Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 febbraio 2021| n. 6777.
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non è possibile valutare elementi di giudizio (nella specie, la parziale incapacità di intendere e di volere conseguente ad abuso cronico di sostanze stupefacenti) che non sono stati considerati nelle sentenze di merito.
Sentenza|22 febbraio 2021| n. 6777
Data udienza 8 gennaio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Esecuzione – Continuazione tra reati – Rilevanza dello stato di tossicodipendenza del condannato – Verifica degli indici rivelatori della sussistenza di un unico disegno criminoso – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. CASA Filippo – Consigliere
Dott. LIUNI Teresa – rel. Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/02/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. LUIGI ORSI, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/2/2020 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cagliari ha accolto l’istanza di (OMISSIS), diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati in nove sentenze di condanna ivi specificate, all’uopo dividendo i titoli esecutivi in due gruppi – A e B -” e ritenendo i reati in esse accertati (con esclusione della sentenza n. 6) avvinti in due cumuli di reati continuati, e quindi ha rideterminato la pena complessiva in anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 2.150 di multa per il gruppo A ed in anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 1.580 di multa per il gruppo B.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condannato, avv. (OMISSIS), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione ai parametri costituzionali di eguaglianza e razionalita’, diritto di difesa e giusto processo, funzione rieducativa della pena, nonche’ agli articoli 85 e 89 c.p. con riguardo alla ridotta capacita’ di intendere e di volere del (OMISSIS), asseverata dalla perizia psichiatrica acquisita in atti, e alla conseguente sproporzionalita’ ed irragionevolezza della pena derivante dalle sentenze di condanna a suo carico.
Il ricorrente lamenta che la condizione di parziale incapacita’ di intendere e di volere del condannato, conseguente al cronico abuso di sostanze stupefacenti, pur accertata nella sua valenza processuale in quasi tutte le sentenze di condanna a seguito di indagine svolta dal perito psichiatra Dott. (OMISSIS), non sia stata considerata nel giudizio sull’invocata continuazione anche per quanto riguarda i reati accertati nella sentenza n. 6 e, per tutte le sentenze, non sia stata posta a base del calcolo della pena finale, che avrebbe dovuto risentire di tale condizione di alterazione mentale, travisata per omissione. Si censura dunque che il giudice dell’esecuzione abbia ancorato il suo giudizio soltanto a criteri cronologici, ed abbia trascurato i parametri di cui all’articolo 133 c.p. nella graduazione delle sanzioni per i reati satellite, ritenuti manifestazione di una personalita’ decisamente negativa, mentre alla luce dell’accertata patologia erano invece espressivi di un’offensivita’ di modesto grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ basato su motivi non consentiti dalla legge, per essere di carattere generico e confutativo, senza effettivo confronto con le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato.
1.1. La richiesta di valorizzare nell’incidente di esecuzione la dedotta condizione di parziale incapacita’ del (OMISSIS) a causa del cronico abuso di sostanze stupefacenti e’ destituita di fondamento, sotto un profilo formale, non potendosi in sede esecutiva aggiungere elementi di giudizio che non sono stati considerati nelle sentenze di merito, ne’ avendo il ricorrente debitamente provato che in esse si sia espressamente riconosciuto l’invocato vizio parziale di mente. Al riguardo, si rileva che la produzione documentale di cui si e’ chiesta la trasmissione a questa Corte, come indicata in calce al ricorso, in realta’ consta di alcuni verbali di udienza in cui si e’ svolto l’esame del Dott. (OMISSIS), dai quali non si ricava alcunche’ in merito al dato del riconoscimento effettivo del vizio parziale di mente da parte dei giudici di cognizione, come invece afferma il ricorrente (peraltro significativamente indicandolo come riconosciuto in “quasi” tutte le sentenze di cui si chiedeva l’unificazione in sede esecutiva). Pertanto, il punto sconta un difetto di allegazione specifica e mirata che rende tale motivo di ricorso generico.
Per altro verso, poi, e’ del tutto infondata la censura che tale condizione peculiare del (OMISSIS) non sia stata considerata dal giudice dell’esecuzione, il quale ha invece espressamente richiamato – sia per il primo che per il secondo gruppo di reati unificati – il dato della commissione da parte di un soggetto tossicodipendente, “condizione che fa da sfondo alla commissione dei reati” e che ha dunque costituito uno dei motivi di accoglimento dell’istanza ex articolo 671 c.p.p..
1.2. L’esclusione dall’operato cumulo giuridico di un’unica sentenza di condanna e’ stata adeguatamente motivata per l’assenza di contiguita’ cronologica tra il delitto di furto ivi giudicato, commesso il (OMISSIS), e tutti gli altri, consumati successivamente: trattasi di una motivazione logica ed aderente ai dati fattuali ricavati dai titoli in esecuzione, di talche’ non puo’ essere oggetto di alcuna rivalutazione in sede di legittimita’.
Invero, si deve ribadire che nel 2006 il legislatore ha attribuito rilievo nella valutazione della continuazione, oltre che ai tradizionali indici enucleati in sede giurisprudenziale (omogeneita’ dei reati, contiguita’ spazio-temporale, causali dell’azione, modalita’ della condotta, bene giuridico offeso, etc.), anche allo stato di tossicodipendenza, nei limiti in cui tale condizione si riverberi nella consumazione dei reati che si vorrebbero avvinti in continuazione. E’ stato all’uopo aggiunto nell’articolo 671 c.p.p. il richiamo alla consumazione di piu’ reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, espressamente classificandolo come uno degli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato. Tuttavia, tale modifica normativa non comporta automaticamente il riconoscimento dell’unicita’ del disegno criminoso, potendo giustificarsi con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420; Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, Braguti e altri, Rv. 270391; Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, Letizia, Rv. 261271). Infatti, la giurisprudenza di legittimita’ ha sempre escluso che da tale disposizione derivi una presunzione iuris tantum circa la sussistenza dell’unicita’ del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all’approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla.
Nel caso in esame, quest’ultimo profilo di necessaria valutazione e’ stato effettuato dal giudice dell’esecuzione, ma l’esito negativo e’ dipeso dalla constatazione della mancanza dell’elemento fondante dell’identita’ del disegno criminoso, evidenziata dal rilevante lasso temporale intercorso tra la commissione del primo e dei successivi reati.
1.3. Infine, si rileva l’infondatezza della censura che il giudice dell’esecuzione abbia trascurato i parametri di cui all’articolo 133 c.p. nella graduazione delle sanzioni per i reati satellite, in quanto all’opposto vi e’ stato un espresso richiamo a tali criteri, specificando il giudicante che nell’opera di calcolo delle pene unitarie per i due gruppi di reati posti in continuazione si era considerata la gravita’ delle singole violazioni insieme all’alto indice di trasgressione delle regole che ha caratterizzato il percorso criminale dell’istante.
2. Ne consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilita’, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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