In tema di ricorso per cassazione il difensore che agisca in difetto della procura speciale si assume la responsabilità esclusiva dell’attività processuale

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 14 maggio 2019, n. 12850.

La massima estrapolata:

In tema di ricorso per cassazione il difensore che agisca in difetto della procura speciale si assume la responsabilità esclusiva dell’attività processuale non potendo essere imputata al soggetto da lui assistito rispetto al quale non produce alcun effetto stante la mancanza dell’atto di conferimento della rappresentanza tecnica. Ne consegue che le spese di lite del giudizio in cassazione gravano sul difensore come quelle del contributo unificato che seguono lo stesso principio.

Sentenza 14 maggio 2019, n. 12850

Data udienza 11 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19672/2016 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura di comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona dei legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1591/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di procura; in subordine rigetto del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 26 aprile 2016, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa citta’ del 19 marzo 2015, con a quale era stata respinta la domanda, proposta dalla odierna ricorrente contro la (OMISSIS) s.p.a., volta alla restituzione della somma di Euro 16.665,27, indebitamente percepita dalla convenuta con riguardo al contratto di conto corrente bancario intercorso fra le parti, cui era stato applicato un tasso ultralegale usurario e la capitalizzazione trimestrale.
La Corte territoriale ha ritenuto l’appello tardivo, in quanto introdotto con atto notificato il 20 ottobre 2015, oltre il termine di trenta giorni ex articolo 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta ad opera della controparte in data 24 marzo 2015. Ha affermato che tale ultima notifica e’ regolare, essendo stata la sentenza di primo grado allegata in conformita’ a quanto previsto dalla legge, non essendo necessari i requisiti di marcatura temporali (c.d. hash), i quali occorrono solo in caso di attestazione di conformita’ della copia allegata effettuata in un documento informatico separato, ai sensi del D.P.C.M. 13 novembre 2014, articolo 6, comma 2: laddove, nella specie, l’attestazione di conformita’, rispetto al suo originale, e’ stata rilasciata su ogni singola facciata della sentenza e non su foglio separato.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) s.r.l., sulla base di un motivo. Resiste la banca con controricorso.
All’udienza del 10 luglio 2018 le parti hanno chiesto rinvio per trattative in corso, essendo dunque la causa pervenuta alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 4, comma 3, nonche’ degli articoli 5 e 6 e dell’Allegato 2 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, per avere la corte d’appello ritenuto l’impugnazione tardiva, mancando pero’ di rispettare le norme indicate. La legge, infatti, imporrebbe la c.d. impronta hash, o impronta del documento informatico, come strumento per riferire in modo certo l’attestazione di conformita’ redatta su documento separato: ma essa manca nella relata di notificazione della sentenza di primo grado, in tal modo nulla, perche’ non si ha piena certezza di quale sia il file attestato come conforme all’originale. Esiste unicamente la menzione della sentenza notificata col nome del file, ma cio’ e’ reso possibile solo “con gli interventi normativi del 28.12.15 e successive modifiche”.
Secondo la ricorrente, nella specie si ha un “documento informatico separato”, a norma del D.P.C.M. 13 novembre 2014, articolo 6, comma 2, consistente nella relata di notifica: che dunque avrebbe dovuto recare la detta impronta.
2. – Il ricorso e’ inammissibile, per difetto di valida e tempestiva procura.
Ed invero, la procura alle liti, conferita su supporto cartaceo e copiata per immagine su supporto informatico e, quindi, trasmessa per via telematica, unitamente alla notifica del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto contenere, ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., comma 3, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001, articolo 10, l’asseverazione di conformita’ all’originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale.
Dispone l’articolo 83 c.p.c., comma 3, che “Se la procura alle liti e’ stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
A sua volta, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001, articolo 10, prevede: “Se la procura alle liti e’ stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale”.
Prescrizioni non osservate dalla ricorrente, con conseguente fondatezza della eccezione sollevata ex adverso.
3. – Le spese seguono la soccombenza.
Va evidenziato che dell’attivita’ processuale compiuta dal difensore in difetto di procura speciale il legale assume la responsabilita’ esclusiva, dovendosi escludere che possa essere imputata al soggetto da lui assistito, rispetto ai quali non produce alcun effetto, stante la mancanza dell’atto di conferimento della rappresentanza tecnica.
Pertanto, le spese di lite, secondo principio consolidato, gravano sul difensore (cfr. Cass. 8 marzo 2017, n. 5797; Cass. 11 settembre 2014, n. 19226; Cass. 7 gennaio 2016, n. 58; Cass., sez. un., 10 maggio 2006, n. 10706); lo stesso principio segue il contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido gli Avv.ti Biagio Riccio e Massimiliano Terrigno al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.
Dichiara che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei medesimi difensori, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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