L’eventuale accertamento della fondatezza della originaria impugnativa di un titolo pianificatorio

Consiglio di Stato, Sentenza|8 marzo 2021| n. 1912.

L’eventuale accertamento della fondatezza della originaria impugnativa di un titolo pianificatorio poi sostituito, non potrebbe arrecare alcuna utilità, neanche di carattere morale, alla ricorrente originaria a fronte del rinnovato e autonomo esercizio del potere pianificatorio che ha interrotto ogni possibile collegamento tra l’esercizio del potere cristallizzato con il provvedimento impugnato in prime cure e quello esercitato successivamente dall’Amministrazione.

Sentenza|8 marzo 2021| n. 1912

Data udienza 21 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Pianificazione urbanistica – Piano di Governo del Territorio – Adozione – Annullamento in autotutela – Motivazione – Carenze elaborati relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Impugnazione – Improcedibilità – Sopravvenuta nuova pianificazione – Nuova istruttoria e nuova ponderazione di interessi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 10194 del 2015, proposto da Ed. Im. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ga. Pa. e Li. Lo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ca. Ce., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Varese, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
l’ASL di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione Seconda, n. 1104 del 5 maggio 2015, resa tra le parti, concernente l’annullamento in autotutela dell’adozione del Piano di Governo del Territorio del Comune di (omissis).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021, svoltasi in video conferenza ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il consigliere Nicola D’Angelo;
Uditi, per la società appellante, l’avvocato Liberto Losa e, per il Comune appellato, l’avvocato avvocati Ca. Ce., che partecipano alla discussione orale ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Piano di Governo del Territorio (di seguito PGT), adottato dal Comune di (omissis) con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 13 novembre 2010 e poi approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 del 24 marzo 2011 e n. 11 del 25 marzo 2011, ha incluso gran parte delle aree di proprietà della società Ed. Im. nella zona denominata “(omissis) di trasformazione previsti dal Documento di Piano ATC 3”.
1.1. Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 19 aprile 2012, le delibere di adozione e di approvazione del PGT sono state annullate in autotutela, in relazione alla carenza, fatta rilevare dalla Provincia di Varese, di alcuni elaborati relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) e, segnatamente, della Dichiarazione di sintesi per la fase dell’adozione, della Dichiarazione di sintesi finale e del Parere motivato finale.
1.2. La delibera di annullamento ha peraltro dato atto “che alla luce del mutato quadro politico-amministrativo nel frattempo intervenuto e dell’esaurimento delle funzioni in precedenza assegnate in ordine tanto all’istruttoria del P.G.T., quanto a quella di V.A.S., saranno separatamente assunti nuovi provvedimenti di indirizzo ed istruttori, idonei a rimuovere i vizi procedurali che hanno cagionato l’esercizio del potere di autotutela, nonché a recepire le linee di indirizzo in materia di governo del territorio e di tutela ambientale proprie dei nuovi organi pubblici dell’ente”.
1.3. La società Ed. Costruzioni ha impugnato, dinanzi al Tar per la Lombardia, sede di Milano, la suddetta delibera di annullamento in autotutela sulla base di sei motivi di gravame:
– violazione dell’articolo 97 della Costituzione, degli articoli 6, 7, 8 e 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli articoli 13 e seguenti della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nonché eccesso di potere per violazione delle regole del giusto procedimento e carenza di istruttoria; ciò in quanto l’annullamento in autotutela sarebbe avvenuto omettendo le dovute garanzie partecipative e in violazione della regola del contrarius actus;
– violazione dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 6 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto la carenza della Dichiarazione di sintesi, della Dichiarazione di sintesi finale e del Parere motivato finale avrebbe dato luogo a mere irregolarità formali, non comportanti l’illegittimità del piano e, quindi, non avrebbe potuto giustificare la rimozione in autotutela dello strumento urbanistico;
– violazione, sotto altro profilo, delle stesse disposizioni richiamate nel terzo motivo, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili; ciò in quanto la delibera di annullamento sarebbe stata assunta sulla base di un presupposto errato, consistente nell’aver attribuito alla Dichiarazione di sintesi un ruolo determinante nella procedura, in particolare per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, mentre tale funzione sarebbe, piuttosto, svolta da un altro elaborato, ossia dalla Sintesi non tecnica della VAS, che nella specie era stata prodotta e resa conoscibile nelle forme previste;
– violazione degli articoli 21-nonies, 3 e 6 della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 6 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto l’annullamento in autotutela sarebbe stato disposto senza adeguata dimostrazione della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale e, inoltre, senza il rispetto di un termine ragionevole e senza valutare l’affidamento dei privati;
– violazione dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 6 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005, nonché eccesso di potere per irrazionalità e violazione del principio di proporzionalità ; ciò in quanto, nel valutare il PGT, la Provincia si sarebbe limitata a suggerire al Comune la compilazione delle schede mancanti, ossia l’emendamento della procedura, per cui l’annullamento dell’intero strumento costituirebbe una misura ingiustificata e sproporzionata;
– violazione dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e sviamento di potere, poiché l’intendimento di recepire le linee di indirizzo proprie dei nuovi organi dell’Ente avrebbe potuto ben supportare l’esercizio dello ius variandi, mediante una nuova pianificazione, ma non l’annullamento in autotutela del PGT già approvato.
1.4. Dopo la proposizione del ricorso, con delibera del Consiglio comunale n. 29 del 19 dicembre 2012, è stato adottato un nuovo PGT, nel quale le aree di proprietà della ricorrente sono state in gran parte incluse nell’ambito di trasformazione ATC 3.
1.5. Con successive deliberazioni n. 18 del 25 giugno 2013 e n. 21 del 27 giugno 2013, il Consiglio comunale ha contro dedotto alle osservazioni della ricorrente e ha approvato il nuovo piano. La delibera n. 21 del 2013 ha poi disposto lo stralcio, in sede di approvazione, dell’ambito di trasformazione ATC 3, nonché del documento recante l’Elaborato tecnico di Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) depositato il 17 giugno 2013. In particolare, lo stralcio dell’ATC 3 è stato motivato in ragione della circostanza che la modifica della disciplina dell’ambito, operata in sede di controdeduzione alle osservazioni e recepimento dei pareri, risultava aver condotto a una “soluzione diversa” rispetto alla versione originariamente adottata.
1.6. La scheda relativa all’ambito ATC 3 è stata quindi ripubblicata e, dopo una nuova fase di osservazioni, approvata infine con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 19 dicembre 2013.
1.7. Con ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato la suddetta delibera n. 37 del 2013, nonché gli atti ad essa presupposti, tra i quali anche la delibera n. 21 del 2013, nella parte in cui ha disposto lo stralcio dall’approvazione dell’ambito di trasformazione ATC 3 e del documento ERIR (elaborato rischi incidente rilevante). In particolare, ha sostenuto l’illegittimità derivata per i medesimi vizi articolati contro la delibera di annullamento in autotutela del precedente PGT ed ulteriori specifici motivi di censura:
– violazione dell’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990, degli articoli 7 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, degli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005, nonché eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento; ciò in quanto la delibera di Consiglio comunale n. 21 del 2013 avrebbe affermato la volontà di procedere alla riadozione della disciplina dell’ATC 3, e tuttavia la scheda dell’ambito sarebbe stata soltanto ripubblicata e non riadottata;
– violazione delle medesime disposizioni legislative richiamate nel primo motivo ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto la scheda ripubblicata conterrebbe un errore, poiché, contrariamente alla volontà espressa dal Consiglio comunale in sede di controdeduzione alle osservazioni, il perimetro dell’ATC 3 continuerebbe a includere l’area a nord, di proprietà di terzi, che si era deliberato di escludere;
– violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 1150 del 1942, degli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005 e dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili; ciò in quanto la scelta di includere nel perimetro dell’ambito di trasformazione l’area di terzi posta a nord, destinata alla compensazione ambientale, sarebbe comunque illogica sotto più profili e immotivata;
– violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 1150 del 1942 e degli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005, ed eccesso di potere sotto plurimi profili, poiché la scelta di prevedere un’area di compensazione ambientale di particolare estensione avrebbe richiesto una puntuale motivazione; e ciò sia in quanto la scelta operata dal Comune inciderebbe su un’area circoscritta, ledendo le aspettative dei proprietari, sia perché tale scelta darebbe luogo sostanzialmente a un sovradimensionamento degli standard urbanistici rispetto alle previsioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
– violazione dell’articolo 42 della Costituzione, dell’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 e degli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto sarebbe immotivata altresì l’esclusione della possibilità di localizzare nell’ambito di trasformazione medie strutture di vendita;
– violazione dell’articolo 42 della Costituzione, degli articoli 47 e 55 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, degli articoli 4, 9 e 10 della direttiva 2006/123/CE, dell’articolo 11 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, degli articoli 31, comma 1 e 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell’articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, degli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005, degli articoli 3 e 6 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto plurimi profili; ciò in quanto il divieto di insediamento di medie strutture di vendita contrasterebbe anche con i principi in materia di liberalizzazione delle attività economiche posti dalla direttiva c.d. Bolkestein e dalla normativa nazionale che ne ha operato il recepimento;
– violazione dell’articolo 42 della Costituzione, dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, degli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005 ed eccesso di potere sotto plurimi profili, poiché la radicale modificazione delle previsioni dell’ambito ATC 3, avvenuta in sede di approvazione, risulterebbe sostanzialmente immotivata;
– violazione delle medesime disposizioni normative richiamate nel settimo motivo ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto sarebbe, altresì, ingiustificata la fissazione della fascia di attenzione di 100 metri intorno all’impianto a rischio di incidente rilevante dell’Azienda FL. Gr. It. s.p.a.;
– violazione dell’articolo 230 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, degli articoli 3 e 6 della legge n. 241 del 1990, degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, degli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 11 luglio 2012, n. 3753, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili, poiché sarebbe viziato anche il parere della ASL, concernente le attività insediabili nella predetta fascia di 100 metri dall’impianto a rischio di incidente rilevante;
– violazione dell’articolo 42 della Costituzione, dell’articolo 9 della legge n. 1150 del 1942, degli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005 e dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto le osservazioni presentate dalla ricorrente sarebbero state respinte con mere formule di stile.
2. Il Tar di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo sollevata dal Comune. Secondo lo stesso Tribunale, la delibera di annullamento in autotutela del primo PGT, pur avendo costituito l’occasione della riedizione della procedura pianificatoria, non era identificabile quale presupposto giuridico su cui poggia la legittimità della successiva procedura di formazione del nuovo piano. Con la riedizione della pianificazione, il Consiglio comunale avrebbe, infatti, espresso una nuova manifestazione di volontà in ordine all’assetto da dare all’intero territorio comunale, il quale è stato quindi complessivamente ridisciplinato. Pertanto, l’eventuale illegittimità della delibera di annullamento in autotutela del precedente PGT non avrebbe potuto riverberare alcun effetto viziante sulla nuova pianificazione.
2.1. Quanto ai motivi aggiunti, il Tar, ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità degli stessi formulata dal Comune per omessa notificazione a soggetti terzi che avrebbero potuto risentire delle conseguenze dell’eventuale annullamento del nuovo PGT. Ha poi respinto le censure di illegittimità derivata e tutte quelle autonome proposte contro le delibere di controdeduzione alle osservazioni e approvazione del PGT. Ha infine compensato le spese di lite.
3. La suddetta sentenza è stata impugnata dalla società Ed. Costruzioni sulla base dei seguenti motivi di appello, sinteticamente riassunti, con i quali ha contestato tutti i capi sfavorevoli della stessa decisione.
3.1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, travisamento dei fatti, carenza, erroneità ed illogicità della motivazione.
3.1.1. Il Tar avrebbe erroneamente ritenuto che la delibera n. 1/2012 di annullamento in autotutela del primo PGT non sarebbe stata identificabile quale presupposto giuridico della successiva procedura di formazione del piano. In sostanza, per il giudice di primo grado non esisterebbe alcun rapporto di presupposizione ad effetto caducante o viziante tra l’annullamento del precedente e l’approvazione del nuovo PGT. Tale interpretazione, a parere dell’appellante, sarebbe tuttavia priva di fondamento, posto che il rinnovato esercizio del potere pianificatorio dal quale sono scaturiti li atti impugnati con i motivi aggiunti è stato imposto proprio dall’annullamento del precedente PGT
3.1.2. L’esistenza di un rapporto di necessaria derivazione integrerebbe quindi un’ipotesi di invalidità derivata con l’automatico travolgimento degli atti relativi all’approvazione del successivo piano.
3.1.3. Il Tar ha poi erroneamente ritenuti infondati il primo ed il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti riguardanti l’omessa riadozione della nuova scheda dell’ATC3 e l’incongruenza tra il deliberato consiliare n. 18/2013, relativo alle controdeduzioni sull’osservazione della ricorrente n. 23 e le previsioni urbanistiche della stessa scheda. In concreto, la stessa osservazione presentata da Ed. Im. e relativa all’ATC 3, era stata oggetto di controdeduzione da parte della delibera di Consiglio comunale n. 18 del 25 giugno 2013. Con la delibera di Consiglio n. 21 del 2013, di approvazione del PGT, nello stralciare l’ambito in questione, il Comune, secondo la ricorrente, avrebbe affermato la volontà di procedere alla riadozione della relativa disciplina. Tuttavia, nel prosieguo dell’iter si sarebbe proceduto solo alla ripubblicazione della scheda dell’ATC 3, senza dare luogo a una nuova adozione della stessa, determinando, così, l’illegittimità dei successivi passaggi procedimentali.
3.1.4. Il giudice di prime cure ha poi respinto il terzo e il quarto profilo di censura contenuto nei motivi aggiunti concernenti la scelta del Comune di includere nell’ATC 3 anche aree di terzi e una fascia di compensazione ambientale comportante l’obbligo di cedere gratuitamente una superficie pari all’80% dell’area di intervento. Secondo la ricorrente, tali scelte sarebbero state inficiate da un difetto di motivazione soprattutto in relazione alle osservazioni formulate in relazione alla “ipertrofica” fascia di compensazione.
3.1.5. Il quinto e il sesto motivo del ricorso per motivi aggiunti (relativi al divieto di insediamento delle medie strutture di vendita nell’ATC3) sarebbero stati infondatamente respinti sulla base del parere della Provincia di Varese invece riferito alle grandi strutture di vendita e comunque il divieto sarebbe stato del tutto immotivato.
3.1.6. Il settimo e l’ottavo motivo del medesimo ricorso per motivi aggiunti sarebbero stati poi respinti senza considerare l’assenza di prescrizioni da parte della Provincia in merito ai previsti (omissis) destinati all’agricoltura di interesse strategico o all’individuazione di una fascia di attenzione di 100 metri intorno allo stabilimento FL. Gr. It. (profilo evocato anche nel nono motivo a proposito del parere della ASL di Varese in materia).
3.1.7. Infine, sarebbe stata erronea anche la conclusione del Tar in ordine al decimo motivo relativo al difetto di motivazione delle controdeduzioni approvate con la deliberazione n. 37/2013 (confutate secondo la ricorrente con mere formule di stile).
3.2. La società appellante ha poi riproposto tutti e sei i motivi (come sopra indicati) contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dichiarato improcedibile.
4. Il Comune di (omissis) si è costituito in giudizio il 22 giugno 2016, chiedendo il rigetto del ricorso e reiterando l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per omessa notificazione ai contro interessati.
4.1. Ha poi depositato un appello incidentale subordinato il 18 febbraio 2016 (in gran parte relativo al rigetto della sua eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti) e documenti l’11 dicembre 2020 (in particolare, nei documenti sub n. 5 e 6 si descrive anche graficamente l’ambito ATC 3 – ambito di trasformazione terziaria a servizi ricettivi – nonché la fascia di compensazione ambientale a confine anche con (omissis) di trasformazione produttiva ATP 11 e ATP 12 e soprattutto l’individuazione all’interno dell’ambito di un’azienda a rischio rilevante, cioè lo stabilimento FL.).
5. La società appellante e il Comune hanno poi depositato ulteriori memorie il 21 dicembre 2020 e delle repliche rispettivamente il 30 e il 31 dicembre 2020.
5.1. In particolare, nella memoria del Comune, a pagina 4, viene sollevata un’eccezione di improcedibilità dell’appello principale a cagione dell’intervenuta approvazione, con delibera consiliare n. 28 del 2019, di una variante al PGT che, in relazione all’ambito ATC3, all’esito di una rinnovata istruttoria (cfr. documenti depositati dal Comune in data 11 dicembre 2020, specie relazione alla variante e elaborato 1.4.7. scheda d’ambito ATC3) ha confermato la precedente disciplina urbanistica.
6. Sia il Comune che la società appellante hanno infine depositato istanza di discussione “da remoto” del ricorso.
7. La causa è stata trattenuta per la definitiva decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, nell’udienza tenutasi in video conferenza il 21 gennaio 2021.
8. Ciò premesso, il Collegio esamina in via pregiudiziale l’eccezione di improcedibilità dell’appello principale formulata dal Comune.
8.1. L’eccezione è fondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della società appellante nella memoria di replica in data 30 dicembre 2020, il Comune, in sede di approvazione della variante di cui alla delibera n. 28 del 2019, ha effettuato una nuova istruttoria e una nuova ponderazione di interessi a base della scelta pianificatoria confermativa della precedente disciplina.
8.2. Ciò significa, in base ai principi elaborati dalla costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2366 del 2018; n. 1247 del 2018; n. 4659 del 2017 n. 487 del 2017; n. 2637del 2016), che l’eventuale accertamento della fondatezza della originaria impugnativa di un titolo pianificatorio poi sostituito, non potrebbe arrecare alcuna utilità, neanche di carattere morale, alla ricorrente originaria a fronte del rinnovato e autonomo esercizio del potere pianificatorio che ha interrotto ogni possibile collegamento tra l’esercizio del potere cristallizzato con il provvedimento impugnato in prime cure e quello esercitato successivamente dall’Amministrazione (nella specie tale evenienza si è verificata nel corso del giudizio di appello).
8.3. Nel caso di annullamento dell’originario provvedimento pianificatorio, infatti, lo ius superveniens (rappresentato dalla citata delibera n. 28 del 2019), in quanto intervenuto prima del giudicato cassatorio, dovrebbe essere preso in considerazione dal Comune in sede di rinnovazione del procedimento (cfr. da ultimo Cons. Stato, Ad. plen., n. 11 del 2016).
8.4. D’altra parte, la società appellante non ha formulato una richiesta di esame del gravame nel merito, ex art. 34, comma 3, c.p.a., indispensabile affinché il giudice possa procedere allo scrutinio di legittimità degli atti impugnati (arg. da Cons. Stato, Ad. plen., nn. 4 e 5 del 2015;
successivamente, sez. IV, n. 2637 del 2016; n. 487 del 2017).
9. Ferma l’improcedibilità dell’appello, lo stesso appare comunque infondato anche nel merito perché :
– in sede di approvazione dello strumento urbanistico (a maggior ragione quando avviene da parte del medesimo Comune), ben possono essere implementate (come verificatosi nel caso di specie), le misure di protezione ambientale;
– lo stralcio di una parte del piano che non altera, come nel caso di specie, le linee portanti dello stesso, non necessita di una nuova adozione con i conseguenti oneri procedimentali e partecipativi.
10. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va pertanto dichiarato improcedibile.
11. La declaratoria di improcedibilità del gravame principale esime il Collegio dall’esame di quello incidentale espressamente subordinato dal Comune all’accoglimento del primo (cfr. memoria del 21 dicembre 2020).
12. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate integralmente, tra le parti costituite, in ragione della novità e complessità della controversia, fermo restando che, ai fini del pagamento del contributo unificato, va ritenuta soccombente la società Ed. Costruzioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello (n. 10194/2015), come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021, svoltasi da remoto in audio conferenza, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
,

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *