In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 6 settembre 2019, n. 22411.

La massima estrapolata:

In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337-ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”. Invero, e va sottolineato, anche un formale accordo intervenuto tra i genitori, pur sintomatico della positiva collaborazione tra gli stessi, non potrebbe essere trasfuso nel provvedimento giudiziale relativo alla prole se non previa verifica della rispondenza all’interesse del figlio.

Ordinanza 6 settembre 2019, n. 22411

Data udienza 21 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Di VIRGILIO Biagio – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7397-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
(Ammessa P.S.S. delibera 11/2/19 ord. Avv. Trento)
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 80/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositato il 28/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
CHE:
Il ricorso per cassazione e’ stato proposto da (OMISSIS) con due mezzi avverso il decreto della Corte di appello di Trento in epigrafe indicato. ROCCO GAUDIO ha replicato con controricorso.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex articolo 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:
1. La controversia ha riguardo alla regolamentazione del diritto di visita paterno del minore (OMISSIS) (n. il 26/7/2012), nato da genitori non coniugati, e la statuizione sulle spese di lite adottata in sede di reclamo.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonche’ la errata valutazione delle risultanze processuali e dei fatti posti a fondamento della pronuncia.
La ricorrente sostiene che la Corte di appello, sull’erroneo presupposto che la disciplina del diritto di visita paterno e della ripartizione dei periodi feriali era stata frutto di un accordo raggiunto dalle parti in primo grado e recepito dal Tribunale, non si sarebbe pronunciata sulle domande svolte con il reclamo, omettendo anche ogni motivazione; infine insiste per una regolamentazione del diritto di visita paterno meno frammentato.
Il motivo e’ inammissibile e va respinto.
Osserva la Corte che l’articolo 337 ter c.p.c., nel disciplinare l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli, stabilisce che spetta al giudice, al fine di realizzare “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”, adottare “i provvedimenti relativi alla prole” che vanno stabiliti “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”, tanto che il giudice puo’ prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori solo se gli stessi risultano “non contrari all’interesse dei figli”.
In proposito questa Corte ha chiarito che “In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti e’ rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’articolo 155 c.c. e ora dall’articolo 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non e’ vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e puo’ quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”.” (Cass. n. 25055 del 23/10/2017; Cass. n. 11412 del 22/05/2014).
Invero, e cio’ va sottolineato, anche un formale accordo intervenuto tra i genitori, pur sintomatico della positiva collaborazione tra gli stessi, non potrebbe essere trasfuso nel provvedimento giudiziale relativo alla prole se non previa verifica della sua rispondenza all’interesse del figlio.
Ne consegue che la circostanza dedotta dalla ricorrente, e cioe’ l’essere o meno la regolamentazione adottata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello frutto del formale accordo dei genitori (circostanza negata dalla (OMISSIS) ed affermata dal (OMISSIS)) e’ priva di decisivita’ e non appare ne’ pertinente, ne’ dirimente, atteso che la regolamentazione in questione – quand’anche qualificabile come mera proposta di parte – e’ stata trasfusa nel provvedimento giudiziale adottato nell’esercizio dei poteri di esclusiva competenza del primo giudice perche’ ha superato il vaglio di rispondenza all’interesse del minore, e questo provvedimento e’ stato oggetto della valutazione dalla Corte di appello orientata esclusivamente all’interesse del minore, sia pure con un argomentare un po’ farraginoso, di guisa che alcuna violazione si ravvisa.
Di contro, va osservato che la ricorrente non si sofferma affatto sull’interesse del minore, se non per sostenere apoditticamente l’esigenza di una “regolamentazione meno frammentaria” del diritto di visita non meglio illustrata, e non trascrive nemmeno la regolamentazione vigente, necessaria per rendere comprensibile la doglianza, e cio’ in violazione dell’onere di specificita’ dei motivi di ricorso.
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ di norme costituzionali e comunitarie, in merito alla condanna alle spese, pur in presenza di una reciproca soccombenza che, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto far propendere per una compensazione almeno parziale.
Il motivo e’ infondato.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non puo’ essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi.” (Cass. n. 406 del 11/01/2008).
A cio’ va aggiunto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimita’, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalita’ fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.” (Cass. n. 30592 del 20/12/2017).
Alla luce di detti principi il motivo va disatteso, considerata la esclusiva soccombenza della parte reclamante principale, avendo il (OMISSIS) proposto reclamo incidentale subordinato (v. fol. 2 del decreto imp.) assorbito dal rigetto del reclamo principale.
4. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.
Non sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, trattandosi di materia esente.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.600,00=, oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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