il condono entro 120 giorni, rendendo delle false rappresentazioni nelle relazioni e nei grafici rappresentanti lo stato dei luoghi allegati alle istanze di condono.
Contestano l’elaborato del consulente del Pubblico ministero, il quale aveva fondato la sua valutazione su documenti e fotogrammi ricavati da Google Earth, senza indagare se il cambio di destinazione d’uso da agricolo ad industriale e le nuove opere eseguite sull’immobile fossero state o meno realizzate entro la data legittimante il condono del 1994.
Dopo aver reso una serie di precisazioni in fatto, lamentano che il Tribunale del riesame si era appiattito sulla decisione del Giudice per le indagini preliminari. Osservano che l’aumento di cm 40 di larghezza del capannone era preesistente e gia’ riportato nella consulenza del CTU (OMISSIS) nel 2000; che probabilmente vi era stato un errore nelle misure; che del pari preesistente era il locale seminterrato nonche’ il mutamento di destinazione d’uso; che vi erano degli errori di restituzione grafica nella perizia del CTU (OMISSIS); che dalle foto nella loro disponibilita’, scattate due giorni dopo la presa di possesso e all’inizio dei lavori di ristrutturazione, il porticato era gia’ in parte chiuso.
Con i motivi aggiunti insistono sulla violazione di legge per assenza o apparenza di motivazione e riassumono le doglianze gia’ sviluppate compiutamente in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono infondati.
I ricorrenti non hanno contestato il periculum, ma solo il fumus boni juris, sul presupposto dell’esistenza di tutti i requisiti della condonabilita’ desumibili dalla complessa storia del compendio immobiliare.
Il Tribunale pero’ ha ritenuto fondato il sequestro perche’ gli abusi non erano sanabili, in quanto eseguiti successivamente alla data del 31 dicembre 1994. Secondo i Giudici erano stati prodotti documenti contenenti false rappresentazioni dello stato dei luoghi finalizzate a far credere all’UTC di (OMISSIS) che le opere per le quali si chiedeva la sanatoria erano state realizzate nel termine stabilito dalla legge sul condono del 31 dicembre 2003, invocando a tal fine la legge del 1994 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 40.
Il Tribunale ha preso in esame i rilievi dei ricorrenti e li ha disattesi con motivazione logica e razionale. Ed invero, basta evidenziare, tra le tante considerazioni, che dagli aerofotogrammi erano emersi netti gli abusi e che la precedente proprieta’ aveva destinato i capannoni ad attivita’ agricola e non industriale.
Peraltro, la sentenza non definitiva decisa all’udienza del 22 aprile 2020 dal Tar Campania-Napoli ha ben messo in luce l’esistenza di numerosi abusi non condonabili, tra cui quelli per cui era stato rilasciato anche il parere sfavorevole della Soprintendenza, e comunque il difetto di mutamento di destinazione d’uso da agricolo in industriale, per, cui legittimamente non era stato ottenuto il certificato di agibilita’.
Pertanto, correttamente, sulla base del compendio indiziario valorizzato dal Tribunale del riesame, e’ stata respinta l’istanza di dissequestro dei ricorrenti.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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