Corte di Cassazione, penale, Sentenza 8 ottobre 2020, n. 28121.
In tema di riesame, la trasmissione cumulativa al Tribunale di atti relativi a più indagati in formato digitale, mediante posta elettronica certificata, non indicizzati, né ripartiti per singole posizioni, così da renderne difficoltosa la consultazione, non può essere equiparata alla mancata trasmissione prevista dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., alla quale l’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. collega la perdita di efficacia della misura cautelare, atteso che alcuna norma impone al pubblico ministero procedente di redigere schede per ciascun indagato, comprensive degli atti investigativi ad essi riferite.
Sentenza 8 ottobre 2020, n. 28121
Data udienza 14 settembre 2020
Tag – parola chiave: MISURE CAUTELARI – RIESAME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. SILVESTRI Piero – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 06/03/2020 del Tribunale del riesame di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale De Masellis Mariella, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.m..
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Ancona ha annullato l’ordinanza emessa il 2 dicembre 2019 dal G.i.p. presso il Tribunale di Macerata, che applicava ad (OMISSIS) la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 – acquisto di 400 grammi di eroina destinati alla cessione a terzi, commesso in concorso con (OMISSIS)-.
Ne chiede l’annullamento per erronea applicazione dell’articolo 309 c.p.p., comma 5, e manifesta illogicita’ della motivazione per avere il Tribunale ravvisato una causa di inefficacia processuale non prevista dalla legge.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la trasmissione in formato digitale di atti voluminosi, non indicizzati ne’ raggruppati per posizione dei singoli indagati, risultava disordinata e di difficile consultazione, tanto da poter essere equiparata all’omessa trasmissione ex articolo 309 c.p.p., comma 5.
Il ricorrente reputa illegittima la conclusione, evidenziando che sono stati trasmessi tutti gli atti del procedimento; che nessuna norma prevede che gli atti debbano essere raggruppati per ogni singola posizione e, comunque, era agli atti sia l’indice generale, redatto dall’ufficio di Procura, sia il sottoindice analitico, redatto dai c.c. di Jesi e l’informativa finale, come da copia degli indici e attestazione di segreteria, allegati al ricorso; contesta anche la censura di motivazione apparente dell’ordinanza genetica mossa dal Tribunale, in quanto il G.i.p. aveva indicato a pag. 5 e 6 dell’ordinanza le specifiche fonti di prova poste a fondamento della decisione, rintracciabili esaminando gli indici e sottoponendo a verifica le divergenze rilevate dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Incontestata la legittimita’ della trasmissione da parte dell’autorita’ procedente al Tribunale del riesame di copia degli atti indicati dall’articolo 309 c.p.p., comma 5, in formato digitale anche attraverso lo strumento della posta elettronica certificata (Sez. 5, n. 32019 del 14/03/2019, Rinaldi, Rv. 277252 – 01), va ribadito che la perdita di efficacia dell’ordinanza, che applica una misura cautelare personale e’ prevista dall’articolo 309 c.p.p., comma 10, come sanzione della “mancata” trasmissione degli atti posti a fondamento dell’ordinanza cautelare entro il termine di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 5, e non della trasmissione “incompleta” o “difettosa” degli atti (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879 – 01).
Nel caso di specie, il Tribunale ha censurato la modalita’ di trasmissione in formato digitale degli atti, evidenziando che erano relativi non al solo (OMISSIS), ma anche agli altri cinque indagati, coinvolti in una complessa indagine avente ad oggetto il traffico di stupefacenti; che si trattava di atti voluminosi, non indicizzati ne’ ripartiti per singole posizioni, non ordinati e tali da renderne improba la consultazione, in tal modo equiparando la ritenuta difficolta’ di consultazione degli atti all’omessa trasmissione prevista dall’articolo 309 c.p.p., comma 5, sanzionata ex articolo 309 c.p.p., comma 10. Sostanzialmente il Tribunale ha contestato la trasmissione integrale degli atti indagine, lamentandone la non agevole consultazione.
Come correttamente evidenziato dal ricorrente l’equiparazione e’ illegittima ed integra la denunciata violazione di legge, atteso che il P.m. puo’ selezionare gli atti da trasmettere al giudice ed al Tribunale del riesame, ma non e’ obbligato ad effettuare una scelta, ben potendo trasmettere l’intero materiale probatorio raccolto ne’ alcuna norma gli impone di redigere schede per singoli indagati, comprensive degli atti investigativi ad essi riferiti.
E’, peraltro, documentato che agli atti erano allegati gli indici redatti dalla p.g. e dal P.m., sicche’ non e’ assolutamente giustificata la valutazione del Tribunale e la drastica conclusione derivatane, penalizzante per il P.m. procedente, che ha adempiuto l’obbligo impostogli dalla legge.
Analogamente fondato e’ l’ulteriore rilievo formulato dal P.m. in ordine alla censura di motivazione apparente mossa al giudice emittente.
Il Tribunale ha rilevato l’erronea indicazione nel capo di imputazione sia del quantitativo di sostanza stupefacente che della data del fatto, gia’ evidenziata dal G.i.p. nell’ordinanza genetica con indicazione specifica, sebbene sintetica, dei dati intercettativi che documentavano l’episodio descritto al capo c) dell’imputazione, ma ha ritenuto di non poter effettuare alcuna verifica in presenza di atti trasmessi in modo disordinato e di non agevole consultazione.
In tal modo il Tribunale ha reiterato e ribadito la valutazione gia’ espressa, che per le ragioni esposte si e’ gia’ detto integra la denunciata violazione di legge.
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Ancona per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Ancona, competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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