In tema di ricorso per Cassazione ed i profili di inammissibilità

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|4 marzo 2021| n. 5999.

In tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, quando riprodotti, senza fornire precise indicazioni necessarie alla loro individuazione facendo riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.

Sentenza|4 marzo 2021| n. 5999

Data udienza 26 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto pubblico – Ricorso per cassazione – Violazione dell’art. 366 comma 1 n. 3 cpc – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sezione

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15419/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) – STUDIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 812/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 09/04/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale conclude per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – L’ (OMISSIS) S.r.l., poi, (OMISSIS) S.r.l., ha convenuto in giudizio il Comune di (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, e ne ha chiesto condanna al pagamento della somma di Euro 294.234,98 con accessori e spese.
2. – A fondamento della domanda l’attrice ha riferito di aver stipulato con il detto Comune, in esito ad una procedura di gara, un contratto di appalto dei lavori di rifacimento dello schema generale acquedottistico del Comune medesimo, verso il corrispettivo netto di Euro 3.716.766,02, aggiungendo che la consegna dei lavori, avvenuta in data 12 aprile 1999, aveva avuto luogo oltre un anno dopo la ricezione dell’offerta, con conseguente applicazione del sistema del cosiddetto prezzo chiuso di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 21 del 1985, articolo 45, comma 4, come sostituito dalla Legge Regionale Sicilia n. 10 del 1993, articolo 57, sistema in forza del quale competeva alla societa’ appaltatrice un aumento percentuale del corrispettivo previsto, tale da condurre all’importo oggetto della domanda, parametrato al ritardo nella consegna dei lavori.
3. – Nel contraddittorio con il Comune di (OMISSIS), che ha per quanto qui rileva formulato eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere devoluta la controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
4. – Interposto appello, cui il Comune ha resistito, la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 9 aprile 2018, lo ha respinto, regolando le spese di lite secondo il principio della soccombenza.
5. – Ha osservato la Corte territoriale che:
-) secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, la giurisdizione del giudice ordinario in tema di revisione dei prezzi di appalto di opere pubbliche, ivi compresa la disciplina del prezzo chiuso, ricorre nei soli casi in cui la pubblica amministrazione abbia espressamente o implicitamente riconosciuto il diritto dell’appaltatore al compenso revisionale e vengano in rilievo unicamente profili concernenti la quantificazione della revisione, dal momento che, in tal caso, la posizione di cui e’ titolare l’appaltatore e’ di diritto soggettivo;
-) l’articolo 45, invocato dalla societa’ appaltatrice era da interpretare nel senso che, ai fini della maturazione del diritto al prezzo chiuso, non puo’ attribuirsi rilevanza esclusiva al mero dato obiettivo del decorso dell’intervallo temporale normativamente previsto, ma deve procedersi alla valutazione delle ragioni del ritardo e dell’imputabilita’ dello stesso;
-) nel caso in esame la stazione appaltante non aveva mai riconosciuto il diritto dell’appaltatrice al prezzo chiuso, ed anzi lo aveva espressamente negato, sicche’ la pretesa piegata in giudizio aveva ad oggetto l’an debeatur, con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
6. – (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione.
7. – Il Comune di (OMISSIS) ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilita’ del ricorso e contestandone la fondatezza. Ha anche depositato memoria.
8. – Il Procuratore Generale ha concluso perche’ il ricorso venga
dichiarato inammissibile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La societa’ ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione delle norme relative al riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo (articolo 360 c.p.c. n. l)”.
Secondo la ricorrente, l’affermazione della Corte d’appello, secondo la quale la giurisdizione del giudice ordinario ricorre solo nei casi in cui la pubblica amministrazione abbia espressamente o implicitamente riconosciuto il diritto dell’appaltatore al compenso revisionale e vengano unicamente in rilievo profili inerenti la quantificazione della revisione, non si attaglierebbe al caso in esame, dal momento che la fase pubblicistica era stata superata dalla stipula del contratto di appalto, dal quale si desumeva che le parti avevano convenuto ed accettato, con la norma di cui all’articolo 2 del contratto medesimo, la disciplina delle norme di legge e dei regolamenti in vigore nell’ambito della Regione Sicilia.
In altri termini, si sostiene, con la stipula del contratto, la questione del prezzo chiuso sarebbe divenuta questione di carattere contrattuale, per definizione attinente a diritti soggettivi.
2. – Il ricorso e’ inammissibile sotto due distinti e concorrenti aspetti.
2.1. – Vale premettere che il ricorso per motivi di giurisdizione deve rispettare le modalita’ redazionali di cui all’articolo 366 c.p.c., ed i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’, ai fini dell’ammissibilita’ estrinseca delle singole censure (di recente Cass., Sez. Un., 15 settembre 2020, n. 19169).
2.2. – Ne segue che il ricorso e’ innanzitutto inammissibile perche’ confezionato in violazione della previsione dettata dall’articolo 366 c.p.c., n. 3, il quale stabilisce che il ricorso per cassazione debba, a piena di inammissibilita’, contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa.
Nel caso in esame il ricorso per cassazione si dipana nella integrale trascrizione:
-) dell’originario atto di citazione dinanzi al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, dal foglio 2 al foglio 4;
-) della comparsa di costituzione del Comune di (OMISSIS) dal foglio 4 al foglio 13;
-) della sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, dal foglio 13 al foglio 15;
-) dell’atto d’appello dal foglio 15 al foglio 17;
-) della comparsa di costituzione in appello del Comune dal foglio 18 al foglio 24;
-) della sentenza d’appello dal foglio 24 al foglio 26.
Ora, e’ cosa nota che nel ricorso per cassazione e’ essenziale il requisito, prescritto dall’articolo 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilita’ del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonche’ alla verifica dell’ammissibilita’, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072).
Sicche’ va evitata la riproduzione dell’intero contenuto letterale degli atti processuali: essa e’ non solo superflua, ma controproducente, finendo per affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rileva, sicche’ la riproduzione degli atti di causa si puo’ in tutto equiparare al mero rinvio agli atti stessi, onde rende il ricorso inammissibile (Cass. 18 settembre 2015, n. 18363; Cass. 19 maggio 2017, n. 12641). In particolare e’ da escludere che il ricorso possa essere confezionato mediante “spillatura” degli atti di causa (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2009, n. 16628; Cass. 23 giugno 2010, n. 15180; Cass. 16 marzo 2011, n. 6279; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 24 luglio 2013, n. 18020; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2527; per la giurisprudenza delle Sezioni Unite, in materia di giurisdizione, v. p. es. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2010, n. 19255), sia, evidentemente, che detta spillatura venga realizzata materialmente ovvero, come nel caso in esame, scansionando i singoli atti e poi riunendoli tra loro.
2.3. – Il ricorso incorre in violazione anche dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
Esso si fonda sull’articolo 2 del contratto di appalto, il quale, secondo quanto par di capire, recepirebbe il contenuto alla Legge Regionale Sicilia n. 21 del 1985, articolo 45, comma 4,: non si sa pero’ con esattezza se richiamato espressamente o invece genericamente, come per la verita’ sembrerebbe, tenuto conto che, secondo quanto si legge in ricorso, le parti del contratto di appalto avrebbero “convenuto ed accettato… la disciplina delle norme di legge e dei regolamenti in vigore nell’ambito della Regione Siciliana”, senza ulteriori specificazioni.
E pero’ non emerge dal ricorso:
-) ne’, come accennato, quale sia il contenuto esatto del citato articolo 2;
-) ne’ dove sia rinvenibile, nell’incarto processuale, detto contratto.
Cio’ in violazione del principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimita’ (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469).
3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al rimborso, in favore del Comune controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 1 5 % ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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